4
successivamente, nel 2000, le false dichiarazioni al difensore 2 . La
veridicità delle informazioni raccolte nelle indagini preliminari, è un
valore fondamentale per la corretta funzionalità e per la rispondenza a
giustizia del processo penale, il principio di ricerca della verità impone,
dunque, di predisporre ogni mezzo affinchè la rappresentazione dei fatti,
risultante dal dibattimento penale, sia la più aderente possibile alla realtà.
Di fatto, dopo aver riformato in senso accusatorio il processo penale, e
creata una fase d‟indagini preliminari autonoma e distinta da quella del
dibattimento, risultò necessario affiancare alla falsa testimonianza una
nuova fattispecie delittuosa, tesa a tutelare la veridicità delle
informazioni rese all‟organo statale che dirige questa nuova fase
procedimentale: ed è per questo che il legislatore introdusse con l‟art.11,
D.L. 8/6/1992, n. 306 il reato di false informazioni al pubblico
ministero3.
2
Art 371 ter c.p. False dichiarazioni al difensore. Nelle ipotesi previste dall‟articolo
391 bis commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi
avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende
dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento
penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state
assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il
procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di
non luogo a procedere.
3
“Nella prospettiva esclusivamente processualistica della massima realizzazione di
un modello accusatorio, tale da non dover confondere le indagini con il processo,
appare del tutto comprensibile che, nell‟ambito dei provvedimenti legislativi che
accompagnarono l‟approvazione e l‟entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale, non fu ritenuto opportuno adeguare la fattispecie della falsa testimonianza di
cui all‟art. 372 c.p. al fine di tutelare con la sanzione penale anche le informazioni
assunte dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari” MOCCIA S.,
SCHIAFFO F., Voce False informazioni al pubblico ministero in Enciclopedia
giuridica Treccani.
5
Il principio della parità delle parti processuali ha imposto,
successivamente, la creazione di un reato, utile a salvaguardare, anche, la
rispondenza alla realtà delle dichiarazioni rese all‟organo, che nel
modello accusatorio, è la naturale controparte del pubblico ministero,
vale a dire il difensore dell‟indagato, da tale esigenza nasce il delitto
delle false dichiarazioni al difensore introdotto dall‟art. 20 della Legge
7/12/2000, n. 3974. Tale delitto deve essere collocato nel contesto in una
riforma più ampia, la L. 397/2000 infatti diede vita alla normativa
riguardante le indagini difensive, la quale ha creato innumerevoli
problemi di applicazione, tuttora oggetto di discussione da parte della
dottrina. In seguito tali questioni, in particolar modo quelle di natura
sostanziale, verranno esaminate in maniera approfondita, in questa fase
prettamente introduttiva è importante aver messo in risalto come
l‟introduzione di un modello penale accusatorio e l‟attuazione del
principio del giusto processo abbiano comportato, necessariamente, una
completa equiparazione delle fattispecie incriminatrici riguardanti le
false dichiarazioni rese alle parti, poste a tutela dell‟interesse
fondamentale in materia: la ricerca della verità reale.
4
“Scopo primario del suddetto intervento legislativo è, senza dubbio, quello di
giungere ad una perfetta equiparazione delle indagini difensive e di quelle svolte
dalla pubblica accusa e ciò il legislatore ha tentato di fare intervenendo, in particolar
modo, sui delitti contro l‟amministrazione della giustizia, trattandosi del settore del
diritto sostanziale in cui, con maggiore immediatezza, è dato cogliere i nessi tra la
disciplina processuale e quella sostanziale” da F. SCORZA, P. SCORZA, L’attività
investigativa del difensore nel giusto processo, LaTribuna, Piacenza, 2003.
6
Capitolo I
Rapporti tra l’art 371 bis e l’art 371 ter
c.p. Il principio della parità delle
armi nel procedimento penale
7
I.I. Il modello processuale accusatorio e il delitto di false
informazioni al P.M.
L‟introduzione di una fattispecie, che andasse a tutelare la veridicità
delle informazioni raccolte dal pubblico ministero, nel corso delle
indagini preliminari, era stata proposta da autorevole dottrina dopo la
promulgazione del nuovo codice di procedura penale, quando, il
riferimento alla struttura fondamentale di un sistema prettamente
accusatorio, aveva palesato l‟inapplicabilità delle disposizioni relative
alla falsa testimonianza in una fase processuale che risultava del tutto
nuova, non trovando precedenti nel codice di rito abrogato. Tale vistoso
vuoto di tutela fu colmato con una nuova fattispecie prevista dall‟art. 11
c. 1 del D.L. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356,
recante “modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”, con cui è stata
introdotta la norma di cui all‟art. 371 bis c.p. 5 La spinta decisiva
all‟introduzione del reato di false informazioni al p.m. è stata, quindi,
l‟introduzione di un sistema processuale ispirato principalmente al
5
Art. 371 bis c.p. False informazioni al pubblico ministero. “Chiunque nel corso di
un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai
fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa
intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l‟immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento
penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo
grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o
con sentenza di non luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e
secondo si applicano, nell‟ipotesi prevista dall‟art. 391 bis comma 10, del codice di
procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste
dal difensore”.
