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8
Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento
caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato
fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti
personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito del settore
delle piccole e medie imprese”
3
. Tale enunciazione spiega proprio lo spirito che ha guidato
il legislatore nelle scelte politiche, allontanando la società a responsabilità limitata dalla
società per azioni, creando un autonomo modello organizzativo di attività d’impresa,
caratterizzato da un’ampia autonomia statutaria
4
.
La stessa relazione indica come la società a responsabilità limitata cessi di essere una
“piccola società per azioni” che il codice ci aveva consegnato
5
, tendendo invece a
conquistarsi un proprio spazio autonomo e funzionale, sottraendosi alla rigidità propria
delle S.p.A., per avvicinarsi alle società personali, pur continuando a godere del beneficio
della responsabilità limitata.
Si desume da ciò che anche in Italia così come in altri ordinamenti stranieri, si pensi
ad esempio alla GmbH tedesca, alla Limited Liability Company statunitense, oppure alla
Limited Liability Patnership inglese, o ancora alla Societade Limitada brasiliana, la società a
responsabilità limitata costituisce un modello legale effettivamente autonomo ed
intermedio tra quelli di persone e quelli azionari
6
.
Dalla riforma si ottiene uno strumento che può essere utilizzato nell’impresa piccola,
media e medio-grande , da utilizzare anche per l’esercizio dell’impresa individuale, come se
3
Vedi Relazione al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle
cooperative”
4
Come evidenziato dalla FONDAZIONE LUCA PACIOLI, L’amministrazione delle società a responsabilità limitata,
Documento n. 21 dicembre 2006, pag. 1.
5
Si veda in tal senso R. GUIDOTTI, N. SOLDATI, La società a responsabilità limitata, Collana Impresa Mercato
Istituzioni, sezione giuridica, MAGGIOLI EDITORE 2008, pag. 9.
6
Per uno spunto in tal senso D. PISELLI, La riforma del diritto societario: quali opportunità per le imprese? Anno XI –
n. 2 Aprile 2004, IL SOLE 24ORE, PIROLA, pag. 25.
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fosse una società di persone con limitazione della responsabilità, o come una società di
capitali con nucleo sociale forte, con la possibilità di apertura al mercato dei capitali,
nonché come alternativa per l’esercizio di business dedicati nell’ambito dei gruppi.
La riforma del diritto societario ha poi dato nuova linfa alla S.r.l. unipersonale,
conferendole maggiore autonomia e dignità giuridica nell’ambito delle varie opportunità
che vengono poste a disposizione dei soggetti economici, potendo essere impiegato come
modello organizzativo tanto da imprese individuali di piccole dimensioni, quanto da
imprese appartenenti a gruppi societari
7
. Il risultato è stato un notevole incremento di unità
iscritte nel Registro delle Imprese che in poco meno di cinque anni si è praticamente
raddoppiato
8
.
La trattazione che segue si compone di otto capitoli, dove vengono esaminate le
principali tematiche riguardanti la società a responsabilità limitata, eseguendo anche un
confronto con la previgente normativa allo scopo di meglio evidenziare le novità
introdotte dal legislatore del 2003. Si avrà modo di osservare come la normativa sia
specifica per la S.r.l., e non più caratterizzata da un continuo richiamo alle disposizioni
della società per azioni. Uniche eccezioni sono rappresentate dalla normativa sui gruppi
societari e sullo scioglimento e liquidazione della società, che sono state oggetto delle
riforma anch’esse, ma che hanno mantenuto in comune la stessa disciplina.
7
In tal senso, si consideri che il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88 in tema di srl unipersonali era orientato a favorire
lo sviluppo delle imprese individuali di dimensione medio-piccola, ma nel senso di una sostanziale preclusione
dell’utilizzo della società unipersonale come strumento organizzativo dei gruppi di società. Vedi M.
INNOCENTI, D. PETRI, S. BILLERO, La S.R.L. unipersonale, Monografie, CESI PROFESSIONALE
LIVINGBOOK 2008, pag. 5.
