diritto di famiglia. Infatti ciò che ha contribuito per anni, e
contribuisce ancora, ad alimentare il dibattito è la
constatazione
1
che l’intervento del legislatore del ’75, se per
certi versi è meritevole di incondizionata approvazione per aver
apportato profondi e sostanziali mutamenti nel delicato settore
del diritto di famiglia, per quel che concerne i problemi di
raccordo con le altre disposizioni contenute nel codice, si
dimostra largamente inadeguato: apprezzabile è il contenuto
ideologico della legge e il disegno generale prefigurato, meno
soddisfacente è invece la traduzione di tali valori e propositi in
una esauriente disciplina operativa.
Ne consegue inevitabilmente che i maggiori difetti dell’
operazione riformatrice si rinvengono nei collegamenti con gli
1
C. DALIA, L’accessione per inaedificatio come acquisto dei coniugi in regime di comunione legale dei
beni, in Rass. di dir. civ., 2002, I, p. 67. A. GENTILI, Acquisti per accessione e comunione legale
dei beni fra i coniugi, in Giur. it., 1984, I, c. 695. Più severo, e per ciò stesso maggiormente
condivisibile, è il giudizio di A. LUMINOSO, Accessione e altre vicende delle cose nella
comunione coniugale, in Riv. not., 1985, I, p. 839, che definisce la riforma “un cattivo
esempio di tecnica legislativa” caratterizzato dalla mancanza di rigore e dallo
scoordinamento col resto del sistema.
3
altri istituti centrali del vigente ordinamento giuridico
2
.
Significativo, a tal proposito, è proprio il difficile raccordo
degli artt. 177 ss., con gli artt. 934 ss., c.c.
Sarebbe stata preferibile una espressa previsione in ordine
alla inclusione o meno nell’oggetto della comunione legale degli
acquisti per accessione, trattandosi, tra l’altro di questione già
ampiamente dibattuta prima della riforma.
Il legislatore, lungi dall’assumere come modello l’esperienza
spagnola o quella francese che sul punto non lasciano alcun
dubbio
3
, ha affidato all’interprete il delicato e difficile compito
di contemperare le diverse esigenze legate ai valori
2
C. DALIA, o.c., p. 67. Sul punto esplicitamente A. LUMINOSO, o.c., p. 839. Anche la
giurisprudenza (App. L’Aquila, 15 luglio 1991, in Riv.not., 1992, p. 195;) manifesta la sua
disapprovazione sottolineando che la mancanza di “coordinazione legislativa” tra istituti
diversi “è sempre più frequente in tempi di legislazione frettolosa e tecnicamente poco
pregevole”.
3
Gli ordinamenti stranieri richiamati (art. 1359, comma 1, codigo civil e art. 1406, comma
1, code civil) risolvono la questione escludendo dalla comunione i beni acquistati a titolo di
accessione di un bene personale. In particolare, l’art. 1359, comma 1, codigo civil spagnolo,
esprime il principio in base al quale le accessioni seguono la medesima sorte del bene
principale, cosicché la nuova costruzione cadrà in comunione se realizzata su suolo
comune, viceversa rimarrà bene personale se edificata sul suolo appartenente ad un
coniuge soltanto.
4
costituzionali dell’uguaglianza dei coniugi (art. 29, comma 2,
Cost.) e del diritto di proprietà (art. 42 Cost.).
Non deve, dunque, sorprendere il fatto che da uno sguardo
d’insieme del quadro teorico ed applicativo, venutosi a formare
negli ultimi tempi, risulta che ad una giurisprudenza di merito
divisa tra i due contrapposti schieramenti, e cioè quello
favorevole
4
e quello contrario
5
alla caduta in comunione dell’
edificio, corrisponde un altrettanto frazionamento della
dottrina
6
, mentre la giurisprudenza di legittimità
7
è attestata
4
Il primo ad alimentare il contrasto è Trib. Bergamo, 22 dicembre 1981, in Giust. civ.,
1982, I, p. 501. Favorevoli alla caduta in comunione dell’edificio anche: Trib. Rieti, 27
marzo 1986, in Giur. merito, 1988, p. 89; Trib. Lucca, 24 febbraio 1990, in Giust. civ.,
1990, I, p. 1618; App. L’Aquila, 18 giugno 1991, in Giur. merito, 1993, p. 1032; Trib.
Fermo, 5 settembre 1994, in Foro it., 1995, I, c. 2297.
