5
Negli ultimi decenni, importanti sforzi sono stati profusi dalle istituzioni
comunitarie al fine di dotare i singoli ordinamenti degli Stati membri di
sistematici strumenti legislativi. L’attenzione non può non ricadere sugli
interventi normativi3 e sui tentativi di consultazione con le categorie interessate,
finalizzati alla riorganizzazione del settore e al più suo corretto funzionamento.
Nell’ambito della presente ricerca, è necessario, innanzitutto,
procedere alla ricostruzione storica della disciplina che prima la Comunità
Europea, poi l’Unione Europea hanno destinato alle telecomunicazioni. Si
analizzerà il fenomeno delle reti di nuova generazione (Next Generation
Networks); la loro introduzione è già intervenuta e sarà sempre più penetrante
nell’arco del prossimo decennio, con la rivoluzionaria “convergenza dei
servizi4”.
Un utile strumento ai fini della modulazione di una futura normativa
potrebbe essere individuato nell’analisi economica dei rapporti tra i soggetti
interessati5. L’approccio ermeneutico proposto dall’analisi economica del diritto
negli ultimi decenni è già penetrato nella regolamentazione di molti mercati a
livello internazionale. Non sembra peregrino ritenere che questo metodo
interpretativo possa rilevarsi utile anche nella fattispecie in analisi. Si potrebbe
formulare, così, una proficua ristrutturazione delle tematiche a valenza
strategica da regolare, sí da garantire una migliore composizione degli interessi
in conflitto. Le norme spesso si rilevano veri e propri incentivi o disincentivi
per i soggetti che operano nel mercato e condizionano, così, la loro condotta
3
V. infra capitolo I, spec. § 4
4
V. infra capitolo IV
5
Diversi studi in materia di principi regolatori delle attività delle imprese in generale si muovono con il metodo
di interpretazione dell’analisi economica. L’analisi si muove nell’ottica di verificare quali effetti derivino
dall’allocazione della regolamentazione giuridica e quindi di diritti all’uno o all’altro soggetto: fondamentale il
contributo di COASE, The problem of social cost, trad.it , in Impresa,mercati e diritto, Bologna, 1995, p.199. In
Italia v. TRIMARCHI, Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale, in Riv. Trib., 1970,
p.512; R.PARDOLESI, Analisi economica e diritto dei contratti, in Politica del diritto, 1978, 713 ss; U.
MONATERI, Risultati e regole, un’analisi giuridica dell’analisi economica del diritto, in Riv.critica del
dir.privato, 1995, p.605
6
imprenditoriale6. Diversamente, le imprese sarebbero indotte a compiere delle
scelte in funzione dell’attrattività utilitaristica aziendale delle diverse opzioni7.
L’analisi economica consentirebbe di produrre degli effetti sul sistema tali
da poter valutare le possibili opzioni in funzione di un equo contemperamento
delle esigenze della concorrenza tra gli operatori, nonché della tutela dei
consumatori Questo metodo di analisi potrebbe essere d’ausilio nella
ricostruzione della disciplina antitrust in materia di telecomunicazioni8. In
questo ambito le previsioni normative attualmente vigenti, sebbene
contraddistinte da un conciso tenore normativo, si prestano a molteplici
interpretazioni. I principi generali delineati intorno alla nozione di “abuso di
posizione dominante”, ovvero di “significativo potere di mercato”, ad esempio,
indicano che le implicazioni economiche sono già parte integrante della
struttura normativa comunitaria e nazionale9. Questa, tuttavia, va interpretata in
maniera adeguata, per definire il suo contenuto in funzione dei singoli casi
pratici nei quali deve essere applicata per dirimere i conflitti emersi. L’analisi
economica può risultare strumento utile in sede applicativa per la verifica della
meritevolezza delle singole operazioni o delle pratiche di affari poste in essere
da imprese fra loro concorrenti10.
6
Si ripete spesso che le regole legali stabiliscano prezzi impliciti per i diversi comportamenti imprenditoriali.V.
Korwhauser, Economic Analysis of Law, in Materiali storia cultura giur., 1986, p.238.
“rules estabilish prices for conduct and microeconomic theory predicts that self-interested actors will choose
their conduct in light of these prices”.V. anche Cooter e Ulen, Law and Economics,3° ed., Reading, Mass.,
1999, p.3
7
In assenza di costi transattivi le risorse saranno allocate in modo da massimizzare il valore della produzione:
V. BARZEL E KOCHIN, Ronald Coase on the Nature of Social costa s a key to the problem of the firm, in J Econ.,
1992, 440 ss.