8
Si vedano i risultati dell’indagine statistica (fonte: Unioncamere-Infocamere, Registro delle Imprese),
riportata in “il sole 24ORE”, 10 dicembre 2007, con commento di BELLINAZZO M., E’ boom per le s.r.l.
unipersonali, in base al quale le società a responsabilità limitata con unico socio sono passate dalle 45.281 unità
del 2003 alle 104.721 unità del 2007 (dati aggiornati al 30 settembre 2007), denotando un tasso di crescita ben
superiore a quello delle società per azioni unipersonali (dalle 4.688 del 2004 alle attuali 6.582 unità iscritte nel
registro delle imprese).
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10
Si è provveduto nel primo capitolo a porre in evidenza come l’istituto della S.r.l. si
sia evoluto nel corso degli anni, con l’introduzione nel Codice Civile del 1942, che per la
prima volta fa riferimento a tale tipo societario affiancandolo alla società per azioni. Si è
esaminata la dodicesima Direttiva CEE
9
con il riconoscimento a livello europeo della S.r.l.
unipersonale, successivamente recepita dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo
n. 88/93
10
. Infine si è arrivati alla riforma del D. lgs. 17 gennaio 2003 che rivoluziona
completamente la figura della S.r.l..
Nei successivi capitoli si è provveduto ad esaminare le principali novità in tema di
società a responsabilità limitata, incentrate sulla centralità della figura del socio, con un
ampliamento della categoria dei beni conferibili, con l’eliminazione della proporzionalità
tra conferimenti e partecipazioni, con la possibilità che lo statuto affidi ai soci
l’amministrazione della società, con l’ampliamento delle ipotesi di recesso e infine con
l’attribuzione ai soci del potere di promuovere l’azione sociale di responsabilità.
Si è prevista una più ampia autonomia statutaria, per cui non sarà più necessario
seguire un “modello”
11
di atto costitutivo per la società a responsabilità limitata, ma i soci
nella fase costitutiva dovranno tradurre in atto costitutivo le loro esigenze contrattuali.
9
Direttiva comunitaria del 21 dicembre 1989, n. 89/667/CEE, la dodicesima in tema societario secondo
l’ordine cronologico, si pone in totale sintonia con il programma d’azione comunitario progettato a favore
delle piccole e medie imprese approvato dal Consiglio il 3 novembre 1986, che rimarcava la necessità di
promuovere l’impresa individuale, pur senza far riferimento alla tematica delle società unipersonali. Si veda in
tal proposito A. SIROTTI GAUDENZI, La dodicesima direttiva CEE in materia societaria e la sua applicazione in Italia,
dal sito www.notiziariogiuridico.it 1995.
10
In esecuzione alla delega ricevuta con l’articolo 17 della legge 19 febbraio 1992, con cui si dava attuazione
alla direttiva comunitaria 21 dicembre 1989, n. 89/667/CEE, con riferimento alle società, nelle quali le quote
del capitale fossero appartenute, fin dalla costituzione della società o successivamente, ad un solo “socio”. Si
veda V. SALAFIA, Limiti delle responsabilità limitata dell’unico socio di società a r.l., in Rivista di Diritto Commerciale e
Societario, LE SOCIETA’ N. 10/2006, pag. 1207.
11
La legge fa espresso riferimento all’atto costitutivo (e non più allo statuto) inteso come “contratto che
disciplina i rapporti tra i soci” (cfr. nuovo art. 2463 c.c.). i soci nella fase costitutiva della società, dovranno
tradurre in atto costitutivo le loro esigenze contrattuali, facendolo diventare uno strumento che disciplina la
vita sociale in alternativa e spesso nel silenzio della legge.
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11
Infine si è prevista una grande libertà di forme organizzative, nel rispetto ovviamente
del principio di certezza nei rapporti con i terzi, dando facoltà ai soci di scegliere la figura
amministrativa più consona alle esigenze dell’impresa, la possibilità di assumere decisioni
anche al di fuori della riunione assembleare e di avvalersi o meno del collegio sindacale
(quando il capitale sociale non superi 120.000 euro), potendo effettuare un controllo
diretto anche con l’ausilio di un esperto.
Da ultimo si è esaminata la figura della S.r.l. unipersonale, ponendo in evidenza la
grande duttilità di tale istituto, che dà la possibilità anche ad un socio unico di poter
usufruire della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. Si è anche esaminata la
possibilità di eventuali abusi di tale istituto a scapito dei terzi o dei creditori sociali che
entrino in contatto con la società
12
.
