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tutti pare particolarmente allarmante: il 31,9 per cento delle
donne italiane di età compresa tre i 16 e i 70 anni ha subito
almeno una violenza fisica o sessuale durante la vita, di queste
ben il 68,3 per cento all'interno dell'ambiente domestico.
Ancora più preoccupante sembra essere un'altra cifra, che
quantifica al 95 per cento la percentuale di soprusi che non
vengono denunciati, spesso per paura o per vergogna.
La violenza sessuale è debolezza per chi la compie, è
umiliazione per chi la subisce e il più delle volte essa non
esprime , anche nel corso della storia, un bisogno sessuale, ma è
quasi sempre solo uno strumento per aggredire, offendere ,
umiliare.
Una vecchia sentenza2 degli anni ottanta recita: l’onore della
donna, e dei suoi congiunti, sta tutto nella reputazione di
illibatezza, di assoluta irreprensibilità dei costumi. Non è
punibile il coniuge che costringa l’altro coniuge mediante
violenza o minaccia alla congiunzione secondo natura e in
condizioni normali, e cioè il matrimonio, che tra i suoi fini
secondo il diritto canonico, annovera “il remeduim
concupiscientiae”.
Il reato, che allora veniva definito violenza carnale,
prevedeva come causa di estinzione il matrimonio riparatore.
Una visione moraleggiante dunque, rispecchiante il codice del
1930, adesso superata dal fatto che i reati in questione sono stati
2 CFR . S . PASQUALINI , “ LOTTE DELLE DONNE E VALORI DELLA PROPOSTA DI
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE”, IN QUADERNO N. 1/81.
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inseriti in maniera sicuramente più opportuna e corretta fra i
reati contro la persona.
Si deve al movimento femminista a penaliste come l’avv.ssa
Tina Lagostena Bassi, , alla vicenda di Franca Viola e al
coraggio e alla determinazione di tante altre donne, che hanno
portato ha una riflessione sul ruolo e sull’immagine della donna
nella società, e l’elaborazione di un percorso e la denuncia della
sua condizione di vittima predestinata di ogni tipo di
aggressione in ogni contesto : in famiglia, nel mondo del lavoro
, per strada .
Il lungo percorso legislativo e l’inserimento dei reati sessuali
fra i delitti contro la persona è stato un’importante conquista ,
ma i recenti fatti di cronaca ci spingono alla ricerca
dell’individuazione dei principi e gli strumenti per affermare il
diritto di ogni persona a non subire , nel vivere sociale, violenze
che alterano in modo rilevante la sua tranquillità.
Dall’analisi dei vari testi utilizzati in questa ricerca ho
trovato molto significativo il paragone che fa lo scrittore
Raffaele Marino3 alla legislazione sessuale, partendo da una
metafora “ La favola dei porcospini”4 che recita : "Una
compagnia di porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si
strinsero vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal
rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine
reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno
3 Libro “ VIOLENZA SESSUALE PEDOFILIA STALKING” EDIZIONE SIMONE
4 DI SHOPENHAUER
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dall'altro. Quando poi il bisogno di scaldarsi li portò di nuovo a
stare insieme, si ripeté quell'altro malanno; di modo che
venivano sballottati avanti e indietro tra due mali, finché non
ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che
rappresentava per loro la migliore posizione” . Cosi anche la
legislazione in materia di violenza sessuale deve trovare la
giusta distanza affinché la libertà di ciascuno non oltrepassi
quella altrui.
Partendo da queste premesse verranno analizzate in questa
ricerca l’evoluzione delle norme dal codice Zanardelli fino al
recentissimo decreto legge del 23 Febbraio 2009 n. 11. in
materia di violenza sessuale.
