2
Invero si trattava di una tutela ambientale come tutela sostanzialmente estetica, di un quadro
naturale di particolare bellezza, un paesaggio tipico e di pregio.
L’entrata in vigore della Carta fondamentale nel 1948 non modifica le definizioni storiche di
urbanistica e ambiente, ma stabilisce un diverso rilievo istituzionale delle due discipline.
In particolare in seguito alla riforma del 2001 di modifica del titolo quinto della
costituzione,l’ambiente figura nel testo costituzionale,tuttavia non tra i principi fondamentali o
nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini,ma appunto nel Titolo quinto della Parte
seconda,tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello stato (art.117 Cost. comma
2,lett. s).
Inoltre ,non compare “l’ambiente”,ma la “ tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali”: scelta questa che parrebbe rivelare la volontà del Costituente di fornire un ‘accezione
dinamica,impegnando “il potere legislativo nell’esercizio di una positiva azione di cura”
1
Del resto,nel catalogo dell’art.117 Cost.,la “tutela dell’ambiente” più che una materia in senso
stretto,pare rappresentare “un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di
dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste”
(Corte cost. 7 ottobre 2003, n.307).
Molte sono poi le pronunce con le quali la Corte costituzionale, dopo aver escluso che
“l’ambiente” possa essere qualificato come una materia in senso stretto,ha precisato che essa è
piuttosto “ un valore costituzionalmente protetto” che investe e si intreccia inestricabilmente con
altri interessi e competenze: donde la sua trasversalità.
In un mutato clima politico-culturale,la nozione di paesaggio si evolve dalla tutela di particolari
beni espressamente individuati, ad una nozione estesa,che comprende la forma del territorio.
1
In questo senso M.R. SPASIANO,I soggetti della politica ambientale in Italia in Riv.giur. edilizia,2005,p.185ss.,
secondo il quale,nell’art.117 Cost. il richiamo all’ambiente (unitamente all’ecosistema e ai beni culturali) risulta
strettamente connesso alla prospettiva della sua tutela,in un’accezione dinamica che sembrerebbe imprescindibilmente
impegnare il potere legislativo nell’esercizio di una positiva azione di cura.
3
Tale ampliamento qualitativo della tutela del paesaggio come più ampia ed unitaria tutela
ambientale sarà sancita dalla Legge n.431 del 1985 che riferisce la tutela del paesaggio alle zone
di particolare interesse ambientale.
La legge suddetta sancisce due importanti coordinate in tema di rapporti tra urbanistica e
ambiente: il superamento della concezione estetica del paesaggio,che porta alla concezione
globale e unitaria dell’ambiente,non ricompressa in quella urbanistica ,l’affermazione del ruolo
dello Stato come responsabile principale della tute dell’ambiente
Tale scelta,coerente con l’impianto costituzionale sarà poi confermata e consolidata con
l’istituzione del Ministero dell’Ambiente ( Legge n.349 del 1986).
Nel frattempo,tuttavia, anche l’urbanistica, aveva attivato le competenze previste dalla
Costituzione per le Regioni.
Con il DPR n. 66 del 1977 l’urbanistica diviene non più solo una disciplina legata all’attività
edilizia, ma un “governo globale del territorio” in cui dovrebbero confluire i differenti interventi
ed interessi che vi confluiscono.
Si apre quindi un dubbio interpretativo di norme apparentemente contrastanti: ci si chiede se
sussista una medesima ordinazione tra interessi urbanistici tesi alla valorizzazione del territorio ed
interessi ambientali tesi alla tutela omonima.
I dubbi interpretativi saranno sciolti dalla Corte cost. la quale affermerà che :”Il paesaggio
unitamente al patrimonio storico artistico della Nazione costituisce un valore cui la Costituzione
ha attribuito straordinario rilievo,collocando la norma che fa carico di tutelarlo tra i principi
fondamentali dell’ordinamento” (Sentenza n.94 del 1985).
Ed ancora:”Urbanistica e paesaggio sono due distinte materie riferendo la prima alla
pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo ai fini della reciproca compatibilità,
degli usi e della trasformazione del suolo…la seconda è riferita alla regolazione di interventi
orientati all’attuazione del valore paesaggistico, come aspetto del valore estetico-
4
culturale,secondo scansioni diverse, perché legate a scelte di civiltà di più ampio respiro”
(Sentenza n. 359 del 1985).
Il chiarimento che segna l’affermazione netta della tutela sulla valorizzazione economica del
territorio,quindi dell’ambiente sull’urbanistica verrà con la Sentenza della Corte costituzionale
n.151 del 1986 , la quale afferma:”la tutela del paesaggio è un valore primario;tale primarietà
impedisce di subordinare l’interesse estetico-culturale a qualsiasi altro,ivi compresi quelli
economici…l’urbanistica viene limitata dal rispetto del valore estetico-culturale e piegata a
realizzarlo”.
