5
sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti
con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente, l intera personalit
del soggetto, come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita(2).
Pertanto, al fine di imporre un efficace controllo nei confronti del maggior
numero possibile di persone socialmente pericolose, si sono succeduti nel tempo vari
interventi del Legislatore, miranti ad arginare particolari tipologie di delinquenti.
Legge fondamentale in tema di prevenzione Ł la n 1423 del 1956 che prevede
l intervento in chiave preventiva, da parte degli organi dello Stato, di categorie di
persone appartenenti alla c.d. marginalit sociale: oziosi, vagabondi abituali, persone
abitualmente dedite ai traffici illeciti, persone che vivevano abitualmente con il provento
di delitti o il favoreggiamento, abituali contravventori delle norme di buon costume e
della moralit politica, ecc.
A tali categorie, la legge del 22 novembre del 1967 ha aggiunto i gestori di bische
clandestine e coloro che esercitano abitualmente le scommesse abusive sulle corse.
2
Cass. Pen. , sez. V, 14 dicembre 1998, n. 6794, MUSSO.
6
L art. 1 della legge fondamentale citata, Ł stato successivamente sostituito con il
testo dell art.2 legge n.327/1988 che, nell intento di svecchiare il sistema, ha superato
l anacronistico riferimento agli oziosi e ai vagabondi, ed ha ridotto le categorie
criminogene sottoponibili alle misure di prevenzione, sostanzialmente in tre gruppi:
• Coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente
dediti a traffici delittuosi.
• Coloro che per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi
di fatto, che vivono abitualmente con i proventi di attivit delittuose.
• Coloro che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
l integrit fisica o morale dei minorenni, la sanit , la sicurezza o la tranquillit
pubblica.
In tal modo, si Ł inteso colpire quelle forme di pericolosit sociale( 3) comunemente
detta semplice o generica (4).
3Cfr. I. CARACCIOLI I problemi generali delle misure di sicurezza, cit., 141 ss, 144;M. MASSA, voce Confisca, cit, 983 ss.
4
M. PAVARINI., Le fattispecie soggettive di pericolosit nelle leg gi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575, in
AA. VV., Quali garanzie, a cura DI COTTURRI E RAMAT, Bari, 1983. 279 ss.
7
Il legislatore del 1965 invece, con la legge n 575 , ha ampliato il novero delle
fattispecie soggettive di pericolosit , aggiungendo le persone inserite in associazioni di
tipo mafioso e quindi contraddistinte da un maggiore allarme sociale e da comportamenti
particolarmente antisociali (c.d. pericolosit qualificata ).
Com Ł noto, le misure di prevenzione di carattere personale hanno evidenziato la loro
insufficienza e inadeguatezza nella lotta ai fenomeni malavitosi altamente pericolosi,
sicchØ il legislatore, con la legge n 646/1982 (c.d. legge Rognoni-La Torre), ha
integrato e modificato la legge n 575/1975, introdu cendo le misure di prevenzione
patrimoniali che sono il sequestro, la confisca, la cauzione e poi la sospensione
provvisoria dall amministrazione dei beni.
Al fine di comprendere l astratta conformit alla C ostituzione(5) della legge relativa
all applicazione di misure di prevenzione, ai soggetti indiziati di appartenere ad
associazioni per delinquere di tipo Mafioso assimilate, nonchØ alle altre organizzazioni
delinquenziali di cui ai provvedimenti legislativi che hanno integrato la previsione
normativa in oggetto, come gli elementi indiziari che ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge
5
C.F. GROSSO Responsabilit penale, in Noviss. Dig. It., XV, Torino, 1968, 725; I. CARACCIOLO, I problemi generali delle
misure di sicurezza, cit., 41 ss., 55 ss., 157 ss., 193 ss; Le presunzioni di pericolosit sociale tra Corte co stituzionale e
progetto di riforma, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1972, 733.; e Corte costit., 24 gennaio 1974, n. 19. In senso critico, v. P.
