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nazionale che da quella internazionale.
Nel secondo capitolo, viene effettuato un confronto relativamente ai vari metodi di
contabilizzazione e capitalizzazione dei costi; in particolare, la mia analisi si sofferma
sulle immobilizzazioni tecniche (immateriali e materiali), sulla valutazione delle
rimanenze di magazzino, nonché sugli oneri finanziari, i quali rappresentano la voce di
costo che più frequentemente compare nelle operazioni relative alle attività
patrimoniali in questione.
Nella seconda parte dell’elaborato viene analizzato l’interessante caso del project
financing, il quale offre numerosi spunti di ragionamento sulle possibilità di
capitalizzare o meno determinate voci di costo, quando si è in presenza di un evento
molto particolare come quello della finanza di progetto.
Nell’ambito del primo capitolo sono stati esaminati gli aspetti caratterizzanti del
project financing, analizzando attentamente i soggetti coinvolti nell’operazione, le
tipologie e le fasi del progetto.
Nel secondo capitolo, invece, si passa all’analisi vera e propria della società OLT
Offshore. Vengono infatti descritte le dinamiche delle operazioni intercorse tra le
società coinvolte nel progetto, ma non solo: l’attenzione sarà soprattutto focalizzata su
come vengono capitalizzati i costi in un progetto simile, e con quali conseguenze sul
bilancio.
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I principi contabili nazionali
Nell’ordinamento italiano, la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio
consolidato è disciplinata dagli articoli dal 2423 al 2435-bis del Codice Civile, i quali
definiscono i seguenti aspetti:
le finalità del bilancio d’esercizio;
i principi di redazione del bilancio;
i principi contabili.
L’art. 2423, co. 2, definisce la “finalità” primaria del bilancio, il quale “deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
I “principi di redazione”, invece, costituiscono un’applicazione pratica dei postulati di
“chiarezza” e “rappresentazione veritiera e corretta” appena enunciati.
In effetti, l’osservanza di tali principi dovrebbe condurre alla redazione di un bilancio
d’esercizio chiaro, veritiero e corretto. Tali principi sono esplicitati come segue:
1) principio della continuità: secondo il quale le valutazioni devono essere fatte
secondo criteri di funzionamento, ovvero tenendo conto della prospettiva della
continuazione dell’attività d’impresa. Non è possibile continuare ad utilizzare le
regole del bilancio d’esercizio quando nell’impresa viene meno il presupposto della
continuità aziendale;
2) principio della prudenza: è volto ad evitare che la valutazione delle attività e delle
passività porti a sopravvalutazioni del reddito e del patrimonio. Tale principio
implica l’iscrizione in bilancio di tutte le perdite (anche se presunte) e di tutti i
rischi prevedibili, nonché la non iscrizione in bilancio degli utili non ancora
realizzati;
3) principio della competenza: il quale stabilisce che “si deve tener conto dei proventi e
degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento”. Il principio della competenza è volto alla determinazione del reddito di
esercizio come differenza tra costi e ricavi di gestione, indipendentemente dalla
loro manifestazione numeraria;
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4) valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci: tale principio
mira ad impedire che, tramite una valutazione globale, le perdite previste connesse
a determinati elementi di patrimonio siano compensate con utili attesi derivanti
dalla valutazione di altri elementi. Di conseguenza, gli elementi delle voci
dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente;
5) costanza dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione degli elementi
patrimoniali non possono essere modificati da un esercizio all’altro se non in casi
eccezionali, da motivare in Nota Integrativa. Tale principio realizza concretamente i
postulati di “chiarezza”, “verità” e “correttezza”.
Il terzo aspetto che regola la redazione del bilancio d’esercizio è costituito dai “principi
contabili”, ovvero i postulati relativi al processo di formazione del bilancio.
Tali principi possono avere come oggetto la rilevazione contabile delle operazioni di
gestione, la redazione del bilancio d’esercizio, la valutazione delle attività e delle
passività costituenti il patrimonio di bilancio.
