5
essenziale dei valori della personalità, attinenza che
induce a qualificare il corrispondente diritto come parte
necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona
e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in
armonia con i postulati della dignità umana
2
.
Il giudice delle leggi ha inoltre chiarito il significato
dell’inviolabilità del diritto alla libertà e alla segretezza
delle comunicazioni, che va apprezzato sotto un duplice
profilo: sulla base dell’art. 2 Cost. essa inviolabilità
implica che il contenuto essenziale del diritto in esame
non può essere oggetto di revisione costituzionale
(avendo carattere fondante rispetto al sistema
democratico disegnato dal costituente); sulla base dell’art.
15 Cost. l’inviolabilità esprime la sua incoercibilità da
parte dei poteri costituiti, se non per l’inderogabile
soddisfacimento di un interesse pubblico primario
costituzionalmente rilevante, e con il duplice presidio
rappresentato dalla riserva assoluta di legge e dall’atto
motivato dell’autorità giudiziaria
3
.
Ne discende che la tutela dei diritti fondamentali
dell’individuo può subire eccezionali limitazioni solo per
reprimere e prevenire le attività delinquenziali più
riprovevoli e pericolose che, se non adeguatamente
contrastate, metterebbero a repentaglio la sicurezza, la
libertà degli individui e dei gruppi sociali e la stessa
convivenza civile.
__________
2
Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 366, in Cass. pen., 1991, II,
pag. 914.
3
Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 366 cit., pag. 914.
6
Invero, con lo sviluppo tecnologico e la diffusione di
mezzi di comunicazione sempre più rapidi ed efficienti si
pone il problema di tutelare opposti interessi.
Infatti, da un lato, bisogna favorire il progresso e la
libertà delle comunicazioni, dall’altro, si deve garantire il
diritto di informazione quando le nuove possibilità
acquisite riguardo ad esse incentivino attività criminali.
Spetta quindi al legislatore contemperare le esigenze di
tutela delle libertà fondamentali attinenti alla
comunicazione e alla difesa sociale nel rispetto dei valori
costituzionali, delle convenzioni internazionali, dei
principi fondamentali del diritto nazionale e comunitario.
L’istituto delle intercettazioni telefoniche e telematiche è
oggi, ancora più di ieri, uno degli argomenti caldi di
discussione e preoccupazione da parte di tutti coloro che
sono attenti al possibile impatto sociale delle nuove
tecnologie di comunicazione
Il codice di procedura penale detta una serie di limiti
all’ammissione delle intercettazioni: infatti, queste
possono essere disposte soltanto in procedimenti relativi a
specifici reati (art. 266, comma 1 c.p.p.); devono essere
richieste dal PM e autorizzate dal giudice (art. 267,
comma 1 c.p.p.); il giudice autorizza (con decreto
motivato) le intercettazioni solo se vi sono gravi indizi di
reato e se l’intercettazione è assolutamente indispensabile
ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267, comma
1 c.p.p.); se le suddette previsioni non sono rispettate, i
risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili, ossia nel
processo non potranno essere valutati dal giudice ai fini
7
della sua decisione (art. 271, comma 1 c.p.p.). Le
intercettazioni raccolte in violazione della legge verranno
distrutte (art. 271, comma 3 c.p.p.); non sono consentite
le intercettazioni delle comunicazioni e delle
conversazioni tra difensori, tra consulenti tecnici e tra i
difensori e i loro assistiti (art. 103, comma 5 c.p.p.).
Inoltre, assume sempre più rilevanza la questione della
pubblicazione a mezzo stampa dei risultati delle
intercettazioni coinvolgenti esponenti del mondo politico
ed economico e, di conseguenza, il contemperamento tra
il diritto alla riservatezza dei soggetti sottoposti ad
intercettazione ed il diritto di informazione.
In particolare l’art. 21 Cost. tutela la libertà di parola
pensiero ed espressione e dispone che la stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure, prevedendo,
comunque, che tale libertà possa essere compressa con
provvedimento di sequestro in base a riserva
giurisdizionale.
Si procederà, dunque, all’analisi di questo istituto e delle
garanzie e delle sanzioni che ne presidiano la legittimità e
l’utilizzabilità.
CAPITOLO I
8
LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E
COMUNICAZIONI
1.1 La nozione di intercettazione
L’intercettazione è uno strumento di indagine, sede di
incontro di istanze e valori confliggenti: da un lato,
l’esigenza di un’efficace azione repressiva del crimine;
dall’altro, la segretezza della corrispondenza e più in
generale di ogni forma di comunicazione. Infatti l’art. 15
co. 2 Cost. riconosce e garantisce, quali diritti inviolabili
di ogni individuo, la libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, la
cui limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla
legge.
Spetta al legislatore contemperare le esigenze di tutela
attinenti alla libertà delle comunicazioni e alla difesa
sociale nel rispetto dei valori costituzionali, delle
convenzioni internazionali, dei principi fondamentali del
diritto nazionale e comunitario.
Ne discende che la tutela dei diritti fondamentali
dell’individuo può subire eccezionali limitazioni solo per
reprimere e prevenire le attività delinquenziali più
riprovevoli e pericolose che, se non adeguatamente
contrastate, metterebbero a repentaglio la sicurezza e la
libertà degli individui, dei gruppi sociali e la stessa
convivenza civile.
Per intercettazione si intende comunemente la presa di
conoscenza di comunicazioni segrete, in corso di
9
svolgimento in forma diversa da quella scritta, operata in
modo clandestino da un soggetto terzo rispetto agli
interlocutori mediante strumenti meccanici o elettronici di
captazione del suono
4
.