NUVOLONE, Il sistema del diritto penale , Padova, 1976, 43 ss.; E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, cit., 227 ss.,
276 ss..
8
31 maggio 1965, n 575, come modificata dalla legge 13 Settembre 1982, n 646 e dai
successivi provvedimenti normativi(6), le misure di prevenzione patrimoniale, e quindi
La Legge Rognoni- La Torre, si riferisce ad una situazione di fatto ritenuta sintomatica
di pericolosit sociale, quella di appartenenza all associazione mafiosa.
Si tratta, di una nozione diversa e piø ampia della condotta di partecipazioni di cui
all art. 416 bis c.p. e di quella di concorso esterno nell associazione di tipo mafioso di
cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. che comprende in se:
mentre Ł effettivamente partecipe del delitto di c ui all art. 416 bis c.p. colui che fa parte
dell associazione mafiosa e senza il cui apporto quotidiano o assiduo la stessa associazione non
raggiunge i suoi scopi(7), nonchØ colui che entra a far parte della struttura organizzativa
dell associazione criminale rivestendo un preciso status al suo interno, con conseguente attribuzione di
compiti tendenzialmente stabili e relativa accettazione di regole d obbedienza ovvero poteri di
6
Art. 1- La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre
associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalit o agiscono con metodi corrisponden ti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso.
Art. 2 Nei confronti delle persone di cui all articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore Nazionale Antimafia, dal
Procuratore della repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal Questore, anche se non vi Ł stato
il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, successive modificazioni.
-1 bis. Quando non vi Ł stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo,
con la notificazione della proposta il Questore pu imporre all interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
il divieto di cui all articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
7
Sic Cass., sez. un., 5 ottobre 1994, DEMITRY.
9
impartire ordini ad altri addebiti (8), appartiene, piø genericamente, risulta nella piena disponibilit
dell associazione medesima colui che, semplicemente ne condivide liberamente gli scopi illeciti e le
opportunit criminose, agendo all occorrenza, su ri chiesta degli (o insieme agli)altri associati .
Rientrando a pieno titolo in questo concetto piø ampio, non solo l indiziato di partecipazione e di
concorso esterno all associazione di tipo mafioso, ma anche altri soggetti indiziati di talune condotte
di favoreggiamento nonchØ di altri delitti aggravati ex art. 7 d.l.152/1991 quando il loro
comportamento, sulla base di pregressi elementi di fatto autonomamente rivalutati dal giudice della
prevenzione, appaia sintomatico di una contiguit , consapevole e costante, agli interessi
dell associazione mafiosa o di una disponibilit a rendersi all occorrenza partecipe di condotte
agevolatrici della predetta organizzazione(9) .
Ne conseguono, con tutta evidenza, da un lato, l assoluta mancanza di coincidenza
tra il presupposto soggettivo della pericolosit so ciale ex artt. 1 ss. Legge n 575/1965,
richiesto per l applicazione di una misura di prevenzione (costituito dagli indiziati di
appartenere all associazione mafiosa), quello richiesto per l applicazione di una misura
di prevenzione patrimoniale (costituito dagli indiziati di appartenere all associazione
mafiosa, quando coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omert che ne deriva per
8Sic. Trib. Palermo, 13 dicembre 1996, SCAMARDO ED ALTRI.
9
Sul punto si richiama, in termini sostanzialmente corrispondenti, il decreto del trib. Palermo n. 67/2002 a carico di Nagano
Francesco, .
10
commettere delitti), e quello richiesto per l integrazione della fattispecie penale ex art.
