\ 6
L’abrogazione dell’art. 90 risulta coerente con il fine della normati-
va sulle spese processuali, che si pone l’obiettivo di coordinare me-
glio la disciplina generale dell’onere della spesa con le modifiche
introdotte dal sistema del patrocinio dei non abbienti, attuate con
legge n.134 del 29 marzo 2001, confluito poi nell’appena citato Te-
sto Unico all’art. 74 e seguenti, e che ha attuato il principio del pa-
trocinio a spese dello Stato
1
abbandonando così per la sua ineffi-
cienza il principio del gratuito patrocinio.
La nuova disciplina prevista dal citato T.U. annuncia che nel
processo civile, anche quando riguarda la procedura concorsuale e
la volontaria giurisdizione, nonché nel processo amministrativo,
l’onere di anticipazione deve essere inizialmente assolto mediante il
versamento del contributo unico di iscrizione al ruolo, per ogni gra-
do di giudizio, secondo gli importi previsti dall’art. 13
2
. L’art. 14,
1
V., SCARSELLI, Il nuovo patrocinio a spese dello Stato nei processi civili ed amministrativi,
Padova 2003; passim.
2
Sul punto, 1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 62 per i processi di
valore superiore a euro 1.033 e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione,
nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civi-
le; b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e per i pro-
cessi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; c) euro
310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile; d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro
51.646 e fino a euro 258.228; e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fi-
no a euro 516.457; f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 155. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
\ 7
intitolato obbligo di pagamento, dispone che è tenuto al pagamento
contestuale del contributo unificato la parte che per prima si costi-
tuisce in giudizio, depositando il ricorso introduttivo, o che nei pro-
cessi esecutivi di espropriazione forzata fa istanza per
l’assegnazione ovvero la vendita dei beni pignorati. L’importo del
contributo di cui all’art. 13 del T.U. 115/2002 è determinato in rela-
zione al valore della causa mentre il valore della causa deve risulta-
re da una apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni
dell’atto introduttivo. Nel caso in cui la parte ometta di compiere la
dichiarazione del valore della causa il processo si presume del valo-
re superiore a €520.000,00.
Per meglio chiarire, l’art. 14.3 del T.U. 115/2002 dispone
che qualora la parte che modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale, ovvero formuli chiamata in causa, o ancora svolge
3. Il contributo e' ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codi-
ce di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizio-
ne alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi
di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si deter-
mina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione
di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento al-
la chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al
comma 1, lettera f).
\ 8
intervento autonomo, per cui consegue un aumento del valore della
causa, è vincolata a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento integrativo.
L’art. 30 T.U. 115/2002 prevede, inoltre, delle anticipazioni
forfettarie dai privati all’erario nel processo civile e dispone che la
parte onerata dal pagamento del contributo unificato è anche tenuto
ad anticipare i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizio-
ne per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto
all’ufficio. La misura della forfetizzazione è stabilita nelle tabelle
dell’allegato 1 del T.U. citato. Sono esclusi dalle anticipazioni for-
fettarie tutte le ipotesi individuate dall’art.10 della legge 533/73
3
.
Il controllo sul pagamento del contributo unificato, sia per
quanto interessa l’esistenza della ricevuta di pagamento, sia relati-
3
Cfr., Gratuità del giudizio L' articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.319, é sostituito dal
seguente: Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individua-
li di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di con-
ciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o
accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbli-
gatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che
mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a re-
cupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preven-
tivo e di liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego
le tasse di cui all' articolo 7 della legge 21 dicembre 1950,n.1018 .
Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis,
825 e 826 del codice di procedura civile.
\ 9
vamente alla corrispondenza tra la somma versata ed il valore della
causa dichiarata dalla parte, è affidata al funzionario addetto
all’ufficio
4
. Questi controlli sono effettuati ogni volta che in un pro-
cesso viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore
delle causa. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contri-
buto unificato, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si colle-
ga il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica al-
la parte, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., l’invito al pagamento
dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione
resa ed il rispettivo scaglione, con l’avvertenza espressa che il man-
cato pagamento entro un mese comporterà l’iscrizione al ruolo con
addebito degli interessi al saggio legale. L’invito è notificato alla
parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domici-
lio, è depositato presso l’ufficio. Nell’invito sono indicati il termine
e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di deposita-
re la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto paga-
mento. Questa innovazione è rilevante rispetto alla previgente di-
sciplina la quale, disponendo che il cancelliere doveva rifiutare di
ricevere gli atti dei depositi previsti dalla legge, prevedeva una san-
4
V., art.15, d.p.r. n.115 del 30 maggio 2002, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia.
\ 10
zione che aveva spinto alcuni a ritenere che in capo alla parte fosse
individuabile un vero e proprio obbligo di anticipazione
5
, e secondo
la quale la mancata anticipazione precludeva il compimento
dell’atto o lo rendeva inefficacie
6
.