12
Il notevole interesse giuridico di tale forma societaria risiede, nella anomalia giuridica dell’istituto: la nascita
e la sopravvivenza di un organismo unipersonale dotato di personalità giuridica rappresentano una vistosa
deroga alla comune fattispecie societaria, caratterizzata, come ogni fenomeno associativo, dalla natura
pluriennale del sottostante rapporto contrattuale. Motivo per cui la disciplina della s.r.l. unipersonale
rappresenta il frutto di un compromesso tra promozione dell’impresa e tutela del ceto creditorio, che si
evidenzia nella convivenza tra l’esercizio dell’impresa in forma individuale e beneficio della responsabilità
limitata, anche se condizionata al rispetto delle cautele imposte a tal fine dalla legge. Si veda a tal proposito M.
INNOCENTI, D. PETRI, S. BILLERO, Op. cit., pag V.
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CAPITOLO PRIMO
Evoluzione della società a responsabilità limitata in Italia
Sommario: 1. La figura della S.r.l. prima e dopo il Codice Civile del 1942; - 2. La dodicesima
direttiva CEE in materia societaria, il riconoscimento della S.r.l. Unipersonale - 3. Il
decreto legislativo N. 88/93 e la nuova rubrica dell’articolo 2247 del Codice Civile; - 4. La
riforma della S.r.l. nel D. lgs 17 gennaio 2003, centralità della figura del socio.
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13
1. La figura della S.r.l. prima e dopo il codice civile del 1942
La Società a responsabilità limitata venne introdotta nel nostro ordinamento con il
Codice Civile del 1942, con il proposito di creare un tipo di società che si ponesse tra la
società di persone e la società per azioni. Il legislatore del 1942 voleva creare accanto alla
società per azioni in tipo più semplice di società a responsabilità limitata, senza circolazione
delle azioni
13
. Con tali propositi fu realizzata una nuova società con una propria disciplina,
costituita in parte con norme proprie e in parte con norme che richiamano la società per
azioni.
Per capire come il legislatore abbia sentito la necessità di creare un nuovo tipo di
società è necessario considerare la realtà dell’epoca e come la vicenda societaria stava
evolvendo agli inizi del secolo scorso. Il sistema regolato prima del Codice Civile del 1942
si basava sulla contrapposizione fra società civile e società commerciale
14
.
La società civile aveva uno schema molto semplice e quindi per sua natura non aveva
molta solidità e presto cadde in disuso. Il codice del commercio per ovviare a questo
13
Il Codice Civile 1942 identifica i caratteri definitori del tipo s.r.l. nella responsabilità e nella natura della
partecipazione sociale, infatti dall’art. 2472 si enuncia che: “Nella società a responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non
possono essere rappresentate da azioni”. Se si confronta la nozione legislativa ora riportata con quella della
società per azioni, si constata l’identità letterale dell’espressione usata, quanto alla responsabilità, si rileva
invece all’opposto che l’elemento differenziale consiste nell’affermazione che le quote sono rappresentate da
azioni nella s.p.a. e non possono essere rappresentate da azioni nella S.r.l.. Cosicché, si sarebbe indotti a
ritenere che l’unica differenza fra i due tipi di società risieda nella natura della partecipazione sociale. Più in
generale si potrebbe pensare che la società a responsabilità limitata sia, in sostanza, una società per azioni
modificata. Si consideri a tale proposito F. DI SABATO, Manuale delle Società, UTET 1996, pag. 726 e 727.
14
Secondo l’articolo 1697 del c.c. abrogato, la società civile era un contratto col il quale due o più persone
convenivano di mettere qualcosa in comunione al fine di dividere il guadagno che ne sarebbe potuto
derivare. L’espressione “mettere qualcosa in comunione” era usata in senso ampio e generico e voleva dire
mettere qualcosa in unione, in colleganza per il raggiungimento del fine, quindi poteva essere conferita
qualsiasi entità capace di produrre un utile. La società civile era uno schema generalissimo, che poteva
assumere le più varie configurazioni a seconda dei mutevoli interessi delle parti. Poteva riguardare l’esercizio
in comune di un attività economica od il godimento di determinati beni od anche dell’intero patrimonio od
avere per oggetto i guadagni che ciascuna delle parti avesse ricavato dalla propria industria. Si veda a tal
proposito F. FERRARA JR. – F. CORSI, Gli imprenditori e le Società, GIUFFRE’ EDITORE 1996, pag. 191 e ss.
