4
termine di un “valore” che la Corte costituzionale, in passato ed in più
occasioni, aveva già riconosciuto2.
Dello stesso tenore dell’A.C. 2949 è anche la proposta CIMA laddove
all’ambiente si riconosce letteralmente l’entità di “valore fondamentale ed
insostituibile nell’interesse dello Stato e del pianeta” e se “ne garantisce
l’inviolabilità”.
Nella proposta MILANESE, invece, la nozione è stata integrata con l’ulteriore
riferimento alla “flora” e alla “fauna” anche se, in questo caso, andrebbe
verificato se tale inserimento possa ritenersi ricompreso nel concetto specifico di
ambiente.
Infine nella proposta MASCIA il concetto suddetto è considerato come oggetto di
tutela “anche nell’interesse delle future generazioni”.
Tra le materie che si vuole assurgere a valore costituzionalmente garantito e che
in qualche modo si possono considerare connesse a quella di “ambiente” rientra,
da più parti invocata, la “tutela degli animali” contemplata non solo in due
disegni di legge tra quelli già citati in precedenza (AA.CC. 2949 e 3809) ma
anche nei seguenti AA.CC. 705 del deputato ROCCHI (presentato il 12 giugno
2001), 3591 del deputato SCHMIDT (presentato in data 27 gennaio 2003), 3666
del deputato COLUCCI (presentato il 10 febbraio 2003) e 4181 del deputato
CALZOLAIO (presentato in data 17 luglio 2003).
Nel dettaglio: l’A.C. 2949 individua come ulteriore compito della Repubblica
quello di riconoscere in prima battuta, sul piano formale, “alle specie animali
non umane il diritto” innanzitutto “alla vita” ed in secondo luogo “ad una
esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche”. Dello stesso
tenore è la proposta ROCCHI n° 705 la quale tuttavia si distingue rispetto alla
precedente proposta LION con un’importante aggiunta contenuta in un
successivo comma diverso da quello che racchiude le due precedenti
affermazioni (diritto alla vita ed esistenza compatibile) quasi a voler sottolineare,
con tale differenziazione, l’importanza del concetto di cui si vuole elevare a
rango di valore costituzionale e cioè quello del riconoscimento a “tutti gli
2
V. Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407 (con nota di OLIVETTI RASON N., Tutela dell’ambiente: il
giudice delle leggi rimane fedele a se stesso, in «Foro it.», 2003, I, 699).
5
animali” della dignità di “soggetti di diritto”, laddove la parola “dignità”, usata
dal sottoscritto, sebbene appaia molto impegnativa, è stata già esplicitamente
richiamata ed inserita non solo nello stesso A.C. 705 di ROCCHI, bensì nell’A.C.
3809 di MILANESE nonché nell’A.C. 3666 del deputato COLUCCI .
Ritornando all’esame della proposta LION n° 2949 (nella cui scia si pone anche
ROCCHI) è possibile individuare in seconda battuta, questa volta in chiave
sostanziale e programmatica, l’ulteriore compito (riconosciuto in capo alla
Repubblica) di “promuove(re) e sviluppa(re) iniziative [nell’A.C. 705 anche
“servizi”] finalizzate alla garanzia del rispetto degli animali e alla loro tutela”.
Nella stessa visione sostanziale e programmatica si pone altresì la proposta
MILANESE n° 3809 e l’A.C. 4181 di CALZOLAIO il quale fa riferimento alle
“specie non umane”.
Sempre nell’ambito delle materie che si vuole promuovere a livello di principio
costituzionale rientra anche la “tutela dell’aria, delle acque, del suolo e del
territorio”.
Tale materia è variamente menzionata nelle diverse proposte di legge presentate:
nell’A.C. 1658 del senatore MANFREDI i singoli elementi naturali risultano essere
raggruppati in un’unica entità di “risorse e patrimonio naturale” di cui si vuole
tutelare la “conserva(zione) e (la) valorizza(zione)”; nell’A.C. 1712 del senatore
TURRONI, sono indicati, invece, esplicitamente e singolarmente gli elementi
citati di cui si vuole garantire “(la) salvaguardia ed il miglioramento delle
condizioni”; nell’A.C. 1749 del senatore CUTRUFO, nella parte in cui si vuole
apportare una modifica altresì all’art. 32 della Costituzione, gli elementi suddetti
vengono qualificati come “beni indispensabili per la vita della persona umana e
per quella di tutti gli esseri viventi” e di cui si vuole garantire, anche in questo
caso in un’ottica sostanziale e programmatica, la loro “salubrità”; infine negli
AA.CC. 4181, 4423, 4429 si contempla il solo elemento “dell’acqua” indicato
rispettivamente come “bene comune pubblico”, “diritto umano e sociale”, “bene
comune dell’umanità” e di cui si vuole “tutela(re)” e “garantire” “l’accesso
effettivo”.
