2
maggior parte dei casi ricade la spesa, ed è quindi il soggetto più interessato
all’aspetto economico.
Dal lato dell’offerta, la libera concorrenza è basata su altri elementi rispetto al
prezzo, e si riduce a mera competizione oligopolistica tra poche grandi imprese
globalizzate, che possono far fronte agli ingenti investimenti per ricerca e
sviluppo.
E’ proprio la necessità di grandi investimenti ad aver recentemente portato le
aziende farmaceutiche a fondersi tra loro negli ultimi anni, e ad attuare politiche
di acquisizione e concentrazione tra loro.
Ciò ha peraltro provocato una situazione in cui i “Big Pharma”, forti della loro
preminente posizione sul mercato, hanno messo in atto una serie di pratiche
tutte incentrate alla esclusione, dal mercato, delle imprese farmaceutiche che
producono e distribuiscono farmaci generici, e al blocco dello sviluppo di farmaci
innovativi concorrenti .
I farmaci equivalenti rappresentano, per le grandi case farmaceutiche, delle
minacce ai loro introiti, poiché hanno lo stesso principio attivo dei farmaci
originali di cui è scaduto il brevetto (condicio sine qua non per la loro
commercializzazione) ed un costo inferiore.
Il presente elaborato è inizialmente rivolto all’analisi del settore farmaceutico,
all’approfondimento della normativa che lo regola, delle caratteristiche
suindicate, (tenendo conto anche dell’Indagine conoscitiva svolta dall’Autorità
Garante, in Italia, alla fine degli anni ’90) ed allo studio dei farmaci generici in
quanto tali.
Le problematiche inerenti alla loro entrata sul mercato vengono invece trattate
in conclusione, perché la materia è recente (l’Indagine Conoscitiva della
Commissione UE che fa emergere il problema, ai nostri occhi, è datata
addirittura ottobre 2008) e perché ritengo fondamentale, ai fini di una corretta
comprensione dell’insieme, seguire in maniera cronologica gli eventi.
3
Il cuore dell’elaborato si occupa della politica attuata dalle istituzioni comunitarie
nei confronti del commercio parallelo; di quel fenomeno, cioè, in base al quale i
distributori acquistano medicinali in un Paese in cui il prezzo è basso, per poi
rivenderli nei mercati esteri in cui il prezzo di vendita è significativamente più
elevato.
Prima di tener conto, nell’ultimo quinquennio, degli effetti benefici che avrebbe
comportato, la giurisprudenza comunitaria ha, infatti, osteggiato qualsiasi
restrizione al parallel trade.
Ne sono scaturite, per quarant’anni, numerose pronunce tese a sanzionare
condotte considerate come intese restrittive della concorrenza o come abusi di
posizione dominante, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale.
Sia quest’ultima, sia le pronunce, vengono opportunamente analizzate nei
capitoli centrali; il tutto con la finalità di far luce su un settore le cui
caratteristiche possono essere, ad un primo approccio, date per scontate, e i cui
eventi caratterizzanti presi in considerazione solo marginalmente.
4
Capitolo I
I mercati dei prodotti farmaceutici
1.1 Introduzione
Il settore farmaceutico risente, per le caratteristiche che presenta, di fenomeni di
distorsione alla libera concorrenza sul mercato, finalità perseguita dagli
ordinamenti comunitario ed italiano.
La tutela della concorrenza deve infatti tener conto in quest’ambito del carattere
meritorio del bene tutelato: la salute dell’uomo.
In base al disposto dell’art. 32 della Costituzione Italiana “la Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Ciò spiega come la presenza statale sia elemento indefettibile nel mercato dei
prodotti farmaceutici, e perché tale settore sia un’area protetta, vincolata da una
normativa severa e selettiva.
La commercializzazione dei prodotti è perciò strettamente regolata da norme
rigide e vincolanti aventi ad oggetto la fornitura delle materie prime, la
produzione, le modalità di sperimentazione clinica, la qualità degli studi da
condurre, le regole per la pubblicità e le modalità di presentazione al medico
(per i medicinali sottoposti a prescrizione) e ai farmacisti (per i medicinali da
banco).