Muovendo da questa considerazione sbaglierebbe chi ne deducesse la assoluta incomunicabilità
tra le due materie, anzi tali settori devono essere regolati tra di loro tramite il concetto di
complementarità, sulla base del quale la Corte costituzionale ha ammesso che i legislatori
regionali,nell’esercizio della potestà legislativa concorrente (art.117 ,comma 3) o di quella
residuale (art.117 ,comma 4),possano sicuramente assumere tra i propri scopi anche finalità di
tutela ambientale.
2
Ne deriva che per un verso la “tutela ambientale” ha carattere trasversale ed è capace di investire
una pluralità di materie,tra le quali sicuramente l’urbanistica;per altro verso,esercitando la loro
potestà legislativa concorrente in materia urbanistica,i legislatori regionali possono perseguire
anche finalità di tutela ambientale.
Non sorprende allora che pressoché tutte le leggi urbanistiche regionali attualmente vigenti,
enuncino tra gli obbiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica quello della tutela
dell’ambiente ed in particolare:la salvaguardia e il miglioramento della qualità ambientale;la
promozione di un uso appropriato delle risorse ambientali e naturali; la salvaguardia della
2
In tal senso: Corte cost.,26 luglio 2002, n 407, in Riv giur. Ambiente,2002 p.937 ss con nota di
T.MARROCCO,Riforma del titolo quinto della Costituzione e ambiente:ovvero come tutto può cambiare ,perché non
cambi niente;Corte cost. 24 giugno 2003 n.222in Riv.giur. ambiente,2003 p.1002 ss,con nota di G.MANFREDI, Sul
riparto delle competenze in tema di ambiente e sulla nozione di ambiente dopo la riforma del titolo quinti della parte
seconda della Costituzione,Corte cost. 29 gennaio 2005 n.62 in Riv.giur.ambiente ,2006, p.66 ss, con nota di G
COCCO,Le relazioni tra ambiti materiali differenziati e livelli di governo diversi;Corte cost. 5 maggio 2006 n.182 in
Riv giur. edilizia,2006 p.276ss; Corte cost. 28 giugno 2006 n.246 in Giornale dir.amm.,2007 p.159 ss con nota di
A.CAROSELLI,La tutela ambientale nei rapporti tra Stato e Regioni.
5
sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico sismico e vulcanico,la
conservazione degli ecosistemi,il recupero dei siti compromessi; il miglioramento della salubrità e
della vivibilità degli insediamenti urbani;la riduzione della pressione degli insediamenti naturali e
ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti ,etc.
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Inquadramento generale
Preliminarmente paiono opportune alcune precisazioni per chiarire l’oggetto di questo lavoro,
ossia le pianificazioni come strumenti di tutela dell’ambiente e del territorio.
La funzione di pianificazione si esplica per mezzo di atti generali volti a distribuire sul territorio,
o in senso ampio tra i consociati, le risorse a disposizione, e a predisporre un intervento
complessivo in un settore per mezzo di un insieme coordinato di misure
4
.
3
In particolare ,convergenti sul punto risultano le leggi delle Regioni Calabria,Emilia Romagna e Friuli Venezia
Giulia, le quali menzionano tra gli obbiettivi generali della pianificazione territoriale ed urbanistica:il miglioramento
della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti urbani,la riduzione e mitigazione dell’impatto degli
insediamenti sui sistemi naturali e ambientali,la salvaguardia,valorizzazione e ed il miglioramento delle qualità
ambientali,architettoniche,culturali e sociali del territorio urbano ( art.3 legge reg. Calabria n. 19/2002; art. 2 legge
reg. Emilia Romagna n. 20/2000;art.7 legge reg.Friuli Venezia Giulia n.5/2007). Anche la legge reg Campania
n.16/2004 precisa che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue la salvaguardia della sicurezza degli
insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico,sismico e vulcanico,la tutela dell’integrità fisica e dell’identità
culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la
conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi, il
miglioramento della salubrità e vivibilità dei centri abitati (art.2). Secondo la legge reg. Umbria n.11/2005,poi la
Regione persegue nel governo del territorio obiettivi di qualità attraverso l’attivazione di politiche di sviluppo
sostenibile e la promozione di una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e valorizzazione
delle risorse naturalistiche ed antropiche con particolare attenzione alla biodiversità alla qualità dello spazio
rurale,alla qualità urbana e alla qualità paesaggistica del territorio (art. 1). Infine la legge pugliese n. 20/2001 e quella
toscana n.1/2005: la prima specifica che la Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela e dei valori
ambientali,storici e culturali espressi dal territorio nonché della sua riqualificazione,finalizzati allo sviluppo
sostenibile della comunità regionale (art.1); la seconda afferma che la Regione Toscana promuove e garantisce la
tutela delle risorse essenziali del territorio,tra le quali menziona l’aria,l’acqua, il suolo e gli ecosistemi della fauna e
della flora.