8Sul punto efficacemente V. Mangini e G. Olivieri, Diritto Antitrust, Torino, 2005, 3 ss. rievocano i contributi
di R.BORK, The antitrust paradox:A policy at war with itself, Basic Books Inc., New York, 1978, rist. 1993;
J.M.CLARK, Toward a concept of workable competition, in Am. Ec. Rev., 1940, 241 ss.; R.A. POSTER, The
Chicago School of Antitrust analysis, in Un. Pa. L. Rev., 127 (1979), 521 ss.
9
V. infra cap.I
10
L’argomentazione tradizionale è in grado di presentare il principio applicato ad una controversia con
l’esposizione della volontà dell’ordinamento. L’analisi economica, viceversa, espilicita l’obiettivo che l’autore
della decisione intende perseguire, frutto dell’opinione a favore di determinati valori: sul punto v. U.
MONATERI, Risultati e regole, cit., 606 ss.; A. GAMBARO, L’analisi economica del diritto nel contesto della
tradizione giuridica occidentale, in Analisi economica del diritto privato a cura di Alpa, Chiassoni, Perico,
7
In quest’ottica, il commissario europeo responsabile della concorrenza,
prof. Mario Monti ha affermato che «sarebbe auspicabile che le singole
Autorità Nazionali, europee e statunitensi, utilizzino gli stessi strumenti di
analisi economica, per ottenere la tanto auspicata convergenza dei
provvedimenti nazionali»11.
Non si può non evidenziare come l’ordinamento degli Stati Uniti
d’America si sia mosso con maggiore tempestività ed efficacia in funzione della
tutela del consumatore. Dopo la “rivoluzione di Chicago”, operata
dall’omonima scuola nei primi anni Ottanta dello scorso secolo12, la disciplina
antitrust statunitense ha sintetizzato ed esaltato i propri obiettivi nella reale
efficienza e stabilità del mercato, in modo da assicurare tutela a tutti i soggetti
coinvolti, soprattutto al consumatore. È stato sostenuto che «l’obiettivo
principale della Scuola di Chicago, la tutela del consumatore, era la chiave per
testare la correttezza del mercato»13.
In misura sempre maggiore, negli ultimi anni, si è parlato di nuovi servizi
di telecomunicazione che presentano elevate caratteristiche di multimedialità,
pervasività, mobilità e personalizzazione. Si è reso necessario, pertanto,
favorire la diffusione della banda larga e, con essa, la creazione di servizi a
valore aggiunto che integrassero le caratteristiche tipiche dei servizi di
telefonia, inclusa quella mobile, con le potenzialità delle nuove tecnologie. In
Pulitini, Rodotà e Romani, , Milano, 1998, 461 ss. Sottolinea negativamente la “discrezionalità valutativa”
L.MENGONI, L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Riv.trim.,1994, 5 ss.
11
Cfr. il discorso tenuto al primo incontro annuale del Law Institute dell’UCLA, Los Angeles, 28 febbraio
2004, in www.europa.eu.int/comm/competition/speeches
12
E’nota la contrapposizione emersa nel mitico seminario di Chicago. Sulla vicenda storica V. KITCH, The fire
of Truth: A remembrance of law and economics at Chicago 1932-1970, in 26 J.L.Econ., 1983, 221. La
contrapposizione tra Pigou che sosteneva la necessità di un intervento statale in tutti i casi di imprevisti del
mercato e Coase che invocava una valutazione comparata dei costi connessi a ciascuna alternativa istituzionale,
può essere analizzata nella ricerca di De Serpa, Pigou e Coase in Retrospect, in 17 Cambridge, J.Econ, 1993, 27
ss.; PARISI, Teorema di Coase, Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 296; G.CHIRICHIELLO, Esternalità ed il
teorema di Coase: un teorema, nessun teorema o molti teoremi. Una introduzione critica, in Riv.dir.comm.,
2004, I, 673 ed ivi ulteriore bibliografia sugli studiosi successivi.
13
Cosí l’avvocato generale della “Antitrust Division” americana J.I. KLEIN, Titolo della relazione, relazione
tenuta all’American Bar Association, Washington DC, 7 novembre 2006.
8
un simile scenario in continua evoluzione, nel quale il protagonista principale è
lo sviluppo della banda larga, le innovazioni tecnologiche devono essere
accompagnate, come si preciserà14, da un contemporaneo ed efficace
adeguamento normativo. E’indispensabile tutelare i soggetti coinvolti in questo
mercato, attraverso un’attenta ponderazione di ogni singolo prodotto o servizio
e della complessiva possibile incidenza a medio e lungo termine nel settore.
