Corti locali, per almeno 18 mesi, prima di poterle proporre ai Tribunali arbitrali
internazionali
5
.
Altro aspetto da valutare è quello dell’ampliamento della competenza dei Tribunali
arbitrali internazionali e non soltanto per le questioni legate alla violazione degli obblighi
assunti nell’accordo internazionale, ma anche per le rotture delle obbligazioni assunte dagli
Stati nei confronti dell’investitore estero, attraverso l’operato della c.d. Umbrella Clause
prevista nell’accordo tra Stato ospite e Stato di cui l’investitore estero ha la nazionalità.
Questi argomenti saranno oggetto di analisi, con esame del caso e delle decisioni: si
vedrà cioè come le parti hanno argomentato le proprie posizioni e ragioni e come il
Tribunale abbia assunto le proprie decisioni, tenendo conto delle posizioni delle parti, delle
disposizioni dell’accordo tra Germania e Argentina e dell’attuale evoluzione del diritto
internazionale.
2. IDE: Dimensioni sociali ed economiche del fenomeno.
Per Investimenti Diretti Esteri (IDE), dal punto di vista economico, si intendono
quegli investimenti commerciali a medio o a lungo termine, che un investitore persona fisica
o giuridica, effettua nel territorio di uno stato “ospite”, diverso da quello di cui ha la
cittadinanza
6
. La realizzazione di un investimento estero si è evoluta tramite una tipologia
sempre più ampia di rapporti giuridici: “dal possesso straniero di beni immobili alla
partecipazione straniera al capitale di un’impresa, ai contratti di Stato, agli investimenti
diretti ad assumere il controllo dell’impresa, o comunque sui quali è possibile esercitare
un’influenza notevole, ad un ventaglio sempre più ampio di attività di valore economico
quali la fornitura di servizi e le forme di proprietà intellettuale come i diritti d’autore o i
marchi commerciali”
7
.
Il presente paragrafo è destinato ad illustrare le ragioni economiche e sociali di un
atteggiamento positivo ed aperto da parte degli Stati nei confronti degli IDE; la crescita che
il fenomeno ha registrato negli ultimi anni e quindi l’analisi condotta per gruppi economici e
per settori produttivi, con particolare riferimento alle operazioni di fusione aziendale
(M&A).
5
Liberti, L., Arbitrato ICSID, clausola della nazione più favorita e problemi di attuazione, in Riv.Arbitrato
(2004). P. 574 ss.
6
Marchisio, S., investimenti nel diritto internazionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino,
1995.
7
Porro, G., Studi di diritto internazionale dell’economia, Torino, 2006 p. 93 ss.
8
Nel mondo si contano 78.000 sedi estere associate ad imprese multinazionali e nella
sola Cina vengono impiegate circa ventiquattro milioni di persone. Attualmente 5.500 sono
gli accordi e trattati commerciali tra Stati, di cui 2.573 bilaterali (BIT Bilateral Investment
Treaties), riguardanti gli IDE, e 241 aree di libero scambio di merci e capitali.
Gli Investimenti Diretti Esteri (Foreign Direct Investments, FDI) nel 2006 sono
cresciuti del 38%, rispetto al 2005 con un investimento totale pari a 1.306 miliardi di dollari
e rappresentando il 2,7% del Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale
8
. Tale andamento
positivo è previsto sia per il 2007 che per il 2008
9
.
L’incremento di numero e valore, degli investimenti esteri è riconducibile ad un
aumento dei profitti aziendali e dai nuovi investimenti (greenfield activities), I guadagni
sono stati reinvestiti per oltre la metà in mercati in via di sviluppo, con preferenza per i paesi
asiatici, che raccolgono il 30% degli afflussi (inflows) mondiali con riferimento agli
investimenti del 2006. L’incremento dei profitti e degli utili netti nelle attività di bilancio
hanno determinato un innalzamento del prezzo delle partecipazioni societarie, favorendo
così le operazioni di fusione in senso stretto e di fusioni per incorporazione
10
(cross-border
Mergers and Acquisitions: M&A)
11
, tra le grandi società multinazionali, che rappresentano i
soggetti più importanti nel settore degli IDE, e che realizzano ingenti investimenti diretti
esteri. Le attività di M&A sono aumentate sia di numero che di valore, con 6.974 accordi di
cui 172 da oltre un miliardo di dollari, ed un valore complessivo così di 880 miliardi di
dollari. Le operazioni sono state eseguite principalmente per acquisizione (a credito o a
debito, attraverso operazioni di leverage buy-out
12
), rispetto alle fusioni per scambio di
partecipazioni, maggiormente utilizzate in passato. Il 18% delle operazioni di M&A sono
state svolte da Private Equity Funds
13
e da altri fondi collettivi di investimento
14
.
