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determinato dalla società di gestione (Borsa italiana S.p.A., MTS S.p.A.,
TLX S.p.A.)1.
L’esercizio dei mercati regolamentati è sottoposto a preventiva
autorizzazione della CONSOB ed è subordinato alle seguenti condizioni:
ξ la società di gestione del mercato deve disporre delle risorse
finanziarie nella misura stabilita dalla CONSOB; avere oggetto
sociale esclusivo; avere esponenti e partecipanti al capitale in
possesso – i primi – dei requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza ed – i secondi – dei requisiti di onorabilità;
ξ il regolamento del mercato deve essere conforme alla
disciplina comunitaria;
ξ la società di gestione deve presentare un programma di
attività, nel quale siano illustrati i tipi di attività previsti e la sua
struttura organizzativa.
Una volta rilasciata l’autorizzazione, la CONSOB iscrive i mercati
regolamentati in un apposito elenco e ai fini del mutuo riconoscimento
negli altri Stati dell’Unione Europea, la CONSOB comunica agli altri
Stati membri e alla Commissione Europea l’elenco dei mercati
regolamentati da essa autorizzati, nonché le loro norme di organizzazione
e di funzionamento. Ai sensi della Direttiva comunitaria 93/22/CE in
materia di servizi di investimenti, dunque, i mercati regolamentati si
caratterizzano per la presenza di una precisa regolamentazione circa gli
operatori ammessi al mercato, gli strumenti trattati, gli obblighi
informativi ai quali sono sottoposti i soggetti operanti, il meccanismo di
definizione del prezzo, le modalità di negoziazione e le procedure di
liquidazione degli scambi. L’effetto è evidentemente quello di assicurare
una uniformità di tipo organizzativo.
1
Capriglione F., “Intermediari finanziari, investitori, mercati. Il recepimento della MiFid.
Profili sistematici”, CEDAM, 2008.
7
I mercati regolamentati di diritto italiano attualmente autorizzati sono i
seguenti: mercati gestiti da Borsa Italiana s.p.a. (mercato telematico
azionario MTA e i suoi segmenti STAR, MTF, SeDex, MOT, EuroMOT,
IDEM, Nuovo Mercato); mercati gestiti da MTS s.p.a. (MTS,
BONDVISION); mercati gestiti da TLX s.p.a. (mercato TLX).
Nonostante il legislatore del TUF dedichi alla disciplina dei mercati due
capi, distinguendo tra “mercati regolamentati” e “mercati non
regolamentati”, non esiste una definizione legislativa che chiarisca la
differenza. La dottrina distingue solitamente in base alla previsione da
parte del legislatore di una disciplina o “statuto speciale”.
Si è soliti parlare di mercati non regolamentati per indicare quei mercati
non riconosciuti ufficialmente (non ufficiali) e dunque non ricompresi
nell’elenco dei mercati regolamentati di cui alla delibera CONSOB
10386/1996, la cui disciplina non trova fondamento in un sistema di
regole organiche. Un mercato non regolamentato è un luogo, fisico o
virtuale, in cui gli operatori si incontrano al fine di collocare, scambiare o
rimborsare valori mobiliari. L’assenza di regolamentazione riguarda il
fatto che il funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi
non sono assoggettati alla disciplina specifica e alla autorizzazione delle
Autorità di Vigilanza in materia di mercati regolamentati e non sono
iscritti nell’apposito albo.
L’espressione è spesso usata come sinonimo di mercati over the counter
(mercati OTC) per ricomprendere tutti quei sistemi di negoziazione
alternativi ai mercati regolamentati o ufficiali, ma non meno importanti
dal punto di vista delle transazioni che vi sono effettuate. Si tratta di
sistemi di contrattazione normalmente caratterizzati dall’assenza di
quotazioni ufficiali, dalla presenza di contrattazioni non standardizzate
relativamente agli importi unitari e alle scadenze, dalla mancanza di
organismi centrali di compensazione e garanzia, nonché di
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un’informativa meno trasparente sulla quotazione dei diversi prodotti.
