– 5 –
ha mantenuto inalterata la sua natura ed operativit , frutto di una
corretta compatibilit con l esigenze dell ordinam ento processuale
ed i dettami costituzionali4.
Recentemente, il giudizio de quo Ł entrato nell alveo di un
progetto di riforma operato dal legislatore nel 2008, nei cui intenti
pare scorgersi la volont di imporre al pubblico mi nistero una piø
estesa utilizzazione del rito speciale, in considerazione della buona
prova di agilit da questi fornita nel corso degl i anni5.
Le modifiche all istituto sono state introdotte nell art. 2,
comma 1, lett. f, g, h, del d.l. n. 92/2008, poi convertito in legge n.
125/2008, e facente parte del c.d. pacchetto sicur ezza , teso ad
apprestare un quadro normativo piø efficiente per contrastare
fenomeni di illegalit diffusa collegati all immigr azione illegale e
alla criminalit organizzata .
Nello specifico, la novella ha modificato il comma 1 dell art.
453 c.p.p., sostituendo la previgente discrezionalit con
l obbligatoriet della richiesta del giudizio immed iato, in capo al
pubblico ministero; ha ampliato, con l inserimento del comma 1 bis,
dell art. 453 c.p.p., le ipotesi di giudizio immediato, coniando
l inedita figura del giudizio immediato custodiale rivolto
all imputato in vinculis, la cui richiesta viene subordinata alla
definizione del procedimento de libertate, nel nuovo comma 1 ter
dell art. 453 c.p.p.; da ultimo, l inserimento del comma 1 bis,
4
Il legislatore ha voluto modellare il rito immediato secondo i canoni della massima
celerit e semplificazione, mantenendone natura aut onoma ed eterogenea rispetto agli
altri riti speciali.
5
Cos BRICHETTI-PISTORELLI, Giudizio immediato per chi Ł gi in carcere , in
Guida al diritto, 2008, n. 23, 78.
– 6 –
dell art. 455 c.p.p., ha ulteriormente ampliato le alternative decisorie
del giudice per le indagini preliminari, obbligandolo a rigettare la
richiesta di giudizio immediato custodiale se l ordinanza de libertate
Ł stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza.
Nel corso della trattazione, dopo aver inquadrato a grandi
linee la disciplina e gli aspetti applicativi del rito, cercheremo di
interpretare, in chiave esegetica, quali siano stati i propositi che
hanno spinto il legislatore a modificare l istituto, atteso che le nuove
norme procedurali, come evidenzia la dottrina, paiono gi da un
primissimo esame del tutto incoerenti con le finalit emergenziali
proprie del provvedimento6. Senza omettere un confronto con la
previgente disciplina, inoltre, proveremo a cogliere la ratio delle
singole modifiche e la loro compatibilit ai dettam i costituzionali;
particolare attenzione verr indirizzata al nuovo g iudizio immediato
custodiale, che pare essere la novit che piø di tu tte, collide con i
diritti di difesa costituzionalmente garantiti.
6
IELASI-DADDEA-FERRETTO, Osservazioni pacchetto sicurezza, articolo reperibile
sul sito http://www.camerapenalemonza.it, 2008, 7.
– 7 –
Capitolo 1
Il giudizio immediato come procedimento
speciale: dagli aspetti storici ai profili di
costituzionalit .
§ 1.1 Premessa: breve inquadramento storico.
Il giudizio immediato ha trovato applicazione nel codice di
procedura penale del 1930 integrando un istituto che nulla aveva a
che vedere con l istituto oggi in vigore7. Infatti, il giudizio
immediato disciplinato nel codice Rocco era diretto a punire
immediatamente chi, commettendo reato all udienza , mostrava
atteggiamento di disprezzo nei confronti della funzione
giurisdizionale e dello stesso giudice procedente (art. 435 e 458
c.p.p.)8. Stessa sorte tocc alla tipologia procedimentale del giudizio
immediato delineato dagli artt. 400-412 prog. prel. del 1978, in
applicazione della direttiva n. 39 della legge-delega del 1974.9 Il
7
Cfr. LORUSSO, Il giudizio immediato (apparentemente) obbligatorio e la nuova
ipotesi riservata all imputato in vinculis, in Le nuove norme sulla sicurezza pubblica,
Cedam, 2008, 142.
8
Per maggiori approfondimenti sulla evoluzione storico-politica dell istituto, si
segnala, BENE, Voce Giudizio immediato , in Enciclopedia giuridica, Treccani,
2002, XV, 1 ss; Id., Giudizio immediato, cit., 403-406; DE ROSA, Giudizio immediato,
cit., 571 ss.
9
Per taluni autorevoli contributi si segnalano: GAITO, Riti alternativi (giudizio
immediato), in Enciclopedia giuridica, Treccani, 1991, vol. XXVII, 1; SELVAGGI,
Giudizio immediato, in Dig. disc. pen., Utet, 1991, vol. V, 554-555; PAOLOZZI, I
procedimenti speciali, in Giust. Pen., 1989, III, 230 ss. ; ZANETTI, Il giudizio
immediato, in I procedimenti speciali in materia penale, GiuffrŁ, 2003, 331 ss.;
– 8 –
prog. prel. prevedeva per i reati commessi in udienza l adozione
delle forme ordinarie consentendo al pubblico ministero << non piø
che una limitata potest coercitiva 10 >>. Il modello di giudizio
immediato ivi configurato rappresentava integrazione del modello
ordinario di processo e non dava assolutamente vita ad un rito
speciale , bens configurava una delle forme del p rocedimento
ordinario11. Il pubblico ministero poteva chiedere atti di istruzione
oppure, in alternativa all archiviazione, il giudizio immediato.