8
modello accusatorio. Il legislatore ha sentito l‟esigenza di rafforzare il
disposto normativo che mira ad ottenere la veridicità di tali informazioni,
affiancando alla tradizionale figura della falsa testimonianza, dapprima
le false informazioni al pubblico ministero e quindi, nel 2000, le false
dichiarazioni al difensore6. La veridicità delle dichiarazioni, rese da chi a
conoscenza dei fatti, oggetto delle indagini, è un valore di primaria
importanza per la corretta funzionalità e per la rispondenza a giustizia
del processo penale, il principio di ricerca della verità impone, infatti, di
apprestare ogni mezzo perché la rappresentazione degli accadimenti,
risultante dal dibattimento penale, sia la più aderente possibile alla realtà.
Si deve sottolineare come la ratio dell‟art. 371 bis si trovi
fondamentalmente in una ragione di tipo strutturale - processuale,
collegata al nuovo ruolo che il pubblico ministero ha assunto nel codice
di rito del 19887, la sua veste di parte processuale e il fatto che la sua
6
“L‟entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha posto in rilievo
l‟esigenza, non più differibile, di portare ad un‟organica revisione dei reati contro
l‟amministrazione della giustizia, sotto la duplice prospettiva di un calibrato
adeguamento degli aspetti sanzionatori, divenuti ormai del tutto incongrui in rapporto
al mutato quadro dei valori protetti, e di individuazione del contenuto precettivo di
figure nuove ovvero di adattamento di quelle più tradizionali, in funzione delle
profonde novità introdotte dalla recente riforma”. Relazione al disegno di legge n.
5390, in Indice penale, 1991, pag. 157-158
7
“Il confronto circa la natura di parte della posizione del pubblico ministero nelle
indagini preliminari ha impegnato la dottrina processualpenalistica sin
dall‟approvazione del codice del 1988; il dibattito – teso alla massima realizzazione
dei caratteri del sistema accusatorio e, al tempo stesso, realisticamente attento al
ruolo determinante che gli atti del pubblico ministero, quand‟anche endoprocessuali,
assumono rispetto a diritti fondamentali come nella vicenda della privazione
cautelare della libertà – esprime plausibili istanze in entrambe le sue posizioni e
sembra subire il carattere comunque misto del nostro sistema processuale. Per la
definizione dell‟ambito di applicabilità della fattispecie di cui all‟art. 371 bis c.p., si
9
attività non consista in una mera raccolta della prova impediscono, di
fatto, che il soggetto da lui sentito acquisti la qualifica di testimone, con
conseguente sottrazione alla disciplina della falsa testimonianza. La
dottrina più attenta ha osservato al riguardo che “Non sarebbe stata
concepibile una semplice estensione della falsa testimonianza, riadattata
per includervi anche le false informazioni al pubblico ministero. La
tutela approntata dall‟ art. 372 c.p., si riferisce alla formazione di una
prova, mentre le dichiarazioni al p.m. non hanno tale portata, anche se in
taluni casi - com‟è noto – possono assumerla (ad es., nel giudizio
abbreviato o in caso di contestazione dibattimentale)”8 .
Anche la giurisprudenza ha visto, nella fattispecie di cui all‟art. 371 bis,
uno strumento necessario per tutelare la ricerca della verità nella nuova
fase delle indagini preliminari, ritenendo inapplicabile la normativa già
esistente dell‟art 372 c.p., dato che questa si riferisce alla falsa
tratta, invece, di riconoscere la necessità, già in atto, di una fase all‟interno delle
indagini preliminari in cui il pubblico ministero possa confrontarsi in solitudine e
direttamente con la notizia di reato. Ignorarne la necessità e l‟esistenza indicherebbe
un preoccupante cedimento del modello accusatorio e tradirebbe una malcelata
concessione alle posizioni di chi mortifica il valore di civiltà della presunzione di non
colpevolezza: solo a prescindere dal valore affermato può, infatti, risultare
comprensibile la preoccupazione di chi, vedendo nell‟attività del pubblico ministero
l‟inizio di un procedimento inquisitorio, invoca una difesa adeguata rispetto a quello
che, in effetti, è e resta non una condanna, ma la semplice esclusione
dell‟infondatezza della notizia di reato; quest‟ultima, d‟altra parte, ancora non è
quello che, nella prospettiva di una sincera adesione al valore culturale della
presunzione di non colpevolezza, pure dovrebbe poter essere definito il semplice
esercizio dell‟azione penale” SCHIAFFO F. Neccesità ed aspettative di tutela nel
diritto di false informazioni al pubblico ministero, in L‟Indice Penale, 1999, I,
pag.123-124.
