4
suscitare sentimenti che variano tra lo sconforto e la amara
rassegnazione, soprattutto in quegli strati sociali nei quali si collocano
quelle maggioranze silenziose di consociati che tendenzialmente sono
avvezzi all’ “onestà”.
Allorquando un governo non funziona, e i governanti hanno
fama di essere corrotti, perché mai i politici minori, i funzionari, e i
privati che trattano con questi, dovrebbero ispirare la propria condotta
al perseguimento del bene comune? Se l’occasione si presenta, e senza
troppi rischi, non c’è ragione di restare onesti.
L’effetto di trasmissione dei modelli comportamentali che
compete all’attività e, soprattutto, all’ “immagine” dello Stato non può
che risentire dei contraccolpi prodotti da una fenomenologia criminale
caratterizzata dall’attitudine a incidere in modo penetrante sulla
fiducia dei consociati
2
.
La rilevazione del complesso e delicato groviglio di valori e
aspettative coinvolti nella fenomenologia e nella disciplina normativa
della corruzione legittima la previsione che in questo campo il diritto
penale sia destinato o a soccombere, poiché travolto dall’ abilità con la
quale il reo aggira le sue regole stantie, oppure a dispiegare nuove e
inattese potenzialità per incidere sulla realtà sociale.
2
G. FORTI, La corruzione del pubblico amministratore. Linee per un’indagine interdisciplinare,
Milano, 1992, pag. 21
5
E’ di tutta evidenza che non sia possibile negare che, al di là di
una certa soglia di penetrazione della corruzione nel tessuto politico-
sociale, essa tenda ad assumere contorni sempre meno dominabili da
un orizzonte microeconomico e microsociale, assurgendo a fenomeno
sempre più di pertinenza delle analisi macroeconomiche e
macrosociali.
A tal proposito giova evidenziare che rilevantissimo è il danno
economico prodotto dai fatti di corruzione, non soltanto a causa del
drenaggio di risorse imposto dalle “tangenti” al mondo per lo più
imprenditoriale, ma ancor più in termini di espansione della spesa
pubblica per i costi sproporzionati degli appalti, dei servizi e delle
forniture, affidati a soggetti selezionati non in base a criteri di
competitività, ma in ragione del loro potere di condizionare le scelte
amministrative.
Una tendenza, questa, destinata a pesare enormemente nella
situazione italiana, ove le prospettive di sviluppo economico e sociale
risultano, com’è noto, ipotecate dalla dilatazione esponenziale del
deficit pubblico.
In tal senso, scrive il Procuratore Generale della Corte dei
Conti: ‹‹ Il fenomeno della corruzione all’interno della P.A. è talmente
rilevante e gravido di conseguenze in tempi di crisi come quelli attuali
6
da far più che ragionevolmente temere che il suo impatto sociale possa
incidere sullo sviluppo economico del Paese anche oltre le stime
effettuate dal SaeT (Servizio Anticorruzione e Trasparenza del
Ministero della P.A. e innovazione) nella misura prossima a 50/60
miliardi di euro all’anno, costituenti una vera e propria “tassa
immorale ed occulta” pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei
cittadini ››. Scrive ancora il Procuratore: ‹‹ Altre e maggiori
conseguenze vengono prodotte dalla corruzione serpeggiante nella
P.A. sul piano della sua immagine, della moralità e della fiducia che
costituiscono un ulteriore costo non monetizzabile per la collettività,
che rischia di ostacolare (soprattutto in Italia meridionale) gli
investimenti esteri, di distruggere la fiducia nelle istituzioni e di
togliere la speranza nel futuro alle generazioni di giovani, di cittadini
ed imprese ››
3
.
Assunte queste premesse, è tuttavia da sottolinearsi che la
ricerca delle responsabilità, circa lo stato delle cose, naufraga di fronte
alla secolarità
4
delle condotte criminose che ci si accinge a trattare.
Basti pensare che uno dei pilastri della struttura sociale romana erano
3
Relazione annuale del Procuratore Generale della Corte dei Conti sul Rendiconto Generale
dello Stato, reperibile su: www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Procura/Documenti/Procura-
Ge/Anno-2009/4.-Memoria-del-Procuratore-generale.pdf, in particolare pagg. 235-246
4
Per un approfondimento della corruzione nell’antica Roma, si veda, S. MOLO, La corruzione
nell’antica Roma, reperibile su: www.istitutocalvino.it/pubblic/scientific/comvirt3.pdf; e per il
diritto intermedio, si veda, A. MARONGIU, “Concussione”, diritto intermedio, in Enc. Dir., VIII,
Milano, 1961, pagg. 699 e ss.
7
i clientes, una forza lavoro subordinata, che all’occasione si
trasformava in forza militare e rappresentava un’eccellente base di
manovra politica e riserva di voti assicurata
5
. Oppure porre mente al
fatto che già un secolo prima di Cicerone si puniva la corruzione,
insieme ad altre figure come la concussione, che erano annoverate tra i
c.d. crimen repetundamun
6
.
Lo stesso Cicerone nel De officis scrisse: ‹‹ Caput autem est in
omni procuratione negotii et muneris publici, avaritiae pellatur etiam
minima suspicio. Modo enim hoc malum in hanc rem publicam
invasit. Nondum centum et decem anni sunt, cum de pecuniis
repetundis a L. Pisone lata lex est, nulla antea cum fuisset. At vero
postea tot leges et proximae qua eque durione, tot rei, tot damnati ››
7
.
Date, se pur apoditticamente, delle premesse di ordine storico
ed economico, ci si accingerà, nel capitolo I, ad un esame degli aspetti
sociologici della corruzione, guardando al fenomeno con le lenti, non
solo del penalista, ma anche del criminologo e sottolineando, dunque,
5
Cfr. sul punto ampiamente, L. PERELLI, La corruzione politica nell’antica Roma, Milano, 1994,
pagg.21 e ss.
6
Cfr. AULO GELLIO, Noctes atticae, lib.20
7
CICERONE, De officis, c.21, libro II. ‹‹ Il punto principale nella cura d'ogni affare e
nell'amministrazione d'ogni pubblico ufficio è evitare anche il minimo sospetto di avidità perché
ora anche questo male è entrato nel nostro Stato. Non sono ancora trascorsi centodieci anni da
quando Lucio Pisone propose la legge contro i delitti di concussione, mentre prima non ce n'era
stata alcuna; ma dopo, in verità, tante furono le leggi e le più recenti anche più severe, tanti i
colpevoli, tanti i condannati ›› (La traduzione è dello scrivente).
8
l’importanza di un approccio al problema che sia libero dai lacci e
laccioli dell’assiologismo formalistico.
Il capitolo II sarà dedicato ad un’analisi soggettivistica e
oggettivistica dei delitti di corruzione, nella incondizionata
convinzione che non si possa prescindere dal dato testuale delle
previsioni normative, se non altro al fine di evidenziarne i limiti, i
pregi e le innovazioni.
Il capitolo III sarà, invece, dedicato all’analisi dell’applicazione
concreta delle fattispecie precedentemente studiate, soprattutto per
cogliere gli aspetti più problematici a cui la prassi giurisprudenziale è
condotta e per marcare il dato più eclatante del presente studio: la
sostanziale impunità dei rei.
Il capitolo IV si preoccuperà di formulare alcune proposte di
riforma non solo delle fattispecie penali, ma anche e soprattutto delle
norme non penali, come il diritto amministrativo, non disdegnando qui
di anticipare che esso deve “sburocratizzarsi” il più possibile, poiché
la sua tempistica funge da stimolo alla ricerca di soluzioni alternative
a quelle legali, che siano, e certamente lo sono, meno tortuose.
In definitiva, il presente lavoro, lungi dal voler rendicontare gli
aspetti, stucchevoli, della disciplina sostanzialistica, mira, piuttosto,
attraverso un’osservazione panoramica dei dati prasseologici, a
9
costituire uno stimolo, soprattutto per gli “addetti ai lavori”,
auspicando che le grandi intelligenze giuridiche del nostro Paese
tornino ad approfondire il tema della corruzione politico-
amministrativa, affinché stimolino, per quanto possibile, non solo la
sensibilità del legislatore, ma ancor prima quella del giurista e con
esso della società civile che gli ruota intorno, per riaprire un dibattito
che altrimenti sarà votato alla marginalità scientifica e non solo.
10
CAPITOLO I
CRIMINOLOGIA DELLA CORRUZIONE
Sommario: 1.Una indagine empirica. – 2.Una premessa analitica. – 3.Il
ruolo delle vittime. – 4. Il ruolo delle “agenzie del controllo formale”. –
5.Rapporto tra ciclo economico nazionale e livello di emersione della
corruzione. - 6.L’andamento delle condanne definitive. – 7.La “cifra nera”
della corruzione. – 8.Percezione collettiva generica della corruzione. –
9.(Segue): Percezione collettiva specifica della corruzione. – 10.Indice di
occultamento della corruzione e presenza della criminalità organizzata. –
11.La “cifra nera” come prodotto dei “processi di selezione”. – 12.(Segue): La
dinamica dei processi di selezione. – 13.La durata dei procedimenti e il
rischio impunità (per prescrizione). – 14.Il ricorso ai riti processuali
differenziati.
1-UNA INDAGINE EMPIRICA
Ancora oggi uno degli studi più affascinanti, ma al tempo stesso
più difficili da compiere al fine di penetrare le sue dinamiche e la sua
eziologia, è quello della corruzione
8
. La corruzione risulta indagata da
8
G. VANNUCCI, La corruzione nel sistema politico italiano a 10 anni da” mani pulite”, in G.
FORTI (a cura di) Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a 10 anni da mani pulite, in
“Vita e Pensiero”, Milano, 2003
11
tantissimi punti di vista: giuridico, criminologico
9
, storico,
sociologico. Il periodo di tempo preso in considerazione sarà tra il
1983 e il 2002 e ciò non solo perché prima non esistevano dati
aggregati elaborati dall’ISTAT, ma anche perché oltre il 2002 non è
possibile acquisire dati dal Casellario giudiziario. Sono venti anni
caratterizzati da modifiche legislative e da tangentopoli, con la sua
massiccia emersione, che però hanno lasciato molti nodi problematici,
rimasti irrisolti, e fatto affiorare una emergenza criminale che è stata
poi riletta più nell’ottica delle logiche di schieramento che come
fenomeno criminologico e giuridico.
Il presente studio si basa su un campione comunque ridotto di
reati conosciuti. Infatti, se si esclude Mani Pulite
10
, la corruzione è
costantemente caratterizzata da un alto indice di occultamento
11
. E’ un
fenomeno di cui si sospetta o si percepisce la presenza massiccia,
come risulta dalle indagini condotte da Trasparency International
12
,
ma che giunge a conoscenza dell’autorità giudiziaria in percentuali
esigue, soprattutto per la scarsa visibilità delle tracce del reato. Si
9
A. DI NICOLA, Dieci anni di lotta alla corruzione in Italia: cosa non ha funzionato e cosa può
ancora funzionare, in M. Barbagli (a cura di) Rapporto sulla criminalità in Italia, Bologna, 2003;
sull’esigenza di un’analisi interdisciplinare vedi G. FORTI La corruzione del pubblico
amministratore, cit. e bibliografia ivi richiamata
10
A. VANNUCCI, Il mercato della corruzione. I meccanismi dello scambio occulto in Italia,
Milano, 1997, il quale fa riferimento ad una catena di confessioni e denunce incrociate di politici,
burocrati e imprenditori che ha squarciato il velo di ‹‹uno scenario di corruzione che non ha
precedenti nella storia delle moderne democrazie occidentali››
11
MARINI in La corruzione politica in Storia d’Italia. Annali, vol. XII, La criminalità, a cura di L.
VIOLANTE, Torino, 1997
12
Vedi infra
12
pensi alla somme di denaro che costituiscono la “tangente” o alle altre
utilità difficilmente rintracciabili in un paese come l’Italia in cui vi è
una rilevante economia sommersa
13
. Quando singoli fatti corruttivi
emergono, ciò sembra dovuto per lo più al mal funzionamento dello
scambio corrotto, cioè se saltano le regole dell’accordo criminoso
aumenta la possibilità che qualcuno denunci.
La corruzione viene in rilievo come grandezza empirica e non
come grandezza normativa: dovremmo perciò parlare più
correttamente non di reato ma di “crimine”
14
.
2-UNA PREMESSA ANALITICA
L’analisi del fenomeno corruttivo sconta alcuni limiti di non
poca importanza. Non si tratta soltanto della capacità di cambiare
continuamente forma corruttiva, in quanto strettamente legata alla
società, alle sue consuetudini e pratiche sociali, oppure al fatto che sia
posta in essere da soggetti che rivestono ruoli rilevanti
13
P. DAVIGO, Confisca ed imposizione dei proventi da attività illecite, in Diritto e Pratica
tributaria, LXV, 1994 pp. 11 e ss.
14
P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale,
Roma-Bari, 2007; sulla distinzione tra reato e crimine si rinvia a G. FORTI, L’immane concretezza.
Metamorfosi del crimine e controllo penale, Cortina, Milano, 2000
13
nell’amministrazione pubblica, ma soprattutto perché è sommersa,
poiché non è nell’interesse di coloro che vi partecipano denunciarla
15
.
L’analisi sui dati statistici, infatti, incontra il limite conoscitivo
della c. d. “cifra nera” - scarto tra criminalità reale e criminalità
registrata
16
. All’aumento delle denunce può corrispondere o
un’intensificazione nella realizzazione di determinati reati o una mera
riduzione della “cifra nera” o addirittura una riduzione della
criminalità reale. Ciò che successe, ad esempio, nel corso degli anni
’90 - in particolare negli anni 1992-1996 - fu una brusca contrazione
della “cifra nera”
17
dove un ruolo determinante fu giocato dalle
inchieste giudiziarie in concorso con i media. Ciò che variò fu la
disponibilità a confessare e a chiamare in correità. L’azione della
magistratura fece suonare un campanello di allarme e diede voce ad
una domanda di trasparenza, semplicità amministrativa e legalità che
proveniva dalla società
18
, ma non ebbe la forza di innescare un
processo capace di intervenire sulle variabili ambientali che
producevano corruzione. Tale compito, forse, sarebbe spettato alla
politica, ma, per ovvi motivi, è rimasto solo una chimera.
15
A. DI NICOLA, Dieci anni di lotta alla corruzione, cit.
16
P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit.
17
P. DAVIGO, La giubba del re. Intervista sulla corruzione, a cura di D. PINARDI, Roma-Bari, 2004
18
Scrive G. COLOMBO: ‹‹molti imprenditori si presentavano spontaneamente spinti dalla speranza
di poter ottenere attenuanti e riduzioni di pena›› in: Stato di diritto e corruzione: i risultati delle
indagini milanesi sui reati contro la p.a. in “Cassazione penale”, XXXIV, 1994
14
3-IL RUOLO DELLE VITTIME
La corruzione è un reato a “vittima muta”, cioè manca un
soggetto disposto a portare il reato a conoscenza dell’autorità. Ciò non
perché la vittima di per sé non esista; le vittime della corruzione ci
sono, pubbliche (istituzionali) e private (personali)
19
, la società stessa,
la pubblica amministrazione, l’economia pubblica
20
, i singoli cittadini
i cui diritti sono conculcati dal favoritismo corruttivo. Tuttavia il fatto
che si tratti di un tipico reato-contratto, bilateralmente illecito e a
espansione lesiva “ritardata”, garantisce alla corruzione le note di una
bassissima propensione alla denuncia
21
.
Condizionano sfavorevolmente la propensione alla denuncia
anche concreti calcoli di tipo costi-benefici: la tangente non
rappresenta per gli imprenditori un “costo” in senso stretto, poiché tale
costo viene riassorbito con richieste di varianti in corso d’opera o di
revisione dei prezzi ovvero traslato sulla collettività attraverso la
fornitura di beni o servizi di qualità inferiore al pattuito
22
a meno che
la tangente risulti sin dall’inizio troppo cara. Nei pochissimi casi in cui
19
Sull’individuazione del bene protetto vedi infra capitolo II
20
D. NELKEN, Il significato di Tangentopoli in Annali n. 14 Legge, diritto e giustizia, Torino 1998,
pag. 626
21
Cfr. D. NELKEN, Il significato di Tangentopoli cit.
22
P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., i quali spiegano che ciò crea il carattere
“autoapplicante”della corruzione, in quanto le imprese devono poi corrompere i collaudatori,
innescando una spirale corruttiva
15
si denuncia ciò è dovuto non tanto all’indignazione morale, ma
piuttosto ad un mero calcolo economico
23
.
Se in un contesto politico-imprenditoriale prevalgono
definizioni favorevoli alla violazione di alcune norme penali
24
la
percezione debole dell’antigiuridicità della corruzione e della sua
dannosità sociale innesca una spirale criminosa. E tanto più la
corruzione assurge a praxis dell’esercizio dei pubblici poteri, tanto più
la consapevolezza della sua rilevanza penale sfuma
25
.
Se tutto questo è vero, allora il mercato della corruzione ha
prodotto un sistema di regole “non scritte” antagonistico a quello che
disciplina il corretto esercizio della pubblica amministrazione
26
.
Così corrotti e corruttori possiedono una sorta di codice che
utilizzano per verificare il potere politico-amministrativo del pubblico
funzionario
27
.
Nel lungo periodo, per il cittadino finisce per diventare più
difficile violare le regole sottoculturali della corruzione piuttosto che
le norme penali
28
.
23
A. VANNUCCI, La corruzione nel sistema politico cit.
24
E.H.SUTHERLAND, D.R.CRESSEY, Criminologia, 1955, Milano, 1996
25
Cfr. C. E. PALIERO, L’economia della pena (un work in progress), in “Rivista italiana di Diritto
e Procedura penale” XLVIII, 2005
26
Cfr. in questo senso Cass. 19 gennaio 1988, n. 5116 in Cass. pen. XXXVIII, 1998; Cass. 13
aprile 2000, n. 11918, ivi, XLI, 2001; Trib. Roma 20 luglio 2000, in Giur. merito, XXXIV, 2002,
pag. 110
27
P. DAVIGO, Gli intatti meccanismi della corruzione sistemica , in G. FORTI (a cura di), Il prezzo
della tangente. La corruzione come sistema a 10 anni da mani pulite, in “Vita e Pensiero”,
Milano, 2003
16
Uno strumento per scoraggiare la defezione dei patti è la
minaccia di denuncia. Paradossalmente il sistema legale finisce per
garantire anche accordi illegali
29
.
4-IL RUOLO DELLE “AGENZIE DEL CONTROLLO
FORMALE”
Sulla base dei dati ISTAT circa le denunce per corruzione attiva
e passiva (si vedano le figure 1 e 2), si registra un considerevole
aumento tra il 1993 e il 1994. La percentuale di chiarimento di un
fenomeno criminale può variare a seconda che le forze dell’ordine
seguano un modello di intervento di tipo reattivo oppure di tipo
proattivo
30
.
28
Di sistema di illegalità imperante in alcune sfere di attività della p. a. parla espressamente Cass.
13 luglio 1998, n. 13395, in Cass. pen., XL, 2000
29
A. VANNUCCI, Il mercato della corruzione, cit.
30
Cfr. C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale , in Rivista italiana di Diritto e
Procedura penale, XXXIII, 1990