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14
problema introdusse una nuova società commerciale che avesse una personalità giuridica
distinta da quella dei soci, un proprio patrimonio e che dovesse manifestarsi all’esterno.
Il codice del commercio regolava tre tipi di società: la società in nome collettivo, la
società in accomandita (semplice o per azioni) e la società anonima
15
. Quest’ultima era
l’unica forma dove i soci rispondevano solo con i propri conferimenti, l’organizzazione era
più complessa, c’era un consiglio di amministrazione e il controllo del collegio dei sindaci.
Nel giro di pochi anni la società anonima crebbe notevolmente poiché consentiva
una maggiore tranquillità, per male che potesse andare i creditori potevano rifarsi solo sul
patrimonio della società e quindi i soci rischiavano solo i conferimenti. Si cominciò a
ricorrere all’anonima quindi anche per società di ridotte dimensioni, creando una
degenerazione della struttura societaria, dove gli organi il più delle volte esistevano solo
sulla carta
16
.
Molto spesso accadeva che la società anonima venisse creata regolarmente con più
soci ognuno con le proprie azioni, ma che secondo accordi presi precedentemente
cedevano successivamente le proprie azioni ad un unico socio. Quindi la società spesso
veniva a trovarsi nelle mani di un unico socio che godeva della responsabilità limitata, ma
che poteva creare una situazione di confusione soprattutto per i creditori della società,
poiché non sempre esisteva una netta separazione tra il patrimonio della società e quello
dell’unico azionista.
15
Il codice del commercio non disciplinava una figura generale di società, ma vari tipi di società, per lo più
rigidamente conformati, perché il loro regolamento, ispirandosi anche alla tutela degli interessi dei terzi, non
poteva essere liberamente modificato dai soci. Si avevano degli stampi fissi, degli abiti già fatti di varie
dimensioni: il soggetto poteva scegliere quello che gli andava bene, ma non poteva modificarlo per adattarlo
alla sua persona. Vedi F. FERRARA JR. – F. CORSI, Op. cit, pag. 195.
16
I sindaci esistevano sulla carta, perché avevano assunto la carica “per favore”, e tutta la loro attività
consisteva nel firmare ogni tre mesi i libri sociali per far risultare il controllo imposto dall’art. 184 c. co. e la
relazione sulla gestione che gli amministratori avevano già approntato per loro. Talvolta neanche queste
formalità erano osservate e non di rado capitava che la persona compiacente scontasse amaramente il piacere
fatto all’amico, incorrendo nelle sanzioni penali per irregolarità inconsapevolmente commesse. Così F.
FERRARA JR. – F. CORSI, Op. cit, pag. 197 ss.
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15
Si fa cenno per la prima volta alla società a responsabilità limitata, chiamandola
“società a garanzia limitata“ nel Progetto di codice di commercio di Vivante del 1922,
definita dall’art. 95, comma 1, n. 3, come società “nella quale tutti i soci sono obbligati
soltanto al versamento di una quota determinata del capitale sociale e questo non è mai
diviso in azioni“
17
.
Il Progetto Vivante dava alla società una nota personalistica, avvicinandola alla
società di persone. Non era previsto alcun intervento del tribunale, non era obbligatorio un
organo di vigilanza interno e non era previsto un diritto di informazione del socio.
In seguito al Progetto Vivante ci fu il Progetto D’Amelio del 1925, che faceva
riferimento alla possibilità per la società a garanzia limitata di attribuire all’assemblea dei
soci la possibilità di agire contro gli amministratori della società. Inoltre prevedeva il
controllo del giudice del registro sugli adempimenti necessari alla costituzione della società,
così come previsto per la società per azioni, nell’interesse dei terzi, data la limitazione della
responsabilità.
D’altronde si riteneva utile da una parte favorire il carattere personale e familiare
della società a garanzia limitata nella gestione, ma dall’altra bisognava comunque
considerare che la società rispondeva solo con la garanzia del proprio patrimonio. I terzi
avevano quindi il diritto di seguire il patrimonio della società nel corso della attività sociale,
per verificarne la consistenza in ogni momento, imponendo l’obbligo della pubblicità dei
bilanci.
