Il primo problema che in astratto si può porre riguarda
l'esistenza stessa del contratto e, più precisamente , del suo
elemento qualificante , ovvero dell'accordo, quale si evince dalla
definizione codicistica contenuta nell'art. 1321.
Solo dopo aver risolto questa questione preliminare, che
peraltro secondo alcuni in dottrina non meriterebbe neanche di
essere posta1, sarà possibile esaminare il rapporto tra procedimento
di formazione del contratto a distanza e diritto contrattuale
codificato, tenendo conto delle diversità strutturali che connotano le
tecniche di comunicazione in questione e dedicando una particolare
attenzione a quelle che conducono ai cd. scambi telematici.
Quest'ultima pare essere doverosa se si considera il fatto che ,
in un futuro prossimo, lo sviluppo e la diffusione della telematica
saranno tali che non potrà più parlarsi di contratto a distanza senza
pensare al contratto concluso in Internet.
1 In particolare, con riferimento al contratto telematico, STANZIONE P., in Commercio
elettronico e categorie civilistiche Milano 2002 p.31, ritiene che il ragionamento sulle
modalità di manifestazione del consenso si deve dipanare “secondo i consueti schemi cui ci
ha abituati il diritto civile tradizionale” senza farsi ingannare dalle polemiche dotte ed
eleganti di parte della dottrina (il riferimento è a Irti, Oppo e Bianca).
2
2– (Segue) Scambi senza accordo?-
Un'indagine sul rapporto tra categorie civilistiche tradizionali e
nuove tecniche di comunicazione funzionali allo scambio, non può
prescindere dal vaglio critico di quella dottrina che ha messo in
dubbio l'idoneità della nozione di contratto a ricomprendere l'intera
gamma degli scambi dell'odierna realtà economica.
Partendo dal presupposto che non si può avere contratto senza
accordo e che nel disegno del Codice Civile l'accordo nasce dal
dialogo trattandosi del “... risultato discorsivo e conoscitivo, che
media i punti di vista delle parti, e risolve in unità la loro discorde
dualità.”2, Natalino Irti, in un celebre saggio del 1998, ha cercato di
dimostrare che gli scambi che si realizzano per via telematica e le
televendite3 difettano dei requisiti minimi indispensabili per poter
ravvisare in essi l'accordo evocato dall'art. 1321 cc.
In altri termini, la mancanza del dialogo porta ad affermare
2 IRTI N., Scambi senza accordo in Riv. Trim., 1998 p.349. Nel saggio, l'essenzialità del
dialogo ai fini dell'accordo viene desunta non solo dall'art 1326 cc , ma anche dalle norme
degli art. 1362 ss cc sull'interpretazione del contratto, dove si prefigurano parti che
comunicano per il tramite di “parole” ed “espressioni”.
3 L'orizzonte considerato dall'autore è di più vasta portata. La riflessione riguarda ,infatti,
anche i contratti conclusi mediante l'impiego di moduli e formulari e le vendite nei grandi
magazzini che non rientrano nell'oggetto della presente trattazione.
3
l'inesistenza dell'accordo che, a sua volta, esclude che possa venire
in rilievo la nozione di contratto. Quest'ultima potrebbe essere
idonea a ricomprendere anche le nuove forme di scambio a
condizione di sciogliere il contratto dal rapporto, all'apparenza
indissolubile, che lo lega all'accordo. Infatti, se da un lato gli art.
1321 cc e 1325 cc sembrano escludere a priori contratti senza
accordo, dall'altro lo stesso legislatore, dopo aver strutturato
l'accordo in termini dialogici – come scambio di dichiarazioni -4 ,
inserisce sotto la medesima rubrica le norme relative alle condizioni
generali di contratto e all'uso di moduli e formulari, con ciò
mostrando di voler distinguere il contratto dall'accordo5.
Se, dunque, diviene possibile l'esistenza di contratti svincolati
dal requisito dell'accordo, il problema che si pone è quello di
stabilire cosa si sostituisce al dialogo quando vengono adoperate
tecniche di comunicazione che prescindono dalla presenza fisica
delle parti, in particolare quando si perviene allo scambio per il
4 Secondo MESSINEO F. , in Contratti, Milano , 1961 pag. 96, sarebbe proprio la
configurazione dell'accordo come risultato dialogico a distingue lo stesso dal consenso.
L'accordo allude alle dichiarazioni delle parti contraenti e , a differenza del consenso, fa
astrazione dall'elemento volontaristico.