Questi elementi implicano, evidentemente, un maggior rischio per gli
investitori rispetto ai mercati ufficiali.
I mercati regolamentati quindi si caratterizzano per il fatto di essere retti
da un sistema di regole organiche che presiedono alla rispettiva
organizzazione e funzionamento. Rispetto alla categoria dei mercati
organizzati, caratterizzata dalla presenza di una organizzazione delle
contrattazioni e della prestazione di servizi connessi, nei mercati
regolamentati si aggiunge un elemento ulteriore: la disciplina e il
controllo degli stessi. Detti mercati sono dunque caratterizzati dalla
presenza di una organizzazione e di regole di funzionamento
istituzionalizzate. L’organizzazione è demandata a specifici operatori,
autorizzati a disciplinare l’attività di mercato mediante l’adozione di
disposizioni regolamentari (da qui mercato regolamentato) sotto la
supervisione di un’autorità pubblica. In realtà, i sistemi di scambio
alternativi a quelli “ufficiali” erano un fenomeno diffuso anche prima
della riforma introdotta dal decreto Eurosim, in presenza dunque di un
modello pubblicistico di mercato. Le autorità di vigilanza tendevano
comunque a garantire una maggiore concentrazione degli scambi sul
mercato ufficiale per evitare effetti negativi sulla liquidità e sulla
trasparenza delle operazioni. In assenza di precise norme in senso
contrario, comunque, si procedeva spesso alla stipulazione di contratti di
compravendita di titoli anche al di fuori del mercato di borsa. Solo con la
legge n. 1 del 1991 si introducono più stringenti obblighi di
concentrazione. Il legislatore del 1996 ha di fatto rimesso all’iniziativa
privata l’ istituzione e la gestione di sistemi di contrattazione di strumenti
finanziari, con la possibilità di optare tra la creazione di mercati
regolamentati, sottoposti a determinati controlli e ad uno specifico regime
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di vigilanza disciplinato nel TUF e la creazione di “strutture alternative”,
soggette a controlli pubblici meno stringenti.
Il TUF disciplina i c.d. “sistemi di scambi organizzati di strumenti
finanziari”(SSO). Come chiarito dalla CONSOB, l’espressione individua
“un insieme di regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in
via continuativa o periodica di raccogliere e diffondere proposte di
negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte
con le modalità previste dal sistema”.
Il SSO è, quindi, un sistema all’interno del quale, secondo regole
predisposte dall’organizzatore – il quale non incontra nessuna restrizione
né in ordine alla veste giuridica dell’impresa né in ordine alle modalità di
esercizio dell’attività, che pertanto potrà essere esercitata sia con
modalità imprenditoriali, sia con modalità non economiche – vengono
scambiate azioni o altri strumenti finanziari, in genere non trattati nel
circuito borsistico oppure in orario in cui tale circuito è chiuso,
nell’osservanza di un regolamento interamente autonomo, predisposto
dall’organizzatore, e dunque sottratto a qualsiasi tipo di controllo, anche
solo formale o residuale, di una qualsiasi autorità e se il servizio è reso
non nei confronti del pubblico ma nei confronti dei soli operatori
professionali non presuppone neppure il possesso dell’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività di negoziazione.