Essendo norme di carattere tecnico, i principi contabili devono consentire
l’applicazione pratica delle finalità del bilancio e dei principi di redazione.
Nella Tabella 1 vengono riportati i principi in vigore allo stato attuale.
Tabella 1 – Principi contabili italiani
Numero Titoli
PC n. 11 Bilancio d’esercizio – Finalità e postulati
PC n. 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili,
industriali e di servizi
PC n. 13 Le rimanenze di magazzino
PC n. 14 Disponibilità liquide
PC n. 15 I crediti
PC n. 16 Le immobilizzazioni materiali
PC n. 17 Il bilancio consolidato
PC n. 18 Ratei e risconti
PC n. 19 I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato – I debiti
PC n. 20 Titoli e partecipazioni
PC n. 21 Il metodo del patrimonio netto
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PC n. 20 Titoli e partecipazioni
PC n. 21 Il metodo del patrimonio netto
PC n. 22 Conto d’ordine
PC n. 23 Lavori in corso su ordinazione
PC n. 24 Immobilizzazioni immateriali
PC n. 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
PC n. 26 Operazioni e partite in moneta estera
PC n. 27 Introduzione dell’euro quale moneta di conto
PC n. 28 Il patrimonio netto
PC n. 29
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili,
correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo
la data di chiusura dell’esercizio
PC n. 30 I bilanci intermedi
Interpretativo 1
Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12 – Classificazione
nel Conto Economico dei costi e ricavi
Interpretativo 2
Documento interpretativo n. 2 del Principio contabile 25 – Contabilizzazione
del consolidato e della trasparenza fiscale
Interpretativo 3
Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito nella L. 28
gennaio 2009 n. 2).
Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati,
rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di
aggregazione aziendale
OIC n. 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del
bilancio d’esercizio
OIC n. 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC n. 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione
OIC n. 4 Fusione e scissione
OIC n. 5 Bilanci di liquidazione
Le società che non applicano i principi contabili internazionali redigono i propri bilanci
sulla base della disciplina contabile nazionale, integrata e interpretata dai principi
contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
L’OIC è stato costituito, in veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.
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Esso nasce in seguito all’esigenza di costituire uno “standard setter” nazionale dotato
di ampia rappresentatività, con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia
contabile1. Nello svolgimento della sua attività, l’OIC provvede a:
emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati per
i quali non è prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali (settore
privato, pubblico e no profit);
fornire supporto in merito all’applicazione in Italia dei principi contabili
internazionali e delle direttive europee in materia contabile;
coadiuvare il legislatore nazionale nell’emanazione della normativa in materia
contabile e connessa per l’adeguamento della disciplina interna di bilancio alle
direttive europee e ai principi contabili internazionali;
promuovere la cultura contabile e il progresso della prassi aziendale e
professionale.
Fin dalla sua costituzione, l’Organismo Italiano di Contabilità ha svolto, da un lato,
un’attività consultiva nei confronti di organismi contabili internazionali e del
legislatore nazionale, dall’altro lato un’attività interpretativa di specifici provvedimenti
legislativi.
I principi contabili dell’OIC sono soggetti al parere della Banca d’Italia, della CONSOB,
dell’ISVAP e dei ministeri competenti.
I principi contabili nazionali sono pubblicati dall’OIC nelle seguenti due serie:
la serie OIC con nuova numerazione, di cui il primo è l’OIC 1 – I principali effetti
della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio;
la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la
precedente numerazione anche dopo la modifica dell’OIC in seguito alla riforma
del diritto societario, al fine di facilitarne l’uso da parte del lettore
1
Fonte: http://80.207.146.178//Pages/Privacy/Privacy.aspx
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Principali differenze con la normativa IAS/IFRS
A partire dal 20052, numerose aziende nazionali hanno presentato il proprio bilancio
secondo i principi contabili internazionali, evento che ha rappresentato un momento di
svolta per le imprese coinvolte.
