con metodo democratico, la politica nazionale. La regola, alla quale il
metodo democratico si ispira per il funzionamento della forma di governo,
è costituita dal principio maggioritario, contenuto negli articoli 49 e 64
della Costituzione: la metà più uno dei voti costituisce la maggioranza, cui
spetta il potere di governare. La regola maggioritaria assume quindi una
duplice valenza: la prima, relativa alla formazione dei singoli partiti
durante le tornate elettorali(art. 49 cost.); la seconda, come regola
procedurale per l'adozione delle delibere parlamentari, strumenti di
determinazione della politica nazionale (art. 64 cost.). Fra queste decisioni
parlamentari, prese a maggioranza, rientra anche quella prevista dall'art.
94 della Costituzione, ossia la mozione di fiducia. Con essa le Camere
forniscono al governo il potere di governare nella pienezza delle condizioni
costituzionali. Contemporaneamente, la votazione della mozione di fiducia
riveste un'altra funzione: individua, da una parte, l'opposizione
parlamentare, cioè quella pluralità di minoranze che si oppongono
all'investitura del governo, dall’altra la maggioranza parlamentare, che
quel governo sostiene. L’opposizione parlamentare è quindi, nell’attuale
quadro politico italiano, un soggetto non unitario, ma composito, perché la
sua concreta conformazione dipende dal comportamento dei partiti
politici, soggetti cui la Costituzione lascia amplissimi spazi di manovra. È
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per questo motivo che le nozioni di “minoranza” e di “opposizione”, non
sono interscambiabili. Se la prima è infatti una nozione numerica, che
viene in rilievo ogniqualvolta le Camere (o i loro organi interni) effettuino
una votazione su singole questioni, la seconda è giuridica: emerge non in
relazione a tali questioni, ma al momento della votazione della mozione di
fiducia. Qui, le minoranze parlamentari si qualificano come opposizioni in
forza di un differente disegno politico di cui sono portatrici, e sulla base del
quale rifiutano di accordare la fiducia al governo. Il diverso significato delle
votazioni inerenti al rapporto fiduciario (mozione di fiducia, mozione di
sfiducia, questione di fiducia) rispetto a tutte le altre delibere, e quindi la
diversità dei concetti di “minoranza” e “opposizione”, si ricava dal
combinato disposto dei commi 1° e 4°dell’art. 94 della Costituzione:” il
voto contrario di una o d’entrambe le camere su una proposta del
Governo, non importa obbligo di dimissioni”(art. 94, 4° comma) e “Il
governo deve avere la fiducia delle due camere”(art. 94 1° comma). È
evidente la differenza fra le singole “proposte” del governo, che, anche se
respinte in entrambi i rami del Parlamento, non lo costringono a
dimettersi; e la fiducia, che il Governo deve avere da entrambe le camere
durante tutto l’arco della legislatura, pena una crisi di governo e sue
eventuali dimissioni. La differenza tra le votazioni delle “ proposte” e le
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votazioni “fiduciarie”, sta quindi nella conseguenza di una loro mancata
approvazione: effetti solo politici, nel primo caso; effetti anche giuridici nel
secondo.
La nozione di opposizione parlamentare si ricopre quindi di una
molteplicità di significati. Da un punto di vista costituzionale, essa è
elemento imprescindibile della forma di governo, perché attiene alla
relazione strutturale parlamento-governo nel suo insieme e si ricava da
disposizioni costituzionali ( art. 94 Cost. - opposizione come funzione
costituzionale2). La sua struttura organizzativa si presenta come un
insieme di minoranze che si caratterizzano per la titolarità di un indirizzo
politico alternativo a quello della maggioranza e del governo che essa
sostiene(opposizione-organizzazione). Il terzo significato dell’espressione
“opposizione parlamentare” riguarda invece la sua attività: sulla base di
quel diverso indirizzo politico di cui essa è titolare, l’opposizione controlla
costantemente l’operato del governo, “condizionandone e influenzandone
l’indirizzo in vista di una futura sostituzione della compagine governativa
(opposizione-funzione)”3. In questa sua attività di controllo del governo, e
di formulazione di proposte alternative, l’opposizione parlamentare attiva
2
G. de Vergottini, Opposizione Parlamentare, in Enciclopedia del Diritto , vol. XXX, Giuffrè,
Milano, 1980 p. 532 ss.
3 G. de Vergottini, Opposizione Parlamentare, in Enciclopedia del Diritto , vol. XXX,
Giuffrè, Milano, 1980 p. 532 ss.
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tutti gli strumenti parlamentari di cui dispone, per dare concreta
attuazione al principio costituzionale della separazione dei poteri tra
Camere e Governo, in funzione garantista.
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1.1(b) Ordinamento ad “opposizione garantita”
In base al primo dei tre significati sopra elencati della nozione di
opposizione parlamentare, l’ordinamento italiano può quindi essere
incluso fra gli ordinamenti “ad opposizione garantita”. Questa espressione,
lungi dal costituire un criterio classificatorio delle forme di governo
parlamentare, si risolve in una caratteristica comune a molti ordinamenti
democratici. “Opposizione garantita” vuol dire in primo luogo libertà di
manifestazione di un pensiero dissenziente da quello della maggioranza di
governo, che non necessariamente si svolge nelle sole sedi parlamentari.