5 È importare osservare che, secondo Irti, nei contratti conclusi mediante l'impiego di moduli
e formulari che contengono condizioni generali di contratto, non può esservi accordo come
risultato dialogico. La predisposizione unilaterale del testo è infatti d'ostacolo al libero
gioco delle trattative. Al dialogo, e quindi all'accordo, si sostituiscono le unilaterali
decisioni di predisporre e di aderire. Sotto il profilo dell'assenza del dialogo, questi contratti
possono essere assimilati, come vedremo, ai contratti telematici e alle televendite.
4
tramite del mezzo telematico o televisivo.
La riflessione sul punto viene sviluppata da Irti sulla base della
seguente intuizione: sono “le tecniche del rapporto” adoperate dalle
parti a definire la fisionomia dei fenomeni che scaturiscono dai loro
comportamenti6. In altri termini, vi sono casi nei quali determinati
strumenti materiali vengono organizzati in un assetto
specificamente destinato a favorire le contrattazioni, a renderle più
veloci e meno costose. Questo “assetto materiale”7 non sempre
risulta essere un semplice strumento per trasmettere le dichiarazioni
delle parti. Esso assume un ruolo significativo nel meccanismo di
formazione del contratto.
In generale, spesso l'innovazione si presenta al legislatore non
solo come forma per ordinare o semplificare la realtà, ma anche
come autorità dalla quale derivano vincoli che stravolgono le
categorie utilizzate per definire la fisionomia dei rapporti reali.8
Gli scambi telematici e quelli che si realizzano per il tramite
del mezzo televisivo sono, a ben vedere, accomunati dal fatto che,
6 Riferendosi al contratto per adesione, Irti considera fuorviante l'impiego dell'espressione
“mediante” nel testo dell'art 1342 cc. Il “mediante” potrebbe, in particolare, far pensare ai
moduli e formulari come “pure modalità dell'accordo”(cfr. op. cit p. 351). In una
prospettiva più generale, si può dire che Irti è per l'abbandono della concezione strumentale
della tecnica che andrebbe riconsiderata come fine.
7 La definizione è di MAGGIOLO M. che in Il contratto predisposto,1997 , quanto al
rapporto tra diritto e tecnica, esprime una posizione analoga a quella di Irti.
8 L'osservazione è di CAMARDI C. in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell'economia, vol. XXVII Il contratto telematico, pag. 1.
5
in entrambi, alla parola, che evoca e rappresenta la cosa attraverso il
dialogo tra le parti, si sostituisce l'immagine della cosa stessa.
Se alla parola si sostituisce l'immagine, non si può pretendere
“la salvezza del dialogo e dell'accordo linguistico” e tutto si riduce
alla convergenza di due decisioni unilaterali, l'esporre e il preferire,
verso il medesimo oggetto. Se proprio non si vuole escludere del
tutto l'esistenza dell'accordo, esso , seppur tacitamente, riguarda
solo “l'adozione del programma” e non ha nulla a che vedere con il
consenso che nasceva dal dialogo linguistico.
Questi nuovi meccanismi, che conducono allo scambio
seguendo percorsi diversi da quelli tradizionali, si avvalgono
anch'essi della lingua che , tuttavia, viene a perdere la sua funzione
teoretica.
La parola che si legge dagli schermi televisivi e telematici “...
non apre il gioco di domande e risposte inattese”, “... non affronta
il rischio della spontaneità e individualità espressiva, ma serve
soltanto a chiedere ed offrire informazioni.”9, ad orientare,
insomma, la consapevolezza della parte.
9 IRTI N., cfr. op. cit. p. 357. L'autore è attento ad evidenziare il fatto che attraverso questo
ridimensionamento della funzione assegnata alla parola , il capitalismo consegue risultati
altamente razionali riuscendo ad evitare tutti quegli inconvenienti che “inceppano la
fabbrica degli accordi” e che derivano dalla non calcolabilità e misurabilità del dialogo
linguistico.
6
La previsione di questo contrahere senza consentire, non è
priva di implicazioni sul versante delle tecniche di tutela dei
contraenti.
Si passa da una tutela incentrata sui requisiti dell'accordo, ad
una tutela che assume le caratteristiche di disciplina del mercato,
riferita alla qualità della cosa e alla consapevolezza informativa
della scelta - cioè della preferenza - . Non potendo venire in rilievo
la disciplina del consenso, la parte può fare affidamento sull'ordine
giuridico del mercato e , più precisamente, sulle discipline che in
esso si inseriscono: la disciplina della concorrenza e della
pubblicità, quella dei controlli amministrativi sugli operatori
economici10, quella degli obblighi informativi che il professionista è
tenuto ad adempiere11.