Le Autorità garanti, di regola, compiono un’indagine fondata sulla
capacità di un “incumbent” di falsare o alterare un mercato, ponendolo in
relazione agli altri produttori/fornitori che in quel momento operano o che
potenzialmente potrebbero operare15. Spesso, non sono stati realizzati, ad opera
delle Autorità di regolazione, efficaci studi per delineare quelli che sarebbero
stati gli sviluppi succesivi delle nuove tecnologie nei singoli mercati16. L’analisi
dei piani programmatici aziendali ( di cc.dd. R&S17) potrebbero certamente
aiutare a comprendere meglio quali sono gli obiettivi che una determinata
azienda si propone di raggiungere con lo sviluppo di una determinata
tecnologia. Un comportamento che nel breve periodo non sembrerebbe
suscitare preoccupazioni, potrebbe creare incognite nel medio e lungo
periodo18.
14
V. infra cap.V
15
V., infra cap. I e III
16
V., però, ad esempio, il rilevante contributo della Fondazione U. BORDONI. V., infra cap. III
17
Negli Stati Uniti, un rapporto tipico degli investimenti in ricerca e sviluppo, per un’azienda industriale, è
circa il 3,5% dei profitti. Un’azienda produttrice di tecnologia, può arrivare ad investire il 7%. Questo tipo di
investimenti non è radicato allo stesso modo in molti Paesi europei.
18
Sia sotto il profilo del potenziale successo di mercato delle applicazioni delle nuove tecnologie, sia in
relazione agli eventuali rischi collegati o conseguenti al loro utilizzo e al livello di “accettabilità sociale” delle
stesse. Come è noto, infatti, gli effetti negativi o pregiudizievoli delle recenti applicazioni tecnologiche possono
essere valutati solo in un’ottica di medio-lungo periodo. È significativo al riguardo il dibattito ancora aperto sui
potenziali rischi per la salute umana e per l’ambiente dell’utilizzo di organismi geneticamente modificati, o
sugli effetti nocivi delle onde elettromagnetiche (c.d. elettrosmog), e ancor più l’impatto di tale dibattito sulle
attuali scelte dei consumatori. L’incertezza scientifica collegata all’innovazione tecnologica è all’origine
dell’affermazione in ambito internazionale e comunitario del principio di precauzione quale strumento giuridico
di gestione del rischio. Per un approfondimento su tale principio si rimanda alla vasta bibliografia in materia, e
in particolare a: L. BOISSON DE CHAZOURNES, Le principe de précaution: nature, contenu et limites, in C.
Leben, J. Verhoeven (sous la direction de), Le principe de précaution: aspects de droit international et
communautaire, Éditions Panthéon Assas, Paris, 2002, p. 65 e ss.; L. MARINI, Il principio di precauzione nel
diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili
9
Quest’attività viene svolta oggi, anche con molta efficacia, da società di
consulenze esterne19 o fondazioni che propongono e promuovono studi e
ricerche, sia da un punto di vista tecnico sia dell’eventuale approccio
normativo. Di fatto, l’assenza di queste riflessioni sistematiche sull’impatto
dell’evoluzione tecnica nel settore e sugli interessi concreti sui quali va ad
incidere potrebbe comportare il rischio che alcune nuove tecnologie vengano
giuridicamente assimilate ad altre preesistenti, e si posizionino sul mercato in
modo più proficuo20, perché sfruttano un regime normativo che non tiene in
alcun conto le loro peculiarità e la loro diversa potenzialità; ancor peggio,
potrebbe accadere che si posizionino inizialmente senza alcuna
regolamentazione efficace per fronteggiare le diverse conflittualità che
determinano, probabilmente a scapito di altri soggetti interessati all’interno
della filiera.
Si può affermare che ci sono almeno tre motivi fondamentali, per i quali si
ritiene necessaria la “regolazione” di questo settore, tutte collegate ai cc. dd.
fallimenti del mercato:
- affrontare le distorsioni della concorrenza, specialmente quelle causate da
qualsiasi forma di predominio sul mercato;
- ponderare le necessità sociali che un mercato libero potrebbe trascurare,
solitamente perché il benessere sociale prescinde dall’utilità economica delle
società che devono investire;
di sicurezza alimentare, Padova, 2004; A. MAZZITELLI, Il principio di precauzione: inquadramento normativo,
natura e limiti alla luce della giurisprudenza comunitaria, in Il diritto dei consumi a cura di P. Perlingieri e E.
Caterini, Vol. II, Rende, 2005, p. 157 ss
19
Ad esempio, la WIK CONSULT GMBH: www.wik-consult.com
20
Ad esempio, le informazioni in forma digitale possono viaggiare attraverso reti digitali ed approdare ad un
terminale digitale ma il quadro normativo si applica alle reti e a ciò che esse trasmettono: cfr. R.PEREZ
,Disciplina europea delle comunicazioni elettroniche e ordinamento nazionale, in Il nuovo ordinamento delle
comunicazioni elettroniche a cura di R.Perez, Milano, 2004, 1 ss.