Un SSO, diversamente dal mercato regolamentato, non è soggetto né a
preventiva autorizzazione CONSOB, né ad approvazione del
regolamento del mercato da parte della stessa; il mercato, inoltre, non
deve essere obbligatoriamente gestito da una società per azioni avente il
capitale minimo fissato dalla CONSOB, né sono richiesti requisiti per
esponenti e soci, né vi è obbligo di realizzare i livelli di sicurezza e
trasparenza prescritti per i mercati regolamentati. Gli organizzatori di
SSO hanno l’obbligo, invece, di comunicare alla CONSOB una serie di
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informazioni sull’attività di organizzazione dei sistemi, e di mettere a
disposizione del pubblico informazioni riguardanti la negoziazione in tali
sistemi di strumenti finanziari. La ratio della disciplina, ora contenuta
negli articoli 78 e 79 del TUF, va ricercata nell’esigenza di intervenire,
con riferimento alle suddette strutture, a tutela dell’interesse degli
investitori e a garanzia del funzionamento del mercato. Il legislatore ne
riconosce la libertà di istituzione e gestione, conferendo in via esclusiva
alla CONSOB poteri informativi ed inibitori. Detta autorità ha infatti il
potere di “richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori
dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti
finanziari”, nonché il potere di vietare le negoziazioni “quando ciò sia
necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori”.
L’articolo 78 del TUF qui citato riproduce il contenuto dell’art. 55 D.Lgs.
23-7-1996, n. 415, eliminando la qualificazione negativa concernente lo
svolgersi degli scambi in oggetto “al di fuori dei mercati regolamentati”.
Organizzatore di un sistema di scambi organizzato può essere qualsiasi
operatore: intermediari, emittenti, grandi investitori, imprese
specializzate nell’e-commerce. Non sono imposti vincoli in ordine alle
eventuali ulteriori attività esercitabili o alla cumulabilità del ruolo di
organizzatore ed operatore o, infine, al sistema di contrattazione ed
esecuzione degli ordini. La piena operatività riconosciuta agli scambi
organizzati dal Decreto Eurosim, in linea peraltro con l’attenuazione
dell’obbligo di concentrazione degli scambi, consente a dette strutture di
competere, nell’ambito degli strumenti in essi negoziati, con i mercati
regolamentati. In tale prospettiva, si è sostenuto che gli effetti benefici
per l’intero sistema finanziario che ne conseguono – la maggiore
competitività dei mercati regolamentati, uno stimolo all’innovazione, un
possibile contenimento dei costi di negoziazione per la clientela -
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possono essere considerati di gran lunga superiori ai limiti derivanti da
un minore spessore e una minore trasparenza delle transazioni.
Un ulteriore impulso in tal senso è stato fornito dall’avvio da parte di
alcuni di tali sistemi del c.d. trading after hours, come possibilità di
negoziare anche oltre la chiusura dei mercati regolamentati. Un esempio
italiano è l’ “After Hours Trading” di Banca 121, borsa fuori orario
lanciata dall’ex Banca del Salento alla fine del 1999; sistema poi
“istituzionalizzato” dalla Borsa Italiana. Quello ideato dall’istituto di
credito altro non era che un sistema di scambi organizzati, incentrati su
azioni del Mib30, di cui Banca del Salento era unico organizzatore e
responsabile. Al termine delle negoziazioni ufficiali in Piazza Affari, la
banca concedeva ai propri clienti, attraverso la sottoscrizione di un
apposito contratto, l’opportunità di trattare e scambiare titoli azionari del
Mib30 nel circuito privato istituito con la propria piattaforma internet,
sino alle 22 (orario di chiusura di Wall Street) e dunque al di fuori
dell’orario e delle regole della Borsa ufficiale italiana.
Quindi, l’espressione “mercati non regolamentati” individua una
categoria residuale rispetto a quella di “mercati regolamentati” ed in tale
accezione è utilizzata come sinonimo di mercati over the counter. Gli
scambi organizzati di cui all’art. 78 rappresentano una categoria più
ristretta di mercati non regolamentati, con riferimento ai quali il
legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una sia pur minima
“regolamentazione” a tutela degli investitori.
L’Italia, a differenza di altri paesi (soprattutto USA), si è mossa con un
certo ritardo nella costruzione di un sistema di “scambi organizzati”
diverso da quello che costituisce il mercato regolamentato gestito da
Borsa Italiana S.p.A.. Ritardo dovuto principalmente al vincolo di
concentrazione nei mercati regolamentati degli scambi di strumenti
finanziari quotati; è per questo che la realtà italiana si è sviluppata, sulla