Al fine di comprendere al meglio le principali differenze esistenti tra la normativa
nazionale e internazionale, occorre innanzitutto analizzare le finalità del bilancio e la
metodologia di valutazione delle poste di bilancio.
Bisogna quindi esaminare le disposizioni del Codice Civile e in seconda battuta i
principi contabili italiani emanati dall’OIC.
I principi contabili hanno la funzione di interpretare e integrare la norma di legge per
la predisposizione dei conti societari; sono stati dunque emanati tenendo conto dei
limiti imposti dalle norme giuridiche nazionali.
Questo rappresenta il primo elemento di differenziazione con gli IAS/IFRS.
Infatti questi ultimi, concepiti come strumento dedicato alle società quotate ed alle
grandi aziende, vogliono essere standard universalmente accettati e pertanto prescindono
dagli aspetti peculiari degli ordinamenti giurisdizionali dei singoli stati.
Il bilancio del sistema contabile internazionale, il quale tende a mettere in evidenza il
“reddito potenziale”, è considerato uno strumento di valutazione delle performance
aziendali, con lo scopo di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-
finanziaria, sull’andamento economico e sui cambiamenti di tale situazione in un’ottica
di prospettiva futura.
In tal modo, gli utilizzatori (investitori, dipendenti, finanziatori, clienti, il pubblico in
generale) sono in grado di prendere decisioni economiche adeguate.
Il bilancio del sistema contabile italiano, al contrario, si inserisce in una realtà
economica costituita per gran parte da piccole e medie aziende con una ristretta base
azionaria, e ha come finalità principale quella di determinare il “reddito prodotto” nel
corso dell’esercizio affinché ne venga resa nota la parte da distribuire ai soci.
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Il D.Lgs. n. 38/2005 ha introdotto in Italia l’obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali a
partire dal 2005 in caso di bilancio consolidato e dal 2006 per i bilanci individuali. Alle società con bilancio
individuale è stata concessa la facoltà di anticipare al 2005 l’utilizzo degli IAS.
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Il riferimento dinamico all’aspetto finanziario rappresenta quindi un ulteriore
elemento di diversità fra l’impostazione italiana e quella internazionale: infatti, nel
secondo caso, si evidenzia che la struttura informativa su cui poggia il bilancio è
composta da tre pilastri contabili, rappresentati dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dal rendiconto finanziario.
Quest’ultimo attualmente non è disciplinato in modo esplicito dalla normativa italiana:
tale aspetto costituisce una lacuna rilevante rispetto all’impostazione contabile
internazionale, la quale invece affida al rendiconto finanziario finalità informative
autonome e di supporto rispetto agli altri documenti che compongono il bilancio.
Analizziamo ora un’altra fondamentale differenza tra il sistema contabile nazionale e
quello internazionale.
Effettuando un’analisi degli articoli del Codice Civile e dell’OIC 11, si evince che
secondo la normativa italiana il principio di prudenza prevale sul principio di
competenza: non bisogna, infatti, iscrivere gli utili se questi non sono ancora realizzati,
anche se fossero di competenza dell’esercizio in chiusura.
Tale principio viene ribaltato dagli IAS/IFRS che, nel Framework3, prevedono due
concetti base:
il criterio della competenza (che in questo caso prevale su quello di prudenza);
il criterio dell’impresa in funzionamento, il quale prevede che le valutazioni siano
fatte considerando la continuità della vita d’impresa (principio, questo, comune
anche agli OIC).
Elemento che accomuna entrambi i sistemi contabili è invece il “principio di
prevalenza della sostanza sulla forma”: ovvero, come cita l’art. 2426 del Codice Civile,
considerare la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
La volontà del legislatore è stata quella di prevedere che la rappresentazione in
bilancio degli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.
3
Il Framework è stato approvato e pubblicato nel luglio del 1989 allo scopo di sostenere il perseguimento
dell’obiettivo della standardizzazione contabile internazionale