Da ultimo va rilevato che in diverse proposte di modifica costituzionale
dell’articolo 9 Cost. appaiono a vario titolo nuove terminologie, nate dalla
6
scienza ecologica degli ultimi decenni, quali ad esempio i concetti di ecosistema
(proposta TURRONI n° 1712, proposta SCHMIDT n° 3591, proposta CALZOLAIO n°
4181, proposta CIMA n° 4423, proposta MASCIA n° 4429); biodiversità
(proposta TURRONI n° 1712, proposta SCHMIDT n° 3591, proposta CALZOLAIO
n° 4181, proposta CIMA n° 4423, proposta MASCIA n° 4429); gestione e
sviluppo sostenibile (proposta TURRONI n° 1712, proposta CALZOLAIO n° 4181)
e transgenerazionalità dell’ambiente (proposta MASCIA n° 4429) di cui si
tratterà nel prosieguo cercando di analizzare la loro rilevanza e portata.
Nella trattazione della tematica in oggetto si ritiene necessario tracciare per linee
generali gli ambiti in cui è possibile ravvisare gli aspetti prodromici di una ormai
improcrastinabile (stando almeno allo stato dei fatti) introduzione nella nostra
Carta costituzionale del concetto di “ambiente” quale valore fondamentale del
nostro ordinamento.
Tali ambiti possono essere sinteticamente raggruppati e schematizzati in quattro
nuclei principali che prendono in considerazione:
a) Innanzitutto, il testo vigente dell’art. 9 il quale, alla luce del concetto
attuale di ambiente, risulta essere inadeguato e, per alcuni versi,
anacronistico;
b) in secondo luogo, la legislazione ordinaria che in tema di tutela
dell’ambiente ha compiuto rilevanti progressi;
c) inoltre, la giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel corso degli
anni, ha apportato un notevole, se non il più importante, contributo
all’intera problematica;
d) ancora, l’evoluzione che ha interessato il tema in esame nell’ambito della
legislazione europea ed extra europea.
e) infine, le Dichiarazioni di principio delle Organizzazioni internazionali
elaborate da varie Conferenze di Stati indette dagli anni ’70 ad oggi.
Il presente elaborato si articolerà, in primo luogo, nell’esame dei contenuti di cui
ai suindicati punti a), b), c), d) ed e) della presente premessa e quindi si
analizzeranno gli elementi da cui emerge la necessità di una regolamentazione
della problematica ambientale al livello di una moderna legislazione di principi.
7
In secondo luogo si cercherà di approfondire nel dettaglio gli aspetti (ambiente
naturale, rispetto degli animali, tutela delle biodiversità, ecosistemi, sviluppo e
gestione sostenibile e transgenerazionalità dell’ambiente) emersi sia nelle singole
proposte di legge costituzionale, sia nelle varie discussioni in sede di
commissione e in Assemblea, al Senato ed alla Camera, al fine di definire un
concetto di “ambiente” e della sua relativa tutela che tenga conto delle sue varie
ed articolate sfaccettature e sfumature.
8
Cap. I
Aspetti prodromici della necessità di introdurre nella Costituzione il
concetto di “ambiente”
1. Introduzione
La nostra Costituzione, come in maniera vivace fa notare SPANTIGATI, «non
conosce l’ambiente: conosce da una parte il paesaggio (art. 9, secondo comma),
dall’altra la salute (art. 32) e da questi due valori si è fatto volenterosamente
discendere, dalla dottrina e dalla Corte costituzionale, che la Costituzione
protegge l’ambiente, ma ciò è un falso, perché il paesaggio è una concezione
estetica dell’ambiente, conforme alla cultura borghese e fascista degli anni ’30
… e la salute è solo uno dei valori irrinunciabili dell’esistenza in una società in
cui l’essere umano non sia solo vita biologica ma anche socialità, cultura,
politica, giustizia»3.
Sebbene, quella di SPANTIGATI, sia un’opinione forte, non si può non riscontrare
una verità di fondo che trova riscontro, per alcuni versi, anche nel pensiero di
diversi autorevoli costituzionalisti come, per esempio, il MORTATI che ebbe
l’intuizione di una “questione ambientale” di cui amaramente lamentava la
difficoltà estrema della realizzazione di una efficace e sostanziale tutela
scrivendo che “purtroppo pochezza di uomini, ristrettezze di mezzi, insufficienza
di leggi, ingordigia di privati speculatori compromettono il conseguimento di
queste finalità, sicchè l’enorme ricchezza che tradizione, storia,e natura hanno a
noi elargito va di anno in anno disperdendosi, in barba all’art. 9 Cost.”4.
Tuttavia il MORTATI, proprio come sottolineava SPANTIGATI, limitava anch’egli
il discorso al combinato disposto degli articoli 9 e 32 della Costituzione (come
Cordini ci fa intendere)5 e da questi estrapolava la nozione giuridica di
“ambiente salubre”: concetto, questo, che tuttavia, nell’ambito della teoria sulla
3
SPANTIGATI F., Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell’ambiente, in
«Riv. Giur. Ambiente», 1999, 228.
4
CORDINI G., Ambiente e salute nel pensiero giuridico di Costantino Mortati, in «Rassegna
amministrat. della Sanità», 2003, 127.
5
CORDINI G., Ambiente e salute nel pensiero giuridico di Costantino Mortati, cit., 124.
9
costituzione materiale, di cui il MORTATI è propugnatore, la nozione suddetta
assume un significato particolare suo proprio, nel senso che si configura come la
base per l’attuazione di futuri indirizzi di politica ambientale che siano volti,
quindi, a rendere adeguati i principi della Costituzione formale a quell’assetto di
valori divenuti tali per la loro permanenza nel tempo e per il diffuso consenso
che nella comunità sociale ne ricevono6.
Questa è la ragione per cui non si può non essere d’accordo con SPANTIGATI
quando dice che «l’ambiente è protetto dalla Costituzione e non nella
Costituzione [e solo] se l’essere umano lo ritiene … l’ambiente [diventa] un
valore irrinunciabile»7.
Continua SPANTIGATI «L’ambiente non è un bene, bensì è un problema. Esiste il
problema, non esiste il bene»8 e infatti, non è chi non veda, come afferma
GRASSI, che «la questione ambientale è una questione epocale, altrettanto se non
più grave rispetto a quella atomica o nucleare, rispetto alla quale presenta profili
di analogia e con la quale per più versi si intreccia», sicchè, «la risposta, sul
piano giuridico, alla sfida ambientale non può non tener conto del grado
elevatissimo della posta in gioco e che esige un salto di qualità teorico che non
può non tradursi in una continua “verifica dei poteri”: delle scienze, della prassi
e della tecnica, del loro equilibrio; in un dinamico e continuo bilanciamento tra
gli interessi della società umana ed il suo ambiente, tra la tutela di quest’ultimo e
le conseguenze sociali che le azioni a tutela dell’ambiente possono provocare».
Per questa ragione le norme costituzionali, in quanto espressione diretta degli
equilibri sociali e politici di una determinata società, in un determinato momento
storico, non possono non dare indicazioni decisive per supportare la risposta alla
sfida ambientale, per cui, sul piano delle norme costituzionali la risposta alla
sfida ambientale non può essere rinviata né dai costituenti e né dagli interpreti
dei principi costituzionali vigenti 9.
Nello stesso senso si pone CECCHETTI, secondo cui «la tutela dell’ambiente, in
quanto tutela dell’equilibrio ecologico (e perciò dei molteplici e diversi equilibri
6Vedi MARTINES T., Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000, 28.
7
SPANTIGATI F., Le categorie giuridiche necessarie … , cit., 228.
8
SPANTIGATI F., Le categorie giuridiche necessarie … , cit., 227.
9
GRASSI S., Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell’ambiente, cit., 566 e ss.
10
riferibili a ciascuno degli ecosistemi che si vogliano prendere a riferimento),
assume piuttosto i connotati di un valore costituzionale, la cui definizione in
concreto e la cui implementazione nell’ordinamento è affidata anzitutto al
legislatore; dunque, in definitiva, alle scelte discrezionali della politica»10.
Nell’inciso iniziale della Premessa, si è usato, non a caso, il termine “richiamare”
poichè, in realtà, tale problematica venne affrontata, sul piano di un programma
di revisione delle norme costituzionali, già negli anni ’80: a tal proposito si
possono ricordare le conclusioni a cui giunse la cd. “Commissione Bozzi”.
Tale Commissione venne istituita nel corso della IX legislatura, nelle sedute del
12 ottobre 1983, in cui sia la Camera che il Senato, tornando sulle deliberazioni
avvenute in data 14 aprile 1983, approvavano mozioni di analogo contenuto con
le quali veniva rinnovata la precedente deliberazione di costituire una
Commissione bicamerale composta da venti deputati e venti senatori con il
compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, nel rispetto
delle competenze istituzionali delle Camere11.
Il contenuto della relazione approvata dalla Commissione prevedeva che la Carta
costituzionale avrebbe dovuto contenere, tra gli altri, «uno specifico e formale
riferimento alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed
artistico della Nazione e pertanto la maggiore novità sarebbe costituita proprio
dall’inserimento del termine “ambiente” nella Carta fondamentale.»12 .
La Commissione aveva evidenziato, per il tema di cui si discute, che di fronte ai
continui attentati e al grave degrado ecologico devono essere “indubbiamente”
garantiti da “una Costituzione moderna” i diritti relativi alla tutela ambientale.
A tal fine la consequenziale proposta concerneva una riformulazione del secondo
comma dell’art. 9 Cost., ivi inserendo la tutela dell’ambiente, «inscrivendola
con lodevole intenzionalità … in posizione prioritaria rispetto a “paesaggio” e
“patrimonio storico – artistico”»13.
10
CECCHETTI M., La politica dell’ambiente, in «Democrazia e Diritto», 2003, I, 270.
11
http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/prec03.htm
12
RECCHIA G., Osservazioni sui valori costituzionali della tutela ambientale, in «Scritti Virga»,
Giuffrè, Milano, 1994, II, 1498.
13
FORTUNATO G., Ambiente valore costituzionale – Prolegomeni ad un riesame parlamentare
del d.d.l. costituzionale “Modifica degli artt. 9, 24 e 32 della Costituzione” unanimemente
approvato dal Senato della Repubblica nella passata legislatura, in «I Trib. Ammin. Reg.»,
1992, 121.