risponde alle esigenze collettive, fino al punto da essere considerata
una prerogativa di governo sottesa alla cura concreta degli interessi
dei cittadini. L’attività amministrativa non esaurisce la propria
funzione nel semplice procedimento di messa in esecuzione di norme
tradotte in decisioni specifiche, ma è un’attività per la cura di interessi
collettivi considerati meritevoli di tutela da parte del governo. È in
questo contesto che il rapporto tra cittadino e amministrazione va
considerato ex parte civis “nel senso che è il contenuto delle sue
pretese [cioè dell’amministrato] a riverberarsi sulle modalità di
svolgimento della funzione amministrativa e non il contrario”,
pertanto “l’interpretazione delle norme disciplinanti il rapporto tra
cittadino ed amministrazione non potrebbe mai risultare restrittivo
[cioè a svantaggio degli amministrati] in nome di una presunta
supremazia delle amministrazioni”
3
. Proprio in tal senso vanno
interpretate le pronunce dei giudici comunitari che, pur non avendo
mai dato una definizione di “buona amministrazione”, hanno sempre
utilizzato questo principio con una valenza molto generale
applicandolo sia all’attività giudiziaria che a qualsiasi altro tipo di
attività posta in essere dalle istituzioni comunitarie
4
. Più in generale si
può quindi affermare che “il principio di buona amministrazione viene
in rilievo nel’ordinamento europeo in una serie di controversie in
6
3
ZITO A., Il diritto ad una buona amministrazione nella Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea e nell’ordinamento interno, in Riv. It. dir. pubbl. com., 2002, p. 431.
4
In riferimento all’attività giudiziaria il Principio di buona amministrazione ha agito come
strumento per garantire l’efficienza e il buon funzionamento della attività stessa. In merito invece
alla buona amministrazione nell’attività delle istituzioni, la logica è quella di adattare la
prerogativa delle istituzioni ai principi di efficienza, diligenza, legittimità, legalità e imparzialità. È
nella sentenza T-105/96 che il Tribunale di Primo Grado ha considerato il principio di buona
amministrazione sotto questa pluralità di profili.
materia di concorrenza e aiuti di Stato
5
, dietro sollecitazione di
soggetti privati che avanzavano pretese nei confronti della Corte di
giustizia rispetto all’amministrazione procedente nei loro confronti”
6
.
È comunque importante sottolineare però che le Corti europee non
hanno sempre richiamato la buona amministrazione per affermare
l’illegittimità di certi atti, ma spesso l’obbligo di utilizzo di buone
pratiche da parte dell’amministrazione derivava da altri principi di più
chiara configurazione quali, ad esempio, quelli di certezza del diritto e
legittimo affidamento
7
. È nella sentenza C-269/90 che il principio di
buona amministrazione viene utilizzato, per la prima volta, come
parametro di legittimità dell’azione amministrativa. In particolare la
Corte afferma che “nei casi in cui le Istituzioni comunitarie
dispongano di un potere discrezionale è di fondamentale importanza il
rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte
dall’ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si
annoverano in particolare l’obbligo dell’Istituzione competente di
esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti
della fattispecie, il diritto dell’interessato a far conoscere il proprio
punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata”.
Dal mancato rispetto delle regole enunciate, costituenti appunto
espressione di buona amministrazione, la Corte fa discendere
7
5
Vanno qui ricordate le sentenza della Corte di Giustizia dell’8 novembre 1983, cause riunite
96-102, 104, 105, 108 e 110/82; sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1984, causa 64/82
Tradax Graanhandel BV contro Commissione; sentenza del 10 luglio 1986, causa 46/85,
Manchester Steel LTD contro Commissione. Tali sentenze verranno analizzate successivamente.
6
SERIO A. Il Principio di buona amministrazione procedurale Edizioni scientifiche italiane,
Napoli, 2008, pag 1
7
Per chiarezza occorre far riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia, sentenza 15 luglio
1970, causa C-45/69, Boerhinger contro Commissione (in cui la Corte accosta la violazione del
principio di buona amministrazione all’illegittimo diniego di accesso agli atti) e alla pronuncia del
Tribunale, sentenza 15 marzo 2000,causa T-25/95, SA Cementeries contro Commissione (in cui si
accosta il principio di buona amministrazione a quello di certezza del diritto).
l’illegittimità della decisione adottata dalla Commissione
8
. Pertanto,
“il Principio di buona amministrazione costituirebbe un principio
generale dell’azione amministrativa comunitaria, una clausola che
definisce le modalità di agire della pubblica amministrazione
europea, insieme ad altri principi come quello di imparzialità e quello
dell’esatta e completa rappresentazione dei fatti e degli interessi
coinvolti”
9
.