8
PADOVANI T. Commento all’art. 11 del D.L. 8/6/1992 n. 306, in Legislazione
penale, 1993, pag. 114-122.
10
testimonianza resa al giudice del dibattimento, organo terzo e imparziale,
e non al pubblico ministero, che secondo una classica concezione del
modello accusatorio risulta essere parte del procedimento penale, e
quindi soggetto diverso e distinto dal giudice del dibattimento9. Oltre a
tale motivazione di natura prettamente processuale, l‟introduzione del
reato di false informazioni al p.m. risponde anche all‟esigenza di tutelare
la legalità delle indagini, valore fondamentale del processo penale. Di
fatto, solo un procedimento d‟individuazione e raccolta delle fonti di
prova, può, successivamente tradursi nella formazione di una prova
legittima in dibattimento. Qualora, poi, esercitata l‟azione penale, la fase
dibattimentale manchi, la tutela della legalità delle indagini assumerà
un‟importanza ancora maggiore, dato che l‟attivazione del giudizio
9
“La fattispecie criminosa di cui all‟art. 371 bis c.p. è stata introdotta dal legislatore
allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale
nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui
fatti in dichiarazioni rese al p.m. La norma è quindi del tutto analoga a quella
dell‟art. 372 c.p. che punisce la falsa testimonianza. Da ciò deriva che anche il reato
di false informazioni al p.m. costituisce una ipotesi delittuosa specifica rispetto al
reato di favoreggiamento personale che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare
le investigazioni o le ricerche dell‟autorità, mentre l‟art. 372 c.p. contempla la
specifica condotta di colui che depone come testimone. (Nel caso di specie la Corte
suprema ha ritenuto l‟esattezza della decisione secondo la quale era stata riconosciuta
la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano
accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l‟impunità di terzi e
che poi avevano reso false dichiarazioni al p.m., escludendo, conseguentemente, la
causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di
favoreggiamento)”. Cassazione penale , sez. VI, 17 febbraio 2000, n. 5255 in
Cassazione penale 2001, 479.
“Durante le indagini preliminari nessuno assume la qualità di testimone: al pubblico
ministero sono fornite solo informazioni o dichiarazioni (art. 362 e 500 c.p.p.; art.
371 bis c.p.). Pertanto, non si applicano le regole stabilite dall‟art. 499 c.p.p. (regole
per l‟esame testimoniale).” Cassazione penale, sez. II, 16 aprile 1993. Mass. pen.
cass. 1993, fasc. 11, 15
11
abbreviato o dell‟applicazione di pena su richiesta comporteranno che il
materiale probatorio, raccolto nelle indagini preliminari, sarà
direttamente oggetto di valutazione da parte del giudice. Tali
osservazioni sono indispensabili per inquadrare la ratio
dell‟incriminazione di cui all‟art. 371 bis, che risiede proprio
nell‟esigenza di rafforzare la tutela delle indagini preliminari effettuate
dal p.m.. Si può affermare che “il bene giuridico tutelato è la genuinità
dell‟indagine preliminare che non deve subire pregiudizi nel suo farsi,
nel suo divenire, nel suo concreto svolgersi, ad opera di soggetti a
conoscenza del reale accadimento oggetto d‟investigazione da parte del
pubblico ministero”10
I.II. Il principio del giusto processo, il principio della parità delle
armi. L’articolo 111 della Costituzione e l’introduzione del delitto di
false informazioni al difensore. La legge n. 397 del 2000.
La riforma dell‟art. 111 Cost.11 effettuata con la legge cost. 23/11/1999
n. 2 ha introdotto il c.d. principio del giusto processo nel nostro
10FIANDACA G., MUSCO E. Diritto penale. Parte speciale, seconda edizione, I,
Zanichelli, 2002, Bologna pag. 359.
11
Articolo 111 Costituzione come riformato dalla Legge cost. 23/11/1999 n. 2.
“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell‟accusa elevata a suo