Italiano. Il dibattito sull’esigenza di una razionalizzazione e riordino
delle discipline dei diversi sistemi previdenziale espressa anche nella
L. n. 335/1995 è ad oggi ancora in essere. I meccanismi della
ricongiunzione e totalizzazione, potrebbero rappresentare (qualora
venisse allargata la possibilità di accesso ad essi) una risposta
adeguata alla pluralità dei regimi previdenziali in termini di tutela
pensionistica per coloro che hanno versamenti contributivi in diverse
casse previdenziali. Nella fase attuale tuttavia la dottrina prevalente
parla di “una svolta solo parziale” raggiunta dal legislatore restando
insolute quelle richieste riformiste da tempo auspicate in dottrina e
giurisprudenza.
L’importanza della ricongiunzione e della totalizzazione emerge
ancora di più da una loro rilettura in parallelo con il disposto dell’art.
38 comma 2 della Carta Cost. “I Lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenza di vita in
caso di infortunio,malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria”. Infatti permettendo un effettivo esercizio del diritto di
usufruire dei contributi maturati dal lavoratore i due istituti de quo
vanno certamente considerati come strumenti di attuazione del
contenuto dell’art. 38 della Carta Costituzionale.
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L’esigenza di prendere in considerazione i contributi versati nelle
diverse forme di previdenza ai fini dell’accesso ad un trattamento
pensionistico unico è andata accentuandosi con un evoluzione del
mondo del lavoro verso il precariato lavorativo.
“Indiscutibilmente l’elemento caratterizzante i “nuovi lavori”
configurati dalla riforma del 2003 è la discontinuità dell’attività
lavorativa che finisce per prodursi in una discontinuità dei versamenti
contributivi che la legge richiede per l’accesso al pensionamento”₁.
Accanto alle spinte evolutive interne legate all’esigenza di garantire
un effettiva attuazione delle tutele previdenziali accordate dalla nostra
carta cost. e al ruolo di primordine in tal senso assunto dalla Corte
Costituzionale non bisogna peraltro dimenticare le spinte riformiste
emerse dall’ ordinamento comunitario in particolar modo in materia di
totalizzazione con regolamento n. 1408/71 CEE.
La materia è stata ed è indubbiamente oggetto di una continua
evoluzione normativa che attesta chiaramente la complessità del
problema. Da una parte abbiamo esigenze di politica sociale volte a
garantire al lavoratore la possibilità di usufruire dei contributi versati
¹ M. Cinelli, Sulla Disciplina contributiva delle nuove tipologie di rapporto di lavoro,
in Riv. Dell’avv. INPS., 2005, p. 743-744.
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nei diversi regimi per fini di accesso o di calcolo della pensione,
dall’altra esigenze finanziarie che rallentano un’ elaborazione
normativa che risponda appieno a quella ratio di tutela previdenziale
di ampio respiro riscontrabile in Costituzione ed in diritto
Comunitario.
Lo stesso D.lgs n. 42/2006 lascia aperti numerosi interrogativi sulla
via intrapresa dal governo, l’adozione di tale provvedimento
normativo sembra infatti restringere anziché ampliare l’accesso al
meccanismo della totalizzazione discostandosi in parte dalla legge di
delega. Ad oggi all’interno di un dibattito ancora in essere sui
meccanismi in grado di garantire un effettivo utilizzo dei contributi
maturati emerge un’esigenza di riforma ulteriore.
L’affermarsi di un sistema comunitario che prevede una libera
circolazione dei cittadini, l’apertura del nostro sistema al precariato, la
spinta verso la nascita di un cittadino cosmopolita non può che passare
anche attraverso un evoluzione normativa in grado di rispondere
appieno ad esigenze di razionalizzazione, armonizzazione, riordino
delle discipline dei diversi sistemi previdenziali.
Capitolo 1 La Ricongiunzione dei periodi Assicurativi
Par.1.1: “Il pluralismo dei regimi previdenziali”
Per poter valutare appieno la portata dell’importanza del meccanismo
della ricongiunzione è necessario dapprima porre lo sguardo sul
contesto in cui questo è nato e si è sviluppato.
Appare quindi d’obbligo una disamina del sistema previdenziale
italiano e della sua articolazione in una pluralità di gestioni
pensionistiche.