Il punto di partenza di questo elaborato sarà l’analisi
storica del concetto di violenza sessuale e l’analisi
dell’evoluzione legislativa dal codice Zanardelli alla legge n.66
del 1996. In questo capitolo viene messo in evidenza il trapasso
di un ideologia del codice Zanardelli e Rocco che classificavano
i reati di violenza sessuale come reati contro la moralità e il
buon costume, che tutelava pertanto i beni giuridici della
moralità pubblica e del buon costume contro le manifestazioni
dell’altrui libidine . Conseguenze di tali scelte ideologiche era
certamente il così detto matrimonio riparatore e la c.d. vis grata
puellis, secondo la quale non costituiva violenza vera e propria
qualche atto iniziale di violenza e di forza da parte dell’uomo,
che parte dalla concezione dell’etica che la donna vuol essere
11
conquistata anche con maniere mache5. All’avvento della
costituzione che sancisce il principio di uguaglianza di genere:
uomini e donne hanno diritto al medesimo trattamento.
Riconoscendo la pari dignità sociale e stessi diritti davanti alla
legge a tutti i cittadini (art. 3), la parità tra donne e uomini in
ambito lavorativo (art. 4 e 37), l'uguaglianza morale e giuridica
dei coniugi all'interno del matrimonio (art. 29), la Carta
Costituzionale pose punti di riferimento importanti per lo
sviluppo della normativa degli anni successivi nell’ambito della
parità di diritti e del rispetto della donna nella sua dignità fisica
e morale. Fino ad arrivare dopo un tortuoso e tormentato iter
legislativo alla legge di riforma e la significativa innovazione
che ha riguardato l’inserimento dei reati di violenza sessuale fra
i delitti contro la persona. Pertanto il bene giuridico protetto non
è più moralità pubblica, ma la persona.
Nel secondo capitolo si analizzerà il sistema normativo
della violenza ciò che la legge ha innovato e le aporie della
riforma.
Nel terzo Capitolo si esaminerà la normativa in materia di
sfruttamento sessuale dei minori e in particolare : la legge 269
del 1998 e le sue finalità. Tale legge emanata, in adempimento
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza
mondiale di Stoccolma, introduce nel codice penale nuove
figure di reato incriminatici: prostituzione minorile,
pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico,
5 TRIBUNALE DI BOLZANO , 30 GIUGNO 1982
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turismo sessuale e tratta di persone ; la legge 38 del 2006
(Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
Internet) apporta significative modifiche alle disposizioni di
cui alla precedente legge 269/98 (Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù). Innanzi tutto, la legge estende la protezione
accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno
di età ed amplia la nozione di pornografia infantile,
introducendo anche il concetto di pornografia virtuale.
Infine si analizzeranno le misure contro la violenza nelle
relazioni familiari e in particolare la legge 154/2001, tale legge
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001, ha
introdotto alcuni interessanti rimedi volti ad arginare
tempestivamente i fenomeni di violenza domestica.
Con tale legge si porta a compimento un iter legislativo
iniziato nel 1997 (nella XIII legislatura) da Franca Prisco
D'Alessandro ed altri, con il disegno di legge n. 72 "Norme per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari",
presentato dal Presidente del Consiglio Prodi e dal Ministro
per le pari opportunità Finocchiaro Fidelbo il 18 luglio 1997.
Nel quarto capitolo verrà analizzato il recentissimo decreto
legislativo n. 11/2009 che ha introdotto il reato di stalking.
Come vedremo: “ Carcere a vita in caso di omicidio commesso
13
in occasione dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con
minorenni, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori. ”
E' questa una delle novità introdotte dal c.d. "Decreto
sicurezza" approvato con Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11
e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. In particolare
viene previsto: obbligatorietà della custodia cautelare in carcere
per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile,
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni,
violenza sessuale di gruppo; arresto obbligatorio in fragranza
per violenza sessuale e per violenza sessuale di gruppo, con
conseguente possibilità di procedere con rito direttissimo;
limitazione dell'applicazione dei benefici penitenziari previsti
dalla legge Zozzini ai condannati per delitti di violenza sessuale,
atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo;
estensione a tutte le vittime di violenza sessuale del gratuito
patrocinio a spese dello Stato; introduzione del reato di atti
persecutori (c.d. stalking).
