Efficienza nel settore della gestione dei rifiuti 3
Introduzione
Il settore della gestione dei rifiuti fa parte dell ampia categoria
delle local network utilities, come il settore idrico e dei
trasporti, ma l efficienza in questo settore non riguarda solo
risparmi in termini monetari, ma anche un uso piø razionale
delle risorse ambientali. Quest ultima esigenza Ł fortemente
sentita in un paese come l Italia, che ha al suo interno
Regioni, come la Campania, che addirittura versano in uno
stato di Emergenza Rifiuti , emergenza non riguardante i
costi monetari, ma quelli ambientali dovuti ad una cattiva
gestione di questo servizio.
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Per questo settore, il momento Ł cruciale, non solo per i
motivi sopra citati, ma anche per la legislazione andata da
poco in vigore e che porta anche grosse novit e im portanti
sfide che il settore dovr essere in grado di affro ntare. Tra le
piø importanti novit , vanno ricordate la fissazion e di
percentuali minime di raccolta differenziata per ogni Comune
abbastanza elevate, tanto da sembrare un miraggio per molte
realt locali, soprattutto nel Mezzogiorno del nost ro paese, e
la possibilit , sempre per i comuni, di passare, pe r quel che
riguarda il finanziamento del servizio, dalla tassa (che per
ad oggi si configura soprattutto come imposta) ad una tariffa,
utilizzando cos la leva economica per indurre comportamenti
piø responsabili da parte dei produttori di rifiuti.
Il seguente lavoro focalizza la sua attenzione sulla struttura
dei costi dei Comuni per l offerta del servizio ed Ł diviso in
quattro parti:
1. Nella prima parte verranno analizzate le caratteristiche
del settore della gestione dei rifiuti, anche dal punto di
vista normativo;
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2. Nella seconda parte verranno passati in rassegna
alcuni studi riguardanti il settore ed in particolare la sua
struttura dei costi;
3. Nella terza parte verr analizzato il campione a mia
disposizione per lo studio della struttura dei costi e
verranno effettuate alcune statistiche sui dati presenti;
4. Infine, verr effettuata la stima di una funzion e di costo
con i dati a disposizione.
Parte I: Il settore della gestione dei
rifiuti
1. La normativa del settore
1.1. Tendenze normative
Nel 2007 nell Unione Europea sono stati prodotti quasi due
miliardi di tonnellate di rifiuti e questa cifra Ł ogni anno
crescente. Sia lo stoccaggio che la distruzione di questi rifiuti
non sono soluzioni sostenibili, a causa delle emissioni
prodotte e dei residui altamente concentrati e inquinanti. Di
conseguenza la soluzione migliore Ł quella di cercare di
ridurre al minimo la produzione di rifiuti e di procedere al
riciclaggio delle varie componenti dei prodotti.
Per questo motivo nel 2003 Ł iniziato l iter della Commissione
Europea che ha portato all approvazione della Direttiva
quadro sui rifiuti Verso una strategia tematica di prevenzione
e riciclo dei rifiuti , che ha come scopo quello di produrre una
nuova mentalit che riduca la produzione di rifiuti e valorizzi
quelli prodotti.
In sintesi, le nuove direttive comunitarie hanno come
obiettivo:
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− Riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani e del 70% dei rifiuti
da demolizione entro il 2020;
− Imporre agli stati membri di elaborare piani di
prevenzione;
− Stabilire una gerarchia tra le varie fasi della gestione, in
particolare privilegiando la prevenzione, poi il riutilizzo,
quindi il riciclaggio e le altre forme di recupero, infine lo
smaltimento;
− Stabilire una procedura che indichi quando un rifiuto,
riciclato o trattato, smetta di essere tale.
Le Tendenze normative si dirigono quindi nella direzione
dell ampliamento e della promozione del riciclo e della
raccolta differenziata, cosicchØ le imprese dovranno sempre
di piø particolareggiare ed innovare i servizi offerti. Gli
operatori del settore possono aspettarsi una normativa
sempre piø volta al miglioramento della qualit del la vita, al
miglioramento delle condizioni dell ambiente e
all utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Questo comporter per i soggetti operanti nel setto re una
normativa piø rigorosa per quel che riguarda i criteri
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ambientali e di sicurezza da rispettare.