I primi regimi previdenziali iniziano a costituirsi tra la fine dell’800 ed
inizio del ‘900 attraverso una serie di leggi e regi decreti ¹.
Solo nel 1924 trova attuazione un regime di assicurazione obbligatoria
grazie al R.D. del 28.8.1924 n. 1422 ed il R.D. 7.12.1924 n. 2270 con
cui vengono approvati una serie d’interventi per l’assicurazione
obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia.
Circa un decennio dopo con il R.D. 4.10.1935 n. 1827 convertito nella
L. 6.4.1936 n. 1155 viene prevista la costituzione dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale. L’obiettivo era quello di una
strutturazione della previdenza sociale fondata sul principio della
¹ Il R.D. 21.2.1895 n. 70 riguardo al personale dello Stato; la L. 28.7.1861 n. 360 per la
gente di mare; il R.D. 25.2.1924 n. 540 per il personale delle imposte di consumo.
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solidarietà corporativa tra le categorie dei datori e prestatori di lavoro.
Si ha la nascita di un ente pubblico per l’esercizio su tutto il territorio
nazionale delle assicurazioni sociali per l’invalidità e la vecchiaia,
.tubercolosi, disoccupazione involontaria obbligatorie per le persone
di ambi i sessi che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri,
salve eccezioni previste dal decreto ². L’inps viene inoltre incaricato
della gestione della previdenza di alcune particolari categorie di
lavoratori secondo leggi particolari che la regolano, tra queste possono
essere citate la gente di mare (art. 3) e le categorie indicate all’art. 43
(addetti ai pubblici servizi di trasporto, addetti ai servizi di
telefonia,dipendenti Esattorie imposte dirette). Vengono inoltre esclusi
dall’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INPS gli impiegati
con retribuzione mensile superiori ad 800 lire e gli operai ed impiegati
delle amministrazioni statali,comprese quelle ad ordinamento
autonomo, delle province, dei comuni purchè ad essi sia assicurato un
trattamento di quiescenza e di previdenza ³.
Con il passaggio dal regime corporativo fascista alla repubblica
mutano i principi ispiratori della previdenza, improntata non più
² Art. 37 della L. 6.4.1936 n. 1155.
³ Art. 38 della L. 6.4.1936 n. 1155.
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ad un criterio di solidarietà corporativa tra datori e prestatori di lavoro
bensì ad una solidarietà sociale che trova il suo substrato normativo
nell’art. 38 della Carta Costituzionale. Il testo costituzionale sancisce
“I Lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenza di vita in caso di infortunio,malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” viene quindi
chiamata in causa una responsabilità collettiva nazionale con il
superamento del binomio datore – prestatore in relazione agli oneri e
benefici della previdenza”.
Il nuovo obiettivo della legislazione a partire dalla metà del ‘900
diviene quello di un riassetto del sistema previdenziale in grado di
rispondere alle esigenze di equità. Il rinnovamento passa attraverso,
un incremento progressivo delle prestazioni pensionistiche entro i
limiti di compatibilità con le risorse finanziarie del paese, la
perequazione automatica delle prestazioni in relazione agli aumenti
del costo della vita. Proprio in tale periodo si procede alla estensione
della previdenza sociale obbligatoria ai lavoratori autonomi gestiti
dall’INPS⁴ o da appositi istituti (ENASARCO per agenti e
rappresentanti di commercio; Casse di previdenza per professionisti
⁴ Si tratta delle gestioni per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti.
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come notai,medici,avvocati etc.) ⁵.
Allo stesso tempo però proliferano la nascita di regimi speciali di
previdenza: D.L. CPS 16.7.1947 n. 708 istitutivo dell’ENPALS per i
lavoratori dello spettacolo; L. 20.12.1951 n. 1554 istitutivo
dell’INPGI per i giornalisti; L. 27.12.1953 n. 967 istitutiva
dell’INPDAI per i dirigenti di aziende industriali; L. 29.11.1962 n.
1655 istitutiva dell’ENPAIA per i dirigenti e impiegati dell’
agricoltura e fondi speciali presso l’INPS per il personale di volo per i
gasisti.
La nascita progressiva di una serie di regimi speciali va ricondotta in
parte ad un evoluzione di precedenti strutture mutualistiche sorte
all’interno di alcune categorie di lavoratori come espressione della
solidarietà di mutuo soccorso, in parte alle esigenze differenziate di
tutela che vanno ragguagliate alle diverse tipologie lavorative.