10
- distribuire le risorse in modo uniforme in ogni Paese, sulla base della
considerazione che non è sempre possibile avere a disposizione le stesse risorse
e possibilità21.
Per quanto riguarda il secondo profilo, ad esempio, si pone il problema di
come verrà tutelato il consumatore che volesse stipulare un contratto di sola
utenza Internet e si vedrà invece proposte, in un’unica soluzione, la
telecomunicazione, l’informatica e la televisione. In merito al terzo profilo,
nella valutazione del fattore di sviluppo di queste tecnologie, non si può non
tener conto di alcuni aspetti fra i quali, in particolare, eventuali operatori-terzi
che vorrebbero inserirsi nel mercato; ovvero, la politica di incentivi del singolo
Stato modulata in funzione della morfologia del territorio, della preesistenza o
meno di reti ristrutturabili e addirittura dell’educazione e della coscienza
sociale. Numerosi studi sono volti a dimostrare che in alcuni Paesi il grado di
compenetrazione della tecnologia nella vita di ogni giorno sia superiore ad altri,
nonché qualitativamente molto più elevato, e che soltanto in alcuni di essi vi è
una vera esigenza primaria da soddisfare22.
Nonostante il considerevole contributo scientifico alle iniziative culturali
delle fondazioni, il settore rimane ancora non adeguatamente indagato, per lo
meno rispetto all’ambito non pubblicistico o amministrativo. Diversamente, in
21
Ricostruzione classica all’interno della trattazione della disciplina antitrust: v., per tutti, V. MANGINI E
G.OLIVIERI, cit.,
22
In merito, v. l’indagine multiscopo sulle famiglie “I cittadini e il tempo libero” realizzata dall’Istat nel 2006,
disponibile on-line all’indirizzo http://www.istat.it/dati/catalogo/20080429_00/ . Conferma questa tesi il dato
contenuto nella tabella 11.1 per cui, in Italia, nella fascia dai 6 ai 99 anni, i cittadini, siano essi maschi o
femmine, che utilizzano internet sono solo il 34,7% . La tabella 11.2 pone in comparazione i dati delle diverse
aree geografiche. Mentre nel nord Italia la media è del 37,3%, nel centro Italia è del 38,4%, il meridione e le
zone insulari danno un risultato veramente troppo basso:29,3% .
Ancora più rilevanti i dati dello sviluppo della banda larga in Italia e negli altri paesi europei. La media è del
20,1% mentre in Italia siamo fermi al 17,1% davanti solo a paesi come la Grecia,la Romania,la Slovenia,la
Polonia e pochi altri e di molto indietro rispetto a Francia (23,3%), Gran Bretagna (25,7%), per arrivare ad
Olanda,Finalndia e Danimarca che hanno percentuali pari a circa il 35%. Il gap del grado di compenetrazione
risulta evidente. Tutti questi dati sono presi dal Report 2008 operato dall’U.E. V.
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/2008/sec_2008_470_Vol_1.pdf
11
altri settori, come quello delle biotecnologie23, i programmi aziendali di ricerca
e sviluppo sono maggiormente approfonditi. Grazie ad essi, si analizzano gli
specifici obiettivi futuri delle aziende, senza utilizzare esclusivamente categorie
e tecniche giuridiche preesistenti all’ individuazione del nuovo prodotto24.
23
Il notevole potenziale economico sotteso alle biotecnologie ha fatto sì che la Comunità europea e gli Stati
membri si siano dotati sin dalla metà degli anni ’80 di strumenti specifici, soprattutto di natura finanziaria, volti
allo sviluppo del settore. Ci si riferisce in particolare ai Programmi Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, di
durata settennale, di cui l’attuale è il VII PQ (2007-2013) e ai precedenti: Programma pluriennale di azione nel
settore della biotecnologia, relativo al periodo 1985-1989; Primo programma di azione pluriennale (1988-1993)
di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basato sulla biotecnologia (ECLAIR, European
Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research); Programmi specifici di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione nel settore delle biotecnologie, relativi ai quadrienni 1990-1994 e 1994-1998;
Programma specifico sulla qualità della vita e la gestione delle risorse biologiche adottato sulla base del V
Programma-quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico, valido per il quadriennio 1999-2002;
Programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo
della ricerca» adottato sulla base del VI Programma-quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico.