4
Così G.ROSSI ,Funzioni e procedimenti ,Diritto dell’Ambiente p.64 ss,Torino 2008. Giannini inserisce le
pianificazioni nel quadro generale delle attività amministrative procedimentalizzate, riconducendole tra i
procedimenti precettivi, definiti come quei procedimenti con cui le amministrazioni pubbliche adottano atti normativi
e atti amministrativi generali: M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Milano 1984 p. 1291 ss.
Pianificazioni e programmazioni in particolare sono tra i procedimenti destinati a produrre atti amministrativi
generali, per atti generali intendendosi quelli che si rivolgono a gruppi indeterminati di figure soggettive, in quanto
titolari di situazioni soggettive che l’amministrazione vuol regolare con efficacia generale : IDEM, Diritto
amministrativo, . vol. I,Milano 1984 p. 598.
6
Quanto alla prima poi, sul piano teorico,risulterebbe possibile distinguere tra pianificazioni
territoriali e pianificazioni urbanistiche
5
,facendo riferimento in ambedue i casi a quelle forme o
metodi di azione ( caratterizzate da complesse misure interrelate per il raggiungimento di fini
predeterminati) concernenti il territorio,ma nell’un caso, a differenza dell’altro,in vista della
realizzazione di interessi diversi da quello urbanistico
6
.
Ulteriore distinzione concerne i piani territoriali da quelli ambientali.
I primi si intenderanno come piani volti a fissare gli usi e le trasformazioni del suolo in rapporto
agli insediamenti umani e alle relative infrastrutture, in vista di un loro ordine complessivo oppure
per obiettivi specifici
7
.
Per pianificazioni ambientali saranno intesi,viceversa, i piani relativi all’ambiente, nei significati
che a questa locuzione ,sulla scia di un insigne dottrina
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,normalmente dà l’indagine giuridica onde
tratteggiare al meglio gli istituti inerenti la “materia ambientale” ossia “l’ambiente - bene
ambientale” e l”’ambiente- fatto di mutua aggressione fra l’uomo e la natura”.
Più in dettaglio,l’ambiente considerato dalla disciplina normativa sotto il profilo dei valori
naturali e culturali e sotto quelli della difesa del suolo ,dell’aria, dell’acqua e della razionale
gestione delle risorse naturali.
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Per una diversa prospettiva si veda G.MORBIDELLI,Pianificazione territoriale ed urbanistica, in Enc.giur volume
XIII,Roma ,1990.
6
G.SCIULLO in Pianificazioni territoriali e tutela dell’ambiente p.7ss, Torino 2001.
7
La variante indicata allude alla nota distinzione fra piani generali e di settore.
Su tali aspetti resta un punto di riferimento fondamentale l’analisi di L.MAZZAROLLI,I piani regolatori urbanistici
nella teoria giuridica della pianificazione , Padova 1966,pag. 199 ss. In senso conforme CERULLI IRELLI in
Enc.giuridica volume nove 1973 pag 987ss, secondo detto A. per pianificazione territoriale si intende definire quello
strumento di indirizzo e controllo dell’uso del territorio che svolge efetti nei confronti delle amministrazioni
pubbliche,aventi specifiche competenze afferenti alla tutela e/o utilizzazione del territorio stesso.Tali effetti possono
essere di varia natura ed intensità,anche a seconda dei destinatari.In linea generale si può tuttavia affermare che il
piano territoriale contiene direttive ed infatti spesso è definito come Piano di direttive.Per M.S.GIANNINI in
Pianificazione ,Enc. Dir. Volume XXXIII , Milano 1983 p.629ss. il termine pianificazione non riguarda solo l’attività
di comporre piani,ma soprattutto il risultato di tale attività.
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M.S.GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui diversi aspetti giuridici, in Riv. Trim. dir. Pubbl. 1973 pp 23ss.Su questa e
su altre nozioni di ambiente inoltre B.CARAVITA,Diritto pubblico dell’ambiente,Bologna, 1990 pp44
ss;P.D’AMELIO, Ambiente in Enc.giurid,volume II ,Roma 1988 ;P.Dell’ANNO ,Manuale di diritto pubblico
dell’ambiente,Padova 1998 pp 27ss;R.FERRARA,F.FRACCHIA,N.OLIVETTI RASON,Diritto dell’ambiente, Bari
1999,pp 33 ss;G PERICU, Ambiente nel diritto amministrativo in Dig.disc.pubbl. Torino 1987 pp 190 ss.