17
La Relazione Asquini disegnava in modo molto netto la funzione e la lacuna “che il sistema vigente lascia
aperta”, e che il nuovo modello avrebbe colmato, precisando che “ogni forma di società deve avere una
funzione economica sua propria e un ambito di applicazione proprio; se la società a garanzia limitata dovesse
costituire una semplice variazione dell’una o dell’altra forma di società esistenti, sarebbe condannata sul
nascere; al contrario essa deve avere nel campo economico una funzione propria, che le altre forme di società
non possono compiere o possono compiere male”. Vedi C. MONTAGNANI, Informazioni e controlli nelle nuove
società a responsabilità limitata, PICCIN NUOVA LIBRARIA S.p.A., CASA EDITRICE DR. FRANCESCO
VALLARDI 2008, pag. 34.
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16
In questi progetti che anticipano i lavori del legislatore del 1942 la società a garanzia
limitata si pone come un ponte tra le società di persone e le società di capitali
18
. I lavori di
riforma iniziarono nel settembre del 1939 quando il guardasigilli Grandi affidò ad Alberto
Asquini la presidenza della commissione incaricata di predisporre il progetto di modifica
19
.
Nel progetto ministeriale del 1940 la società a responsabilità limitata viene finalmente
chiamata con questo nome e inserita nel Codice Civile del 1942 accanto alle altre società di
capitali.
Il legislatore del 1942 costruì un tipo di società con una propria disciplina, con
norme in parte originali e in parte che riproducevano o richiamavano la società per azioni.
Non fu usata la tecnica legislativa adottata per le altre società, dove le regole specifiche
erano accompagnate da una norma di chiusura o di rinvio alle norme della società per
azioni, come ad esempio era per la società in accomandita per azioni, o per la società in
accomandita semplice. Il motivo era forse da ricercarsi nel proposito di aumentare la
novità del nuovo tipo societario e da staccarlo dai progetti di riforma del codice di
commercio
20
.
Si era voluto creare un modello societario tra la società per azioni, di cui mantiene il
principio della limitazione di responsabilità alla quota di conferimento, e le società
personali delle quali mantiene i caratteri dell’intuitus personae e della limitata trasferibilità
della quota
21
. Ci fu un ritorno alla facoltatività del collegio sindacale così come era stata
vista nei Progetti Vivante e D’Amelio.
18
In questo senso C. MONTAGNANI, Op. cit, pag. 38.
19
Così I. DEMURO, Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nella S.r.l., in Quaderni di
giurisprudenza commerciale, GIUFFRE’ EDITORE 2008, pag. 8 e 9.
20
Tra gli altri F. DI SABATO, Op. cit, pag. 727.
21
Il progetto del legislatore del codice civile tentava una più netta differenziazione e ”un’accentuazione
dell’elemento personale”, anche con il ritorno alla facoltatività del collegio sindacale. La presenza dell’organo
di controllo avrebbe potuto derivare non dall’entità del capitale, ma dalla volontà o meno dei soci di
esercitare una diretta ed immediata partecipazione alla vita societaria. Si veda C. MONTAGNANI, Op. cit, pag.
57.
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17
Nell’atto costitutivo si poteva prevedere la nomina di uno o più sindaci da parte di
soci non amministratori, se questi non erano previsti o non erano stati nominati, allora
ciascun socio aveva il diritto di avere notizie dagli amministratori sull’andamento degli
affari sociali e la possibilità di consultare le scritture obbligatorie. Inoltre i soci che
rappresentavano almeno un quarto del capitale sociale potevano chiedere a loro spese una
revisione della gestione.
Tutto ciò fece si che ne risultò una società molto più agile rispetto alla società per
azioni, destinata più che altro a imprese di piccole e medie dimensioni
22
, dato il più basso
capitale sociale richiesto per la sua costituzione.
Per quanto riguarda le altre caratteristiche c’è da dire che il riferimento alla società
per azioni è continuo, anche perché quest’ultima viene considerata il prototipo delle società
di capitali. Ogni qual volta esisteva una lacuna normativa nella società a responsabilità
limitata vi si sopperiva con la normativa relativa alla S.p.A. a cui si faceva espresso
richiamo.
I lineamenti base del modello codicistico erano: la rilevanza del socio; l’elasticità delle
forme e delle strutture; le partecipazioni dei soci rappresentate da quote anziché azioni, di
cui fu vietata l’emissione; la preclusione di un ricorso diretto al pubblico risparmio
mediante l’emissione di obbligazioni.