Il riconoscimento normativo del principio di buona amministrazione
avviene con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Parlamento Europeo,
Consiglio e Commissione, e pubblicata nella serie C della Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea
10
. È nell’articolo 41
11
che si
evincono una serie di precetti che incidono in maniera netta e
significativa nel rapporto individui-pubblica amministrazione,
ponendo regole che influiscono su piani diversi di questo rapporto. In
particolare l’art 41 riconosce all’individuo una serie di diritti quali:
1. il diritto ad un’amministrazione imparziale
2. il diritto ad un’amministrazione equa
8
8
NAVARRA V., I Principi del diritto amministrativo europeo e la loro influenza sugli Stati
membri in L’ordinamento europeo MANGIAMELI S. (a cura di) GIUFFRÈ, Milano, 2006, pag
575.
9
SERIO A., op. Cit., pag 7
10
Tale Carta è stata pubblicata nel GUCE, serie C, n. 364 del 18 dicembre 2000 tra gli atti privi di
carattere normativo.
11
Tale articolo afferma: “1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un
provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio.
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale
- l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni individuo ha diritto al
risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri. 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue
del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”.
3. il diritto ad un’amministrazione efficiente
4. il diritto di essere ascoltato
5. il diritto di accesso al fascicolo che lo riguarda
6. il diritto ad ottenere il risarcimento del danno
7. il diritto di poter usare la propria lingua nei rapporti con le
istituzioni dell’unione.
In tale contesto quindi, le pubbliche amministrazioni (comunitarie
e nazionali), hanno una serie di obblighi procedurali ai quali è
necessario fare riferimento nel proprio operato per tutelare i diritti
sovra esposti, con particolare riferimento a quei provvedimenti che
sono destinati ad incidere nella sfera giuridica dei soggetti
dell’ordinamento.
L’affe rmaz ione d i un pr inc ip io re la t ivo a l l ’amminis t raz ione
comunitaria garantisce in questo modo un determinato livello di
protezione per il cittadino europeo sia quando quest’ultimo è diretto
destinatario di misure comunitarie, sia allorché sono a lui indirizzate
misure nazionali in applicazione agli obblighi comunitari. Quindi,
l’importanza del Principio di buona amministrazione è data dalla
circostanza che il corretto svolgimento delle funzioni amministrative
da parte delle istituzioni dell’Unione Europea è espressamente
riconosciuto come diritto di ogni cittadino. Ciò ha comportato il
posizionamento del soggetto privato in una nuova posizione nei
confronti della Pubblica amministrazione. Infatti, il concetto di buona
amministrazione, non essendo più solo considerato quale principio
organizzativo o funzionale, ha dato ai soggetti privati la possibilità di
9
essere titolari di una vera e propria situazione giuridica soggettiva
12
.
Tale tesi è avvalorata, per l’appunto, dall’inserimento di questo
principio nella seconda parte del Trattato Costituzionale, la c.d.
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”, e non tra le disposizioni
concernenti le istituzioni o l’esercizio delle competenze e delle attività
delle stesse. Questa impostazione è tesa a rafforzare il ruolo
principalmente funzionale delle istituzioni amministrative dell’Unione
nei confronti e al servizio degli individui, le richieste e le necessità dei
quali debbono venire poste al centro dell’attività delle Istituzioni
stesse.
Si tratta quindi di un fenomeno più ampio nel quale sono coinvolte
le Istituzioni comunitarie, in quanto “la costruzione del rapporto
democratico tra amministrazione e cittadini” costituisce un momento
essenziale del “passaggio dalla concezione solo economica ad una
politica dell’Europa”
13
. A ciò deve collegarsi il fatto che il diritto ad
una buona amministrazione non è riconosciuto esclusivamente ai
cittadini europei ma, in generale, ad ogni individuo che entra in
contatto con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione
Europea.
Bisogna però precisare che vi sono dei problemi connessi alla
effettiva applicazione di tale diritto, in riferimento sia all’arresto del
processo di approvazione e di entrata in vigore della Costituzione
europea a seguito dell’esito negativo delle consultazioni popolari in
10
12
ROLLI R., Integrazione amministrativa e buona amministrazione alla luce della carta di Nizza,
in SCUDIERO M. (a cura di), Il trattato costituzionale nel processo di integrazione europea,
Napoli, 2005, t. II, pp 1063: “l’intento che sembra potersi evincere è quello di fornire al cittadino
europeo non solo diritti politici, ma anche diritti e situazioni giuridiche soggettive a carattere più
precipuamente amministrativo. In tal modo, il cittadino può avvicinarsi sempre di più alle
amministrazioni ed alle istituzioni comunitarie: si tratta in sostanza di un riavvicinamento, in
genere, all’attività amministrativa”.
