2
principi esterni all’ordinamento e precisamente, da norme
confessionali.
1
“Il processo di confessionalizzazione dello Stato andava
oltre l’assunzione di una religione ufficiale ed il sostanziale
adattamento dell’ordinamento statuale ai principi ed ai precetti di
detta confessione, perché veniva a toccare lo stesso Stato-apparato,
nella misura in cui organi della confessione entravano ad integrare
poteri e organi dello Stato”.
2
L’art. 33 dello Statuto prevedeva che
il sovrano, ai fini della composizione del Senato, procedesse con la
nomina a vita scegliendo fra Arcivescovi e Vescovi e ciò in
riferimento al poter legislativo. Ma anche altre previsioni
normative erano vigenti in relazione al potere giudiziario (la
previsione di un giudice speciale per ecclesiastici e religiosi che
dava origine al c.d. privilegio del “foro ecclesiastico
3
) e al potere
esecutivo (previsione nella legislazione ordinaria di veri e propri
1
G.DALLA TORRE , Il fattore religioso nella Costituzione- Giappichelli Ed. Torino 2003-
pag.53.
2
Ivi, pag. 54.
3
Va comunque ricordato che con la Legge n. 1013 del 09/04/1850, cosiddetta “legge Siccardi”, il
privilegio del foro ecclesiastico è stato abolito, viene cioè tolto alla Chiesa quello che era ritenuto
il maggior privilegio, almeno a livello giuridico: la autonoma giurisdizione e quindi il
riconoscimento di essere “Stato nello Stato” (cfr. V. Frosoni, La tolleranza nella cultura italiana
dall’illuminismo allo Stato liberale, in AA.VV., Studi in onore di P.A. d’.Avack, Vol. II, Milano,
1977, pag. 525).
3
uffici ecclesiastici totalmente inseriti nell’organizzazione della
pubblica amministrazione)
4
.
Con la legge 19 giugno 1848 n. 735, emanata a breve
distanza di tempo dallo Statuto, ha inizio la fase di abbandono del
principio confessionista. In essa si stabiliva che “ la differenza di
culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici
ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari” e veniva
affermata la piena libertà e uguaglianza dei cittadini, senza
distinzione di religione.
Tenuto conto che lo Statuto Albertino era una costituzione
flessibile, era prevista, ai fini della modificazione o abrogazione
degli articoli dello Statuto, l’emanazione di una legge ordinaria,
non essendo contemplato alcun procedimento speciale o aggravato.
L’art. 1 dello Statuto rimase in vigore pertanto solo formalmente,
mentre l’ordinamento si evolveva in maniera differente.
Alla fine del secolo, l’interpretazione che veniva data all’art.
1 dello Statuto era da intendersi nel senso che la religione cattolica
“è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo
culto si serve l’autorità civile quando gli occorra di accompagnare
4
G.DALLA TORRE , Il fattore religioso nella Costituzione-cit., pag.54
4
alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose” concludendo che “a
così poco ridotto, in nulla il detto articolo contraddice al sistema
della separazione fra la Chiesa e lo Stato”
5
.
Coi Patti Lateranesi dell’11 febbraio 1929, all’art. 1 del
Trattato si enunciava che “l’Italia riconosce e riafferma il principio
consacrato nell’articolo primo dello Statuto del Regno 4 marzo
1848, pel quale la religione cattolica apostolica e romana è la sola
religione dello Stato”. L’articolo 1 dell’altro protocollo costitutivo
dei Patti, cioè del Concordato, conteneva la disciplina che regolava
le condizioni della religione cattolica e della Chiesa cattolica in
Italia “ai sensi dell’art. 1 del Trattato”.
L’avvento del fascismo e l’accordo con la Chiesa del 1929
costituiscono notoriamente una pietra miliare nei rapporti tra il
mondo delle confessioni e lo Stato. I Patti Lateranensi, definiti
come “Conciliazione”, videro da un lato la Chiesa Cattolica
riconoscere la legittimità dello Stato Italiano, dall’altro lato, l’Italia
riconobbe alla Chiesa Cattolica l’indipendenza di un simulacro di
5
C.CALISSE, Diritto Ecclesiastico, 3° ed., Barbera, Firenze 1899, p.34
5
Stato, la personalità giuridica di diritto internazionale della Santa
Sede e un rapporto privilegiato di tipo concordatario.
6
Può dirsi che, secondo opinione comune, i Patti Lateranensi
hanno determinato una “riconfessionalizzazione”dell’ordinamento,
nel senso che il richiamo fatto al principio di cui all’art. 1 dello
Statuto albertino, mai formalmente abrogato, ne avesse prodotto il
rinnovamento della giuridica operatività. In dottrina alcuni però
ritengono che quanto contenuto nello Statuto sia da considerarsi
una semplice dichiarazione che non contiene in se alcuna
conseguenza giuridica così come tante altre dichiarazioni presenti
in carte fondamentali o in leggi costituzionali. Con la firma degli
Accordi lateranensi “l’Italia non sarebbe diventata un vero e
proprio Stato confessionale, bensì solo uno Stato concordatario,
rimanendo la formula dello Statuto di Carlo Alberto priva di
pratiche e dirette conseguenze, discendenti invece dal Concordato
e dal solo Concordato”. Lo stesso articolo 1 del Concordato
lateranense, che rinviava direttamente alla formula carlo-albertina,
veniva a racchiudere il peculiare regime dato alla Chiesa cattolica
6
Confessioni religiose diverse dalla cattolica e intese con lo Stato, Relazione tenuta Avv. Sotriffer
al Rotare Club Milano, Cà Granda 3 ottobre 2001 www.solideogloria.ch/ reformation/ articoli/
intese.htm/
6
in Italia nei limiti definiti “in conformità alle norme del presente
Concordato”
7
.
