4
sostanziali tra la campagna elettorale del 2004 e quella del
2009, sottolineando soprattutto la brevità della campagna a
causa delle dimissioni del presidente Soru. Attraverso le
parole di qualche candidato cerco di scoprire se questo ha
influito nell’esito elettorale, e concluderò descrivendo ciò che
è accaduto nel periodo tra l’operato di Soru e le sue
dimissioni. Nel secondo capitolo, invece entrerò più nel vivo,
descrivendo nel dettaglio la campagna dei due maggiori
candidati Soru e Cappellacci. Fondamentale nella
propaganda è il concetto di identità e sardità e la loro
battaglia arrivata all’attenzione dei media nazionali,
descrivendo in primis il caso definito “strano” di un presidente
regionale contro il maggior leader nazionale Silvio
Berlusconi, intesa come ennesima battaglia tra i due.
Emergerà la differenza dei due candidati alla presidenza che
sembrano essere gli unici a catturare l’attenzione dei media.
Sempre nel secondo capitolo descriverò la scelta di Peppino
Balia di “correre” da solo motivando le sue scelte e prenderò
in esame le motivazioni del candidato consigliere da noi
intervistato, che sembrano dare una giustificazione più chiara
di tale scelta. Infine nel terzo capitolo, entrerò nel pieno della
mia tesi e descrivendo l’operato dei partiti indipendentisti e la
loro matrice storica arrivo alle conclusi del loro modo di
comunicare e d’intendere il concetto di sardità e l’amore per
la Sardegna, motivando le loro scelte per non essersi alleati
tra loro oppure con uno dei due candidati alla Presidenza. La
domanda che potremmo porci ora potrebbe essere una sola:
Come vedono la politica in Sardegna i vari partiti sardi?
Ma un’altra sorge spontanea: “Quali sono i veri partiti sardi?”
Quelli che si attaccano l’uno contro l’altro?” oppure quelli che
militano per portare la Sardegna anche all’estero?
5
L’amministrazione regionale.
1.1. Sardegna Regione Autonoma
Francesco Cossiga, ex Presidente della Repubblica e
Sassarese dalla nascita, descrive così l’autonomia della
Sardegna: “Autonomia, parola magica che come sentimento
aleggia tra i sardi fin dal 1847 quando con la cosiddetta
Perfetta Fusione, il Regno di Sardegna da federato con il
Principato di Piemonte divenne unitario e l’isola perse la
propria statualità individuale per assumere quella di regione
marginale nel nuovo assetto istituzionale dello Stato. Nacque
cosi la “Questione Sarda”, ovverosia la coscienza di aver
perduto un bene prezioso di aver rinunciato all’identità
statuale per la quale in tutto il mondo molti popoli hanno
combattuto e combattono per ottenerla. Da allora, per noi
l’unica strada possibile che possa correggere in qualche
modo il danno storico è stata e rimane la rivendicazione
autonomistica, lo stabilire un rapporto più favorevole
possibile con l’apparato centrale dello stato”(Casula, 2006).
La Regione Autonoma della Sardegna nasce il 26 febbraio
1948 con la legge Costituzionale n°3 nell’ambito delle sue
funzioni legislative, amministrative e politiche il suo statuto
conferisce all’isola un diverso regime rispetto alle altre
regioni. Lo statuto gode di otto titoli suddivisi in cinquantotto
articoli. I titoli si riferiscono alla Costituzione della Regione,
6
alle funzioni, alle finanze, agli organi della regione, revisione
dello Statuto, norme transitorie. Gli organi regionali sono:
- l’assemblea legislativa con il suo presidente del consiglio,
oggi rinnovata ogni cinque anni e formata da ottanta
rappresentanti popolari che sono chiamati Onorevoli, portati
poi a 85 in base alla legge elettorale n°2 del 2001. Essi
rappresentano, in maniera proporzionale alla popolazione, le
otto circoscrizioni provinciali in cui è ripartita la Sardegna.
Oltre alla funzione più propriamente legislativa, il consiglio ha
il compito di indirizzare e controllare l’attività esecutiva della
Giunta. È il consiglio regionale l’organo legislativo della
Regione Sardegna. È un parlamento regionale, perché
approva le leggi e ha la facoltà di modificare lo Statuto della
Regione.
- Giunta di governo: è composta attualmente da dodici
Assessori preposti agli Affari Generali, all’Urbanistica,
all’Ambiente, al Turismo, con a capo un Presidente che è
anche il capo della Regione. Secondo lo Statuto, prima di
approvare e respingere un progetto di legge, il Consiglio
Regionale deve sottoporre le proposte di legge dei consiglieri
o i disegni di legge della Giunta, all’esame delle competenti
Commissioni consiliari.