8
Le cifre proposte provengono da: World Bank in
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf. La banca mondiale ha stimato
che il prodotto interno lordo mondiale per il 2006 è stato 48.245 miliardi di dollari statunitensi.
9
UNCTAD, World investment Report survey, pag. xx Il 63% delle multinazionali che operano nel settore
manifestano ottimismo prevedendo che gli FDI per il periodo 2007-2009 continueranno a crescere pur
calcolando il rischio dovuto al prezzo degli oli combustibili e alle condizioni dei mercati finanziari.
10
Campobasso, G.F., Diritto commerciale, Diritto delle società, II , Milano, UTET, 2006, p. 630 ss.
11
UNCTAD, World Investnment Report Survey,2007 cit .P.xv ss.
12
Montalenti, P., Leverage buyout, in New trends in international trade law, contributions on the occasion of
the 10th anniversary of the international trade law course, Torino, , 2000, p. 253 ss.
13
I fondi di private equity sono fondi di investimento chiusi poco adatti ai piccoli investitori prevedendo spesso
quote di ingresso pari o superiori a 500,000 mila dollari.
14
Campobasso, G.F., Contratti Titoli di credito Procedure concorsuali, III, Torino, 2005, p. 174 ss.
9
I flussi di investimenti esteri vanno a creare una rete di scambi e di contatti di
difficile semplificazione: così per meglio comprenderli, saranno analizzati prima gli afflussi
(inflows) e poi i deflussi (outflows), partendo per ogni movimento dai paesi con economie
evolute per poi passare ai paesi in via di sviluppo (PVS) ed, infine, quelli con economie in
fase di transizione(transitional economies).
Il 64% degli FDI affluisce verso i paesi con economie evolute, con un flusso di 857
miliardi di dollari, ed una crescita che nell’ultimo anno ha raggiunto, superando le
aspettative (rating) internazionali, il 45%; gli Stati Uniti d’America si sono attestati alla
prima posizione con il maggior numero di investimenti, pari a 175 miliardi di dollari, seguiti
da Regno Unito e Francia.
Nei paesi in via di sviluppo, che si stanno aprendo ai mercati internazionali
15
, sono
affluiti 380 miliardi di dollari, con una crescita del 21%: in testa la Cina, in forte ascesa,
seguita da Hong Kong (Cina) e Singapore. Ancor più interessante è il dato che riguarda le
economie in fase di transizione, dell’est europeo e del CIS (Commonwhealth of Independent
States)
16
, verso le quali sono confluiti 69 miliardi dollari, con una crescita pari al 68%,
grazie all’apporto delle operazioni di M&A nel settore bancario ed alla crescente domanda di
gas e di risorse naturali.
I paesi sviluppati esportano capitali pari all'84% degli outflows globali, metà dei
quali proviene dai paesi della Unione Europea, seguiti dagli Stati Uniti, la crescita delle
esportazioni e delle importazioni di capitali è equamente diffusa tra tutte le nazioni. Solo in
l’Italia, nel 2007, sono affluiti 39 miliardi di dollari, il doppio rispetto al dato rilevato
nell’anno precedente. Dai paesi con economie in via di sviluppo, o in fase di transizione,
sono defluiti circa 193 miliardi di dollari con in testa rispettivamente Hong Kong (Cina) e la
Federazione Russa.
Passiamo ora alla descrizione dei settori economici interessati dagli IDE, che per
quasi il 70% hanno riguardato il settore terziario, mentre il settore secondario, in particolare
quello manifatturiero, scende dal 41% del 1990 al 30% del 2006. Il settore primario
ricomprendente l’attività di estrazione di materie minerarie e di idrocarburi, grazie
15
Sette tra le cento multinazionali più grandi al mondo hanno la propria sede principale, sono incorporate o
costituite in un a paese in via di sviluppo.
