5
dei coniugi ha infatti portato ad un trattamento differente per le
famiglie dove lavorano entrambi i coniugi perché, a parità di reddito
complessivo, le aliquote marginali incidono diversamente a seconda
della proporzione in cui i redditi dell’uno e dell’altro concorrano a
formare il reddito complessivo.
Tale sperequazione esistente è stata aggravata con il progetto di
riforma dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, disegnato
dall’articolo 3 della legge delega del 7 aprile 2003, n.80 che aveva,
come obiettivo finale, la realizzazione di un tributo la cui progressività
fosse garantita, non da un’aliquota progressiva per scaglioni di reddito
bensì da un sistema di deduzioni dalla base imponibile,
successivamente abbandonato, concentrate sui redditi medio bassi e
comunque decrescenti all’aumentare del reddito.
Il panorama storico-normativo dei modelli impositivi attuati sui redditi
familiari, che si approfondirà successivamente, ha dimostrato come si
sia ancora lontani dall’attuazione di un modello di imposizione diretta
che colpisca il reddito, prodotto all’interno del nucleo familiare, nel
pieno rispetto del principio di capacità contributiva, realizzando la
tanto ambita equità orizzontale.
6
Inoltre, è indispensabile studiare la disciplina relativa all’imposizione
sui redditi, tenendo conto inizialmente del regime patrimoniale della
famiglia e facendo riferimento a tre regimi generali, di cui due tipici,
la comunione legale e la separazione dei beni ed uno atipico nel suo
contenuto ma tipico nella sua previsione legislativa, la comunione
convenzionale.
Considerando la difficoltà, nel regime ordinario, dell’imputabilità di
alcuni redditi al singolo soggetto o ad entrambi i coniugi, è necessario
inquadrare i redditi nella categoria contemplata dalla legge fiscale, al
fine di identificare il relativo trattamento impositivo. È doveroso
analizzare la disciplina dell’imposizione relativa al fondo patrimoniale
che presenta delle peculiarità, in relazione alla distinzione tra la
costituzione del fondo con effetto traslativo dei beni in esso conferiti e
la costituzione con effetti meramente dichiarativi.
Inoltre si è fatto cenno alle principali novità della legge n. 55 del 14
febbraio 2006, che ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. patto di
famiglia, uno strumento utile all'imprenditore che può realizzare un
patrimonio separato da destinare ad una successione anticipata.
Altresì si ritiene necessario approfondire il trattamento impositivo sui
redditi dei figli minori e sull’insieme delle vicende fiscalmente
7
rilevanti in caso di separazione e divorzio, specialmente in merito
all’assegno di mantenimento, poiché la Suprema Corte ha più volte
ribadito che l’erogazione di una somma una tantum ha natura
esclusivamente risarcitoria e quindi non è imponibile in capo al
percipiente, mentre la corresponsione periodica ha natura assistenziale
e, come tale, imponibile in capo al destinatario e deducibile per
l’erogante.
8
CAPITOLO I
CRITERI PER LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL NUCLEO
FAMILIARE
1.1 Scelta dell’unità impositiva da tassare: individuo o famiglia?
Un aspetto rilevante del trattamento tributario della famiglia è quello
relativo alla definizione dell’unità impositiva
1
. Sotto il profilo del
carico fiscale che grava sulla famiglia, la scelta dell’unità impositiva
assume rilievo solo se l’imposta ha carattere progressivo, e le
conseguenze della decisione sono tanto più forti quanto più elevato è
il grado di progressività
2
. Come emerge dall’ampio dibattito presente
in letteratura, il problema è piuttosto complesso e non facilmente
risolvibile, a causa della mancanza di una definizione univoca del
concetto di capacità contributiva e, di conseguenza, della difficoltà nel
definire con precisione la relazione esistente tra capacità contributiva,
benessere e caratteristiche familiari
3
. Le due alternative sono la
tassazione del reddito del nucleo familiare e la tassazione individuale.
1
Con l’espressione “unità impositiva” s’intende, in termini giuridici, l’esatta
individuazione del soggetto passivo rilevante ai fini dell’imposta personale.
2
La definizione di imposta progressiva non è semplice, in quanto le alternative proposte
dalla letteratura economica sono molteplici. Un’imposta è progressiva quando l’aliquota media
aumenta con l’aumento della base imponibile. Alternativamente, si considera un’imposta
progressiva quando l’elasticità ( rapporto tra aliquota marginale ed aliquota media) è maggiore di
uno. Cfr. Tesauro F., Istituzioni di diritto tributario, UTET, Torino, 2005.