- Il presidente ha il ruolo di garante dell’Autonomia regionale e
di rappresentante della Regione Sardegna in tutti gli ambiti,
compreso quello dei rapporti internazionali. Ha la
responsabilità di formare la Giunta regionale e dirigere
l’operato. Nomina e revoca i componenti della Giunta e gli
assessori, convoca, presiede e fissa l’ordine del giorno della
riunioni della Giunta e ne assicura l’indirizzo politico
amministrativo dell’esecutivo, indice la prima seduta del
consiglio regionale e può chiedere la convocazione in via
7
straordinaria. Cura i rapporti con l’assemblea legislativa e
promulga le leggi regionali e i regolamenti. Come presidente
è componente della Conferenza Stato-Regioni della
conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in ambito
internazionale sottoscrive accordi transfrontalieri con altri
stati, è infine, chiamato a definire la posizione dell’Unione
Europea rispetto alle posizioni dell’Isola. (Casula,2006).
Tutte le Regioni hanno uno Statuto (fonte dell’ordinamento
regionale), ma gli statuti sono di tipo diverso: proprio per
questa diversità si distinguono le regioni dotate di statuti
speciali, la Sardegna, appunto, da quelle dotate di statuti
ordinari. La differenza si computa in base alle funzioni: lo
statuto speciale definisce le forme e le condizioni di
autonomia, mentre per quanto concerne le Regioni ordinarie
tali forme e condizioni sono dettate dalla Costituzione. Lo
statuto delle regioni speciali è una legge costituzionale
particolare perché parte delle sue disposizioni possono
essere derogate da una legge regionale rinforzata, e perché
le future ed eventuali modifiche allo statuto non possono
essere apportate con referendum costituzionale. Nel 2001 il
Parlamento ha modificato il titolo V, parte II della
Costituzione, riformando completamente i rapporti tra Stato,
Regioni ed Enti Locali, ma piuttosto che demarcare uno
“Stato Federale” ha disegnato una “Repubblica delle
Autonomie” articolata in più livelli territoriali di Governo
(Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni). Con la
legge 2/2001 anche le Regioni a statuto speciale hanno la
facoltà di scegliersi la propria forma di governo, come era
avvenuto per le Regioni ordinarie con la legge 1/1999. Gli
statuti delle Regioni Speciali prevedono 3 tipi di potestà
legislativa: la potestà esclusiva, che è la più caratteristica
8
perché le Regioni ordinarie ne sono prive; la potestà
legislativa concorrente, che incontra gli stessi limiti per
quanto concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma
differisce da queste per le materie elencate; ed infine la
potestà integrativa e attuativa che permette alle Regioni di
creare norme su determinate materie, che possano
adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali,
evitando, dunque la competenza delle Regioni e riservando
le materie residuali allo Stato. Tra l’altro la riforma del Titolo
V, ha introdotto anche il Regionalismo differenziato ai sensi
dell’art. 116 che rinvia allo statuto speciale forme e
condizioni particolari di autonomia. Le regioni a statuto
speciale sono 5: Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia,
Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige. (Petruzzella, 2008). È
proprio in relazione alla modifica del Titolo V della
Costituzione che si ha la nuova riforma elettorale che
prevede che dal 2004 il Presidente venga eletto direttamente
dai cittadini e non dal consiglio in base alle legge n°2 del
2001 per cui Presidente e Giunta non devono più ottenere il
voto di fiducia dell’assemblea per esercitare le proprie
funzioni, ma semplicemente quello del popolo.
Essendo, la Sardegna, una regione autonoma a Statuto
Speciale adotta un proprio stemma, una bandiera, quella dei
quattro mori con la benda negli occhi approvato con il dpr del
5 luglio 1959, ma dal 1999 la legge regionale del 15 aprile
stabilisce all’Art 1 che : “La Regione adotta quale sua
bandiera quella tradizionale della Sardegna: campo bianco
crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro
bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.
È nei quattro mori che i Sardi riconoscono la loro
appartenenza identitaria a partire dal 1324, lo stemma è
9
stato rappresentato con diverse varianti, ora sono sbendati.
Nel rapporto che vi è tra Stato e Regione, il tema
dell’Autonomia è sempre un tema complicato, perché ogni
rivendicazione è una richiesta di autonomia di e per sé
stessa. La maggior richiesta di autonomia si riferisce in
particolare a quattro fattori economici: quello della continuità
territoriale per passeggeri e merci; un minor costo per
l’energia; una politica fiscale di sgravi basata sull’Insularità
ed infine Insularità Europea in termini di contributi
permanenti alla Sardegna.