Alla fine possiamo dire che la normativa della S.r.l. risultò appiattita
23
su quella della
S.p.A., poiché il legislatore del 1942 aveva dedicato poche norme specifiche al nuovo
modello societario e richiamava numericamente la ricca normativa della S.p.A..
22
Si evince chiaramente dalla Relazione n. 1004 che l’intento del legislatore è di creare una società di capitali
destinata più che altro all’esercizio delle imprese di piccole dimensioni, ma è utilizzabile anche per imprese di
dimensioni maggiori, non essendovi alcun limite massimo di capitale. Vedi F. DI SABATO, Op. cit. pag. 728.
23
Così A. BUSANI, La riforma delle società e dei bilanci .Le nuove regole per S.p.A. e S.r.l., in IL SOLE 24 ORE
PIROLA, 2004, pag. 77.
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18
E’ ovvio che tutto ciò portava spesso a numerose imperfezioni soprattutto per la
disciplina degli aumenti di capitale, lo svolgimento totalitario dell’assemblea e la collegialità
dell’organo amministrativo che dovevano essere sempre adattati alla normativa prevista per
la società per azioni.
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2. La dodicesima direttiva CEE in materia societaria
il riconoscimento della S.r.l. unipersonale
La dodicesima direttiva CEE nasce con lo scopo di armonizzare il diritto societario
24
nel panorama europeo. Già nel 1986 il Consiglio Europeo aveva progettato un programma
d’azione comunitario a favore delle piccole e medie imprese, per promuovere lo spirito
imprenditoriale, anche se non si faceva alcun riferimento alle società unipersonali
25
.
Il consiglio europeo interviene con la direttiva comunitaria del 21 dicembre 1989, n.
89/667 (XII direttiva CEE in materia societaria )
26
, per uniformare la normativa societaria
tra i vari paesi membri; soprattutto per il fatto che in alcuni paesi già si prevedeva la forma
societaria unipersonale. Era necessario quindi creare una normativa unica che non creasse
situazioni di confusione tra gli stati e che comunque incoraggiasse l’iniziativa privata per le
piccole e medie imprese, anche per chi da solo volesse proporsi nel panorama societario,
attraverso i benefici riconosciuti alle società soprattutto per la limitazione della
responsabilità.
Prima dell’emanazione della direttiva in Europa esisteva una situazione alquanto
variegata, poiché alcuni stati avevano già da tempo permesso la costituzione di società con
un unico socio, altri invece prevedevano la necessaria pluralità con sanzioni per chi non la
24
Si veda in tal senso G. F. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, seconda edizione, UTET EDITORE
2004, pag. 177.
25
Il Consiglio europeo aveva insistito in più di una occasione sulla necessità di promuovere in vario modo lo
spirito imprenditoriale: una risoluzione datata 22 dicembre 1986, relativa al programma d’azione per la
crescita dell’occupazione, rimarcava la necessità di promuovere l’impresa individuale, pur senza fare ancora
riferimento alla tematica delle società unipersonali. Si veda a tale proposito A. SIROTTI GAUDENZI, Op. cit.
pag. 8 e ss.
26
Comunque, prima del suo ufficiale riconoscimento, il fenomeno non era alieno al sistema, poiché qualsiasi
società nel corso della sua vita poteva rimanere nelle mani di un solo socio. Così MARCELLO INNOCENTI,
DAVID PETRI, SANDRO BILLERO, Op. cit. pag. 3.
La nuova S.r.l.
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20
rispettasse, che andavano dalla “dissoluzione della società” alla “responsabilità solidale del
socio divenuto unico”
27
.
Il primo stato ad adottare tale tipo societario fu la Danimarca che lo introdusse già a
partire del 1973, seguita alcuni anni più tardi dalla Germania nel 1980 e dalla Francia, Paesi
Bassi e Belgio negli anni seguenti. In altri stati come il Lussemburgo e il Portogallo
esistevano dei progetti di riforma da attuare. Per quanto riguarda gli altri stati del mondo
bisogna ricordare che negli Stati Uniti D’America era possibile costituire una corporation
unipersonale.