5
La pronuncia che apre la strada all’ indirizzo favorevole alla prevalenza dell’ accessione
sulle norme in tema di comunione legale, riformando completamente la decisione di
primo grado del tribunale di Bergamo (cit, in nota precedente) proviene da App. Brescia,
25 maggio 1983, in Riv. not., 1984, II, p. 1192. La posizione è ribadita da: App. Brescia,
10 giugno 1983, in Giur. it., 1984, I, 2, c. 696; Trib. Firenze, 9 febbraio 1985, in Giust.
civ., 1985, I, p. 2628; App. Roma, 21 dicembre 1987, in Foro it., 1988, I, c. 257; Trib.
Napoli, 9 marzo 1994, in Nuova Giur civ. comm., 1994, I, p. 770, Trib. Roma, 20
ottobre 2000, in Giur. merito, 2001, p. 355.
6
Tra gli autori orientati a considerare la nuova costruzione come acquisto comune dei
coniugi: V. DE PAOLA, A. MACRI’, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano,
1978, p. 111; M. COMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in Riv. not.,
5
1979, I, p. 59; F. CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato Cicu-Messineo,
Milano, 1979, p. 87, nota 19; M. FINOCCHIARO, Due problemi controversi in tema di
comunione legale coniugale: gli acquisti per accessione e i proventi per evento di fortuna, in Vita not.,
1981, I, p. 479; M. FINOCCHIARO, Regime di comunione tra coniugi e costruzione di edificio su
suolo di proprietà esclusiva di uno di essi, in Giust. civ., 1991, I, p. 2953 ss; M.
FINOCCHIARO, Acquisti a titolo originario e comunione legale dei beni (ancora sui rapporti tra
accessione e comunione legale), in Giust. civ., 1992, I, p. 1734 s.; M. NUZZO, L’oggetto della
comunione legale tra coniugi, Milano, 1984, p. 116 ss.; A. GENTILI, Acquisti per accessione e
comunione legale dei beni tra coniugi, in Giur. it., 1984, p. 701 ss.; A. M. FINOCCHIARO,
Diritto di famiglia, Milano, 1984; F. GERBO, Chiose minime in ordine alle interferenze tra il
regime patrimoniale tra i coniugi ed il principio dell’accessione, in Riv. not., 1985, II, p. 431; C.M.
BIANCA, Diritto civile, La famiglia e le successioni, Milano, 1989, p. 72 ss.; T.. AULETTA,
Accessione e comunione legale: ancora una pronuncia della Suprema Corte a favore del coniuge
proprietario del suolo, in Giust. civ., 1998, I, p. 2842; F. SANTOSUOSSO, L’accessione in
regime di comunione legale, in Giur. it., 1992, p. 112; F. ANSALONE, Comunione legale tra
coniugi, acquisti a titolo originario e accessione, in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, p. 213 ss., F.
SANTOSUOSSO, Beni ed attività economica della famiglia, in Giur. sist. Civ. e comm. Bigiavi,
Torino, 1995, p. 80 ss.; P. M. DI GIOVANNI, Accessione e comunione legale dei beni tra
coniugi, costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno di essi, in Giur. merito, 1992, I,
p. 1107 ss.; L. BOTTAZZI, Acquisti per accessione e comunione legale tra coniugi, in Corriere
giur., 1992, p. 793 ss.; G. BUTA, Acquisti per accessione e comunione legale tra coniugi, in Giust.
civ., 1994, II, p. 632; P. LORUSSO, Costruzione su suolo di un coniuge, accessione, comunione
legale, in Foro it., 1994, p. 1896 ss.; F. REGINE, Acquisti per accessione e comunione legale dei
beni fra coniugi, in Nuova giur. civ. commentata, 1994, I, p. 777; E. EMILIOZZI, Il
problema dell’acquisto dell’edificio costruito sul suolo di proprietà di un soggetto coniugato in regime di
comunione legale, in Dir. fam. 1996, I, p. 797. Qualificano la costruzione come bene
personale in forza dell’operatività del principio dell’accessione: A. RUOTOLO,
Comunione legale, acquisto per accessione e diritti del coniuge del dominus soli, in Riv. not., 2000, II,
p. 363; L. COCO, Le sezioni unite della Cassazione confermano: l’accessione prevale sulla comunione
legale, in Vita not., 1996, I, p. 754; R. SERINO, Comunione legale ed accessione: la seconda volta
della cassazione, in Riv. not., 1992, II, p. 853 ss., A CORSI, Accessione e comunione legale, in
Riv. not., 1992, 1992, I, p. 1391 ss.; P. D’ARMI, L’accessione e il regime di comunione legale tra i
6
inesorabilmente sulla posizione che considera il coniuge dominus
soli esclusivo proprietario della nuova costruzione, in virtù
dell’operatività del principio dell’ accessione ex art. 934 c.c., con
la conseguenza che la tutela dell’altro coniuge è assicurata
mediante il riconoscimento di un diritto di credito.
