9
utilizzata dagli istituti di credito italiani trova conferma nell’espressione: “si finanziano le
imprese e non singoli investimenti”1.
Nel project financing poichè costituisce una forma di finanziamento che inverte lo schema
classico relativo alle modalità di concessione di un prestito, l’istituto di credito decide di
erogare il finanziamento accettando che:
• I flussi di cassa destinati al servizio del debito siano associati ai ricavi generati
dall’iniziativa stessa;
• La garanzia che assiste il debito non sia rappresentata da tutto il patrimonio dell’azienda
ma solo dalle attività connesse al progetto finanziato.
Nel project financing oggetto di analisi è il progetto imprenditoriale, giuridicamente ed
economicamente separato dalle altre iniziative della o delle imprese che lo realizzano:
l’operazione risulta, sostanzialmente, off-balance per il promotore. La suddetta separazione
giuridica ed economica fa si che i finanziatori in caso di risultati non soddisfacenti del
progetto non potranno contare sui risultati magari ampiamente positivi di altre attività così
come un andamento positivo del progetto non potrà essere inficiato dagli esiti negativi di altre
iniziative, con il risultato di circoscrivere il rischio dell’affare agli esiti economici dell’affare
stesso.
Tale risultato può essere ottenuto attraverso la creazione di un soggetto, società veicolo o
special purpose vehicle appositamente creato da uno o più soggetti denominati
promotori(sponsor) attraverso il quale è possibile separare le sorti del progetto dalle eventuali
altre attività poste in essere realizzando così l’autonomia patrimoniale perfetta del progetto.
Ed è proprio l’”unità economica” l’elemento centrale della definizione di maggior successo di
project financing fornita da Nevitt2 la quale recita testualmente: “A financing of a particular
economic unit in which a lender is satisfied to look initially to the cash flows and earnings of
that economic unit as the source of funds from which a loan will be repaid and to the assets of
the economic unit as collateral for the loan”(il project financing consiste in un’operazione di
finanziamento di una particolare unità economica nella quale un finanziatore è soddisfatto di
considerare, sin dallo stadio iniziale il flusso di cassa e gli utili dell’unità economica in
1
Zappa G., Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano (1957).
2
Peter K. Nevitt and Frank J. Fabozzi, Project Financing, Seventh Edition, Euromoney Books, London, 2000.
10
oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità
economica come garanzia collaterale del prestito)3. La definizione di Nevitt rimarca alcuni
tratti cruciali dell’operazione finanziaria sottostante:
§ “a particular unit” a segnalare che il patrimonio della società di progetto (Project
company) è separato dal patrimonio degli sponsor. Per parlare di project financing è
dunque necessario che l’iniziativa sia in grado di sopravvivere autonomamente dal punto
di vista economico finanziario in quanto, in caso di insolvenza per i finanziatori è possibile
avvalersi solo sulle attività ricomprese nel progetto medesimo e non sul complesso di beni
presenti e futuri dell’azienda finanziata così come avviene in un operazione condotta
secondo la tecnica di corporate financing. In pratica, sono molto rari i progetti finanziati in
via autonoma, esclusivamente sulla base degli utili generati dall’opera, senza cioè il
sostegno creditizio degli sponsor o di terze persone interessate: si tratta dei c.d. project
financing “puri”.
Nella realtà, il PF viene a collocarsi in una posizione intermedia tra il corporate financing e
il project financing puro e si parlerà in questo caso di limited recourse financing (che
approfondiremo successivamente). Inoltre, ciò è richiamato nel seguente secondo punto da
Nevitt:
§ “cash flows and earnings... as the source of funds from which a loan will be repaid” per
ricordare che la finanza di progetto è tipicamente un’operazione non recourse o, quanto
meno, with limited recourse, nella quale il finanziatore dovrebbe rinunciare, o limitare, a
seconda dei casi, a pretendere garanzie aggiuntive rispetto ai flussi che saranno generati
dal progetto stesso come fonte principale del rimborso del prestito concesso ed erogato;
§ “the assets... as collateral for the loan”: a sottolineare come gli assets di progetto, cioè i
beni fisici nei quali il progetto si incorpora (il parcheggio, il tunnel metropolitano,..),
costituiscono un “collaterale”. Il termine “collaterale” nel gergo finanziario ha un
significato pregnante: senza una garanzia collaterale (fideiussione, pegno, ecc. ) la banca in
molti casi non concederebbe alcun prestito; la garanzia collaterale costituisce essa stessa
un valore patrimoniale che può essere utilizzato dal finanziatore, acquisendone i diritti, per
3
Trad. It 4 ed. a cura di P. De Sury, 1987.