16
Il CIS è l’alleanza tra gli stati dell’ex Repubblica Sovietica e ne sono membri 11 stati: Armenia, Azerbaijan,
Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirgykistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Ucraina ed Uzbekistan, più il
Turkmenistan, come stato associato.
10
all’aumento del prezzo del greggio e dei gas naturali, è nuovamente cresciuto fino al 10%
del mercato globale degli IDE.
11
Capitolo 1
Gli investimenti esteri nel diritto internazionale
SOMMARIO:1. Gli investimenti esteri come forma di attività economica internazionale. –
2. Origini ed evoluzione. –3. Gli investimenti esteri nel diritto internazionale
consuetudinario. –4. Gli investimenti esteri nelle fonti di secondo grado. –5. Le fonti di
terzo grado. –6. I principi generali di diritto. –7. Le fonti c.d. sussidiarie. –8. La c.d. soft
law. –9. Le espropriazioni e le nazionalizzazioni. –10. La protezione diplomatica. – 11. Gli
standard internazionali di trattamento degli investimenti esteri
1. Gli Investimenti esteri come forma di attività economica
internazionale.
Quello di investimento, prima di essere un concetto giuridico, lo è economico e
consiste in quella quantità di beni che l’impresa non destina ad attività di consumo, ma che
viene invece utilizzata per l'acquisizione e la creazione di risorse da immettere nel processo
produttivo
17
.
Attualmente, gli investimenti esteri costituiscono una delle più importanti forme di
attività economica internazionale.
L’investimento estero comporta uno spostamento di materiali, capitali o altre utilità
sia tangibili che intangibili da uno Stato esportatore (Exporting Country) ad un altro Stato
ospite (Host Country) con l’intenzione di produrre, ovviamente conservando il capitale
investito, anche un ragionevole profitto
18
.
Una prima fondamentale distinzione va operata tra gli investimenti esteri diretti (IDE
o FDI Foreign Direct Investment) e gli investimenti di portfolio
19
, i quali si differenziano
dagli altri per il grado di controllo manageriale acquisito.
17
Per effetto della globalizzazione dei mercati e dell’interdipendenza delle economie statali, imprese e capitali
migrano verso Paesi diversi da quello di provenienza alla ricerca di condizioni politiche ed economiche più
favorevoli. Galgano, Marella, Diritto del Commercio Internazionale, 3° ed., Padova, 2007, p. 655 ss.
18
Dolzer, R., Scheurer, C., Priciples of International Investments Law, Oxford, 2008. p. 4; Reinsefeld, F.A.,
Foreign Investments, in Encycl. PIL, VIII, P. 246.
19
Gli investimenti esteri di portfolio consistono in operazioni finanziarie di acquisto di obbligazioni (bonds),
ovvero di partecipazioni azionarie (stock exchangement), che non permettono al soggetto di assumere il
controllo o esercitare un’ influenza dominante. In questi casi il soggetto non assume il rischio d’impresa o altri
tipi di rischi non commerciali, non potendo per questi motivi, godere della protezione accordata allo straniero
dal diritto internazionale generale e degli altri strumenti di protezione. Questo processo è anche dovuto alla
virtualizzazione della finanza internazionale che non comporta un effettivo contatto tra l’investitore e lo Stato
12
Gli investimenti diretti esteri comportano delle strategie commerciali a medio o
lungo termine (da 5 a 30 anni o più) con operazioni di acquisizione di diritti di proprietà di
beni mobili, immobili o altri diritti reali, crediti monetari, prestazioni a titolo oneroso
derivanti da contratti
20
, acquisto di imprese esistenti, creazione di imprese nuove (Greenfield
Activities), partecipazione a imprese nuove o già esistenti, diritti d’autore o di proprietà
industriale, processi tecnici, know-how, nomi commerciali, concessioni di legge comprese le
concessioni di esplorazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali e minerarie
21
.
Questi tipi di operazioni vengono svolte da soggetti privati
22
, che possono essere sia
persone fisiche che giuridiche
23
. L’individuazione del relativo Stato di cittadinanza è utile
per l’individuazione sia della disciplina internazionale pattizia applicabile che della titolarità
dell'intervento a protezione diplomatica da parte dello Stato dell’investitore.