coniugi nella giurisprudenza della cassazione, in Giust. civ. 1995, I, p. 246; G. TRIPOLI, Ancora
sulla costruzione realizzata dal coniuge in regime di comunione su suolo di proprietà esclusiva, Vita
not., 1993, p. 721; N. DI MAURO, Comunione legale tra coniugi e costruzione realizzata sul suolo
di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, in Giust. civ., 1992, I, p. 769 ss.; V. COLAPIETRO,
L’accessione nel nuovo diritto di famiglia, in Riv. not., 1992, II, 1505; F. CIMEI, In tema di
costruzione realizzata sul suolo di proprietà personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale,
in Giur. it., 1991, I, c. 2144; D. MAMMARELLA, Acquisti per accessione in regime di
comunione legale fra coniugi e diritto di superficie, in Giur. merito, 1988, I, p. 89 ss.; F.
STORACE, Comunione e accessione del bene costruito dai coniugi su terreno di uno solo di essi, in
Temi rom., 1986, II, p. 441; C. BARNINI, L’acquisto per accessione su suolo personale, fra regole
della comunione e regole della proprietà,in Dir. fam., 1983, p. 587 ss.; M. IEVA, Ancora in tema
di conflitto fra il principio di accessione e gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in Riv.
not., 1984, II, p. 1195; S. TONDO, Sugli acquisti originari nel regime di comunione coniugale, in
Foro it., 1981, V, c. 161 ss.; F. PARENTE, Le sezioni unite imputano al patrimonio personale la
costruzione realizzata su suolo del coniuge durante la comunione coniugale, in Dir. fam., 1997, I, p.
117 ss.; G. DI TRANSO, Comunione legale tra coniugi e acquisto per accessione, in Vita not.,
1978, p. 1269 ss.; M. FRAGALI, La comunione, in Trattato Cicu- Messineo, II, Milano, 1978,
p. 180 ss.
7
La prima decisione, successiva alla riforma, che conferma però l’orientamento già
espresso sotto la vigenza del vecchio testo dell’ art. 217 c.c./1942, proviene da Cass., 11
giugno 1991, n. 6622, in Riv. not., 1991, p. 1001. Si uniformano a tale indirizzo le Sezioni
unite che per la prima volta si pronunciano sulla questione: Cass., Sez. un., 27 gennaio
1996, n. 651, in Riv. not., 1996, p. 545.
7
Tale posizione è stata costantemente ribadita dalla
cassazione in numerose pronunzie
8
, onde può dirsi che
costituisce, attualmente, il diritto effettivamente vigente
9
.
8
In linea con le pronunzie di cui alla nota precedente: Cass., 14 marzo 1992, n. 3141, in
Riv. not., 1992, p. 848; Cass. 24 novembre 1992, n. 12531, in Dir. fam. e pers., 1993, p.
480; Cass., 16 febbraio 1993, n. 1921, in Foro it., 1994, I, c. 1896; Cass., 8 maggio 1996,
n. 4273, in ,Notariato,1997, p. 27; Cass., 22 aprile 1998, n. 4076, in Foro it., 1998, I, c.
2451; Cass., 12 maggio 1999, n. 4716, in Riv. not., 2000, p. 347; Cass., 11 agosto 1999, n.
8585, Riv. not., 2000, p. 347; Cass., 9 marzo 2000, n. 2680, in Foro it., 2000, I, c. 3551;
Cass., 14 aprile 2004, n. 7060, in Riv. not., 2004, II, p. 1483; Cass., 4 febbraio 2005, n.
2354, in Foro it., 2005, I, c. 1735.
9
T. AULETTA, Il diritto di famiglia, Torino, 2006.
8
CAPITOLO SECONDO
L’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ PER
ACCESSIONE EX ART. 934 ss
Sommario: 2.1. La regola dell’acquisto della proprietà per accessione.
9
2.1. LA REGOLA DELL’ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ PER
ACCESSIONE.
L’accessione – modo di acquisto della proprietà a titolo
originario
10
- si realizza quando una cosa accessoria si unisce o
si incorpora
11
ad una cosa principale: in tal caso il bene
accessorio subisce, per il solo fatto della unione o
incorporazione, una sorta di “attrazione reale
12
” nella sfera della
10
C.M. BIANCA, Diritto civile – La proprietà, Milano, 1999: “L’acquisto per accessione
prescinde dall’anteriore appartenenza del diritto in capo ad un determinato soggetto. Il
proprietario delle cose incorporate non trasmette il suo diritto di proprietà, ma lo perde
in conseguenza dell’acquisto in proprietà esclusiva da parte del proprietario del fondo”.