11
ottenere il rimborso del prestito. Diverso è il significato che viene attribuito al termine in
questo contesto. Gli asset sono una componente “di blocco” che non vale tanto come fonte
di rimborso ( la banca può attendersi di ottenere denaro dalla messa all’incanto di un
capannone industriale, terreno ma non dalla vendita all’incanto di un tronco di
metropolitana o lotto di autostrada) quanto piuttosto come strumento di controllo della
banca finanziatrice su ogni fase dello sviluppo e della gestione. Gli asset costituiscono un
tutt’uno con il progetto e sono vincolati alle sorti dello stesso e non possono essere disposti
liberamente senza la preventiva autorizzazione della banca. In questo senso particolare gli
asset costituiscono un collateral. In altri termini, ancora non è l’asset in senso individuale
e fisico a costituire il “valore” quanto piuttosto il suo essere perno dell’attività d’impresa
che ruota attorno ad esso, i suoi flussi e la sua capacità di produrre profitto.
A questo punto, data la difficoltà di fornire un’unica definizione di project financing, si ritiene
opportuno citarne altre due, ciascuna delle quali in grado di evidenziare un aspetto particolare
di questo complesso strumento di finanziamento.
In un’accezione più ampia e completa si può definire il project financing come quella “tecnica
finanziaria costituita da un pacchetto di prodotti e servizi bancari e finanziari avente lo scopo
di realizzare una nuova attività produttiva, in forma di impresa autonoma, attraverso
opportune allocazioni dei rischi e dei corrispondenti rendimenti tra i soggetti a vario titolo
coinvolti nell’operazione”4. Come possiamo notare dalla definizione, il project financing
viene considerato come una vera e propria attività di “packaging finanziario”, strutturata
differentemente di volta in volta per conciliare rischi ed interessi eterogenei.
Se, nella ormai ampia letteratura in materia, si è fatta chiarezza sulle definizioni economico-
finanziarie, più complesso è, invece, tracciare una definizione giuridica. Infatti, da un punto di
vista strettamente giuridico, il project financing è una tecnica di finanziamento non
riassumibile in una categoria contrattuale tipica; è piuttosto una sommatoria di singoli
contratti(di fornitura, di appalto, di finanziamento, di garanzia, di concessione, di costruzione e
gestione, ecc.) che ne costituiscono la struttura, all’interno dei quali si può cogliere l’essenza
giuridica.
4
Cesare Vaccà, Il project financing: Soggetti, disciplina, contratti, Egea, Milano 2002.
12
Si tratta di una moltitudine di contratti che non prevede la necessaria predisposizione di
innovazioni legislative ad hoc, ma la valorizzazione di istituti già previsti dalla normativa, che
vanno opportunamente interpretati secondo un unico comune denominatore nella direzione
ritenuta più opportuna.
In questo senso, l’innovatività della finanza di progetto non sta negli specifici contratti che la
costituiscono, quanto nella impalcatura logica che rende necessari e che collega tra loro i
diversi contratti; impalcatura la cui fisionomia deriva a sua volta dalle specifiche
problematiche dell’opera che si vuole finanziare. Di conseguenza, le operazioni di finanza di
progetto, pur se su una base comune, tendono ad essere abbastanza diverse l’una dall’altra in
quanto contratti simili vengono utilizzati in maniera diversa in relazione alle caratteristiche
dell’investimento.
1.2 Le caratteristiche distintive del project financing
Nonostante le peculiarità deducibili dalle diverse definizioni, va sottolineato che tutte le
operazioni di project financing presentano le seguenti carattestiche:
§ il progetto è potenzialmente in grado di generare flussi di cassa di segno positivo
sufficienti a ripagare i prestiti ottenuti per il finanziamento del progetto stesso e a garantire
un’adeguata remunerazione del capitale in esso investito (self-sustaining);
§ obiettivo di separare il fabbisogno finanziario del progetto dal fabbisogno finanziario e
quindi dal bilancio dei promotori (è un obiettivo , non un requisito distintivo del project
financing);
§ la separazione giuridica e finanziaria del progetto (ring fence) è ottenuta mediante la
realizzazione di una società ad hoc (SPV- special purpose vehicle) alla quale vengono
destinati i finanziamenti ottenuti;
§ partecipazione all’operazione di più soggetti (sponsor, finanziatori, realizzatori dell’opera,
utenti, ecc). Tali soggetti sono portatori di interessi differenziati il cui soddisfacimento
dipende (per i motivi di cui ai punti 1 e 2) in misura prevalente dal modo in cui l’opera
verrà realizzata e gestita. Nel project financing c’è, dunque, una convergenza di interessi
13
nei confronti delle modalità di realizzazione e gestione del progetto che ne garantisce uno
svolgimento più efficiente rispetto agli strumenti tradizionali di finanziamento;
§ la partecipazione di più soggetti garantisce un’allocazione dei rischi (risk sharing) del
progetto attuata attraverso una complessa procedura di contrattazione degli impegni, delle
responsabilità, delle garanzie. Molto spesso i progetti finanziati con tecniche di project
financing presentano rischi di tipologia e di ampiezza tali che, senza una loro valida
allocazione- garantita dal project financing- tali progetti non sarebbero realizzabili affatto.