L’art. 10 del T.U. elenca le ipotesi di esenzione dal contribu-
to unificato. Non è soggetto al contributo unificato innanzitutto il
processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di
competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa
o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono inoltre esenti; a) il pro-
cesso di rettificazione di stato civile; b) il processo in materia tavo-
lare; c) il processo esecutivo per consegna e rilascio; d) il processo
di equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di
durata del processo
7
; e) il processo in materia di assegni per il man-
tenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa; f) i
processi di cui al libro IV, titolo II, capi I separazione personale dei
5
V., BONGIORNO, Spese giudiziali, EGT, XXX, Roma1991, p.2; CORDOPATRI, Spese giudiziali
(diritto processuale civile), Ed D, LVIII, Milano 1990, p.335; SCARSELLI, Le spese giudiziali
civili, Milano 1998, p.53.
6
Cfr., LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano 1980, p.110.
7
Sull’argomento, V. art. 3 legge 24 marzo 2001 n.89, codice di procedura civile ordinamento
giudiziario (generalità). Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragio-
nevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile. Pubblicata nel-
la Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78. La presente legge era stata modificata dal Capo I (artt. 1, 2 e
3) del D.L. 11 settembre 2002, n. 201 con l'aggiunta dell'articolo 2-bis, del comma 6-bis all'art.
3 e dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5, con la sostituzione del comma 3 dell'art. 3 e con la modi-
fica del comma 6 dell'art. 3. Successivamente, il suddetto Capo I è stato soppresso dalla legge
di conversione 14 novembre 2002, n. 259.
\ 11
coniugi, capo II interdizione ed inabilitazione, capo III assenza e di-
chiarazione di presunta morte, capo IV minori interdetti ed inabili-
tati, e capo V rapporti patrimoniali tra i coniugi, del c.p.c.; g) il pro-
cesso di valore inferiore a € 1.100,00 e il processo esecutivo mobi-
liare di valore inferiore a € 2.500,00; h) il processo cautelare attiva-
to in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza
e giurisdizione. La motivazione dell’esenzione deve risultare da ap-
posita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto in-
troduttivo. Inoltre, non è soggetto al pagamento del contributo uni-
ficato l’esercizio di azione civile nel processo penale, se è chiesto
solo la condanna generica del responsabile; qualora venisse richie-
sto, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una
somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in
caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo
liquidato e secondo gli scaglioni di cui all’art. 13.
Per concludere è opportuno ricordare che, ex. art. 18 t.u. cit.,
agli atti e i provvedimenti del processo civile, compreso la procedu-
ra concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo ammini-
strativo, soggetti al contributo unificato non si applica l’imposta di
bollo. Per fare un esempio il bollo non è dovuto per la procura alle
\ 12
liti, l’atto di citazione, l’atto di precetto, l’atto di costituzione di par-
te civile, la relazione dell’ausiliario del giudice e del consulente
tecnico di parte, l’istanza tempestiva di ammissione al passivo fal-
limentare, il provvedimento conclusivo del procedimento, il manda-
to di pagamento emesso dal funzionario, il decreto di pagamento
emesso dal magistrato, l’istanza per la liquidazione della consulen-
za, le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, so-
spensione, estinzione, prevenzione. La disciplina resta invariata per
le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, non-
ché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il
rilascio dei certificati, sempre che non siano atti antecedenti, neces-
sari o funzionali ai processi innanzi menzionati.
La ratio sottostante l’onere delle spese - Con la locuzione
“spese” il codice di procedura civile opera un generico ed indistinto
riferimento a tutti gli esborsi che, complessivamente considerati,
costituiscono il costo del processo, vale a dire a tutti gli oneri eco-
\ 13
nomici relative ad attività direttamente coordinate con lo svolgi-
mento del processo
8
.
Per sommi capi, questi oneri, di eterogenea natura, possono
suddividersi in due tipologie: esborsi (cd. costi giudiziari) che as-
sumono il carattere di veri tributi, es. contributo unificato per
l’iscrizione al ruolo della controversia, imposta di registro, paga-
mento di diritti per prestazioni di servizio espletati da funzionari
statali, cancellieri ed ufficiali giudiziari, che costituiscono il corri-
spettivo per la prestazione del servizio giustizia ad opera
dell’apparato statuale; e compensi (cd. costi stragiudiziari) versati a
soggetti privati, quali difensori, consulenti tecnici, custodi, per atti-
vità da questi espletati nel corso o in relazione al processo
9
.
Il sistema positivo sulle modalità di distribuzione delle spese
giudiziali, in tal modo intese, si fonda su criteri, attinenti a due di-
versi momenti del processo: un regolamento provvisorio, ispirato al
principio dell’anticipazione; un regolamento definitivo, improntato
al principio della soccombenza.
8
V., BONGIORNO, Responsabilità aggravata, in EG, XXVI, Roma, 1991, p.1.