Sul piano normativo, la direttiva n. 98/44 in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ha
disciplinato gli aspetti commerciali delle biotecnologie nell’ottica dell’armonizzazione delle normative interne
dei Paesi membri e del mercato. Un rilievo significativo rivestono anche gli orientamenti di natura politica della
Comunità, contenuti nella comunicazione della Commissione europea del gennaio 2002: «Scienze della vita e
biotecnologia. Una strategia per l’Europa», che traccia le linee guida di una politica “responsabile” in questo
ambito, che tenga conto non solo degli sviluppi necessari e delle potenzialità delle biotecnologie ma anche dei
rischi e dell’impatto sociale ed etico delle stesse. La revisione intermedia di tale strategia, contenuta nella
successiva comunicazione della Commissione dell’aprile 2007, mette in risalto le potenzialità per il mercato
comunitario degli ulteriori sviluppi tecnologici nel settore delle biotecnologie. Tutti gli atti citati sono reperibili
sul portale dell’Unione europea, all’indirizzo: www.europa.eu. Vastissima è la bibliografia nazionale e straniera
in materia. Si veda, tra gli altri, F.FRANCIONI, T. SCOVAZZI, Biotechnology and International Law, Hart
Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2006; AA.VV., Bioetica e biotecnologie nel diritto internazionale e
comunitario (a cura di Nerina Boschiero), Torino, 2006; P. D’ADDINO SERRAVALLE, Questioni
biotecnologiche e soluzioni normative, Napoli, 2003; M.BENOZZO e F.BRUNO, La disciplina delle
biotecnologie tra diritto europeo e diritto statunitense, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2006, 709 ss.;
V.DAGOSTINO, Problemi degli investimenti in venture capital con particolare riferimento al settore delle
biotecnologie, in Economia e dir. del terziario, 2006, 625 e ss.; G. AGLIALORO, Il diritto delle biotecnologie -
Dagli accordi Trips alla direttiva n. 98/44, Torino, 2005; S.MARCHISIO, L’attuazione in Italia della direttiva
sulla brevettabilità delle biotecnologie, in Ordine internazionale e valori etici, Atti del VIII Convegno della
Società Italiana di Diritto Internazionale – Verona 26-27 giugno 2003, Napoli, 2003, p. 440 ss.; V. DI
CATALDO, Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti, in Studi di
diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza, Tomo I, Milano, 2004, p.
443 ss.; V. DI CATALDO, Biotecnologie e brevetti: un complesso di regole già pronto o un sistema da
inventare?, in AA.VV., Bioetica e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario (a cura di Nerina
Boschiero), Torino, 2006, p. 311 e ss.; V. DI CATALDO, E. AREZZO, Scope Of The Patent And Uses Of The
Product In the European Biotechnology Directive, in Italian Intellectual Property, Yearbook 2006, Milano,
2007, p. 11 ss.
24
Il problema della qualificazione di un prodotto come “innovativo” assume particolare rilievo in settori a
rapido sviluppo tecnologico come quello farmaceutico. Significativo al riguardo è il caso Glaxo, oggetto di un
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da parte della High Court of Justice britannica.
La questione riguardava l’interpretazione della nozione di “specialità medicinali essenzialmente simili” ad un
medicinale autorizzato, contenuta nella direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1965, n. 65/65 in materia di
specialità medicinali, ai fini del ricorso alla procedura abbreviata di autorizzazione all’immissione in
commercio. A fronte dell’assenza di una definizione di tale nozione nella direttiva citata e/o di criteri idonei a
definirla, la Corte prese in esame la Guida della Commissione europea sulla regolamentazione dei medicinali
nell’Unione europea (The rules governing medicinal products in the European Union, Eudralex, volume 3C,
12
Anche nel mercato delle telecomunicazioni appare conveniente prendere in
considerazione i futuri sviluppi e le diverse problematiche che emergeranno con
l’immissione sul mercato di nuove potenzialità. Sono state già offerte
tecnologie quali la banda larga, il VoIP, la convergenza in unico apparecchio
della telefonia fissa e mobile, il WIMAX25 e la possibilità di trasmettere dati a
velocità anche piè elevate rispetto a quelle oggi utilizzate26.
Occorre verificare se è opportuno che l’impatto concorrenziale di questi
nuovi prodotti/servizi sia valutato dalle Autorità nazionali, sulla base delle sole
soglie che di volta in volta vengono individuate. Diversamente, si potrebbe
valutare un prodotto in base alla sua effettiva novità e calibrare l’intervento
normativo in funzione della sua specificità, senza alcun condizionamento
interpretativo della normativa precedentemente congegnata per fenomeni in
alcun modo assimilabili o connessi27.