Definite le caratteristiche distintive, elenchiamo quelle operazioni di finanziamento di un
progetto che, però, non possono essere definite project financing:
1. Finanziamenti generici contratti o attivati per realizzare un progetto ( per esempio,
obbligazioni emesse dallo sponsor per finanziare un suo progetto, ecc.), laddove, in
particolare, il ripagamento o la remunerazione della fonte di finanziamento dipende dal
complessivo bilancio dello sponsor e non dallo specifico progetto finanziato.
2. Semplice autofinanziamento dell’opera, senza un legame diretto ed esclusivo tra progetto e
finanziamento, senza il concorso di più soggetti che si ripartiscono i rischi nell’ambito di
un processo negoziato di gestione degli stessi.
3. Finanziamento legato al progetto, ma affiancato da garanzie dello sponsor in misura tale da
fargli assumere in prima persona l’intero rischio che l’opera non sia in grado di rimborsare
i debiti contratti per la sua stessa realizzazione.
1.3 L’evoluzione: dal Project Financing al Partenariato Pubblico Privato
Dall’energia alle grandi infrastrutture
Storicamente, le prime operazioni in finanza di progetto risalgono agli anni Venti e furono
realizzate negli Stati Uniti nel settore della produzione di energia elettrica. Tali operazioni
avvenivano in ambito strettamente privatistico: privata era la società che realizzava l’impianto
di produzione di energia, privata era la società che acquistava l’energia prodotta attraverso
contratti di fornitura a lungo termine. Pur essendo ancora oggi , la finanza di progetto
perfettamente applicabile nell’ambito delle attività commerciali private, nella pratica, il suo
14
ricorso si abbina molto più spesso allo sviluppo di progetti infrastrutturali correlati
all’erogazione di servizi pubblici. Ma l’applicazione della finanza di progetto alle
infrastrutture di pubblica utilità è un fenomeno più recente. In Gran Bretagna il project
financing ha assunto un ruolo istituzionale con la Private Finance Iniziative (PFI) nel 1992: il
programma era finalizzato a creare un contesto istituzionale favorevole al coinvolgimento dei
privati nella realizzazione di investimenti pubblici attraverso lo strumento della concessione di
costruzione e gestione. Questo presupponeva condizioni di convenienza economica per il
settore privato e di ottimizzazione di costi per il settore pubblico. Nel corso degli anni Novanta
anche in Italia si è assistito allo sviluppo di forme di finanziamento innovative, risultato della
collaborazione tra sistema statale e sistema privato nella realizzazione di opere e infrastrutture
di interesse pubblico. Va, a questo punto, precisato che il project financing non è l’unico
strumento o modo che consenta di realizzare infrastrutture di pubblica utilità con il
coinvolgimento di capitali privati. Infatti, il project financing come istituto generale si colloca
nel più ampio quadro dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP). La Public Private
Partnership è espressione solitamente utilizzata per esprimere un concetto ampio che
ricomprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra settore privato e settore
pubblico. Il PPP è un concetto più ampio non solo del project financing ma anche dell’istituto
comunitario della concessione di opere pubbliche: infatti, comprende ogni forma di
cooperazione pubblico-privata per la realizzazione di un progetto che non necessariamente
implica la costruzione di un’opera o di una infrastruttura. Così, nel contratto di PPP può
rientrare anche quella vicenda che nel nostro ordinamento è definita come concessione di
servizi. Ad esempio, si ricorre al settore privato e al suo Know how per far funzionare, o
meglio funzionare, un’opera pubblica già realizzata, ovvero per fornire un servizio pubblico
che in precedenza non veniva neppure ipotizzato e che il privato si offre di rendere a prezzi
convenienti. Infine, potremmo richiamare un’esauriente definizione contenuta nella guida
presentata dalla Commissione Europea nel marzo 2003:”a PPP is a partnership between the
public sector and private sector for the purpose of delivering a project or a service
traditionally provided by the public sector. PPPs recognise that both parties have certain
advantages relative to the other in the performance of specific tasks. By allowing each sector
15
to do what it does best, public services and infrastructure can be provided in the most
economically efficient manner. The overall aim of PPPs is therefore to structure the
relationship between the parties, so that risks are borne by those best able to control them and
increased value is achieved through explotation of private sector skills and competencies5”
(un PPP è una collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato allo scopo di erogare un
prodotto o un servizio tradizionalmente forniti dal settore pubblico. I PPP riconoscono che
entrambe le parti hanno dei vantaggi nell’adempimento degli incarichi specifici. Permettendo
ad ogni settore di fare ciò che sa fare meglio, i servizi pubblici e le infrastrutture possono
essere forniti nella maniera più economicamente efficiente.