Davanti alla richiesta del pubblico ministero di procedere, il
giudice avrebbe dovuto fissare l udienza preliminare che poteva
concludersi in proscioglimento (art. 408 prog. 1978), in ordinanza di
giudizio immediato oppure, ancora, nell assunzione degli atti di
istruzione. Risulta pacifico comprendere come in realt il rito de quo
rappresentasse uno degli esiti dell udienza preliminare, confinato a
forme ordinarie e non speciali. Il progetto del 1974-78, per , fu
abbandonato, da una parte a causa della grave realt di ordine
pubblico di quegli anni e, dall altra, a causa di una evidente
CHIAVARIO, Diritto processuale penale, Utet, 2009, 497; BENE, Giudizio
immediato, cit., 406.
10
GAITO, Riti alternativi (giudizio immediato), cit., ibidem.
11
In dottrina si sottolinea come il sistema previsto dalla legge delega del 1974
tradottosi nel prog. prel. del 1978 ipotizzava un prototipo di processo che, dopo le
indagini, offriva solo la scelta tra il giudizio immediato e gli atti di istruzione, spesso
seguiti dal dibattimento. Si irrigidiva l idea del dibattimento come esclusivo luogo
naturale della raccolta della prova e del giudizi o. Il sistema risultava senza dubbio
viziato da un eccessivo ideologismo che faceva pr evalere l idea di un unico modello
processuale monoschematico, almeno, fintanto che non sopraggiunse l idea di
introdurre nel codice differenti modelli processuali, che si contrapponessero, in termini
di alternativit , al rito ordinario. RICCIO, Procedimenti speciali, in Profili del nuovo
codice di procedura penale a cura di CONSO-GREVI, Cedam, 1996, 491.
– 9 –
rigidit che il modello denunciava e che ne avreb be ostacolato
l applicazione12.
Il legislatore prefer puntare sul rafforzamento di un nucleo di
riti differenziati. Fu proprio da questo cambio di rotta che discese il
futuro giudizio immediato, il quale, durante l intero iter preparatorio
che porter alla legge delega del 1987 13, sar sempre legato al
giudizio direttissimo14, per poi svilupparsi autonomamente e
separatamente.
I primi segnali distintivi dal giudizio direttissimo emersero
dalla considerazione che si trattava di un rito sottoposto al controllo
del giudice. Ad evidenziarne il distacco fu poi, il quantum
probatorio richiesto per il giudizio immediato; il requisito rilevanti
elementi di prova si tradusse in seguito nella pr ova evidente 15.
12
Per una disamina storico-politica del passaggio dal codice Rocco al codice Vassalli:
CORSO, Codice di procedura penale, in Dig. disc. pen., Utet, 2005, tomo I agg., 171
ss.
13
Legge 16 febbraio 1987, n. 81 Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l emanazione del nuovo codice di procedura penale.
14
Si evidenzia D ORAZI, Il giudizio immediato. Ipotesi ricostruttive e proposte di
riforma, Pendragon, 1997, 15, secondo cui << il giudizio immediato nasce da una
costola del giudizio direttissimo >>. Piø compiutamente, sia il rito direttissimo che
quello immediato, nacquero dalla direttiva 35-bis inclusa in uno degli emendamenti che
furono presentanti dall allora ministro della Giustizia Tommaso Morlino; si veda anche
ZANETTI, Il giudizio immediato, cit., 32 ss.; SELVAGGI, Giudizio immediato, cit.,
556, il quale parla di binomio inscindibile tra g iudizio direttissimo e giudizio
immediato.
15
Cfr. SELVAGGI, Giudizio immediato, cit., 555.
– 10 –
Inoltre, per il giudizio immediato, si sono allungati i termini di
indagine preliminare, dapprima in 60 giorni e successivamente di 90
giorni16.
Si badi che, nonostante vi sia un equipollenza terminologica
con l istituto disciplinato nel codice Rocco e con quello previsto
nella legge delega del 197417, il giudizio immediato introdotto nel
codice del 1988, risulta possedere una natura e una ragione d essere
assolutamente distinte ed autonome, tali da suggerire l abbandono di
eventuali equivoche analogie terminologiche con gli omonimi istituti
passati.18
La legge delega del 1987 ne contempl 2 ipotesi. Ne lla
direttiva 44 dell art. 2 disciplinava il giudizio immediato su richiesta
del pubblico ministero e nella direttiva 52 il giudizio immediato
richiesto dall imputato.
§ 1.2 La nozione di procedimenti speciali: la ratio , tra
semplificazione e sistema accusatorio.
Per impostare correttamente l indagine sul giudizio
immediato, s impone preliminarmente di gettare lo sguardo sulla
ratio legislativa sottesa all istituto, destinato ad appartenere ad un
pacchetto di riti speciali ed alternativi cui, il legislatore dell 88 ha
volutamente dedicare un intero libro (libro VI, artt. 438-464) nel
codice di procedura penale; mosso da una logica di semplificazione
16
Cfr. D ORAZI, Il giudizio immediato. Ipotesi ricostruttive e proposte di riforma, cit.,
14 ss; In termini acritici, sul punto, RICCIO, Procedimenti speciali, cit., 533.
17
Poi convertito nella Legge 3 aprile 1974, n. 108.
18
Condivisione unanime in dottrina: DE ROSA, Giudizio immediato, cit., 571.