In quest’ottica è preliminare valutare gli attuali strumenti attribuiti
rispettivamente agli organi comunitari e ai singoli ordinamenti nazionali per
regolare le emergenti problematiche. Spesso si è tentati a non definire un
preciso assetto normativo ex ante per non imbrigliare il doveroso sviluppo
tecnologico con “lacci e lacciuoli” normativi; si preferisce scivolare sul modello
Guidelines on medicinal products for human use, Efficacy, ed. 1998, p. 235). In particolare, in tali orientamenti,
la Commissione Europea al fine di stabilire il carattere innovativo di un prodotto medicinale ritenne doveroso
analizzare la potenziale restrizione del mercato, anche in base a quelle che sarebbero state le prospettive future,
alla luce delle nuove scoperte in campo farmacologico.
Si veda al riguardo la sentenza della Corte del 3 dicembre 1998, Causa C-368/96, The Queen contro The
Licensing Authority established by the Medicines Act 1968 (rappresentata dalla The Medicines Control
Agency), ex parte Generics (UK) Ltd, The Wellcome Foundation Ltd e Glaxo Operations UK Ltd e altri, in
Racc. 1998, p. I-07967, e in particolare i punti 28 e 31. Per un commento alla citata sentenza si rinvia a F.
MAZZA, La definizione di “medicinale essenzialmente simile” ai fini della procedura abbreviata per il rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, 1999, p.330 e ss.; N. JONES, R. NITTENBERG, “Essentially Similar” Despite Being Different - The
Squibb Case, in European Intellectual Property Review, 1999, p.217 e ss.
25
Le singole definizione tecniche sono in Appendice
26
In Giappone sono già offerti dal marzo 2008 servizi internet a 100 Gb/s: sul punto v., L. SPIEKMAAN,
Photonics in Broadband Access and the NGN, Relazione tenutasi nel Seminario su“ Fotonica, banda larga,
NGN” organizzato dalla Fondazione U. Bordoni il 21 maggio 2008 in corso di pubblicazione.
27
Soluzione proposta ripetutamente ogni qualvolta emergono novità tecnologiche che impattano su strutture
giuridiche già esistenti, si pensi, ad esempio, alle questioni poste in tema di regolamentazione del contratto
informatico: cfr. A. VALONGO, La conclusione del contratto mediante esecuzione nella contrattazione
informatica, in Vita not., 2004, p.1279
13
dell’autoregolamentazione del libero mercato, secondo il quale le uniche parti
in causa sono gli imprenditori e i consumatori, in base ai loro rapporti di
reciproca forza28.
Nella realtà normativa, invece, si può notare una tendenza alla
“regolazione” di quei contesti operativi in cui vi sia un’azienda contraddistinta
da un “significativo potere di mercato” laddove una “regolazione ex post” non
sarebbe in grado di risolvere i caratteristici rischi derivanti dalla concorrenza29.
Questo diverso approccio riflette la convinzione che, in assenza di rimedi
regolamentari di tipo ex ante, l’ingresso di nuovi competitors sarebbe in molti
casi impossibile, in special modo se si considera l’estrema difficoltà di accesso
e di interconnettibilità di una rete di proprietà dell’incumbent. In assenza di una
regolamentazione si corre il rischio che l’azienda detentrice di “un significativo
potere di mercato” imponga costi elevati ai consumatori senza offrire un
numero superiore o una migliore qualità di prodotti/servizi30.
Come sopra accennato, le politiche nazionali possono agevolare o meno lo
sviluppo e la diffusione di una tecnologia, detassando o incentivando l’attività
di ricerca e di sviluppo aziendale nel settore. E’ opportuno, altresì, rilevare
come le strategie di risposta delle imprese rispetto ai mutamenti dello scenario
di mercato derivanti dall’innovazione tecnologica siano, soprattutto in Europa,
tendenzialmente orientate alla prudenza; ciò in considerazione che alle
opportunità per l’impresa di accrescere il proprio mercato di riferimento, magari
attraverso l’introduzione di nuovi prodotti/servizi, corrisponde la possibilità di
28
Sul punto v. A.STAZI, Tutela della concorrenza “ad alta velocità”:la “terra di confine” tra nuove offerte
commerciali e servizi di comunicazione innovativi, contributo in rivista Diritto dell’Internet, marzo 2007
29
Sui rapporti della regolamentazione ex ante ed ex post particolarmente attento è F. BASSAN, Concorrenza e
regolazione nel diritto comunitario delle comunicazioni elettroniche, Torino, 2002, passim, ma spec. 231 ss.;
M. FILIPPONI E F. LIBERATORE., Antitrust e regole ex ante come strumenti complementari per la
regolamentazione del settore delle comunicazioni nell’Unione europea, in Contratto e impr. - Europa, 2004,
1251.
30
V., infra cap. I
14
una perdita di una parte della clientela, a favore di un fornitore concorrente
(eventualmente nuovo).