Lo scopo complessivo dei Partenariati Pubblico-Privati è, tuttavia, strutturare la relazione tra le
parti, così che i rischi sono sostenuti da coloro più capaci di controllarli e il valore accresciuto è
ottenuto attraverso lo sfruttamento delle capacità e delle competenze del settore privato).
I progetti realizzabili attraverso interventi di PPP possono essere identificati in tre principali
tipologie:
1. Progetti che si ripagano autonomamente (c.d. Opere calde):
Sono progetti dotati di un’intrinseca capacità di generare, tramite i ricavi da utenza, ricavi
commerciali derivanti dalla gestione operativa delle opere realizzate, un flusso di cassa in
entrata tale da consentire al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento
nell’arco della durata della concessione. In questi casi, l’intervento del settore pubblico è
molto limitato: identifica le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto,
facendosi carico delle fasi iniziali di pianificazione, autorizzazione, indizione dei bandi di gara
per l’assegnazione delle concessioni e fornendo la relativa assistenza per le procedure
autorizzative. Rientrano in questa categoria di progetti gli impianti sportivi, le opere idriche, le
opere marittime, lacuali e fluviali, viabilità e trasporti, energia.
2. Progetti che si ripagano attraverso pagamenti effettuati dalla pubblica
amministrazione (c.d. Opere fredde):
Sono progetti che prevedono la realizzazione di opere pubbliche quali carceri, scuole,
ospedali, cioè servizi che il privato fornisce direttamente alla pubblica amministrazione e trae
5
European Commission, Guidelines for successful Public-Private Partnerships, March 2003.
16
la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) dai pagamenti che essa effettua su
base commerciale.
3. Progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica (c.d. Opere
tiepide):
Sono progetti i cui ricavi da utenza non sono sufficienti a generare adeguati ritorni economici,
ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali indotti
dall’infrastruttura. Sono tali esternalità che giustificano l’erogazione di una componente di
contribuzione pubblica.
La distinzione tra opere che possono essere realizzate senza interventi pubblici e opere che
necessitano di collaborazioni pubblico-private può essere evidenziata graficamente attraverso
la seguente matrice:
Figura 1.1 Matrice rischio-rendimento
Fonte: www.project-finance.it
La matrice del rischio e del rendimento, variabili che determinano la capacità dell’opera di
attrarre risorse private, distingue idealmente gli investimenti realizzabili in PPP da quelli
realizzabili in PF.
I progetti che si collocano a sinistra della linea di demarcazione, caratterizzati da un’elevata
rischiosità e da una bassa redditività, possono essere realizzati solo con elevato
coinvolgimento pubblico; si tratta, infatti, di quelle infrastutture a tariffazione sulla pubblica
REDDITIVITA’
RI
S
C
H
IO
PPP
Public
Private
Partnership
PF
Project
Financing
17
amministrazione, finanziate cioè con risorse provenienti dalla fiscalità generale o da contributi
e quelle a tariffazione sull’utenza con tariffe fissate sotto costo.
I progetti che si collocano nella parte destra della matrice, caratterizzati da una bassa
rischiosità e da un’elevata redditività, possono essere realizzati con elevato coinvolgimento
privato e, quindi, con forme di project financing “puro” (definito da Nevitt), in quanto si tratta
di progetti a tariffazione sull’utenza, con tariffe in grado di coprire i costi di investimento e di
gestione.
1.4 I soggetti coinvolti in un’operazione di Project Financing
Il project financing si sorregge sulla condivisione di un “comune affare” da parte di attori
operanti in settori diversi, ciascuno dei quali proseguirà, in parallelo, a svolgere la propria
attività di impresa o professionale. Le decisioni riguardanti la composizione della “squadra”
sono tra i compiti più importanti e delicati: l’ingresso del partner non propenso al gioco di
squadra può essere una buona causa del fallimento del progetto. Infatti, molte joint venture
sono naufragate proprio a causa dell’incapacità dei suoi membri di collaborare fra loro. Per
dare un’idea della complessità dei rapporti che, inevitabilmente, si vengono a creare tra i vari
soggetti coinvolti può essere utile osservare le figure 1.2.a e 1.2.b.
Figura 1.2.a – Struttura di project financing e relazioni di tipo giuridico