3
Declich C., Polin V., Individuo e famiglia: quale fisco?, in “Rivista di diritto finanziario
e scienze delle finanze”, GIUFFRE, 2007, 2, I, 149.
9
In altri termini, l’unità impositiva dell’imposta sul reddito può essere,
alternativamente, la famiglia o l’individuo.
La scelta dell’individuo quale unità di riferimento potrebbe essere
giustificabile, da un punto di vista teorico, sostenendo che il benessere
rilevante è quello individuale: la capacità contributiva andrebbe quindi
valutata considerando le sole risorse di cui dispone il singolo
percettore al quale è cosi riconosciuta la piena titolarità giuridica del
reddito prodotto. Se si accetta quest’approccio, l’imposta si calcola
separatamente sul reddito di ciascun componente della famiglia in
quanto le scelte di ciascun individuo non influenzano quelle degli altri
componenti in ambito coniugale e lavorativo
4
.
A favore dell’unità impositiva familiare, invece, vi sarebbe la
considerazione che il benessere di un individuo sia strettamente
correlato al benessere del nucleo in cui è inserito: le risorse familiari
rappresenterebbero così l’indicatore più significativo della capacità di
pagare le imposte. In tale impostazione, inoltre, la famiglia è ritenuta
l’entità economica fondamentale, poiché le principali decisioni su
come impiegare il reddito sarebbero adottate congiuntamente e in
riferimento alle disponibilità complessive del nucleo familiare. E’
4
Contro un sistema fondato esclusivamente sulla tassazione separata dei redditi di
ciascun coniuge, tra gli altri, Salvetti Grippa M. A., Cumulo dei redditi e Costituzione, in “Foro
italiano”, col. 2533, 1976; Gallo F., Regime fiscale della famiglia e principio di capacità contributiva,
in Riv.dir.fin.sc.fin., 1977, I, 94.
10
ragionevole ritenere che l’unità familiare (o la convivenza di fatto)
costituisca l’unità più appropriata per esprimere le potenzialità di
benessere e di conseguenza anche la capacità contributiva dei
cittadini.
I principali sistemi impiegati in materia di tassazione dei redditi
possono essere raggruppati in tre tipi:
a) tassazione puramente individuale;
b) tassazione puramente familiare;
c) tassazione per parti.
Nel caso della tassazione individuale, l’imposta si applica
separatamente al reddito di ciascun componente della famiglia e si
tiene conto della presenza di familiari a carico con detrazioni
dall’imposta o con deduzioni dall’imponibile.
Il regime del cumulo dei redditi prevede che l’imposta sia calcolata
sulla somma di tutti i redditi del nucleo familiare, o più
frequentemente su quelli dei coniugi
5
, e di applicare al risultato
l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta.
Infine nella tassazione per parti l’aliquota è determinata come
funzione della somma del reddito dei familiari, divisa per un certo
5
La tassazione su base familiare fa emergere il problema della definizione di nucleo
familiare rilevante ai fini fiscali. Tale definizione, infatti, non è semplice, a causa della grande
varietà di fattispecie sociologiche.
11
numero di “parti”. Rientrano in questo schema il metodo dello
splitting e quello del quoziente familiare.
Con lo splitting
6
, tradizionalmente impiegato negli Stati Uniti e in
Germania, il reddito complessivo familiare è la somma dei redditi dei
due coniugi. In sostanza, il reddito complessivo è diviso per due e
l’aliquota è applicata alla “parte” così ottenuta. L’imposta così
calcolata è moltiplicata per due, per ottenere il debito d’imposta del
nucleo. In tal modo, rispetto alle famiglie costituite da un unico
individuo, con uguale reddito complessivo, si realizza un
abbassamento dell’aliquota media. Il sistema dello splitting non tiene
però conto del ruolo svolto dagli altri componenti della famiglia
differenti dai coniugi
7
.
Una soluzione più adeguata potrebbe essere quella di adottare per la
tassazione l’aliquota che si applicherebbe al reddito medio della
famiglia, ottenuto dividendo il reddito complessivo per il numero dei
componenti della famiglia stessa. Anche questo sistema non tiene
conto, però, delle differenze nella composizione del nucleo e,
6
Senato della Repubblica, 6
^
Commissione Finanze e Tesoro, Indagine conoscitiva sul
trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, Audizione
dell’Istituto di Studi e Analisi Economica- ISAE, 20 ottobre 2004.
7
Rapallini C., Il quoziente familiare: valutazione di un'ipotesi di riforma dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, SIEP Working Paper n. 475, gennaio 2006.
12
soprattutto delle “economie di scala” realizzabili all’interno delle
famiglie più numerose
8
.