A fronte di tutto ciò, l’ordinamento comunitario non sempre ha elaborato
risposte adeguate alle problematiche emerse o emergenti, anche a causa della
coesistenza di norme nazionali e comunitarie che, molte volte, si pongono in
posizione antitetica o, comunque, di difficile interpretazione univoca. L’assenza
di una politica nazionale forte, incentrata sullo sviluppo delle tecnologie e
basata su incentivi o altri tipi di agevolazioni fiscali, non è l’unico elemento che
ha reso impervio lo sviluppo di questo mercato31. La situazione non è
paragonabile a quello che, invece, è successo in Giappone, Canada, Singapore e
in gran parte degli Stati Uniti. Spesso le opzioni relative ai nuovi investimenti e
alle innovazioni di prodotto devono tenere conto della “storia precedente della
rete” (o delle reti), delle scelte compiute nel passato, i cui effetti sono ancora
operativi, nonché di tutto il capitale fisico e immateriale stratificatosi nel tempo.
Si parla, in tal senso, nella dottrina economica, di path dependance32.
In conclusione, si può ritenere che la convergenza delle tre macroaree
(televisione, telecomunicazioni e informatica) è, da un lato, facilitata
dall’innovazione tecnologica; dall’altro, è resa complessa da numerosi fattori,
quali la natura dell’assetto economico del settore delle comunicazioni in
generale, l’organizzazione dei diversi comparti dei tre macro segmenti che lo
compongono, i differenti approcci regolamentari, tradizionalmente vigenti
all’interno dei medesimi e, infine, le cospicue “barriere culturali”33.
In questo contesto, ruolo strategico assumono le due principali Autorità
nazionali a livello europeo: AGCOM e OFCOM. In diversa misura, si potrà
verificare come le due Autorità siano sempre più intenzionate a“scommettere”
31
Lo sottolinea efficacemente A. STAZI, Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza, Milano,
2006, 9 ss. ed ivi bibliografia anche statunitense.
32
Sul punto v. la chiara illustrazione del fenomeno in A. STAZI, Mercati emergenti tra convergenza tecnologica
e concorrenza. Il caso della televisione in mobilità, cit., 10 spec. nota 16.
33
Sempre A. STAZI, Mercati emergenti fra convergenza tecnologica e concorrenza, cit., 11 ss.
15
sulla convergenza tecnologica dei servizi in un’unica rete. L’introduzione della
tecnologia digitale ha permesso, in questi ultimi anni, di trasformare qualsiasi
tipo di informazione in un unico linguaggio veicolabile da un punto all’altro
delle reti attraverso i cc. dd. pacchetti. Nel mercato sia delle reti, sempre più
reti ibride, che degli apparecchi finali, divenuti ormai terminali multi accesso34,
è possibile utilizzare forme di trasmissione dei dati senza la necessità
dell’impiego di un apparecchio di supporto.
Nell’analisi verranno valutati i problemi a livello concorrenziale che la c.d.
convergenza economica35 può comportare. Sono questi gli aspetti che in futuro,
probabilmente, dovranno essere sempre più affrontati sia a livello comunitario
che nazionale. Le generali distinzioni tra trasmissione via cavo e via etere, tra
fisso e mobile, tra tecnologie con e senza fili, sono destinate a diventare sempre
meno rilevanti e attuali36. Gli analisti prevedono37 che tra qualche anno le
imprese del settore si profileranno sempre di più come:
- società che, come operatori di rete e fornitori di servizi, offrono ai propri
clienti la possibilità di trasmettere audio, video e dati (c.d. triple play);
- società indipendenti fornitrici di servizi che, senza possedere una propria
rete, riservano le loro utenze a prodotti come il VoIP Skype e SIPgate.
La possibilità per i fornitori di distribuire i servizi al consumatore è
pericolosamente connessa alla rete, da cui si dipende, e al suo gestore. Sebbene,
in alcuni paesi, il servizio sia stato separato dalla rete, i due mercati sono
fortemente collegati in maniera verticale. Nulla impedisce ad un’impresa leader
di un mercato di imporsi anche in quello collegato.
L’introduzione delle NGN può comportare notevoli implicazioni sullo
sviluppo della concorrenza. Gli analisti si domandano se questa aumenterà,
34Le singole definizioni tecniche sono in Appendice
35V., infra, cap. III
36
V. infra cap. III
37
J. SCOTT MARCUS, Implementing the NGN: Regulatory and Economics Aspects, Relazione tenutasi nel
Seminario su“ Fotonica, banda larga, NGN”, cit., in corso di pubblicazione
16
diminuirà o se resterà costante, adducendo diverse motivazioni che, al
momento, non sono ancora verificabili, ma che andranno valutate con
attenzione38.