In sede di conversione il Parlamento ha cancellato due
disposizioni del decreto che prevedevano: la possibilità per i
sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di
cittadini non armati in grado di segnalare casi di disagio
sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (c.d. ronde
cittadine); la protrazione fino a sei mesi del trattenimento di
stranieri irregolari nei centri di identificazione ed espulsione.
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Infine si è voluto concludere questo elaborato con un
capitolo dedicato alla “Storia di Chiara” e alle conclusioni.
Chiara è una ragazza come tante che all’età di 17 anni ha subito
una violenza sessuale , e come tante è stata una violenza taciuta
e seppellita nei suoi ricordi più brutti , ha accettato di dare
testimonianza in questa ricerca per fare evincere, come un
delitto di violenza sessuale possa influenzare la vita e le scelte
di una persona .
Si ritiene importante in questo contesto analizzare anche il
lato emotivo di una vittima a voler dimostrare che il reato di
violenza sessuale qualunque sia la motivazione che lo
determini, rimane un crimine gravissimo che lascia nella
maggior parte dei casi ferite che non possono essere
rimarginate.
È un arma di grande efficacia che arreca danni psicologici
gravissimi, per rimediare ai quali la vittima è spesso destinata
ad impiegare anni o addirittura il resto della propria vita.
Ed è questo che dovrebbero tenere in mente i legislatori
nella legislazione e i giudici nell’emettere sentenza contro i
responsabili di reati del genere.
15
CAPITOLO I
STORIA DELLA VIOLENZA SESSUALE NELLA
LEGISLAZIONE PENALE ITALIANA: DAL
CODICE ZANARDELLI ALLA LEGGE 15
FEBBRAIO 1996 N. 66
I delitti sessuali nell’attuale legislazione sono previsti e
disciplinati dal c.p. negli artt 609 bis-609 decies e sono collocati
nel XII titolo del II libro ( delitti contro la persona).
Nell’edizione originaria del codice del 1930, questa materia era
disciplinata negli artt 519 ss ed era collocata nel IX titolo del II
libro (delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume).
Il trasferimento del titolo è avvenuto con la l.66/1996 che ha
modificato profondamente la disciplina dei delitti sessuali.
E’ importante, quindi, analizzare i delitti sessuali all’interno dei
vari codici: sia nel codice Zanardelli che nel codice Rocco.
Prima di esaminare dettagliatamente l’evoluzione legislativa e
per poterla comprendere occorre effettuare una breve premessa
storica dell’evoluzione del concetto di violenza sessuale e delle
motivazioni che determinarono la necessità di emanare un legge
ad hoc .
16
1.1STORIA ED EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI
VIOLENZA SESSUALE
La violenza sessuale è un male con origini antiche e
sicuramente ancorata al concetto di stupro e alle sue varie
qualificazioni. Sembra quasi un male nuovo e in crescita. Invece
è un male antichissimo. Lo stupro. e in generale la violenza
sessuale sulle donne, sono infatti profondamente radicati nella
storia dell’uomo, almeno quanto la guerra, di cui sono parenti
stretti. Hanno le loro basi nella cultura patriarcale e contadina
più arretrata. E non esprimono quasi mai un bisogno sessuale
ma uno strumento per aggredire, offendere , umiliare. La
violenza sessuale, secondo una definizione di Dianella Gagliani
, storica dell’università di Bologna, può essere definita il lato
buio della storia. “ Perfino il mito della fondazione di Roma
poggia su uno stupro di massa , il ratto delle Sabine. E una delle
opere alla base della cultura europea, L’Iliade di Omero,
racconta di Achille adirato con Agamennone perché gli aveva
sottratto Briseide, sua schiava preferita, che aveva rapito dopo
averle ucciso il marito Minete, re di Cilicia”. Da sempre la
guerra è stato teatro di feroci stupri di massa e le donne erano
considerato il primo bottino. Tutto ciò succedeva sia che i
guerrieri fossero mongoli, celti, saraceni, spagnoli, francesi e
addirittura crociati cristiani, che dopo aver conquistato
Costantinopoli nel 1203, violentarono migliaia di donne della
loro stessa religione. In tempi più recenti anche nell’ultima
guerra mondiale le truppe alleate fecero non sconti sulle donne.
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Insomma lo stupro di guerra è una pratica talmente diffusa che
ognuno di noi potrebbe essere un discendente di un violentatore.
Solo dopo le violenze durante la guerra civile di Ruanda e i
massacri di Bosnia i tribunali internazionali hanno definito lo
stupro un crimine di guerra. Ma ancora una volta nel 2006,
durante la guerra del Congo, ci sono stati 27 mila stupri . Ma
esempi di violenza anche fuori dalla guerra ne troviamo a
migliaia nella storia come atto di offesa si umiliazione di
punizione, basti pensare all’antica Grecia dove si puniva
soltanto la violenza sulle donne che vivevano sotto la protezione
di un cittadino ateniese, ma non quelle ai danni degli altri. Per
lunghi anni i ricchi ebbero la licenza di stupro su le loro serve o
sulla povera gente. Si incomincio a pensare ai danni alle vittime
della violenza sessuale solo con la nascita della psicologia e
della medicina legale. Ma la violenza sessuale è diventato un
crimine solo dopo le battaglie di emancipazione femminile.
Prima di allora la donna era in balia del potere patriarcale, che
includeva il dominio sessuale. Nella logica patriarcale infatti,
anche se l’offesa alle donne va contro le regole sociali, non è
direttamente vista come recata a chi ha subito la violenza , ma
all’onore della famiglia a cui appartiene. Questo principio,
trasversale a nazioni e religioni, legato alle economie pastorali e
agricole arretrate, è stato a lungo presente anche in Italia finchè
alcuni eventi, che verranno analizzate piu dettagliatamente nei
paragrafi successivi, come la vicenda Arteminia Gentileschi,
Santa Maria Goretti, Franca Viola,il massacro del Circeo che
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sconvolsero le menti e scaturirono nel movimento femminista
una lotta incessante per la dignità e al rispetto della donna come
persona e a porre fine al matrimonio riparatore come mezzo
lecito per stuprare una donna . Solo dal 1996, in Italia, la
violenza sessuale è considerata non più un reato contro la
morale, ma contro la persona. Ma tale conclusione arriva dopo
un lungo percorso legislativo che nel corso dei paragrafi che
seguono andiamo ad analizzare.
1.2 DELITTI SESSUALI NEL CODICE ZANARDELLI
Il delitto di Violenza sessuale è presente anche nel codice
Zanardelli del 1889 entrato in vigore il 1° gennaio 1890. Tali
delitti sessuali erano collocati nel titolo VIII del II libro c.p.(dei
delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie). Il titolo
è suddiviso in sette capi:nel primo (artt. 331-339) sono dettate
le norme contro la violenza carnale, atti di libidine violenti,
corruzione di minorenni, incesto, atti osceni in luogo pubblico
, distribuzione/esposizione/messa in vendita di scritture,
disegni o altri oggetti osceni Negli altri capi vengono
contemplati vari delitti: il ratto, l’induzione o costrizione alla
prostituzione, l’adulterio e la bigamia. Nel titolo erano state
inserite fattispecie che, oggi, per molti aspetti appaiono
eterogenee; d’altro canto occorre rilevare che, essendo stati
assunti come punti di riferimento il buon costume e l’ordine
delle famiglia, non deve apparire strano che queste figure di
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reato venissero accolte in un unico titolo. Infatti sia il buon
costume che l’ordine della famiglia possono essere considerati
sotto diversi punti di vista. Tutto ciò trova riscontro nella
relazione ministeriale al progetto del 1887 dove si spiegavano
le ragioni della classificazione e della riunione in un unico titolo
di reati. Si spiegava che il buon costume e l’ordine delle
famiglie, erano beni giuridici essenziali della società civile, che
si integravano reciprocamente e che si trovavano accoppiati
anche in relazione alla tutela che la legge penale apprestava ad
essi.
Secondo questa impostazione, le ragioni della tutela penale non
riguardavano il riconoscimento di un bene di cui era titolare la
persona, ma riguardavano l’interesse sociale o pubblico alla
protezione di quel bene, individuato nell’inviolabilità carnale.
Il codice del 1889 divideva quelle che oggi chiamiamo violenze
sessuali in due fattispecie: la violenza carnale (art. 331) di cui
era responsabile chiunque che, con violenza o minaccia, avesse
costretto una persona dell’uno o dell’altro sesso a congiunzione
carnale; Atti di libidine violenti (art 333 ) di cui era responsabile
chi, con violenza o minaccia, avesse commesso su una persona
dell’uno o dell’altro sesso atti di libidine non diretti a
commettere il delitto di violenza carnale. L’art. 332 prevede
anche la violenza carnale commessa mediante abuso d’autorità,
di fiducia o di relazioni domestiche. L’abuso d’autorità è
quindi visto come circostanza aggravante della violenza
carnale e porta, dunque, ad un aumento di pena.
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L’art 334 prevedeva inoltre un aumento di pena nel caso in cui
questi atti fossero stati commessi con il concorso di due o più
persone. Quanto alla corruzione di minorenne il codice
configurava un reato di danno; l’art 335 incriminava chiunque,
mediante atti di libidine, corrompeva una persona minore di 16
anni.
Si deve osservare che, essendo configurabile per le due
fattispecie anche il relativo tentativo, non fu sempre agevole
qualificare il fatto concreto sottoposto a giudizio secondo una
delle quattro possibili fattispecie. Ciò avveniva soprattutto per la
difficoltà di ricostruire l’elemento psicologico.
Un punto in cui il Codice Zanardelli si distingue dalle
precedenti legislazioni è nella previsione in cui riguardo questi
delitti si richiedeva per la sussistenza di tali illeciti che essi
venissero imposti alla persona offesa e compiuti con violenza e
minaccia. Il codice Zanardelli teneva conto delle esigenze di
una società ancora in lenta evoluzione , vedendo nella violenza
carnale come lesione dell’inviolabilità carnale e come
espressione di un interesse sociale e pubblico che lo stato
doveva garantire e proteggere. Le ragioni della tutela penale
secondo questa visione non sono rivolte direttamente e
immediatamente al riconoscimento di un bene di cui è titolare la
persona. La tutela del singolo è rivolta in secondo piano dove
prevale invece l’esigenza , la consapevolezza e la necessità di
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proteggere beni ritenuti superiori ai valori di cui solo la persona
è portatrice6.
1.3. I REATI SESSUALI NEL CODICE ROCCO
Nel codice Rocco i delitti sessuali trovano applicazione nel IX
titolo del II libro (delitti contro la moralità pubblica ed il buon
costume).
Il titolo IX , comprende una diversa classificazione ed è diviso
in tre capi con un ridotto numero di fattispecie.
Da un raffronto con il titolo VIII del codice del 1889 può
rilevarsi che, da un lato, alcune figure di reato hanno avuto
diversa sistemazione pur rimanendo nell’ambito dello stesso
titolo ( es: corruzione di minorenni); dall’altro lato, alcune
figure di reati sono state trasferite in un diverso titolo ( es:
bigamia, adulterio...) .
La sistemazione adottata dal codice del 1930 presenta criteri di
maggiore omogeneità rispetto al codice del 1889.
Il legislatore del 1930, a differenza di quello del 1889, introduce
il capo della “libertà sessuale” ; Sembra, quindi, che esso voglia
richiamare l’attenzione sulla tutela della persona a determinarsi
liberamente nella sfera sessuale.
6 V.F. Coppi, Opera cit., Torino, 2000,8.