3– L'accordo nelle nuove forme di contrattazione.-
Contrariamente all'opinione della dottrina cui si è fatto
10 Si pensi, ad esempio, ai controlli che preludono alle sanzioni pecuniarie contemplate
dall'art. 62 del d.leg. 206/05 , o quelli che precedono l'adozione dei provvedimenti di cui
all'art. 5 del d. leg. 70/03 volti a limitare la libera circolazione dei servizi della società
dell'informazione.
11 Si pensi agli obblighi contemplati dagli art. 52 e 53 del d. leg. 206/05.
7
riferimento nel paragrafo precedente, si è dimostrato , da parte di
altri autori , la non essenzialità del dialogo alla formazione
dell'accordo.
A tal fine, è preliminarmente necessario contestare la possibile
esistenza di contratti che si perfezionano anche senza accordo.
Essi, in primo luogo, contraddicono la lettera dell'art 1321 cc -
il quale afferma, con formula solenne e inequivocabile, che il
contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale – e dell'art.
1325 – che annovera l'accordo tra i requisiti del contratto - .
In secondo luogo, non appare assolutamente convincente
l'argomentazione fondata sulla collocazione codicistica delle norme
di cui agli art. 1341 e 1342 cc12. Il fatto che queste norme e quella di
cui all'art 1326 cc, dalla quale si evincerebbe il carattere dialogico
dell'accordo, sono inserite nell'ambito della medesima rubrica, non
vale a significare che l'accordo linguistico può essere sostituito
dalla convergenza di due atti separati verso il medesimo oggetto, il
quale è costituito, nel caso di specie, dal testo unilateralmente
predisposto da una delle parti, ma che ben potrebbe essere
12 Giova ribadire che, secondo Irti, i contratti per adesione sono assimilabili a quelli telematici
e alle televendite sotto il profilo dell'assenza di dialogo. Anche in questo caso si tratterebbe
della convergenza di due atti unilaterali: il predisporre e l'aderire.
8
rappresentato dall'immagine della cosa.
Piuttosto, la circostanza va interpretata nel senso che quel
medesimo accordo ben può realizzarsi attraverso modalità che
escludono la rilevanza di dichiarazioni linguistiche.
In definitiva, non possono esistere contratti senza accordo.
D'altro canto, il dialogo non pare essere essenziale alla
formazione dell'accordo. L'art. 1321 cc, infatti, “... non richiede
trattativa, dialogo e neanche espressione linguistica …… Il
dialogo non solo non è richiesto dall'art 1321 cc ma manca, o può
mancare, nelle ipotesi tipiche dell'art 1327 cc ( conclusione, <<
prima della risposta >>, con l'esecuzione ) e dell'art. 1333 cc
( conclusione << in mancanza di rifiuto >> del contratto con
obbligazioni a carico del solo proponente ) … “13.
L'accordo deve essere considerato alla stregua di un fatto della
vita sociale disciplinato dal diritto. Si ha quindi accordo solo
quando viene accertata la conformità del fatto alle regole che ne
condizionano la rilevanza giuridica. Prima ancora, è però necessario
che il comportamento delle parti integri una fattispecie socialmente
valutabile come accordo. Questa valutazione non può prescindere
13 OPPO G. Disumanizzazione del contratto?,in Riv. Dir. Civ. , 1998, vol. I, pag. 527.
Nell'opera citata l'autore raccoglie l'invito di Irti “ a dare ausilio alla sua meditazione sul
contrahere senza consentire”.
9
dal significato sociale dell'accordo quale incontro delle volontà14 .
Dunque, come messo in evidenza dalla dottrina oggi più
accreditata, non si può attribuire all'accordo un significato
immanente. L'accordo sussiste, e quindi il contratto può dirsi
concluso, quando le parti tengono comportamenti che sono
inquadrabili negli schemi predisposti dal legislatore , e che sono
socialmente apprezzati come incontro di volontà.
Per il formarsi dell'accordo è dunque sufficiente che si
verifichi questo incontro delle volontà.