9
In merito, sulla bipartizione, anche con studi comparatisti, v., SCARSELLI, Le spese giudiziali
civili, cit., p.15.
\ 14
La Corte costituzionale ha sovente riconosciuto che nella co-
stituzione Repubblicana non è rinvenibile alcuna disposizione dalla
quale sia possibile desumere la garanzia di gratuità del servizio giu-
diziario
10
, e poiché in materia di spese processuali vige il principio
generale secondo cui il costo del processo non può andare a danno
della parte vittoriosa
11
, la considerazione che quest’ultima viene in-
dividuata solo al momento della decisione, induce ad attribuire alla
disposizione, ora contenuta nell’art. 8 T.U. cit., la funzione già detta
che prima di quel momento le spese vengono sopportate da chi vi
da causa
12
.
10
In giurisprudenza, C. Cost. 8 Luglio 1967 n.93, L'art. 419 c.p.p., fa onere all'imputato non
ammesso al gratuito patrocinio di anticipare le spese per l'escussione dei testimoni (a discarico)
compresi nella liste ammesse ai sensi dell'art. 420 c.p.p., esclusivamente al fine di stimolare la
parte ad un uso cosciente del suo diritto di difesa, onde evitare abusi dilatori o sterili. Inoltre,
gli artt. 419 e 420 c.p.p., non mirano ad imprimere al processo una direzione informata al pre-
concetto di ritenere sufficienti le prove acquisite dagli uffici del Pubblico Ministero o da quelli
dell'istruzione, né a porre limiti all'acquisizione delle prove. La posizione del Pubblico Ministe-
ro nell'ordinamento costituzionale e il fatto che anche lo Stato è tenuto ad anticipare la spesa
delle testimonianze che il Pubblico Ministero abbia a sua volta dedotto, escludono poi che l'o-
nere previsto a carico dell'imputato determini una disparità fra accusa e difesa. Pertanto, deve
ritenersi insussistente il denunciato contrasto di dette norme con gli artt. 24 e 3 Cost. C. Cost.
06 dicembre 1984 n.268, 1984. La giurisdizione è una funzione fondamentale dello Stato, ma
da ciò non si può dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuità
della protezione giudiziaria. Al contrario, proprio il terzo comma dell'art. 24 Cost., nel preve-
dere che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal
presupposto che sia costituzionalmente legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro
nei cui riguardi è esercitata una attività di giustizia.
11
V. art 91, sub cap. II.
12
In giurisprudenza, Cass. Civ., 18 giugno 1991 n. 6858. Secondo cui “ il principio, per cui
ciascuna parte del processo è tenuta ad anticipare le spese alle quali dà causa, implica che,
quando si tratti di atti non richiesti da alcune delle parti e che il giudice ritenga di dovere esple-
tare di ufficio, l'individuazione di quella, fra le parti medesime, a carico della quale va posto il
relativo onere può compiersi in base al criterio dell'interesse che ciascuna di esse ha rispetto a
tale espletamento, senza che a siffatto criterio possa essere di ostacolo la circostanza del difetto
di mezzi economici del destinatario di detto onere, restando a sua salvaguardia l'utilizzazione
\ 15
La norma stabilisce il principio dell’anticipazione, applicabi-
le estensivamente ad ogni tipo di processo, di cognizione o esecu-
zione, in forma contenziosa o camerale, diretto all’emanazione di
provvedimenti cautelari o definitivi
13
: sino alla distribuzione defini-
tiva, su ciascuna parte grava il costo degli atti che compie e quello
che chiede, ed altresì i costi degli altri atti necessari al processo, po-
sto a suo carico dalla legge o dal giudice.
Il meccanismo generale dell’anticipazione, di cui è stata ri-
marcata la funzione deterrente nei confronti della litigiosità tra pri-
vati
14
si fonda sul criterio dell’interesse processuale: quando la par-
te compie o chiede un atto, l’interesse si desume dalla stessa inizia-
tiva; in altre ipotesi, è invece la legge ad individuare preventiva-
mente la parte interessata o a rimettere tale valutazione al potere di-
screzionale del giudice
15
.
Anche la giurisprudenza giustifica l’anticipazione delle spe-
se sulla base del criterio dell’interesse all’espletamento dell’atto,
del gratuito patrocinio, le cui norme sono espressamente fatte salve dall'art. 90 c.p.c., che san-
cisce il detto principio”.
13
V., ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 423
14
Cfr., CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, I, Padova, 1936, p. 436; GUALAN-
DI, Spese e danni nel processo civile, Milano 1962, p. 27.
15
Cfr., ANNECCHINO, in Comm. Verde, VACCARELLA, I Torino, 1997, p. 694; ANDRIOLI,
Commento al codice di procedura civile, I, 3° ed., Napoli, 1957; GRASSO, Delle responsabilità
delle parti per le spese e per i danni processuali, cit, p. 975