Una soluzione che terrebbe conto anche di questi aspetti è
rappresentata dal sistema del “quoziente familiare”. Con questo
metodo, in uso attualmente in Francia, basato sul principio teorico
delle scale di equivalenza, ai vari membri del nucleo familiare è
attribuito un peso e il reddito cumulato della famiglia si divide per la
somma dei pesi. Individuato il reddito convenzionale, si procede come
nello splitting. Per tenere conto delle economie di scala i membri della
famiglia vengono “pesati” in maniera differente. A ciascuno di essi
viene attribuito un peso via via decrescente, partendo dall’unità, che
viene attribuito, in genere, al primo componente della famiglia. Nel
caso in cui la famiglia fosse composta da un solo individuo non si
realizzerebbero infatti economie di scala. L’aggiunta di un secondo
membro non comporta però un raddoppio dei costi e quindi il secondo
membro viene “pesato” meno del primo, ad esempio con un peso di
0,6, e così via per i membri successivi. Il reddito complessivo della
famiglia viene diviso per la somma dei pesi attribuiti a ciascun
membro al fine di determinare un reddito medio pro capite, corretto
8
Muscolino M., Tassazione separata dei componenti della famiglia, “Riv. giur. trib.”,
2004, n. 10, 939.
13
per le economie di scala. In sostanza s’introduce implicitamente nella
definizione dell’imponibile la c.d. “scala di equivalenza”, largamente
adoperata nelle politiche di assistenza che consente di poter
confrontare, rendendo omogenei, redditi di nuclei familiari aventi
caratteristiche differenti. La scala delle aliquote viene, quindi,
applicata al risultato di tale rapporto e viene determinata un’aliquota
media che sarà poi applicata al reddito familiare complessivo.
14
1.2 Tassazione individuale o familiare: gli effetti sulle scelte di
individui e famiglie.
Nella scelta tra i vari sistemi di tassazione è opportuno considerare le
caratteristiche rilevanti di ognuno di essi, allo scopo di selezionare la
tipologia più appropriata alle esigenze di neutralità, equità, efficienza,
semplicità che si intendono perseguire attraverso il sistema fiscale. A
seconda dell’unità impositiva adottata si possono avere effetti
differenziati con riferimento ai seguenti aspetti
9
:
1) stato civile;
2) elusione;
3) struttura economica (numero di percettori e distribuzione del
reddito all’interno della coppia);
4) progressività (equità verticale);
5) numerosità e composizione del nucleo familiare;
6) offerta di lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare.
Con riguardo allo stato civile si deve osservare che un sistema di
imposizione progressivo non dovrebbe interferire nella decisione se
formare o sciogliere un vincolo familiare o di convivenza; in altri
termini, la neutralità del sistema implica che la variabile fiscale non
9
Senato della Repubblica, 6^ Commissione Finanze e Tesoro, Indagine conoscitiva sul
trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, Audizione
dell’Istituto di Studi e Analisi Economica- ISAE, 20 ottobre 2004;
15
dovrebbe influire sulle scelte individuali e quindi lo stato civile del
contribuente non dovrebbe produrre alcun effetto sul carico fiscale.
Se si opta per il cumulo una coppia, in cui entrambi lavorano, si trova
a pagare a causa della progressività, a parità di reddito familiare
complessivo, un’imposta più elevata della somma delle imposte
calcolate sui redditi individuali. Per tanto il cumulo implica un
consistente disincentivo al matrimonio (Tax Marriage) ed un
incentivo alla separazione a soli fini fiscali ed alla costituzione di
unioni di fatto.
Considerazioni opposte valgono a proposito della tassazione per parti:
nel caso in cui un solo coniuge lavora, prima e dopo il matrimonio, o
nel caso in cui ambedue i coniugi lavorano, ma ottengono redditi di
diverso ammontare, la suddivisione del reddito familiare in parti
concede un vantaggio fiscale alla nuova famiglia rispetto alla
posizione precedente il matrimonio e, quindi, produce un incentivo
alla costituzione di famiglie legali
10
. Il sistema, quindi, incentiva il
matrimonio tra coppie con redditi molto diversi, ma penalizza
relativamente i single e le coppie di fatto (se non accettate come
nucleo fiscale). I paesi che adottano lo splitting, o il quoziente, hanno
10
Si osservi che, a parità di aliquote, il gettito è minore in regime di tassazione separata rispetto
al sistema del cumulo, ed ancora minore in regime di tassazione per parti rispetto alla tassazione
separata.