416-bis c.p. (costituito dalle prove e dagli indizi di partecipazione all associazione di
tipo mafioso), trattandosi di istituti giuridici del tutto distinti e per i quali operano
diverse discipline(10); e dall altro, la necessit che il giudizio sulla pericolosit
qualificata ex art. 1 legge n 575/1965 di un sogget to proposto per l applicazione delle
misure di prevenzione, sia comunque basato su elementi di fatto, quali il suo diretto
coinvolgimento (desumibile da sentenze passate in giudicato(11) e da procedimenti
10
Sul punto richiamandosi al costante insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimit (tra le tante Cass., sez. I,
25 gennaio 1999, P.M. in proc. MUSSO ED ALTRI), Ł sufficiente rammentare coma la ratio sottesa alla disciplina delle misure
di prevenzione consista nel contrasto della criminalit attraverso il controllo di situazioni non del tutto omologhe a quelle
penali e, talora non necessariamente dotate neppure di immediata rilevanza penale come Ł agevole riscontrare nelle stesse
categorie soggettive descritte dalla legge n. 1423/1956 (che individua i soggetti passibili di applicazione di una misura di
prevenzione in coloro che debba ritenersi siano abitualmente dediti ai traffici delittuosi, o in coloro che, per la condotta e il
tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attivit del ittuose), o ancora agli
elementi normalmente posti a fondamento di un giudizio in ordine alla pericolosit sociale di un sogge tto (individuati, ad
esempio, nei precedenti penali o giudiziari e fin anche in quelli di polizia -, nella mancanza di una stabile attivit di lavoro,
nell abituale frequentazione di soggetti pregiudicati), certamente inidonei ai fini dell applicazione di una sanzione penale.
11
Al riguardo, d altra parte, Ł anche opportuno ricordare come in subjecta materia, stante l autonomia del procedimento
di prevenzione da quello penale, non possa neanche affermarsi l assorbente rilevanza della sentenza di assoluzione del
proposto di delitti di criminalit organizzata al f ine del giudizio sulla pericolosit ; infatti, secondo l indirizzo maggioritario
in giurisprudenza, e pacifico che nel procedimento per l applicazione di misure di prevenzione gli indizi di appartenenza ad
un clan mafioso e l indimostrata liceit della prev enzione dei beni, ben possono desumersi anche dagli stessi fatti storici, in
ordine ai quali, Ł stata esclusa la configurabilit dell illiceit penale, ovvero da altri acquisti ne ll ambito del giudizio di
prevenzione. Indirizzo cristallizzato da Cass. Pen; Sez. Un; 3- 17 Luglio 1996, P.M. in C. SIMONELLI ed altri- che hanno
recepito un orientamento gi affermatosi in giurisp rudenza (fra le tante v. Cass. Pen.; 6 Giugno 1996, PIRON)-, per la quale
nel corso del giudizio di prevenzione il giudice d i merito, per esprimere il proprio giudizio circa la pericolosit ai fini
dell adozione delle misure di prevenzione, Ł legittimato a servirsi anche di elementi di prova e indiziari tratti da
procedimenti penali anche se non ancora conclusi, e, nel caso di procedimenti definiti con sentenze irrevocabili, anche
indipendentemente dalla natura delle statuizioni conclusive in termini di accertamenti della penale responsabilit del
proposto. Tale potest per incontra, in relazione ai soggetti sospettati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso due
limiti precisi: per un verso il giudizio deve fondarsi su indizi (cioŁ su elementi certi, dai quali possa farsi legittimamente
discendere l affermazione dell apparenza all associ azione mafiosa e quindi dell esistenza della pericolosit , sulla base di
un ragionamento immune da vizi logici; per l altro detti indizi non devono, necessariamente, essere gravi, precisi e
concordanti, giacchØ in tal caso la natura mafiosa dell associazione e l adesione ad essa del prevenut o dovrebbero portare
a conseguenze diverse dalla semplice applicazione di una misura di prevenzione .
11
pendenti) in delitti di criminalit organizzata o a ggravati a norma dell art.7 d.l.
n 152/1991.