Questi quattro passaggi sono fondamentali. L’autonomia è
negoziabile solo per le sfumature, per il resto vanno
riconosciute queste condizioni e posti adeguati rimedi.
(Murgia, 2009).
Ma cosa vuol dire autonomia? Statuto e Autonomia vogliono
dire autogoverno, che si traduce nel gestire la realtà della
nostra regione con scelte di spesa e di gestione patrimoniale
oculate e ponderate. Significa usufruire di un gettito fiscale
per investire a favore degli isolani, praticamente significa
federalismo, quello che il Governo Italiano vuole applicare in
tutte le regioni. (Garzanti 2008)
È proprio a causa di questa forte identità sarda, per molti
versi diversa da quella italiana che in Sardegna ci sono molti
gruppi politici detti indipendentisti come: Indipendentzia
Repubrica de Sardigna, meglio conosciuta come iRS,
Sardigna Natzione e A manca pro s’indipendentzia, e due
principali partiti autonomisti Riformatori Sardi e Partito Sardo
d’Azione, dal quale poi è nato un movimento, I Rosso Mori,
che hanno, al contrario del PsdAz, mantenuto la propria
collocazione politica a sinistra. Cosa vogliono realmente
questi partiti? Il principio fondamentale è la rivendicazione
10
del principio dell’autodeterminazione; in sostanza essi
rivendicano una diversa nazionalità dello Stato sovrano sul
territorio rispetto al popolo che lo abita. I movimenti
indipendentisti possono essere di diversa ispirazione
ideologica, ad esempio in Europa gran parte di questi
movimenti sono di ispirazione Cattolica come ad esempio
nell’Irlanda del Nord, in Scozia, di ispirazione laico
progressista come è in Sardegna e altri con frange estreme
socialiste e marxiste, quali esempi ce ne sono anche in
Sardegna, come A manca pro s’indipendentzia, Corsica e
Irlanda del Nord, ma ne esistono anche
nazionalisti.(Garzanti, 1998)
1.2 Legge elettorale.
Con le legge costituzionale n°2 del 2001 nell’art 3 viene
istituito il nuovo sistema elettorale in Sardegna. Questa legge
costituzionale è applicata a tutte le regioni a statuto speciale.
L’Assemblea Costituente in occasione dell’approvazione
della Costituzione del 1947, ritenne che le regioni a Statuto
speciale dovessero essere tutelate da una normativa
specifica. Tutte le elezioni precedenti fino a quella del 1994
sono state effettuate con il sistema proporzionale; infatti le
elezioni della XI e XII legislatura sono state caratterizzate
dalle legge regionale 11 Marzo 1992 n°16 che prevedeva un
sistema misto. Questa legge presumeva che l’assegnazione
dei quattro quinti dei seggi dovesse avvenire con sistema
proporzionale nelle singole circoscrizioni provinciali che
all’epoca erano: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, mentre i
11
seggi restanti dovevano essere assegnati ad un'altra
circoscrizione elettorale regionale alla quale potevano
partecipare solo i partiti che avessero presentato le liste con
lo stesso segno in tutte le circoscrizioni e che quindi,
caratterizzava quella che era la circoscrizione regionale
unica che vedeva assegnati sedici degli ottanta seggi
attribuiti in un eventuale secondo turno, quello del
ballottaggio. Il presidente della giunta era nominato dalla
coalizione vincente dopo le elezioni. L’elettore aveva a
disposizione due voti: uno per l’attribuzione dei seggi nelle
circoscrizioni provinciali e uno per quella regionale. Ma era
un voto vincolato perché le preferenze espresse ai partiti in
gara nelle circoscrizioni provinciali erano automaticamente
assegnate alla coalizione regionale di appartenenza. È stato
questo sistema elettorale a permettere la diffusione di nuovi
partiti presenti in tutto il territorio regionale e non in aree
circoscritte.
Il 18 ottobre 2001 sono state introdotte numerose modifiche
al Titolo V della Costituzione, (che riguarda l’ampliamento
dell’autonomia delle Regioni a statuto Speciale che ora
dovrebbero godere della potestà legislativa e piena
autonomia finanziaria e statuaria).