13
BIFULCO R., Il diritto ad una buona amministrazione, in BIFULCO R.-CARTABIA M.-
CELOTTO A., L’Europa dei diritti, Bologna, 2001, pp.285.
alcuni stati membri
14
, sia alla mancanza di un esplicito e vincolante
valore giuridico della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
Europea che ha originato notevoli discussioni e polemiche riguardo la
sua efficacia formale a produrre effetti significativi. La giurisprudenza
europea ha comunque riconosciuto a questo documento un valore
giuridico vincolante a cui fare riferimento per la risoluzione delle
controverse che hanno come oggetto l’attività amministrativa
dell’Unione. Nel nostro diritto interno, il riferimento al principio di
buona amministrazione è tradizionalmente stato rintracciato nell’art.
97
15
della Costituzione, dove però l’accento cade sulla capacità della
regola dell’imparzialità di porsi come riflesso del momento
organizzativo. In tal senso quindi, l’importanza dell’articolo non sta
dunque nella codificazione del Principio di buona amministrazione
quanto nel modo realistico in cui tale norma “sancisce il dovere delle
amministrazioni pubbliche di organizzare i pubblici uffici in modo che
sia assicurato il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione”
16
.
11
14
Il no definitivo del referendum irlandese è dato dai seguenti risultati sul mancato recepimento
del Trattato di Lisbona: il 53,7% dei votanti ha scelto il “no” contro il 46,3% del fronte del “si”.
Anche i cittadini francesi hanno votato contro la costituzione europea. Nel referendum che si è
tenuto il 29 maggio il 54,87% ha detto “no” alla ratifica del trattato costituzionale, contro il
45,13%; nei Paesi Bassi la costituzione europea è stata respinta tramite referendum con il 61,54%
di voti sfavorevoli contro il 38,46% di voti favorevoli.
15
Per chiarezza si presenta il contenuto dell’articolo: “I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
Tale disposizione è riscontrabile anche nelle costituzioni degli altri Paesi europei, quali l’Austria
(articolo 18), la Danimarca (articolo 70), la Finlandia (articoli 63 e 109 e ss.), la Francia (art. 6
della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789), la Grecia (art. 103), i Paesi Bassi
(artt. 132 e 134), il Portogallo (artt. 2, 48, 77, 80, 109, 263, 267 e 268), la Spagna (artt. 9 e 54) e la
Svezia (Cap. I, art. 2 e cap. VII art. 2).
16
SALVIA F. La buona amministrazione e i suoi miti, Comunicazione al Convegno organizzato
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’università di Lecce Principi dell’attività amministrativa e
parametri per la sua valutazione 29-30 ottobre 2004, pag 552
Lo scopo di questo studio è quello di indagare sulle fonti normative e
giurisprudenziali che hanno portato all’affermazione, a livello
comunitario, del principio di buona amministrazione, con particolare
riguardo all’applicazione di tale principio nell’ordinamento italiano e
nel contesto comunitario, analizzando gli organi e le fattispecie
giuridiche istituiti al fine delle corretta applicazione del principio
stesso, nonché di dare uno sguardo sulle possibilità di ulteriori
sviluppi nell’immediato futuro. L’elaborato è strutturato in due parti,
nelle quali sono affrontati in maniera approfondita gli argomenti
richiamati in questa breve introduzione. La prima parte offre una
disamina dell’applicazione del principio a livello comunitario,
analizzandone il contributo dato dalla produzione normativa e dalla
giurisprudenza. A tal proposito saranno esaminati i maggiori strumenti
messi in campo a livello comunitario, tra i quali è senza dubbio
opportuno citare l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali
dell’unione europea, l’articolo 253 (l’obbligo di motivazione), il 193
(le Commissioni d’inchiesta), del Trattato dell’Unione Europea,
l’istituzione di opportuni organi con funzione di salvaguardia del
principio di buona amministrazione, con particolare riferimento al
Mediatore Europeo e il Codice di buona condotta amministrativa.
Nella seconda parte verrà affrontata l’affermazione del Principio di
buona amministrazione recepito nel’ordinamento italiano
indirettamente dall’articolo 97 della Costituzione, contenuto nel titolo
III nella sezione II, che disciplina principalmente l’organizzazione
degli uffici della Pubblica Amministrazione, degli organi
costituzionali preposti alla salvaguardia di tale principio e delle
relazioni che legano tale norma costituzionale al principio affermato a
livello comunitario. In tale contesto si analizzerà il contenuto delle
12
riforme italiane che hanno contribuito all’affermazione delle buone
pratiche e alla giurisprudenza italiana che ha richiamato le previsioni
costituzionali dell’articolo 97 e quelle europee in relazione all’articolo
41 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Particolare
attenzione sarà rivolta alla definizione di “amministrazione di
risultato” e agli strumenti normativi di cui essa si serve.