L'individuazione dello Stato della cittadinanza è agevole per la persona fisica straniera,
mentre non lo è altrettanto per le persone giuridiche. I criteri di individuazione dello Stato di
cittadinanza possono essere molteplici: il luogo di costituzione, quello dell’attività
produttiva ovvero la nazionalità dei soci
24
. Tale processo di individuazione è ancor più
difficile se si pensa che spesso i soggetti che operano nel settore sono imprese di grandi
dimensioni od imprese multinazionali, la cui attività è integrata ed incide sulle varie fasi del
dove l’investimento è localizzato. Anche se il processo di espansione di tali operazioni ed alcuni recenti casi
hanno indotto parte della dottrina a ritenere che questi investimenti , cos’ come gli altri, possano godere delle
protezioni accordate agli investimenti diretti. Picone-Sacerdoti, Diritto internazionale dell’economia, Milano,
1994 p.781 ss; Roggero-Fossati, I movimenti internazionali di capitali, Milano, 1972, p.3 e ss.
20
La dottrina internazionalistica conferma che la nozione di “beni, diritti ed interessi stranieri” è
sufficientemente ampia da ricomprendere tutte le forme, sia tradizionali che nuove, in cui gli investimenti
esteri vengono correntemente realizzati. Marchisio, S., Investimenti nel diritto internazionale, in Digesto delle
discipline pubblicistiche, X, Torino, 1995, p. 569; Verdross, Les regles internationale concernant le traitement
des èntrangers ,in RCADI, (1931/III) p. 364 ss.
21
UNCTAD, World Investment Report, Transnational corporations, exctractive industries and development,
2007 p.xv ss.. Marchisio S., investimenti esteri nel diritto internazionale, (vedi supra nota n°4); Porro, Studi di
diritto internazionale dell’economia, Torino, 2006, p. 203 ss.
22
Sono da escludere i prestiti operati dagli Stati, in conformità ad accordi internazionali ovvero le operazioni
finanziarie legate in tutto o in parte ad organismi multilaterali come la Banca Mondiale (World Bank) o
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO World Trade Organization). Nwogugu, E.I., Legal problems
of foreign investments in RCADI, (1965/177), l’Aja p.357 ss.
23
Schwarzenberger, G., A Manual of International law, V, London, 1967, p. 139 e ss.
24
Ad esempio l’art. 2 dell’accordo relativo alla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Cina
concluso a Roma il 23/1/1985, stabilisce che “ […] è considerata investitore, ogni persona fisica o giuridica
che, in conformità alle leggi della parte interessata, è cittadina di tale paese, ed ogni persona giuridica
costituita in conformità con le sue leggi ed avente sede entro il suo territorio”; L’art. 25 della Convenzione di
Washington del 1965 istitutiva dell’ICSID (International Centre for Settlement of Disputes) dispone che
possono essere sottoposte alla corte, le sole liti tra uno stato contraente ed un cittadino di un altro stato
contraente; l’art. 13 della convenzione di Seul del 1985 istitutiva della MIGA (Multilateral Investment
Guarantee Agency) statuisce che sono investitori ammissibili alla garanzia MIGA le persone giuridiche
costituite o aventi la sede principale in uno stato diverso da quello ove l’investimento è effettuato, o la
maggioranza del capitale appartenga a cittadini di uno o più Stati membri, diversi dallo Stato ospite.
13
processo produttivo. Le imprese multinazionali possono operare in più stadi della
produzione, attraverso imprese “figlie” operanti sul territorio dello Stato ospite, costituite
secondo il diritto locale e produttrici di beni o servizi
25
.
2. Origini ed evoluzione.
La attuale disciplina degli IDE è il risultato di una evoluzione caratterizzata da tre
fasi principali: il periodo coloniale, il periodo post-coloniale, ed il periodo del “Nuovo
ordine economico internazionale2
26
La tematica degli IDE e del loro trattamento appare, per la prima volta, nel periodo
coloniale in Asia, Africa, Medio Oriente ed in altre parti del mondo
27
, quando cioè le
potenze europee cominciarono ad esportare capitali verso i territori colonizzati. In questo
periodo furono poste le basi per le tematiche in materia di investimenti esteri e relativo
trattamento
28
. Le dottrine in materia erano due: chi riteneva che il commercio fosse
un’espressione innata della natura umana, appartenente al diritto naturale e considerava
come unica soluzione l’applicazione della stessa disciplina interna dello Stato ospite
(National Standard), e chi riteneva che i capitali dovessero essere assolutamente liberi di
circolare, partendo dalle teorie liberaliste di Hugo Grotius (1583-1645)
29
, escludendo lo
Stato ospite dall’esercizio del potere di governo su tali capitali, in virtù di un sistema di
extraterritorialità
30
.