L art 14 della legge n.55 del 19 marzo 1990, recante Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosit sociale (G.U. 23 Marzo1990, n 69)( 12), prevede l applicazione della
disciplina relativa all adozione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) di
cui alla leggen 575 del 1965, anche ai soggetti org anici alle associazioni criminali dedite
al narcotraffico e a quelli indicati ai nn.1 e 2 dell art. 1, comma 1, della legge n 1423 del
27 dicembre 1956 quando l attivit delittuosa fon te dei proventi, sia una di quelle
previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale,
ovvero quella di contrabbando , e che postula, qual e necessario presupposto per
procedere alla confisca dei beni, la possibilit di formulare un giudizio sulla pericolosit
del soggetto proposto per l applicazione delle misure di prevenzione, fondato su
12
- Art 14.- 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gi pendenti alla data di entrata in vigore d ella presente
legge, da tale data le disposizioni della legge 31 Maggio 1965, n 575, concernenti le indagini e l ap plicazione delle misure
di prevenzione di carattere patrimoniale, nonchØ quelle contenute negli art da 10 a 10 sexies della medesima legge, si
applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell art.1 della predetta legge o a
quelle previste dall art. 75 della legge 22 Dicembre 1975, n 685(Questo art. Ł stato abrogato dall art . 136 del d P.R. 9
Ottobre 1990, n 309, recante il testo unico sulle l eggi sugli stupefacenti, N.d.A.), ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e
2) del comma 1 dell art. 1 della legge 27 Dicembre 1956, n 1423, quando l attivit delittuosa da cui si ritiene derivino i
proventi sia una di quelle previste dagli artt. 600, 601,602, 629, 630, 644,648-bis o 648-ter c.p., ovvero quella di
contrabbando.
12
elementi di fatto significativi di una sua costante ed attuale attivit illecita nel campo dei
delitti indicati dalla legge .
Concludendo le misure di prevenzione espletano una funzione preventiva
almeno in prevalenza - piuttosto che repressiva (come ritenuto invece, da parte della
dottrina), nel senso che la finalit Ł quella di scoraggiare o rendere piø difficile la
commissione di reati attraverso l esercizio di controlli di polizia, e la espoliazione di
beni di sospetta provenienza illecita, intendendosi cos colpire la struttura associativa nei
suoi interessi patrimoniali.
Tale funzione, evidentemente, Ł sentita in misura maggiore quando riferita a
soggetti appartenenti a sodalizi criminali che operano secondo il c.d. metodo mafioso,
attuato in forma organizzata e, per tanto, con enorme capacit di condizionamento delle
libere scelte di azione di diversi campi (politico, amministrativo, economico,
sociale,ecc..) della vita civile.
La conformit ai principi Costituzionali della norm ativa c.d. antimafia, Ł stata piø
volte affermata dal giudice delle leggi, che sul punto ha valorizzato la natura
giurisdizionale del procedimento applicativo (la misura Ł sempre disposta dall autorit
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giudiziaria, a seguito di un procedimento che garantisce il diritto di difesa), e il carattere
oggettivo degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di pericolosit (fra le
tante v. Corte Cost., 8 ottobre 1996, n 335. Cass; Sez. 1, 5 agosto 1992)(13).
13Secondo la S.C. infatti Detta norma, infatti, regola in modo tassativo i p resupposti e le condizioni di applicazione delle
misure di prevenzione ai soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose, demandandone la concreta attuazione
a provvedimento motivato dell autorit giudiziaria che applica una disciplina volta a prevenire attr averso il controllo e le
limitazioni imposte agli indiziati - le manifestazioni di quelle organizzazioni e dei loro adepti connotati da elevata
pericolosit sociale, non in base a meri sospetti o a semplice presunzione, bens sulla scorta di indizi che qualificano la
condotta di quei soggetti come significativo di probabile appartenenza alle suddette organizzazioni, lasciando le piø severe
sanzioni penali alla certezza della acquisizione probatorie nel processo penale, sicchØ il diverso trattamento rispetto agli
altri cittadini trova radici e giustificazione nella diversit di condizione in cui versano quei sogge tti oltre che nella
peculiare insidia, diffusa ancorchØ sommersa, che caratterizza il loro essere e la loro metodologia di azione e infine nella
dimostrata propensione ad una contagiosa propaganda .