13
PARTE PRIMA
“Il Principio di buona amministrazione
nel diritto comunitario”
14
Capitolo 1:
IL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE NELLA
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Se si analizza da un punto di vista storico evolutivo tutto il processo
che ha condotto alla formazione di un Diritto amministrativo comune
non si può prescindere dall’analisi dell’influenza che la pronunce dei
giudici hanno avuto in merito a tale evoluzione. Prima di capirne i
motivi bisogna fare una precisazione di carattere normativo.
L’impostazione originaria predisposta dal Trattato di Roma del 1957
prevedeva il conferimento della funzione legislativa alla Comunità e
gli Stati membri apparivano come attuatori della decisione
comunitaria in funzione decentrata
17
. In pratica la funzione
amministrativa rimase degli Stati membri con la conseguente presenza
di una pluralità di procedimenti amministrativi differenti
18
. Da una
parte le logiche amministrative di stampo inglese proponevano una
impostazione manageriale del procedimento amministrativo, dall’altra
i P a e s i d e l l ’ E u r o p a c o n t i n e n t a l e e r a n o l e g a t i a l l ’ i d e a d i
un’amministrazione gerarchizzata con forme procedimentali-
partecipative di scarsissimo rilievo. Per risolvere i problemi derivanti
dalla presenza di strutture burocratiche diversificate si è cercato di
15
17
CASSESE S. Diritto Amministrativo europeo e diritto nazionale : signoria o integrazione? In
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, V, pag 1135-1141. Cassese sottolinea che: i
padri fondatori della comunità si cullarono sull’idea che la comunità fosse organismo di
decisione, non di esecuzione, e potesse rimettere l’esecuzione agli Stati, che così conservarono
l’ultima parola
18
CHITI M. L’integrazione amministrativa europea Bologna, 2003, pag 16. Si aggiunge inoltre:
“il principio di esecuzione indiretta non comporta alcun ridimensionamento del ruolo delle
amministrazioni nazionali, la cui autonomia rispetto alle autorità sovranazionali nel processo di
attuazione del diritto comunitario è pienamente garantita”.
istituzionalizzare i rapporti tra le amministrazioni interne creando una
“europeizzazione” delle stesse
19
. Il primo passo verso l’unificazione
dei vari Diritti amministrativi è avvenuto con il processo di uniformità
amministrativa nei principi, successivamente nella tutela delle
posizioni giuridiche, infine nella struttura dei singoli istituti
20
. È
proprio sotto il primo profilo che l’opera dei giudici comunitari ha
avuto rilevanza determinante. Infatti “un ruolo molto forte,
nell’elaborazione complessiva dei diritti fondamentali dell’individuo e
dei principi generali, viene comunque esercitato dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia, essendosi da tempo arrogata il potere di
desumere dalle costituzioni, o meglio, dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, i principi generali applicabili per la
soluzione di questioni comunitarie non risolvibili con le norme
espresse nei Trattati. La Corte, inoltre, ha ritenuto necessario
ricorrere ai concetti contenuti negli ordinamenti nazionali per
supplire le carenze di disciplina esistenti in alcuni settori del diritto
comunitario, arrogandosi, così, in potere creativo, ispirato alle
soluzioni seguite in alcuni, se non in uno soltanto, degli ordinamenti
considerati”
21
.
16
19
CASSESE S. L’età delle riforme amministrative in Lo spazio giuridico globale BARI, 2003,
pagg 163-165. Sul punto è importante l’analisi di CHITI E., “diritto europeo e diritto
amministrativo nazionale nella disciplina procedurale dei sistemi comuni”: “il rapporto che si
instaura tra diritto amministrativo nazionale e diritto comunitario nel contesto dei «sistemi
comuni» europei si caratterizza sotto quattro profili: innanzitutto, la parziale conformazione dei
modi di agire delle autorità interne; quindi, il «contagio» che si determina tra i modi di agire delle
autorità nazionali e quelli dei propri omologhi comunitari in conseguenza della disciplina
dell’attività di questi ultimi da parte del diritto sovranazionale; poi, lo spazio che residua per la
disciplina nazionale; da ultimo, il «contagio» orizzontale, tra i diritti amministrativi dei vari Stati
membri”.
20
SGUEU G. Evoluzione del diritto amministrativo europeo e la conseguente unificazione della
disciplina amministrativa dei singoli Stati. Verso un Diritto Amministrativo globale in Diritto
Amministrativo 2006
21
ADINOLFI A., I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli
ordinamenti degli Stati Membri, in Riv. Ital. Dir. Pub. Comunitario, 1994, pagg 528