1.2. Regolamentazione delle attivit
La normativa a cui facciamo riferimento quando parliamo
della gestione dei rifiuti Ł il decreto legislativo 152 del 2006,
che, ricalcandone i principi, sostituisce il Decreto Ronchi.
Secondo il decreto le attivit di gestione dei rifi uti fanno parte
dei servizi pubblici per quel che riguarda i rifiuti urbani e dei
servizi privati per quelli speciali.
I principi che guidano l insieme delle attivit de lle imprese
lungo la filiera della gestione dei rifiuti, prescrivono che
queste devono essere finalizzate ad assicurare un elevata
protezione ambientale e controlli efficaci. I rifiuti devono
essere recuperati o smaltiti in maniera tale da non causare
pregiudizio per la salute dell uomo e all ambiente. In
particolare:
− Senza causare danni all acqua, all aria, al suolo, alla
flora e alla fauna;
− Senza causare inconvenienti da rumori e da odori;
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− Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse.
1.2.a. Raccolta
Alla base del meccanismo che regola la gestione dei rifiuti, vi
sono i piani regionali redatti dalle Regioni, i quali prevedono
misure tese alla riduzione dei rifiuti e della loro pericolosit .
Prevedono inoltre le condizioni ed i criteri in base ai quali si
possono localizzare gli impianti per la gestione dei rifiuti, i tipi
di rifiuti da recuperare o da smaltire ed altre attivit di
carattere strategico. La gestione dei rifiuti urbani Ł
organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO),
delimitati dal piano regionale secondo alcuni criteri, come il
superamento della frammentazione della gestione attraverso
un servizio integrato, il conseguimento di adeguate
dimensioni gestionali, l adeguata valutazione delle vie di
comunicazione per il trasporto, la valorizzazione di esigenze
comuni nella produzione e gestione dei rifiuti, il possibile
utilizzo di impianti preesistenti. Le regioni disciplinano la
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cooperazione tra gli enti locali, in particolare tramite la
costituzione di autorit d ambito, con personalit giuridica.
Per raggiungere gli obiettivi in capo all autorit d ambito, sono
affidate le attivit di realizzazione ed erogazione dell intero
servizio di gestione dei rifiuti e la raccolta, anche
differenziata di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all’interno dell’ATO.
In ogni ATO deve essere garantita una percentuale minima di
raccolta differenziata rispetto ai rifiuti urbani prodotti. Tale
percentuale dovr essere pari a:
− Minimo il 35% entro il 2006;
− Minimo il 45% entro il 2008;
− Minimo il 65% entro il 2012.
1.2.b. Recupero
L attivit di recupero Ł favorita tramite agevolazioni gravanti
sul fondo speciale per l innovazione tecnologica, con
modalit stabilite dai ministeri dell ambiente e de lle attivit
produttive. Questi ministeri stabiliscono, peraltro, le
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caratteristiche che devono avere i materiali ottenuti dalle
attivit di recupero. L attivit di recupero pu co nsiderarsi
conclusa quando non sono necessari ulteriori trattamenti
perchØ le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano
essere usati in un processo industriale o commercializzati
come materia prima secondaria, combustibile o come
prodotto da collocare.
1.2.c. Smaltimento
L attivit di smaltimento deve essere effettuata in condizioni
di sicurezza e deve essere considerata come fase residuale
alle altre attivit , in quanto le tendenze normativ e sono
orientate a privilegiare le attivit di recupero, r iciclaggio e
riciclo, oltre che ad un azione a monte di tutto il processo,
consistente nella sensibilizzazione alla produzione di rifiuti. I
rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il piø
possibile ridotti sia in massa che in volume.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato con il ricorso ad
una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
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tenendo conto delle tecnologie piø moderne a disposizione
che non comportino costi eccessivi e finalizzati a:
− Realizzare negli ambiti territoriali ottimali
l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani
non pericolosi (questo non Ł necessario per i rifiuti
speciali).
− permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli
impianti appropriati piø vicini, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del
contesto geografico o della necessit di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti;
− utilizzare i metodi e le tecnologie piø idonei a
garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e
della salute pubblica.
A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di
nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate
solo se il relativo processo di combustione Ł accompagnato
da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile,