21
giudici non iracheni, dotati della necessaria esperienza per giudicare sui
crimini previsti dallo Statuto.
Per quanto concerne la qualificazione e l’elezione dei giudici, l’art. 5
dello Statuto fissa i parametri richiesti, stabilendo che i membri delle
Camere vengano selezionati fra persone che godano di un’elevata
considerazione morale, conosciute per la loro imparzialità ed integrità, le
quali posseggano tutti i requisiti richiesti per l’esercizio delle massime
cariche giudiziarie, e che abbiano le specifiche competenze giuridiche in
materia di diritto e procedura penale. Inoltre, il predetto art. 5, richiede
che i candidati iracheni, per essere eletti alle Camere di primo grado,
siano avvocati o magistrati, con la necessaria competenza ed esperienza.
I candidati alla Camera d’appello devono invece essere giudici di
onorata carriera o ex giudici; la loro candidatura viene proposta dal
Governing Council, o dal neoeletto Governo iracheno, che provvederà
anche alla loro designazione, dopo l’approvazione del Consiglio
Giudiziario
29
.
I giudici permanenti e quelli ad litem sono nominati per un mandato di
cinque anni, con i termini e con le condizioni previsti per i giudici del
sistema giudiziario iracheno, come stabiliti dalla legge n. 160 del 1979,
29
Organo giudiziario, simile al CSM italiano, composto da magistrati iracheni e presieduto attualmente
da Madhat Al-Mahmou
22
legge che dispone l’organizzazione giudiziaria irachena. La lettera f)
dell’art.5, successivamente modificata, stabiliva l’esonero dei
giudici per: precedenti penali (eccetto che il crimine contestato non
derivi da un’accusa politica o errata sollevata dal regime baathista), falsa
dichiarazione e violazione non giustificata delle loro funzioni
giudiziarie. Bisogna inoltre precisare che l’esonero di un giudice deve
essere deciso dalla maggioranza dei giudici permanenti del Tribunale,
dopo aver condotto le appropriate indagini, mentre, l’esonero del
Presidente del Tribunale, viene deciso dal Governing Council o dal
Governo neoeletto.
I compiti del Presidente del Tribunale vengono disciplinati dall’art. 6
dello Statuto
30
. Rileva in particolare la disposizione per cui il Presidente
del Tribunale possa nominare persone non irachene, di elevata
considerazione morale, integrità ed imparzialità, in qualità di consiglieri
o osservatori delle Camere di primo grado. Il compito di questi è di
fornire consulenze giuridiche concernenti sia questioni di diritto
internazionale, sia esperienze maturate da tribunali simili, monitorando
sul rispetto, da parte del Tribunale, degli standards imposti dalla legge.
Nel nominare gli esperti non iracheni, il Presidente può richiedere
30
V. DELLA MORTE, Lo Statuto del Tribunale Speciale Iracheno, in Diritto penale e processo,
2004, n. 2 p. 245 ss..
23
l’assistenza delle Nazioni Unite. I Consiglieri e gli osservatori devono
possedere un’esperienza specifica, ossia l’aver preso parte a
procedimenti internazionali per crimini di guerra
31
.
La figura del Procuratore è disciplinata nello Statuto del Tribunale
iracheno all’art. 8
32
, il quale elenca i suoi compiti. Egli deve prendere
parte alle fasi investigative di un caso, ed esercitare l’azione penale “nei
confronti delle persone ritenute responsabili dei crimini che rientrino
nella giurisdizione del Tribunale”. Di particolare rilievo appaiono i
paragrafi j) e k), i quali dispongono che il Procuratore-capo possa
designare cittadini non iracheni in qualità di consiglieri o osservatori,
scelti fra persone di elevata considerazione morale, imparzialità ed
integrità, in possesso di una vasta esperienza pratica in materia di azioni
giudiziarie nei loro rispettivi paesi, o con un’ampia esperienza in merito
a procedimenti giudiziari contro crimini di guerra. Il compito di tali
persone è quello di monitorare l’attività del Procuratore del tribunale,
fornire a questi assistenza riguardo non solo alla fase di indagini, ma
anche riguardo l’esercizio dell’azione penale nei casi previsti dallo
Statuto (in relazione, quindi, ad un contesto che sia internazionale o
31
V. EBOLI, Caratteri e fondamento giuridico del Tribunale speciale per la giustizia in Iraq, in CI,
2006, p. 93 ss..
32
V. The statute of the Iraqi Special Tribunal, reperibile al sito: cpa- iraq.org/human_right
/Statute.htm.
24
meno). Nella designazione di tali consiglieri, non iracheni, il
Procuratore-capo può chiedere l’assistenza delle Nazioni Unite
33
.
1.4. Le pene applicabili e la loro esecuzione
L’art 20 dello Statuto del Tribunale iracheno riconosce all’imputato le
garanzie previste dall’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici del 1966
34
. Tale articolo, infatti, dispone che tutte le persone
siano uguali davanti al Tribunale, e che l’imputato si debba presumere
innocente finché non ne venga provata la colpevolezza, secondo le
previsioni dello Statuto. Al fine dell’accertamento dei fatti a lui ascritti,
l’imputato ha diritto ad un’equa e pubblica udienza ed a garanzie
processuali considerate minime e fondamentali, quali:
a) l’essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del
contenuto delle accuse;
33
V. BASSIOUNI, Post-Conflict Justice in Iraq: An Appraisal of the Iraq Special Tribunal, in Cornell
ILJ, 2005, p. 327 ss.
34
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché il Protocollo facoltativo ad esso connesso
adottati dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 sono entrati in vigore il 23 marzo
1976. Ogni paese che abbia ratificato il Patto relativo ai diritti civili e politici s'impegna a far sì che i
suoi abitanti siano protetti per legge contro ogni trattamento crudele, inumano o degradante. Esso
riconosce il diritto di ogni essere umano alla vita, alla libertà, alla sicurezza della sua persona e al
rispetto della sua vita privata. Il Patto vieta la schiavitù, garantisce il diritto ad un processo equo e
protegge gli individui contro ogni arresto o detenzione arbitraria. Esso riconosce la libertà di pensiero,
di coscienza e di religione, la libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto di riunione
pacifica e di emigrazione.
25
b) l’avere il tempo e i mezzi adeguati per la preparazione della sua
difesa, tramite il diritto di comunicare con un difensore di sua fiducia,
che possa essere scelto anche tra gli avvocati stranieri, purché a capo del
collegio di difesa ve ne sia uno iracheno;
c) l’essere giudicato senza ritardo;
d) l’essere presente in giudizio, e condurre la difesa personalmente o
attraverso il proprio legale; essere informato del diritto di avere un
difensore, nel caso non ne abbia uno di sua fiducia, e, ogni qualvolta
l’interesse della giustizia lo richieda, ricevere assistenza legale senza
oneri economici, qualora egli non disponga dei mezzi necessari per
pagarla;
e) l’esaminare o fare esaminare i testimoni a proprio carico, ed ottenere
la presenza e l’esame dei testimoni a discarico a parità di condizioni.
L’imputato ha inoltre il diritto di far valere i mezzi di difesa, nei limiti
della legge, e di presentare altri elementi di prova ammissibili. Egli non è
tenuto a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria
colpevolezza, avendo la possibilità di rimanere in silenzio senza che
questo possa essere valutato nella determinazione della propria
colpevolezza, o della propria innocenza.
26
Le pene applicabili e la loro esecuzione sono disciplinate all’articolo 24
dello Statuto del Tribunale iracheno
35
. Le pene che il Tribunale può
pronunciare, contro una persona dichiarata colpevole dei reati di sua
competenza, sono quelle prescritte dalla legge irachena (specialmente la
legge n°111 del 1969, la quale ha istituito il Codice penale iracheno).
Le pene per le persone dichiarate colpevoli dei crimini previsti nell’art.
14 dello Statuto quali l’omicidio o lo stupro, come definiti dalla legge
irachena, o di crimini ancillari all’omicidio o allo stupro, sono quindi
quelle previste dalle legge penale irachena; mentre, le pene per i crimini
di cui dall’art. 11 e all’art. 13, non trovando disciplina nella legge penale
irachena, vengono stabilite dalla Camera di primo grado, la quale deve
tener conto di diversi elementi, quali la gravità del reato, le circostanze
personali del condannato, e i relativi precedenti internazionali.
Le Camere di primo grado possono quindi ordinare la confisca dei
profitti, dei beni e degli averi ricavati, direttamente o indirettamente,
dalla condotta penalmente rilevante, fatti salvi i diritti di terzi in buona
fede. Conformemente all’art. 307 del Codice di Procedura penale
iracheno, al Tribunale viene riconosciuta inoltre l’autorità di confiscare i
35
V. LANCIOTTI, Prime riflessioni sulla costituzione del Tribunale Speciale Iracheno per i crimini
contro l’umanità, in Rivista Telematica Federalism.it, 2004
27
beni dei quali la legge proibisce la detenzione, anche se l’imputato è
stato prosciolto nel processo principale
36
.
Tra le restanti disposizioni dello Statuto del iracheno, fino a questo
momento non analizzate, meritano una particolare attenzione l’art. 28, il
quale dispone che i giudici, i procuratori e il cancelliere del Tribunale
dovranno avere nazionalità irachena, e l’art. 33, in base al quale nessun
membro del Tribunale debba essere stato membro del partito Ba’ath,
cioè il partito di Saddam Hussein, con cui il dittatore riuscì a prendere il
potere, tramite un colpo di stato avvenuto nel 1968
37
.
Inoltre, di fondamentale importanza, appare il riparto di giurisdizione
sancito dall’art. 29 dello Statuto. Esso dispone che il Tribunale e le Corti
nazionali hanno giurisdizione concorrente nel perseguimento di individui
responsabili dei crimini prescritti all’art. 14 dello Statuto. Va precisato
però che il Tribunale ha la primazia rispetto alle Corti nazionali, riguardo
a quei crimini di cui all’art. 11, all’art. 13. In ragione di ciò, in ogni fase
del procedimento, può richiedere formalmente alla Corte nazionale di
rimettere ad esso il procedimento, in merito ai crimini di cui dall’art. 11
all’art. 14 dello Statuto.
36
V. DELLA MORTE, Lo Statuto del Tribunale Speciale Iracheno, in Diritto penale e processo, 2004, n. 2 p.
245 ss
37
Il partito Baas-Baath, Ba’ath nella sua articolazione regionale irachena.
28
L’art. 30 dello Statuto detta il principio, necessario nel diritto penale, del
ne bis in idem: nessun individuo potrà essere sottoposto a giudizio di
alcun tribunale nazionale, in relazione a fatti già giudicati dal Tribunale,
in conformità agli artt. 300 e 301 del Codice di procedura penale
iracheno. E’ prevista un’eccezione a tale regola qualora il fatto in
oggetto sia stato qualificato come “reato comune”, e il procedimento
interno non sia stato condotto in modo indipendente o imparziale, o non
sia stato svolto adeguatamente, o infine se la decisione della Corte
nazionale sia stata adottata nell’intento di proteggere la persona
interessata dalla responsabilità penale.
1.5. Le modifiche apportate allo Statuto dall’Assemblea legislativa
irachena
In esito alle elezioni condotte sotto il perdurante regime di occupazione
straniera, fu costituito un nuovo organo, l’Assemblea legislativa
irachena, che, subito dopo essere salita in carica, ha riapprovato lo
Statuto del Tribunale. Tale approvazione non ha però ripreso
completamente il vecchio Statuto, ma sono stati varati degli
emendamenti, i quali hanno tuttavia lasciato intatto sia il primitivo
29
impianto, sia i limiti previsti sotto l’aspetto della legittimità
internazionale
38
.
L’atto che ha modificato lo Statuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2005,
e per la sua approvazione, l’Assemblea si è dovuta riunire ben due volte:
nell’agosto del 2005, in cui non riuscì ad ottenere il parere dello State
Consultative Council, e nel settembre 2005, in una seduta nella quale
riuscì finalmente a raggiungere il proprio obiettivo.
Il Tribunale, denominato nella prima versione dello Statuto The Iraqi
Special Tribunal, ha ricevuto una nuova denominazione: Iraqi Higher
Criminal Court. Questo cambio di nomenclatura, insieme alle altre
modifiche apportate allo Statuto, potrebbero far pensare ad una mossa
politica, volta a mettere in rilievo che si tratti di un Tribunale, per così
dire, “d’eccezione”, istituito con l’ unico scopo di ristabilire la giustizia
in Iraq
39
. Ma il primo segnale che si denota non è una modifica, bensì
una conferma. Il “nuovo” Statuto lascia intatta la struttura del Tribunale,
rimasta pressoché identica a quella dello Statuto del 2003, con la
conseguenza che esso deve essere ancora considerato un organo
straordinario, più aderente al dettato delle leggi irachene che agli
standards internazionali.
38
V. LATTANZI, Fair Trial e processo a Saddam Hussein, in DUDI, 2007, p .373
39
V. METTRAUX, The 2005 Revision of the Statute of the Iraqi Special Tribunal, in IC, 2007, p.
287
30
La tesi secondo la quale “l’irachizzazione del processo appare evidente
dalle caratteristiche dei giudici del Tribunale”
40
, è però supportata dalla
modifica dell’art. 4, lettera d), la quale, prima delle modifiche, prevedeva
che il Governing Council, o il neoeletto Governo iracheno, qualora lo
ritenesse opportuno, poteva designare tra persone di elevata moralità,
integrità ed imparzialità, giudici non iracheni, dotati della necessaria
esperienza in materia di crimini previsti dallo Statuto.
Il nuovo statuto prevede solo l’eventualità che uno Stato straniero
manifesti l’intenzione di assistere ai procedimenti di fronte al Tribunale,
e non più su designazione del Governing Council. Inoltre, mentre la
nomina di esperti stranieri ad assistere i giudici e i procuratori era
obbligatoria nello Statuto originario, tali nomine sono divenute
facoltative nella nuova versione. La conseguenza è stata che la rilevanza
delle procedure nazionali, preferite agli standards internazionali, ha
destato qualche preoccupazione in merito alla regolarità dei
procedimenti, preoccupazione che poteva essere scongiurata, o
comunque alleviata, dall’inserimento di giudici ed esperti stranieri, che
avrebbero potuto operare un effettivo controllo sullo svolgimento dei
procedimenti e un concreto avvicinamento agli standards internazionali,
senza che la legittimità di questi potesse essere dubitata.
40
Sul punto METTRAUX, op. cit , p. 288.
31
L' art. 5 lettera f ) dello Statuto, inerente alle destituzione dei giudici del
Tribunale iracheno, è stato anch’esso modificato, disciplinando in un
modo diverso due istituti. Nella prima parte infatti, si prevedeva che il
provvedimento con il quale si allontanava un giudice dalla propria
carica, dovesse essere preso dalla maggioranza dei giudici permanenti
del Tribunale, dopo che fossero state condotte le appropriate indagini.
41
Mentre l’altra disposizione modificata prevedeva che l’esonero del
Presidente del Tribunale dovesse essere deciso dal Governing Council o
dal neoeletto Governo iracheno
42
. La novella, di contro, prevede due
meccanismi alternativi per rimuovere un giudice dalle sue funzioni,
entrambi attivabili: il primo è una procedura giudiziale a due fasi, che
termina con la raccomandazione del Presidente del Consiglio iracheno
nei confronti dell’Organo di Governo iracheno, affinché emani un ordine
di cessazione di servizio del giudice; Il secondo procedimento è più
breve in quanto prevede che il Presidente del Consiglio iracheno, su
richiesta del Governo, possa sollevare dal loro incarico i giudici e i
procuratori del Tribunale penale supremo iracheno, per qualsiasi ragione.
L’atto in questo caso sarà effettuato dal Presidente, ma previa delibera
41
V. NEWTON, The Iraq Special Tribunal, in Cornell ILJ, 2005, p. 863 ss.
42
V. DELLA MORTE, Lo Statuto del Tribunale Speciale Iracheno, in Diritto penale e processo,
2004, n. 2 p. 245 ss