2. Dai Patti Lateranensi alla Costituzione Repubblicana.
Al termine del secondo conflitto mondiale, coincidente
anche con la fine dell’era fascista, l’Italia si ritrova stremata sotto
ogni aspetto. Si apre una nuova strada caratterizzata dalla
democrazia, dal desiderio di Repubblica, dalla presenza di più
partiti e dalla consapevolezza dell’esistenza di più aspetti attinenti
al diritto di libertà. Assume un rilievo importante il principio della
centralità della persona piuttosto che quello, fino a quel momento
esistente, della centralità assoluta dello Stato. Si assiste ad una
“quasi” completa trasformazione in tutti gli ambiti, fatto salvo
infatti il rapporto fra Stato e Chiesa nonostante la sostituzione
dello Statuto albertino con la Costituzione Repubblicana del 1948.
Il movimento cattolico aveva avuto un ruolo non indifferente
durante il fascismo e durante la resistenza e ciò gli aveva
7
Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, Società civile e società religiosa di fronte al Concordato, con
premesse di E. CORECCO-O.GIACCHI, Milano 1980, pp.200-201.
7
consentito, in occasione dell’assemblea costituente, di impedire
eventuali novità che potessero scaturire da un “nuovo” Stato
italiano nei rapporti con una Chiesa Cattolica, non altrettanto
“nuova” ma al contrario, solida nelle istituzioni e nel pensiero. Il
Trattato lateranense conteneva norme assai vantaggiose per la
Chiesa cattolica e non si poteva correre il rischio che la massiccia
presenza del partito comunista e di quello socialista, che non
potevano essere ignorate come forza politica, potessero
compromettere l’esistenza di ogni libertà e in particolare quella
religiosa. Non poteva altresì essere dimenticato che quanto pattuito
con il concordato rappresentava una tradizione culturale dello Stato
italiano
8
“La via da seguire in Assemblea Costituente era quella di
nulla mutare apertamente, confermando il passato in relazione alla
tutela giuridica della Chiesa cattolica nel nuovo Stato
repubblicano, e di mutare tutto per quanto si riferisse al resto
affinché, mutando tutto, in realtà mutasse poco nel rapporto con la
Chiesa cattolica e s’imponesse il principio, non dichiarato
apertamente, della continuità col passato in un contesto
8
Cfr. G. LEZIROLI, Stato e Chiesa in Italia fra due costituzioni. Libertà religiosa e inaffidabilità
dello Stato, Giapicchelli Ed. Torino 2003, pp. 92 e segg.
8
istituzionale nuovo. Apertura al futuro, ma fondata sulle certezze,
sulle sicurezze del passato. Al centro dell’attenzione non vi era
però la edificazione prudente della nuova istituzione Stato ma la
necessità di dare dignità democratica ad un sistema privilegiato di
rapporto con la Chiesa cattolica, sistema attuato in un momento
storico che negava quello democratico. Né era di minore
importanza attribuire a tale sistema una copertura costituzionale
tale da rendere se non impossibile, molto difficile una sua
caducazione, in specie se si considera che, a differenza dello
Statuto albertino, l’art. 1 della nuova Costituzione repubblicana
non fa professione di confessionismo cattolico, ma di fede
democratica, avente come fondamento precipuo il lavoro,
sostituendo Dio col popolo, detentore della sovranità”
9
.
Le forze cattoliche presenti all’interno dell’Assemblea
Costituente riescono a far accogliere alle altre componenti
politiche, prospettando loro dei vantaggi da ciò scaturenti, il
concetto che diventa poi norma, che seppur ammettendo il
pluralismo religioso o ideologico, non si possa mai negare nè porre
in dubbio la prevalenza della religione della Chiesa cattolica
9
G. LEZIROLI, Stato e Chiesa in Italia , cit. pp. 94-95
9
rispetto alle altre confessioni. Su questi e altri presupposti si giunge
alla disciplina costituzionale in merito al fattore religioso che può
ritenersi non “innovativa ma di convinta conservazione”
10
.
10
Ivi p.103
10
CAPITOLO II:
ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTI CONFESSIONALI
1. Rilevanza delle confessioni religiose come ordinamenti giuridici.
Appare evidente che la Costituzione con gli articoli 7.1 e 8.2
attribuisce particolare rilievo agli ordinamenti confessionali. Rilievo
che trae origine dalla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
unitamente alla nuova concezione del principio di sovranità che sta a
fondamento di tutta la Carta stessa. L’attenzione mostrata nei riguardi
delle confessioni religiose deve ritenersi certamente notevolmente
diversa rispetto a quella mostrata in sede di assemblea costituente, nei
confronti di altri gruppi sociali, anche quelli di particolare rilievo.
Esempi, non esausitivi, di ciò sono gli artt. 29-31 relativi alla famiglia,
artt. 39 e 49 relativi ai sindacati ed ai partiti politici.
Vi è comunque da chiedersi che cosa debba intendersi quando
si definiscono come ordinamenti giuridici le confessioni religiose.
Partiamo dalla definizione di confessione religiosa: “è quella comunità
sociale stabilmente costituita, avente una concezione trascendente del