Per le operazioni svolte tra due stati, che non erano uniti da un vincolo di
colonizzazione, una miscela di diplomazia e forza permetteva a quelli esportatori di
garantire la protezione degli investimenti effettuati dai propri cittadini. Fu proprio il sistema
dell’extraterritorialità a portare alcuni Stati dell’america latina ad imporre agli investitori
esteri il ricorso ai soli rimedi interni, attraverso l’inserzione negli accordi bilaterali della
25
Sacerdoti, G., Multinazionali ( imprese),in digesto delle discipline privatistiche, X, Torino, 1994, p. 119 ss.
26
Il periodo del ”New International Economic Order” ha inizio con l’adozione da parte dell’ Assemblea
generale delle nazione della risoluzione n. 3281 (XXIX) del 12/12/1974 con la quale veniva approvata la
“Carta dei diritti e doveri economici degli stati”
27
Alexandrowicz, C.H., The Afro-Asian nation and the law of nations, in RCADI, (1968,123) L’Aja.
28
Nel periodo coloniale la questione del trattamento, da applicare agli IDE, assumeva un rilievo relativo per le
transazioni all’interno dei paesi dell’impero tutelati dal parlamento, mentre molto più complessa era la
situazione per le operazioni che si muovevano al di fuori di questi sistemi.
29
Van Ittersum, M., Profit and principle: Hugo Grotius, natural Rights Theories and the rise of Dutch Power
in East Indies, Cambridge 2002.
30
Il sistema dell’extraterritorialità causò in taluni casi risentimenti ancora maggiori del sistema coloniale; Lee,
L.T., Consular law and Practice , Oxford, 1991, p. 8 ss.
14
clausola Calvo
31
che impediva, agli Stati stranieri, il ricorso a rimedi esterni come la
protezione diplomatica.
In quel periodo furono posti i principi di base per quello che sarà poi il maggior
pericolo per gli IDE: le nazionalizzazioni effettuate per motivi di ristrutturazione economica.
Dopo la seconda guerra mondiale ed in particolare dopo lo scioglimento degli imperi
coloniali, si iniziò ad avvertire il bisogno di una disciplina internazionale più chiara in
materia di IDE, poiché i paesi ex colonizzatori si erano trasformati in paesi esportatori di
capitali ed i paesi colonizzati in sistemi economici autonomi e determinati a progettare la
propria struttura economica.
Sorsero così quelle che sarebbero poi state le organizzazioni a tutela del commercio
internazionale: IMF (International Monetary Found) e World Bank. Su impulso di tali
organizzazioni fu stipulato il primo accordo GATT (General Agreement on tariffs and
trade). Nello stesso periodo le ex colonie cominciarono ad assumere un atteggiamento ostile
verso gli investitori esteri, tentando di acquisire il controllo degli investimenti da questi
svolti attraverso massicce campagne di nazionalizzazione. Tuttavia dagli anni sessanta ha
cominciato ad affermarsi il concetto di investimento estero
32
, ed una disciplina autonoma.
Questo è avvenuto quando i paesi in via di sviluppo e quelli con economie in fase di
transizione hanno cominciato ad adottare un approccio più pragmatico, attraverso la
creazione di un clima più favorevole per gli IDE
33
. In quegli anni si formarono le prime aree
di libero scambio (NAFTA, EFTA etc.) e gli Stati cominciarono a stringere accordi
bilaterali di promozione e protezione degli IDE.
Il periodo del Nuovo Ordine Economico Internazionale prende il nome dalla
Declaration for the Establishment of a New International Economic Order, adottata con la
risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 3201(S-VI) del 1/05/1974 e frutto
delle pressioni e delle rivendicazioni da parte di un gruppo di stati del terzo mondo
34
, che
31
La clausola prende il nome dal suo ideatore e teorizzatore Carlos Calvo (1824-1906) giurista e Ministro degli
esteri argentino nei suoi scritti Le droit International ( VI, 5° ed) 1885
32
Nel 1959 viene stretto tra Germania e Pakistan il primo BIT moderno. Porro, G., Studi di diritto
internazionale dell'economia,cit. p. 88 ss.