Ovviamente i tipi societari adottati nei paesi membri anche se prevedevano un unico
socio avevano caratteristiche diverse, era quindi necessario plasmare sia le normative
esistenti, che crearne altre per gli stati che non le prevedevano affatto al fine di creare una
situazione legislativa uniforme per tutti i paesi aderenti alla CEE. Possiamo dire che la
scelta a livello europeo si è indirizzata verso la creazione di una società con unico socio a
responsabilità limitata
28
, riscontata dall’esigenza di creare uno strumento giuridico che
consenta di limitare la responsabilità dell’imprenditore unico in tutta la comunità
29
.
Oltre che per i motivi visti la XII Direttiva venne emanata dal legislatore europeo del
1989, anche per favorire lo sviluppo della piccola e media impresa, mettendo a
disposizione degli operatori una nuova forma organizzativa. Si parlava a tale proposito di
27
La relazione introduttiva alla proposta che poi ha dato vita alla direttiva, sottolineava che la finalità
perseguita era sì quella di armonizzare le legislazioni nazionali in materia, ma anche quella di facilitare “la
creazione o la prosecuzione in forma societaria di piccole o medie imprese con unico titolare. Da un lato,
infatti quando vi è un unico imprenditore, l’obbligo di pluralità dei soci impone ora l’intervento di un
secondo socio che in realtà è solo un prestanome, il che rende più costosa e complicata l’organizzazione della
società. Dall’altro una forma societaria che prescinda dal numero dei soci, rappresenta uno strumento
giuridico che, in virtù delle misure già prese a livello comunitario e della presente direttiva assicura,
soprattutto in materia di pubblicità e di redazione e controllo dei conti, una serie di garanzie equivalenti che
consentano di separare il patrimonio sociale da quello privato dell’imprenditore”. Si veda a tal proposito R.
ROSAPEPE, La società a responsabilità limitata unipersonale, GIUFFRE’ EDITORE 1996, pag. 2.
28
A tale proposito F. DI SABATO, Op. cit, pag.743.
29
In questo senso si vedano anche M. INNOCENTI, D. PETRI, S. BILLERO, Op. cit, pag.3.
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21
un programma d’azione per le piccole e medie imprese
30
, che tenesse distinto il patrimonio
personale dell’imprenditore da quello della società.
Nell’articolo 1 si nota chiaramente come la direttiva sia indirizzata alla “societas unius
personae” che può costituirsi in forma di società a responsabilità limitata, nonché a tutte le
altre forme societarie che ad essa corrispondono nei vari paesi membri della comunità.
L’intenzione del legislatore è chiara, si devono cercare di promuovere gli istituti che
consentano di incentivare la piccola e media impresa. Allo stesso tempo però l’articolo 6
prevedeva che “quando uno stato membro permette la società unipersonale, ai sensi
dell’art. 2, paragrafo 1, anche per la società per azioni, si applica la presente direttiva“
31
, il
che non è molto coerente con l’intento di favorire le piccole e medie imprese, ma
probabilmente si riscontra nelle necessità di uniformare una materia molto controversa
nelle normative dei vari paesi membri.
E’ chiaro come la società unipersonale deve rispettare gli obblighi previsti per le
società soprattutto in tema di pubblicità. Il fatto che tutte le quote si trovino in mano ad
una unica persona, ovviamente richiede degli opportuni adempimenti quali: l’iscrizione in
un registro accessibile al pubblico e che tutte le decisioni prese dall’unico socio in qualità di
assemblea dei soci siano in forma scritta.
Nell’articolo 2 si stabilisce che “la società può avere un unico socio al momento della
costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano“
32
.
30
Le linee giuda della Direttiva non ignorano tuttavia i rischi connessi alla canonizzazione della società con
unico quotista, nella prospettiva del possibile abuso o utilizzo distorto dello schermo della persona giuridica:
donde la altrettanto sentita esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti, “per proteggere gli
interessi tanto dei soci come dei terzi”. Vedi M. INNOCENTI, D. PETRI, S. BILLERO, Op. cit, pag.3 e ss.
31
Per tutti sul punto v. R. ROSAPEPE, Op. cit., pag. 3.
32
Si consideri a tale proposito C. IBBA, La società a responsabilità limitata con un unico socio (commento al d.lg. 3
marzo 1993 N° 88), GIAPPICHELLI EDITORE 1995, pag. 2.