Individuato pertanto l’obbligo del “trasferimento” quale
obbligazione caratterizzante il trasporto, è indubbio che il contratto
assuma caratteristiche peculiari, ed è assoggettato ad una differente
disciplina a seconda che il trasporto riguardi persone o cose, a
seconda del mezzo di trasporto con cui detto trasferimento si attua,
e a seconda dell’ambiente in cui si svolge
1
.
Pertanto possiamo affermare, in linea con la più autorevole
dottrina, che pur esistendo tra le varie forme ed i diversi tipi di
trasporto, ampie differenze, ciò non di meno, le varie forme di
trasporto non integrano contratti distinti, ma solo species diverse di
un unico genus contrattuale
2
. Quindi danno vita non già a contratti
tipici distinti, ma a sottotipi di un unico contratto tipico. In tale
ottica, la prima fondamentale distinzione è quella che può porsi in
relazione al diverso oggetto del trasporto, dando così luogo ai due
sottotipi trasporto di cose e trasporto di persone.
Soffermandoci in modo particolare all’oggetto della nostra
indagine, il trasporto di persone appunto, possiamo affermare che
ulteriori e peculiari differenze di disciplina emergono con
riferimento all’ambiente e al mezzo di trasporto utilizzato per
l’esecuzione del trasferimento del passeggero: trasporto aereo,
trasporto marittimo, trasporto ferroviario e trasporto stradale.
Queste ultime due fattispecie sono spesso indicate con la locuzione
“trasporto in superficie”, che sarà oggetto del presente elaborato.
Il contratto di trasporto di persone si caratterizza quindi per
l’esistenza di un obbligo a carico del vettore di trasferire nello
spazio la persona, denominata passeggero, da un luogo ad un altro.
Siamo di fronte ad un contratto consensuale, a titolo oneroso, il cui
oggetto è caratterizzato dall’obbligo di trasferire una persona e cioè
un soggetto di diritti. Anzi, più specificamente deve trattarsi di un
1
In questo senso, v. G. AULETTA-N. SALANITRO, Diritto commerciale, X
ed., Giuffrè, Milano, 1996, p.418.
2
In questo senso, G. ROMANELLI, Il trasporto aereo, cit., p. 10. Nello stesso
senso,
M. IANNIZZI, Del Trasporto, cit., p. 5, il quale, in riferimento all’art. 1678 c.c.,
osserva che “l’elemento che individua il tipo contrattuale da essa definito, è
indicato nella assunzione dell’obbligazione di trasferire persone o cose. Il
contratto di trasporto di persone e il contratto di trasporto di cose vengono
pertanto a configurarsi come sottospecie di un tipo contrattuale unitario”.
essere umano vivente dotato di capacità giuridica, sebbene non
necessariamente di capacità di agire
3
il quale, essendo presente
durante il viaggio con la sua intelligenza e la sua volontà, sarà
tenuto a cooperare con il vettore, in virtù dell’onere che grava su di
lui dall’inizio alla fine del viaggio
4
, e non solo, ma continuamente
durante il corso del medesimo, al fine di agevolare o, comunque
non intralciare l’ordinato svolgersi del trasporto. D’altro canto, il
passeggero si troverà nella condizione privilegiata di chi ha la
possibilità di poter controllare in prima persona il corretto
svolgimento della prestazione dedotta ad oggetto del contratto, a
carico del vettore.
L’oggetto del contratto, si inquadra quindi nella prestazione da
parte del vettore di un risultato, concretantesi nell’esecuzione del
servizio di trasferire il passeggero, conseguito attraverso una
gestione a proprio rischio dell’attività svolta, con la contestuale
assunzione della direzione tecnica con ampia autonomia nella
scelta dei mezzi e nella predisposizione di un’adeguata
organizzazione.
Il vettore è dunque considerato quale prestatore d’opera, che svolge
la sua attività in piena autonomia, impiegando in essa l’opera di
altre persone e i mezzi che ritiene più idonei, e in forza di ciò
possiamo affermare, in linea con alcune pronunce
giurisprudenziali
5
, che il contratto di trasporto di persone è un
contratto di prestazione d’opera o di servizi, nell’ipotesi in cui il
trasporto è realizzato nell’ambito di un pubblico servizio di linea.
3
Anche se la disciplina del trasporto di persone presuppone il trasferimento di un
soggetto capace di intendere e di volere, alla luce soprattutto degli obblighi che
incombono sul passeggero, primo fra tutti quello di cooperare con il vettore, il
trasporto di persone totalmente incapaci, quali ad esempio i minori, non solo
avviene pacificamente, ma è soggetto anche alla disciplina generale integrata
dalle particolari prescrizioni che il vettore ritenga più opportuno adottare in
circostanze simili, spesso inserite in condizioni generali di contratto. Vedi G.
Romanelli, in Il trasporto aereo, cit., p. 42.
4
M. GRIGOLI, Il trasporto, cit., p.788, nt.266 ritiene che il passeggero deve
attivarsi di continuo perché il viaggio abbia un esito felice, osservando le regole
di tecnica, di diritto e di prudenza, che individuano il comportamento
formalmente appropriato..