11
Sull’incorporazione quale elemento costitutivo dell’accessione, si veda C.M. BIANCA,
op. cit.: “Per incorporazione si intende qualsiasi forma di stabile congiunzione materiale,
per opera dell’ uomo o anche per evento naturale”. M. PARADISO, L’accessione al suolo,
Artt. 934-938, in Il Codice Civile commentario, Milano, 1994: “Il requisito della (stabile)
incorporazione, o accessione in senso materiale”p. 32.
12
L’accessione trova fondamento nel principio di attrazione della proprietà della cosa
principale. Tutto ciò che fa parte della cosa appartiene al proprietario e tutto ciò che
entra a far parte della cosa viene per ciò stesso acquistato dal proprietario di essa. Il
principio accomuna i vari modi di acquisto della proprietà basati sul fatto
dell’aggregazione di una parte alla cosa principale e consente di giustificare anche nel
diritto vigente un’ampia nozione di accessione, nel cui ambito può ricondursi l’accessione
in senso stretto prevista dal codice (accessione di mobile ad immobile). Il principio di
attrazione reale della proprietà della cosa principale risponde ad un’elementare esigenza
di economicità giuridica, cioè l’esigenza di salvaguardare il razionale godimento del bene,
pregiudicato dalla concorrenza di diritti altrui su singole porzioni del bene stesso.
10
proprietà del bene principale (accessorium sequitur principale).
Il codice utilizza questa figura per designare l’acquisto della
proprietà per incorporazione di mobili (piantagioni, costruzioni,
opere) ad immobili (il suolo)
13
. “Qualunque piantagione,
costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo – recita
l’art. 934 – appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è
disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti
diversamente dal titolo o dalla legge”: il suolo è per valutazione
L’attrazione della proprietà tende ad evitare tale frazionamento, attribuendo al
proprietario della cosa principale la proprietà delle cose accessorie che ne fanno parte in
origine o che vi si aggiungono. Si veda sul punto C.M. BIANCA, op. cit. ove si accenna
al c.d. “dinamismo” del diritto di proprietà.
13
Il codice vigente ha accolto questa nozione più ristretta di accessione, identificandola
nella incorporazione al suolo di piantagioni, costruzioni ed opere (art. 934 ss.). In senso lato,
invece, l’accessione è un modo di acquisto della proprietà in base al quale il proprietario
della cosa principale acquista la proprietà delle cose accessorie che ad essa vengono unite.
In senso stretto l’accessione è, dunque, un modo di acquisto della proprietà per
incorporazione di mobili ad immobili. La figura dell’accessione è stata quindi
autonomamente identificata rispetto alle altre figure (unione, commistione, ecc.),
distintamente previste e regolate, ma pur sempre riconducibili, secondo la tradizione,
nell’ambito della nozione di accessione latamente intesa. Si veda in tal senso: C.M.
BIANCA, op. cit.; M. PARADISO, op. cit.; A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in
Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU - F. MESSINEO, Giuffrè, Milano
1995.
11
legislativa
14
, la cosa principale, sicché il proprietario di questo
diventa, automaticamente, proprietario di tutto ciò che
naturalmente o artificialmente, è ad esso incorporato (quidquid
inaedificatur solo cedit).
E’ indiscusso, in dottrina e in giurisprudenza, che l’acquisto
avviene indipendentemente dalla scienza e dalla volontà del
proprietario della cosa principale, ed anche contro la sua
volontà, in virtù della forza assorbente del diritto che sta a
fondamento dell’accessione: questa, pertanto, è da ascrivere alla
categoria del mero fatto giuridico
15
.
L’accessione richiede che la cosa incorporata abbia una
propria identità
16
, che sia cioè un bene economicamente e
socialmente distinto rispetto all’immobile di cui fa parte.
14
C.M. BIANCA, op. cit., sulla preminenza normativa del suolo rispetto alle cose
incorporate, p. 351. La preminenza normativa del fondo trae origine dall’importanza
economico-sociale anticamente riconosciuta alla terra, quale fonte primaria della
ricchezza. Essa è stata ribadita dai codici moderni, si è detto, in considerazione dei
caratteri della fissità e perpetuità del suolo, rispetto al quale le cose incorporate sono
aggiunte deperibili e dipendenti.
15
M. PARADISO, op. cit., circa l’incorporazione materiale come mero fatto giuridico e
l’acquisto della proprietà delle addizioni come effetto legale, p. 41.
16
C.M. BIANCA, op. cit., sull’autonoma identità delle cose incorporate, p. 349.
12