16
attenuato in diversi modi la non neutralità di questi sistemi rispetto
alle forme di convivenza. Si consideri, ad esempio, che in Francia il
vantaggio fiscale che il sistema attribuisce alle coppie legalmente
sposate è esteso alle coppie di fatto con l’istituzione dei Pacs, patti di
diritto civile tra individui conviventi ed il patto di diritto civile è
riconosciuto a fini fiscali per poter modulare il quoziente. In
Germania, invece, il vantaggio fiscale attribuito alle coppie legalmente
riconosciute è esteso alle coppie di fatto con la previsione di una
specifica detrazione.
Il regime di tassazione separata può essere considerato neutrale
rispetto allo stato civile. Diciamo “può essere considerato” perché
anche nel sistema di tassazione individuale normalmente si tiene conto
dei carichi familiari (in particolare dell’esistenza del coniuge a carico),
ma questi sono riconosciuti solo se esiste un qualche vincolo
familiare. O meglio, il riconoscimento dei carichi familiari dipende
dalla definizione di famiglia rilevante a fini fiscali. E la definizione di
famiglia rilevante a fini fiscali può mutare nel tempo
11
.
Per quanto concerne invece il secondo punto, ovvero la possibilità di
eludere parte dell’imposta progressiva dovuta, nei sistemi che tassano
11
Cfr. Declich C., Polin V., Individuo e famiglia: quale fisco?, in “Rivista di diritto
finanziario e scienze delle finanze”, 2007, 2, I, 149;
17
separatamente il reddito dei singoli individui esiste, invece, la
convenienza ad adottare comportamenti elusivi da parte dei
contribuenti, tesi a ridistribuire il reddito tra i membri della famiglia
allo scopo di attenuare gli effetti della progressività, almeno per
alcune categorie di reddito, tipicamente da capitale immobiliare e
mobiliare. Il regime del cumulo e la tassazione per parti non
provocano, invece, incentivi fiscali all’attribuzione fittizia
(intestazione di comodo di attività) dei beni patrimoniali al coniuge
che dispone di un reddito inferiore (o che risulta privo di redditi), dal
momento che in ogni caso la base imponibile, rilevante ai fini fiscali, è
ottenuta sommando i redditi di ambedue i coniugi (o di tutti i membri
della famiglia).
Sotto il profilo del trattamento dei nuclei familiari a seconda del
numero di precettori, il cumulo e la tassazione per parti
12
non
determinano discriminazioni fiscali tra famiglie mono e plurireddito.
Al contrario, nella tassazione individuale l’ammontare
complessivamente dovuto da una famiglia dipende dal modo in cui il
12
Il metodo della tassazione per parti consente una riduzione del carico fiscale non solo
rispetto alla soluzione del cumulo, ma anche alla tassazione separata, per tutte le famiglie nelle
quali esiste una differenza tra redditi dei coniugi, e tale riduzione è massima quando uno dei due
coniugi è privo di redditi; restano relativamente penalizzati i single, che non ricevono alcun
beneficio dall’utilizzo dello splitting o del quoziente familiare.Vedi Senato della Repubblica, 6^
Commissione Finanze e Tesoro, Indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare
e sulle relative politiche di sostegno, Audizione dell’Istituto di Studi e Analisi Economica- ISAE,
20 ottobre 2004;
18
reddito si ripartisce tra i due coniugi: a parità di reddito familiare,
l’onere d’imposta risulta crescente al crescere della concentrazione del
reddito.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale previsto dai vari sistemi con
riferimento ai nuclei di diversa numerosità, la tassazione per parti è
l’unico sistema che differenzia l’onere impositivo in base alla
numerosità e alla composizione del nucleo, attraverso la divisione del
cumulo dei redditi familiari per la dimensione fiscale. Naturalmente, a
seconda dei coefficienti adottati saranno favorite specifiche tipologie
familiari: il quoziente, ad esempio, favorisce soprattutto le famiglie
numerose, assegnando un peso anche ai figli , mentre il sistema dello
splitting non tiene conto del ruolo di altri componenti della famiglia
oltre ai coniugi.
Infine, la scelta dell’unità impositiva ha implicazioni distributive di
tipo verticale, in particolare nel caso di tassazione per parti, a causa
della progressività dell’imposta: il vantaggio fiscale dello splitting o
del quoziente familiare aumenta al crescere del reddito, favorendo
particolarmente i nuclei con reddito elevato
13
.
13
Senato della Repubblica, 6^ Commissione Finanze e Tesoro, Indagine conoscitiva sul
trattamento fiscale del reddito familiare e sulle relative politiche di sostegno, Audizione
dell’Istituto di Studi e Analisi Economica- ISAE, 20 ottobre 2004;