La nozione di intercettazione non è formulata
espressamente dalla legge, ma si ricava dalle norme del
Titolo III, Capo IV, Libro III del codice di procedura
penale, che le disciplina nella parte dedicata ai mezzi di
ricerca della prova, cioè gli strumenti di cui si serve
l’Autorità Giudiziaria per individuare ed assicurare al
processo ogni elemento utile all’accertamento del fatto
reato e alla sua punibilità.
Secondo un indirizzo
5
l’intercettazione è l’occulta
captazione di messaggi scambiati tra persone, presenti o
lontane, che intendono mantenere la segretezza o
riservatezza, effettuata da terzi con l’ausilio di apparecchi
tecnologici riproduttivi di suoni o immagini.
Altri Autori
6
considerano intercettazioni anche le
captazioni di comunicazioni effettuate da terzi con le
__________
4
CAPRIOLI F., Intercettazioni e registrazioni di colloqui tra
persone presenti nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di
procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1991, pag. 155.
5
ILLUMINATI G., La disciplina processuale delle intercettazioni,
Giuffrè, Milano, 1983, pag. 37; CAMON A., Le intercettazioni nel
processo penale, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 18.
6
BRUNO P., Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, in
Dig. disc. pen., vol. X, Utet, Torino, 1993, pag. 179.
facoltà sensoriali umane, come avviene nel caso di colui
che “origlia”, sostenendo che le interferenze nella sfera
10
privata eseguite senza ricorrere ad appositi congegni sono
altrettanto gravi di quelle eseguite tramite simili
dispositivi e pertanto meritano un trattamento giuridico
identico.
La nozione estensiva assicura la tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo anche nelle investigazioni
che non si avvalgono di mezzi tecnici e non forniscono la
prova documentale della comunicazione o
dell’avvenimento captato.
È pacifico che non costituiscono intercettazioni le
riproduzioni delle conversazioni tra presenti operate da
uno o più interlocutori con mezzi meccanici, perché
ciascuno dei dialoganti si espone liberamente al rischio
che l’altro possa riferire a terzi e provare il contenuto del
colloquio: pertanto la sua riproduzione con mezzi
meccanici ne fornisce la prova documentale e non lede
alcun diritto
7
.
1.2 I caratteri fondamentali delle intercettazioni
I requisiti essenziali delle intercettazioni sono il carattere
riservato della comunicazione, la terzietà dell’operatore e
la clandestinità della captazione.
Una comunicazione si considera segreta quando i
__________
7
FILIPPI L., L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, Milano,
1997, pag. 18; ILLUMINATI G., op. cit., Giuffrè, Milano, 1983,
pag. 35.
11
protagonisti vogliono renderla nota solo agli interlocutori
e ad eventuali altri destinatari, creando le condizioni
oggettive per il raggiungimento di tale scopo
8
.
In applicazione di tale principio, si ritiene che non
costituisce intercettazione la captazione di un dialogo in
cui i protagonisti hanno escluso la segretezza
espressamente o per fatti concludenti ( come avviene, ad
esempio, parlando a voce alta in un luogo pubblico
affollato o tramite apparecchi che rendono la
conversazione percepibile da un numero indeterminabile
di persone)
9
.
Altro requisito essenziale delle intercettazioni è la terzietà
del soggetto captante. L’autore dell’intercettazione deve
essere estraneo alla comunicazione o alla conversazione
captata.
Si discute in dottrina se il soggetto captante deve operare
all’insaputa di almeno uno dei protagonisti del dialogo
intercettato o se la clandestinità dell’operazione viene
meno solo quando si accerti che tutti i comunicanti ne
sono informati. Invero, secondo alcuni autori
10
, tutti gli
interlocutori devono essere all’oscuro dell’attività
captativa in atto, affinché si possa verificare un caso di
__________
8
BARILE P.- CHELI E., voce Corrispondenza (libertà di), in Enc.
dir., X, Giuffrè, Milano, 1962, pag. 744.
9
FILIPPI L., voce Intercettazioni telefoniche, in Enc. dir.,
Aggiornamento, VI, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 567.
10
ILLUMINATI G., op. cit., pag. 35.
12
intercettazione, mentre, secondo un’altra opinione
11
, la
conoscenza da parte di uno degli interlocutori non esclude
il carattere intercettivo della captazione.
Pertanto, si è in presenza di un’intercettazione quando un
dialogante, con mezzi occultati sulla propria persona, fa
ascoltare la comunicazione a terzi all’insaputa
dell’interlocutore.
Un segnale normativo in favore di questa soluzione è
riscontrabile nell’art. 266, comma 1, lett. f) c.p.p., nella
parte in cui menziona i reati di molestia e disturbo alle
persone col mezzo del telefono: in queste indagini i
controlli telefonici vengono disposti su sollecitazione
della persona offesa; il fatto che esse siano assoggettate
alle restrizioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p.
dimostrerebbe, appunto, che il legislatore le ha
considerate intercettazioni vere e proprie, sebbene uno dei
colloquianti sappia di essere ascoltato
12
.
Un ulteriore caso di intercettazione si configura se un
interlocutore permette l’ascolto di un dialogo telefonico a
terzi all’insaputa dell’altro.
Di contro, non costituiscono intercettazioni le captazioni
non effettuate con accorgimenti occulti o insidiosi, come
l’ascolto casuale di una telefonata fra terzi presso la
propria utenza.
__________
11
BALDUCCI P., Le garanzie nelle intercettazioni tra
Costituzione e legge ordinaria, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 13.
12
CAMON A., sub art. 266 c.p.p., in
CONSO G. - GREVI V.,
Commentario breve al codice di procedura penale, Cedam,
Padova, 2005, pag. 784.