33
I PVS data la loro cronica esposizione al bisogno di capitali si trovano per lo più nella condizione, dietro
l’apparente libertà di regolamentare come meglio credono l’accesso di capitali stranieri, di dover entrare in
concorrenza tra loro per attirare, con regimi tributari preferenziali e concessioni di altro tipo, i capitali
medesimi; Picone, Diritto internazionale dell'economia : raccolta sistematica dei principali atti normativi
internazionali ed interni con testi introduttivi e note, Milano, 1994; Nurske, la formazione del capitale nei
paesi sottosviluppati, Torino, 1965, p 98 ss.
34
Le rivendicazioni avevano ad oggetto, prevalentemente, la sovranità permanente degli stati sulle risorse
naturali, Conforti, Diritto internazionale,Napoli, 6° ed. 2002, p. 191 ss.
15
richiedevano delle regole di mercato più giuste per una uguaglianza non soltanto formale,
sulla negoziazione e sul controllo delle attività svolte sul proprio territorio
35
.
3. Gli investimenti esteri nel diritto internazionale
consuetudinario.
Dall’inizio degli anni novanta la disciplina degli investimenti esteri si è andata
cristallizzando. Nell’ambito dell’attuale stato di evoluzione del diritto internazionale si può
affermare che il diritto internazionale degli investimenti esteri sia diventata una area, della
disciplina legale internazionale, specializzata ed autonoma, pur rimanendo inserita nel diritto
internazionale generale consuetudinario (International Customary Law) e nel trattamento
degli stranieri e dei loro beni
36
.
Due sono i principi generali che si sono andati affermando per consuetudine in
materia di trattamento degli stranieri
37
:il primo è quello dell’attaccamento, che sancisce che
ogni Stato ha il diritto di esercitare liberamente il potere di governo e di sovranità territoriale
sulle persone e sui beni che insistono sul proprio territorio
38
, ma non può imporre loro
prestazioni personali o patrimoniali, che non siano giustificate da un proporzionale
attaccamento che il soggetto e i propri beni hanno con la comunità territoriale.
Il secondo è il c.d. obbligo di protezione, in virtù del quale ogni Stato ha diritto che i
propri cittadini e le loro proprietà all’estero ricevano, dallo Stato ospite, uno standard di
protezione minimo, che può consistere sia in misure preventive che repressive
39
. Secondo
l’art.1 e l’art. 2 lett. a) e b) della Carta dei Diritti e Doveri Economici degli Stati ogni
Nazione sarebbe libera di disciplinare liberamente gli investimenti esteri
40
. Secondo gli
35
Cassese, A., International law, Oxford, 2001, P. 400 ss; Bhagwati, Jagdish, N.,The New International
Economic Order: The North South Debate, Cambridge, 1977 p.2 ss.; Rothstein, Robert, L., Global Bargaining:
UNCTAD and the Quest for a New International Economic Order, Princeton. 1979.p. 6 ss.
36
. Dolzer, Scheurer, Principles of international investments law, cit. p. 2.
37
La bibliografia in materia è vastissima. Per una panoramica generale si consiglia la consultazione di: Conforti,
B., Diritto internazionale, Napoli, 2006 P. 215; Carreau, D., Juillard, P., Droit international economique, Paris,
2003; UNCTAD, Series on Issues in International Investment Agreements, Ginevra, 2005 p. 1 ss; Marchisio,
S., Investimenti nel diritto internazionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino, 1995 p. 568.
38
Da tale principio discende il potere dello stato di ammettere o escludere dal proprio territorio gli stranieri,
siano essi persone fisiche o giuridiche, e i loro beni, incluso il potere di sottrarre tali beni attraverso
espropriazioni o nazionalizzazioni, qualora ricorra un interesse pubblico.
39
Per misure repressive si intende che lo Stato territoriale deve mettere a disposizione dello straniero un
apparato giurisdizionale idoneo a far valere le proprie pretese, in caso contrario lo stesso apparato statuale
dovrà rispondere della sua responsabilità internazionale per “diniego di giustizia”
40
“Each State has the right: a) To regulate and exercise the authority over foreign investment within its
national jurisdiction in accordance with its national objectives and priorities. No State shall be compelled to
grant preferential treatment to foreign investment. b) To regulate and supervise the activities of transnational
corporations within its national jurisdiction and take measures to censure that such activities comply with its
16