Non può essere trascurata infine, quella che è definibile come “la svolta
nel mercato italiano delle telecomunicazioni” di questo decennio: la separazione
della rete Telecom, ovvero la netta disgiunzione funzionale della rete fissa che
garantisca a tutti gli operatori telefonici parità d’accesso in condizioni di
assoluta trasparenza. Al riguardo è stato sottolineato autorevolmente come
«[…] in altri Paesi europei i principali operatori di telecomunicazioni stiano
procedendo con incalzante impegno all’adeguamento delle reti e delle
tecnologie all’evoluzione tecnologica e alle mutate e sempre più esigenti
richieste degli utenti, che vedono lo spostamento della domanda dai settori
maturi (servizi voce) a quelli emergenti39». Si pensi all’innovativo WIMAX, già
utilizzato in molti Paesi europei, e il cui lancio è previsto, in alcune zone del
territorio italiano, per l’anno in corso; oppure alla progressiva diffusione ed
ottimizzazione della già esistente banda larga, che consentirà al consumatore
finale di poter usufruire in modo più ampio di ogni sua potenzialità40.
Se ad oggi l’esistenza di un mercato condizionato dalla presenza di
infrastrutture di proprietà di pochi operatori ha imposto la tecnica della
“regolazione” della sua attività, è opportuno chiedersi se l’avvenuto41 processo
abbia già definitivamente sviluppato una effettiva concorrenza e se le nuove
tecnologie possano, comunque, liberare il mercato da questa dipendenza
38
J. SCOTT MARCUS, Implementing the NGN: Regulatory and Economics Aspects, cit.
39
C. CALABRÒ che, in occasione dell’incontro tenutosi il 6 Dicembre 2007 presso la sede AGCOM di Roma.
con il Presidente Gabriele Galateri di Genola e l’Amministratore delegato di Telecom Italia Franco Bernabè.
Ha, inoltre sottolineato che “ L’Italia non può non stare al passo. Abbiamo capacità tecniche e commerciali di
primo livello. E tuttavia i ragguardevoli progressi fatti in questi anni nel settore delle telecomunicazioni
rischiano di ingorgarsi nel collo di bottiglia rappresentato dal passaggio all’alta velocità trasmissiva con le
nuove, più evolute, tecnologie”. Si veda, al riguardo, il sito dell’AGCOM alla pagina
http://www.agcom.it/comunicati/cs_061207.htm
40
V., infra, cap.
41
Sul punto v., sin d’ora, C. CAMBINI E T. VALLETTI, Concorrenza senza regolazione? Non ancora grazie, in
Mercato, Concorrenza e regole, 2003, 385.
17
strutturale e rendere superflua qualsiasi attività di regolazione ex ante. Se la
regolazione è soltanto strumentale “to hold the fort until competition arrives42”
è forse il caso di chiedersi se essa abbia svolto efficacemente la sua funzione e
se, in ogni caso, le nuove tecnologie la rendano obsoleta.
42
L’espressione è di S. LITTLECHILD ed è riportata da S. CASSESE, Regolazione e concorrenza, in regolazione e
concorrenza a cura di G. Tesauro e M D’Alberti, Bologna, 2000, 25.
18
CAPITOLO I
LA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE DELLA CONCORRENZA NEI
MERCATI DELLE TELECOMUNICAZIONI
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le modifiche legislative nel periodo dal
1987 al 1995. Dall’abolizione dei diritti speciali ed esclusivi all’abuso della
posizione dominante. - 3. L’ evoluzione della disciplina dal 1996 al 2000. - 4.
Le direttive del 2002. La liberalizzazione del mercato e la neutralità
tecnologica.- 5. Segue. Il Codice delle comunicazioni elettroniche. - 6. La
Review del 2006 e l’European Regulatory Group.
1. Introduzione.
Nel diritto delle telecomunicazioni il periodo compreso tra il 1987 ed il
1995, è da considerare come la fase fondativa delle norme che costituiranno, in
seguito, il quadro regolamentare comunitario e nazionale della materia. Tali atti
furono emanati dalla Commissione europea sulla base della constatazione che i
settori delle telecomunicazioni fossero oggetto, in tutto o in parte, dei monopoli
detenuti dagli Stati interessati43 ed, in genere, da questi delegati, mediante
concessione di diritti speciali o esclusivi, a uno o più organismi deputati alla
realizzazione ed all’esercizio delle reti, nonché alla fornitura dei servizi ad esse
afferenti. L’applicazione dell’art. 86 del Trattato CE richiedeva la cessazione
43
G.P. TAGARIELLO, I monopoli di servizi di telecomunicazioni: cronaca di una «fine» annunciata, in Rass.
giur. energia elettrica, 1993, 87.