La completa soluzione dei problemi di coerenza tra le nuove
competenze legislative attribuite alle Regioni a Statuto
Ordinario e l’apparato normativo antecedente non può
essere realizzata se non con l’emanazione dei nuovi Statuti
Speciali che incorporino la nuova normativa che ha avuto
ripercussioni sul sistema elettorale regionale. È con
l’elezione della XIII legislatura nel 2004 che si dà avvio alla
nuova riforma elettorale sancita dalla legge del 31 Gennaio
2001 n°2. Si tratta di un sistema elettorale particolarmente
12
complicato e ricco di nuovi elementi tra cui una nuova
circoscrizione elettorale.
La prima novità è data dall’elezione diretta del Presidente da
parte del popolo. I candidati alla presidenza sono i capilista
delle coalizioni presentate nel collegio regionale. Vince colui
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. È il
presidente a nominare gli assessori anche al di fuori dei
componenti del Consiglio regionale e può anche decidere di
revocarli in caso di gravità presentando e votando una
mozione di sfiducia nei confronti di un singolo assessore.
L’elezione diretta al Presidente prevede anche un vincolo
posto dallo Statuto, ossia lo scioglimento del Consiglio in
caso di dimissioni o approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta. Questa mozione
deve essere presentata da un quinto dei consiglieri e
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio, come è successo a Soru causando le elezioni
anticipate. L’elezione è a turno unico e la novità sta nella
possibilità del voto disgiunto, detto anche panachage.
L’elettore può indicare un candidato alla presidenza ma
preferire una lista che non è a lui collegata. Un’altra novità
sono i listini regionali a cui vengono riservati un quinto dei
seggi consiliari. Il capolista del listino che ottiene il maggior
numero di voti è eletto alla presidenza della Regione e di
conseguenza, tutti gli altri candidati divengono consiglieri. La
scheda è di colore verde, è unica e comprende sia i candidati
alla presidenza, sia le liste. Se l’elettore esprime solo il voto
di lista, l’altro voto è attribuito automaticamente al presidente
ad essa collegato.
Questa legge non garantisce all’elettore di esprimere un voto
di preferenza in favore dei candidati, le liste sono bloccate.
13
I candidati delle liste regionali possono candidarsi anche
nelle liste circoscrizionali purché sotto lo stesso simbolo e
non in più di tre circoscrizioni elettorali. La nuova legge
presuppone anche l’incompatibilità tra la carica di Consigliere
Regionale e quella di Assessore in applicazione dell’art 1
della legge regionale 16/1992.
Entrano, dunque, a far parte del Consiglio Regionale i
candidati eletti in base al voto di preferenza nelle
circoscrizioni elettorali, coloro eletti nella lista regionale
bloccata, e in base al premio di opposizione e anche perché
è scattato il premio di maggioranza per cui il capolista che ha
conseguito il secondo miglior risultato, per i quattro quinti è
eletto su base proporzionale utilizzando le circoscrizioni
elettorali. In questa competizione le liste non devono
superare una soglia di rappresentanza su base regionale che
equivale a 3% dei voti validi per accedere all’attribuzione dei
seggi. L’elezione diretta del Presidente della Regione
privilegia il ruolo del leader che vince trascinandosi la
maggioranza consiliare per cui l’obiettivo è quello di avere
una coalizione il più larga possibile.
L’elemento più innovativo è dato dalla nuova ripartizione
territoriale. Il territorio regionale della Sardegna è diviso in
otto circoscrizioni corrispondenti alle otto province e i 64
seggi sono così distribuiti in base al numero degli elettori:
Nella circoscrizione di Cagliari 21 seggi; nella circoscrizione
della nuova province Carbonia –Iglesias 5 , Medio-
Campidano: 4, Ogliastra 2, Olbia-Tempio 5, Sassari 12 e
Oristano e Nuoro rispettivamente 7 e 7.
Questa nuova riforma è stata stilata a Roma sotto direzione
di Forza Italia per poter dare valore a quello che allora, era il
candidato regionale del Centro destra e proconsole del
14
partito di Silvio Berlusconi: Mauro Pili, sconfitto da un
giovane ancora inesperto Renato Soru (Esu,2006).
Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio Regionale delle
altre regioni a Statuto Ordinario, l’art.122 della Costituzione
stabilisce che il Presidente della Regione venga eletto, come
in Sardegna, direttamente dai cittadini, in un unico turno di
votazione, mentre al contrario, il Consiglio regionale, è eletto
contestualmente al Presidente con sistema misto, per la gran
parte proporzionale, in minor parte con il premio di
maggioranza. Quattro quinti dei seggi sono attribuiti
proporzionalmente, sulla base delle liste di partito presentate
nelle diverse province. Tutte le liste che hanno ottenuto
meno del 3% dei voti secondo la soglia di sbarramento non
ottengono alcun seggio, a meno che non siano collegate ad
un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei
voti validi all’interno della Regione. Un quinto dei seggi,
invece, è attribuito sulla base di liste regionali, detti listini, il
vincitore fa eleggere in blocco i candidati del proprio listino,
con un’unica eccezione: se le liste circoscrizionali collegate
alla lista regionale vincente hanno ottenuto già il 50 per cento
dei seggi, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà
dei seggi del "listino" (dieci per cento del totale dei seggi in
consiglio), il resto è distribuito proporzionalmente tra le liste
di opposizione. Detto questo, il nuovo presidente ha diritto ad
avere una maggioranza stabile in consiglio se le liste a lui
collegate hanno ottenuto meno del 40 per cento dei seggi e
oltre alla totalità dei seggi del "listino" gli vengono attribuiti
tanti consiglieri "extra" fino ad arrivare al 55 per cento dei
seggi del consiglio questa viene chiamata clausola di
governabilità (Chiaramonte, 2005). Valle d'Aosta e Trentino-
Alto Adige hanno altre regole precise ispirate al
15
proporzionalismo puro, secondo la legge elettorale approvata
il 7 agosto 2007, per tutelare le minoranze linguistiche.
(Pasquino, 2006)
1.3 Confronto elettorale tra il 2004 e il 2009
L’elezione per la XIII Legislatura, come detto in precedenza,
è la prima con la nuova riforma elettorale. Le elezioni si
svolsero il 12-13 giugno e si presentarono 21 partiti, tra cui
cinque partiti completamente nuovi: Progetto Sardegna, che
faceva parte della coalizione del Centrosinistra con Soru
candidato alla Presidenza, Sardinia Natzione, Forza Paris, il
Movimento, presenti solo nelle elezioni del 2004.
Una prima differenza è data dalla lunga preparazione per la
campagna elettorale. Infatti quest’ultima si apre nell’estate
del 2003, al contrario di quanto avviene in questa appena
trascorsa dove il tempo è stato limitato a causa delle
dimissioni del Governatore Renato Soru e di conseguenza
delle elezioni anticipate. All’epoca il Consiglio Regionale
presentava un situazione di estrema frammentazione dovuta
alla presenza di dieci gruppi consiliari. L’area di destra era
formata da Alleanza Nazionale e da Forza Italia a cui si
erano affiancati i consiglieri che poi hanno dato vita a Il
Movimento e poi c’era l’area di centro composta dall’Udc, dal
Partito Popolare Sardo e dai Riformatori Sardi.
All’opposizione erano presenti Ds, Margherita, i Socialisti
Democratici Italiani e Rifondazione Comunista e in consiglio,
come da tradizione erano presenti alcuni consiglieri del
Partito Sardo d’Azione che hanno fatto parte del gruppo
16
misto e collocati poi all’opposizione delle giunte di centro
destra. È la fine del febbraio 2004 quando il centro destra
presenta il suo candidato Mauro Pili sostenuto da Forza
Italia, Alleanza Nazionale e altri partiti minori del centro
destra, e sempre a febbraio che il centro sinistra ufficializza
la candidatura di Renato Soru. Non mancano però altre
candidature di terzi partiti: il Psd’Az si presenta
autonomamente con il segretario Giacomo Sanna affiancati
da Sardinia Natzione e sempre in ambito autonomo la
candidatura di bandiera di Gavino Sale segretario dell’Irs
(Indipendentzia-Repubrica de Sardinia).
Le candidature sono cinque e la campagna vera e propria ha
inizio alla metà di aprile e come accaduto anche per queste
regionali appena trascorse si è polarizzata verso i candidati
maggiori tralasciando gli altri.
La seconda differenza con le regionali del 2004 sta nelle
coalizioni. Infatti nel 2004 erano cinque coalizioni:
1).Sardegna Unita con Mauro Pili presidente, quindi la
lista di centro destra, la cui lista collegata era Forza Italia,
Alleanza Nazionale, Udc, Nuovo Psi, Fortza Paris,
Riformatori Sardi;
2.) Sardegna Insieme la coalizione di Renato Soru, Con
Democratici di Sinistra, Margherita, Partito Comunisti Italiani,
Verdi, Sdi, Rifondazione Comunista, DiPietro-Occhetto,
Udeur, Progetto Sardegna;
3). La lista Mario Floris Presidente con Uds, il Movimento,
Nat.
4) Irs di Gavino Sale, che si presenta da solo;
5.)ed infine, Sardigna Libera con PsdAz, Sardigna
Natzione.