5
Cass. 29 marzo 1969, n. 1037, in Giur. It., 1969, I, 1, c. 2020.
Con riferimento alle modalità di conclusione del contratto di
trasporto terrestre di persone, è ormai orientamento consolidato in
dottrina e in giurisprudenza
6
che esso si perfeziona con il semplice
consenso delle parti. L’individuazione del momento perfezionativo
del contratto tuttavia rileva al fine di accertare la sussistenza del
vincolo contrattuale, che è un presupposto necessario perché possa
sorgere la responsabilità contrattuale del vettore o del passeggero,
quando se ne presentino nella pratica le relative fattispecie.
Nell’ambito del trasporto di persone su mezzi pubblici, il contratto
si ritiene generalmente concluso nel momento in cui il passeggero
accetta la generale offerta a contrarre proveniente dal vettore,
mediante un comportamento concludente. Si ritiene anzi, che in
tale ipotesi possa parlarsi di rapporti contrattuali di fatto, in cui la
fonte del rapporto obbligatorio non è lo scambio consensuale, ma
appunto un comportamento di fatto. In tale ipotesi, tuttavia, il
regolamento dei rapporti resta sempre di fonte contrattuale e non
legale, come ad esempio l’utente che, non avendo ancora acquistato
il biglietto, salga sulla vettura ferma al luogo stabilito
7
.
Nessuna norma del codice civile richiede per la validità del
contratto che la volontà negoziale sia manifestata in forma
particolare: varrà quindi il principio generale della liberta di
forma
8
. Tuttavia nell’ambito dei pubblici servizi di trasporto è
prevista, di regola, l’emissione di un biglietto di viaggio, da
emettersi dietro pagamento del prezzo da parte del passeggero,
valevole come documento probatorio del contratto di trasporto e
titolo di legittimazione. Il rilascio del biglietto non è però elemento
essenziale per la formazione del contratto, che si perfeziona
appunto con il consenso dei contraenti, in qualunque modo
espresso. Nella pratica, infatti, si riscontrano ipotesi in cui non è
6
Sulla natura consensuale del contratto di trasporto terrestre di persone e sulla
assoluta libertà riconosciuta alle parti circa le modalità di manifestazione della
propria volontà, v. A. ASQUINI, Del trasporto, cit., p. 423; M. IANNUZZI, Del
trasporto, cit., p.1; G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, cit., p. 476.
7
Il rapporto avrà inizio nella fase di salita del viaggiatore sulla vettura. In tal
senso si veda Cass. 9 marzo 1967, n.558, in Giur. It., 1968, I, 1, c. 181.
8
M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto stradale, in Tratt. Dir. Priv. Diretto da
M. BESSONE
assolutamente prevista l’emissione del biglietto, come nei viaggi in
taxi. Al contrario, la sua emissione e l’obbligo di provare per
iscritto il contratto, sono previsti nell’ambito del trasporto di
persone marittimo e aereo
9
.
Una peculiarità che concerne il contratto di trasporto di persone,
riguarda la possibilità di individuare in seno ad esso, quali parti del
rapporto contrattuale, solo due soggetti: il vettore e il passeggero.
Vettore è colui che del viaggio-spostamento del soggetto si fa
carico, a prescindere dal carattere professionale dell’attività svolta
dall’assuntore del trasporto; non vi è differenza, infatti, tra le
ipotesi in cui il vettore è un mero prestatore d’opera che esegue il
trasporto con mezzi prevalentemente personali e le ipotesi in cui il
vettore si avvale dell’organizzazione di mezzi nell’esercizio di
un’impresa
10
. Passeggero è colui che si avvale del servizio di
trasporto verso corrispettivo. Trattasi di due soggetti, portatori di
interessi e di obblighi tra loro differenti se non addirittura, in alcuni
casi, contrastanti. In sintonia con quanto stabilito dall’art. 1678 del
codice civile, obbligo principale del vettore è quello di trasportare
il passeggero da un luogo ad un altro, e connesso a tale obbligo vi è
quello di protezione e di vigilanza, e che ha per oggetto l’adozione
di tutte le misure idonee a far giungere il passeggero incolume al
luogo di destinazione
11
. Per converso, il passeggero è obbligato al
pagamento del prezzo per il trasporto, e su di lui grava inoltre un
onere di cooperazione con il vettore al fine di agevolare l’ordinato
svolgimento del trasporto.
9
Cosi prevedono il codice della navigazione e la Convenzione di Varsavia del
1929 sul trasporto aereo internazionale, nel testo emendato dal protocollo
dell’Aja del 1955.
10
Sottolineano l’irrilevanza della natura imprenditoriale dell’attività svolta dal
vettore G. ROMANELLI, Il trasporto aereo, cit., p.29; G. MIRABELLI, Dei
singoli contratti, cit., p.470; A. ASQUINI, Del trasporto, cit., p.417, pur
riconoscendo la rarità dei casi in cui il trasporto sia eseguito occasionalmente da
un vettore non professionale.
11
Sull’obbligo di protezione del vettore, cfr, M. IANNUZZI, Del trasporto, cit.,
p.6; R. ROVELLI, Il trasporto di persone, Torino, 1970, cit., p.8