Gli ordinamenti di questo tipo infatti conoscono altre forme di
opposizione, dette extraparlamentari, che hanno luogo all’esterno del
circuito delle istituzioni di governo. Forme di opposizione
extraparlamentare si possono avere ad opera dei partiti, dei sindacati,
della stampa, dei gruppi di pressione, dei mass-media. Questi soggetti
trovano, nell’ordinamento italiano, una protezione costituzionale nell’art.
21 della Carta Fondamentale, dove si legge “Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione”. E pur essendo formalmente esterni al circuito
parlamentare, non mancano tuttavia di influenzare l’attività dei soggetti
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istituzionali, e del Parlamento in primo luogo.
Il regolamento della Camera dei deputati prevede, ad esempio, la
possibilità per le Commissioni, di disporre, nelle materie di loro
competenza, “indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie,
informazioni e documenti utili alle attività della Camera” (art. 144 1°
comma R.C.). Il raggio d’azione di tali indagini conoscitive è molto ampio:
le Commissioni infatti, se decidono di avvalersi di questo strumento, “
possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini
dell’indagine” (art. 144 2° comma R.C.). Nel confronto tra maggioranza
governativa e opposizione parlamentare, si inserisce così una serie di
soggetti portatori di interessi eventualmente contrastanti con un
determinato indirizzo governativo. Ecco allora che l’opposizione
parlamentare, forte dell’appoggio di gruppi di pressione, può influenzare, e
al limite modificare l'indirizzo politico del Governo, facendo emergere le
sue proposte alternative. Opposizione garantita significa quindi, in questa
seconda accezione, previsione di appositi spazi garantiti, istituzionali e
non, nei quali far emergere una serie di interessi antitetici rispetto a
quelli del governo, che l'opposizione può sfruttare a suo vantaggio. Se la
manifestazione di dissenso politico e gli spazi garantiti in cui farlo
emergere sono due aspetti comuni alle forme di governo ad opposizione
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garantita, la conformazione del soggetto politico “Opposizione” varia
notevolmente da un ordinamento all'altro.
Le diversità derivano dal differente grado di istituzionalizzazione
dell’opposizione parlamentare. Nell'ordinamento britannico, ad esempio, il
concetto di opposizione garantita si arricchisce di un terzo significato: alla
manifestazione del dissenso politico in appositi spazi garantiti, provvede,
all'interno del Parlamento, uno specifico soggetto istituzionale: la “ Her
Majesty's Opposition”, o, opposizione di Sua Maestà. Qui la nozione
politica di opposizione coincide con quella giuridica e l'opposizione si
identifica con il partito di minoranza più numeroso e si presenta come un
soggetto unitario, dotato di un suo leader, posto a capo di un governo
Ombra (lo Shadow Cabinet) la cui caratteristica essenziale consiste
nell'essere sempre pronto a sostituire il Governo in carica in caso di crisi o
di nuove elezioni. Il grado di istituzionalizzazione dell'opposizione è
massimo ed essa si configura come un “potenziale governo in attesa”4.
Tale schema semplificato della configurazione soggettiva dell'Opposizione
si deve soprattutto alla natura storicamente bipartitica del sistema politico
britannico, dovuta in gran parte al sistema elettorale, basato su un metodo
uninominale maggioritario a turno unico. In tale contesto vi è pochissimo
spazio per un terzo partito e l'individuazione dell'opposizione
4 G. de Vergottini, Lo Shadow Cabinet , Giuffrè, Milano, 1973.
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parlamentare avviene in modo quasi automatico, identificandosi essa con
il partito di minoranza maggiormente rappresentativo.
Individuare uno statuto dell'opposizione in Gran Bretagna risulta quindi
agevole, essendo esso costruito intorno alla figura del Leader
dell'opposizione e del suo Gabinetto Ombra, cui la legge e le convenzioni
costituzionali affidano una serie di poteri-doveri funzionali al loro ruolo,
come ad esempio la retribuzione pubblica del Leader dell'opposizione o
l'obbligo di costituire uno Shadow Cabinet. Nell'ordinamento italiano,
invece, se si vuole costruire uno statuto dell'opposizione, occorre
analizzare i singoli poteri e le prerogative che la Costituzione e i
Regolamenti parlamentari affidano alle minoranze, e non invece ricercare
poteri dell'opposizione in quanto tale, che, di fatto, non esistono. La
conformazione dell'opposizione parlamentare come una pluralità di
soggetti, tutti parimenti legittimati da libere elezioni, renderebbe infatti
inutile, perché non corrispondente alla realtà, la previsione di poteri in
capo ad un soggetto unico detto Opposizione. Più correttamente, occorre
allora parlare di opposizioni parlamentari che si identificano con i relativi
Gruppi parlamentari, i quali non sono altro che la proiezione in
parlamento di una serie di partiti politici risultati in minoranza a seguito
delle elezioni. Le opposizioni sono, dunque, sempre minoranze, ma
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