I regimi speciali sorgono quindi per lo più per assolvere ad un
incapacità del regime generale obbligatorio di garantire una copertura
⁵ La stessa Corte Cost. 8-07-1975, n. 187, MGL, 1975, 678, con nota di V. Simi, pur
ribadendo il fondamentale ruolo dello Stato di garantire ai propri cittadini e lavoratori
l’assistenza e la previdenza sociale, ha riconosciuto la legittimità dell’articolazione del
sistema previdenziale su base pluralistica, anche mediante l’affidamento della tutela a
regimi di categoria gestiti mediante strutture private non integrate nello Stato. Nello
stesso senso, cfr. Corte Cost. 18-07-1997, n. 248, per cui la privatizzazione degli enti di
previdenza libero professionali “ ha lasciato immutato il carattere pubblicistico
dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti” rappresentando
l’obbligo contributivo “ un corollario della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine
previdenziale”.
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di specifici rischi determinando l’ingiusto sacrificio di gruppi di
lavoratori.
“Allo stato attuale i regimi pensionistici obbligatori sono quasi 50 così
suddivisi:
Il regime generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
INPS con le sue quattro gestioni (lavoratori dipendenti, coltivatori
diretti, artigiani, commercianti).
I regimi sostitutivi di cui alcuni ( Fondo di previdenza per il personale
di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) con gestione
autonoma presso L’INPS, altri presso istituti diversi (INPGI per i
giornalisti, ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ed assimilati).
I regimi esonerativi per le gestioni relative ai fondi pensionistici di
enti e casse aziendali costituiti ex art. 15, legge 20 febbraio del 1958,
n. 55 il quale prorogò il termine (già fissato al 1
o
maggio 1939 dagli
artt. 28-32,40 e 42, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito con
modificazioni nella legge 6 luglio 1939 , n. 1272) per chiedere
l’esonero dall’assicurazione obbligatoria INPS per l’aspetto
pensionistico delle aziende private e agli enti pubblici che avessero
provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di
quiescenza o di previdenza proprio mediante la costituzione di Casse o
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Fondi ⁶.
In base alla legge 30 luglio 1990, n. 218 ed al D.Lgs. 20 novembre
1990, n. 357, il personale in servizio ed in quiescenza, nonché quello
di futura assunzione, dei predetti enti pubblici esonerati è stato
obbligatoriamente iscritto ad una gestione speciale dell’INPS e
assoggettato alle norme AGO.
I regimi esclusivi per il personale escluso dall’obbligo assicurativo
dell’INPS in forza di norme varie: art. 38 R .D. L. 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n.
1155; art. 2, D.P.R. 29 dicembre1973, n. 1092: 9 gestioni in cui
rientrano i dipendenti dello Stato, i ferrovieri, i postelegrafonici e le
Casse ora amministrate dall’INPDAP, (CPDEL Cassa per le pensioni
ai dipendenti degli enti locali; CPUG Cassa per le pensioni agli
ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori;
CPS Cassa pensioni per i sanitari; CPI Cassa per le pensioni agli
insegnanti di asili e di scuole elementari parificate ecc.)
I regimi integrativi di cui tre gestioni presso l’INPS ( minatori, gasisti,
esattoriali), altre con appositi fondi(Fondo nazionale di previdenza per
⁶ Si pensi a titolo esemplificativo all’istituto nazionale delle assicurazioni, il Monte dei
Paschi di Siena, L’Istituto S. Paolo di Torino.
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i lavoratori dei giornali quotidiani”Fiorenzo Casella”; Fondo
integrativo previdenza dirigenti giornali)
I regimi dei professionisti: Cassa nazionale di previdenza e assistenza
avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza dottori
commercialisti; Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi
professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale
previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale
di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio
ENASARCO; Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del
lavoro ENPCL; Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
ENPAM; Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
ENPAF; Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari ENPAV;
tutti privatizzati insieme con l’ente nazionale di previdenza e
assistenza per gli impiegati dell’agricoltura ENPAIA, all’istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI, all’istituto
nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali INPDAI ed al
fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e
agenzie marittime, in attuazione della delega conferita dall’art. 1,
comma 32, legge 24 dicembre 1993, n. 537, con D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509.
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