Per quanto riguarda gli scambi telematici e le televendite,
siffatto incontro è proprio in quella stessa combinazione di due atti
unilaterali , l'esporre e il preferire, che , a ben vedere, non possono
non essere considerati come atti espressivi di volontà. In questi
scambi “... vi sono due decisioni, come in ogni contratto: ma non
( solo) decisione di esporre e di scegliere, bensì decisione di voler
vendere e voler comprare lo stesso oggetto. Il che significa
14 BIANCA C.M. in Diritto civile, III, Il contratto, 2000, pag. 206.
L'autore, in op. cit. pag 43, cercando di individuare il fondamento della cd. teoria dei rapporti
contrattuali di fatto, contesta la possibile configurazione degli scambi di massa come scambi
che si svolgono senza accordi. Dovendosi guardare al significato sociale dei comportamenti
tenuti dai soggetti, non è possibile escludere che l'esposizione e la preferenza abbiano il
significato sociale, rispettivamente, di proposta e accettazione, con conseguente configurabilità
dell'accordo pur in assenza di dialogo.
Per una replica a queste osservazioni si veda IRTI N. in “Lo scambio dei foulards (replica
semisera al prof. Bianca )”, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2000 pag. 601.
10
accordo.”15
Si tratta, a ben vedere, dello scontro tra due opposte definizioni
di accordo: da una parte, quella che identifica l'accordo con il
dialogo, dall'altra ,quella fondata sull'incontro di volontà.
Come messo in evidenza Irti16, la seconda soluzione non
sarebbe condivisibile nella misura in cui la volontà rilevante per la
formazione dell'accordo contrattuale, implicita nel dialogo
linguistico, è quella cui è possibile attribuire una efficacia
conformatrice del rapporto. In altri termini, solo nell'accordo
dialogico è possibile scorgere quella volontà con rilevanza esterna
che costituisce il vero simbolo dell'autonomia privata. Qualificando
come accordo il semplice incontro di due o più volontà, non tutte
provviste della cd. rilevanza esterna, si finisce per non cogliere
l'autentico significato dell'autonomia privata che viene ridotta alla
semplice libertà di compiere o non compiere un determinato atto.
15 OPPO G. in Disumanizzazione del contratto , Riv. Dir. Civ. Vol. I, 1998 pag. 528.
Il passo citato si riferisce agli scambi nei grandi magazzini e nei centri commerciali per i
quali valgono le stesse considerazioni fatte per gli scambi telematici e le televendite con
l'unica differenza che , in questi ultimi, alla cosa nella sua fisicità si sostituisce la sua
immagine.
16 IRTI N. in “ E' vero ma.... ( replica a Giorgio Oppo)”, Riv. Dir. Civ. , 1999 pag. 273.
11
4 – La natura giuridica dell'offerta in internet.-
Dopo essere giunti alla conclusione della possibile
riconduzione degli scambi telematici alle tradizionali categorie
civilistiche17, è possibile svolgere alcune riflessioni sulla natura
giuridica dell'offerta in Internet, vuoi quando la formula
comunicazionale adoperata è quella dell'accesso al sito, vuoi
quando la comunicazione si realizza mediante l'invio di messaggi
per posta elettronica18.
Quando il “navigatore” accede al sito web predisposto
dall'imprenditore – si tratta del cd. meccanismo di accesso al sito -,
la vetrina virtuale che si presenta ai suoi occhi configura un'offerta
al pubblico - come tale vincolante per l'offerente - o un invito ad
offrire - lasciandosi all'imprenditore la libertà di accettare o meno la
proposta di acquisto dell'utente ( sia esso impresa o consumatore
finale) - ?19
17 Di diversa opinione sono gli autori dei saggi raccolti in Trattato di diritto commerciale e di
diritto pubblico dell'economia, vol. XVII, Il contratto telematico, 2002. In particolare
RICCIUTO V., in op. cit. Pag. 55, afferma che “... si avverte, nel dibattito giuridico
civilistico, la convinzione che l'operazione economica attraverso le reti telematiche apra la
strada ad una nuova frontiera dell'autonomia contrattuale; ed accanto a tale convinzione si
coglie anche la preoccupazione dell'inadeguatezza delle tradizionali categorie concettuali
… a ricondurre al sistema del diritto dei privati questo nuovo – e del tutto originale –
fenomeno negoziale.”.
18 La distinzione tra comunicazione telematica mediante accesso al sito e mediante posta
elettronica è di GAMBINO A.M., L'accordo telematico, 1997.
19 La problematica viene affrontata in maniera completa da FURGIUELE L. in Diritto dei
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