Oltre tale finalità d’interesse generale, vi sono poi le esigenze della ricerca e la
compatibilità con la finanza pubblica con cui il libero mercato è tenuto a
confrontarsi.
5
L’organizzazione e il funzionamento del settore sono poi influenzate dalla natura
dei beni prodotti e dagli interessi, economici e sociali, interdipendenti fra i
numerosi agenti coinvolti: il Sistema Sanitario Nazionale, istituzione integrante
del Ministero della Salute; le Regioni, nel sistema italiano; le Aziende Sanitarie
Locali e quelle Ospedaliere; le case farmaceutiche; i distributori intermedi; le
farmacie; i medici ed i pazienti.
Nonostante le differenze nazionali, vige un impianto normativo uniforme: il
carattere internazionale del farmaco è un elemento chiave del settore.
La competizione sul mercato dei farmaci è limitata tra un numero relativamente
basso di grandi produttori internazionali.
L’Italia è strutturalmente debole nel settore, per via delle difficoltà a sostenere in
modo permanente la ricerca e l’innovazione, a causa delle ridotte dimensioni
aziendali e il basso grado di internazionalizzazione delle imprese a capitale
italiano, e ai a costi elevati da sostenere nelle fasi di sviluppo clinico cui devono
far fronte.
La necessità di grandi investimenti, finalizzati allo sviluppo di prodotti innovativi,
ha spinto quindi le aziende verso politiche di acquisizione e concentrazione: non
è un caso che si sia susseguito di recente un rilevante numero di fusioni e di
acquisizioni tra importanti società farmaceutiche, motivate da esigenze di
razionalizzazione e di riduzione dei costi, nonché dalla necessità di aumentare il
portafoglio di prodotti sul mercato, velate dal fine, ulteriore, di ridurre la
competizione presente e futura, mediante appropriazione delle linee guida di
sviluppo dei nuovi farmaci, nei mercati in cui i grandi produttori operano
1
.
1
Si pensi alle recenti acquisizioni di Sterling da parte di Sanofi, di Wellcome ad opera di
Glaxo, o di Boehringer Mannheim da parte di Roche; o ancora alle fusioni di Upjohn in
harmacia, e di Ciba Geigy e Sandoz, da cui è sorta Novartis. P
6
Solo l’immissione di nuove molecole sul mercato può arginare gli effetti della
forte concorrenza dei grandi gruppi, che caratterizza il comparto farmaceutico.
Riflesso di tutto ciò è stato, nel corso degli ultimi decenni, l’espletamento dei
poteri istruttori e sanzionatori delle autorità preposte al controllo ed al
mantenimento della libera concorrenza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in Italia, è intervenuta più
volte, sin dall’Indagine Conoscitiva sul settore farmaceutico
2
iniziata nel 1994 (e
conclusa nel 1997), con segnalazioni dirette al Governo ed al Parlamento; così
anche la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con una serie di pronunce
rivolte a sanzionare fenomeni di intese restrittive della concorrenza e abusi di
posizione dominante
3
; e, allo stesso modo, la Commissione UE, che, nel
novembre del 2008, ha avviato un’indagine nel settore per mettere in luce (e
sanzionare) un insieme di pratiche dilatorie poste in essere dai grandi produttori
farmaceutici che producono e distribuiscono prodotti innovativi, con la finalità di
ritardare l’ingresso dei generici nel mercato unico, e di impedire la concorrenza
tra farmaci c.d. “originator”.
L’Autorità nel 1994 aveva palesato di voler considerare il settore farmaceutico
tra quelli in cui “ … l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre
circostanze possono far presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o
falsata”.
2
Provv. Aut. Gar. N. 2293 (IC14) del 02/09/1994, in Boll. 35‐36/1994.
3
La giurisprudenza annovera una serie innumerevole di pronunce: verranno qui analizzate
da vicino le sentenze “Adalat” e “Glaxo” per quel che concerne la tematica del commercio
parallelo, “Farmacie Petrone” e “Glaxo AEVE” per quel che concerne l’abuso di posizione
dominante; infine il caso “Syfait” e, limitatamente alla problematica delle restrizioni
all’accesso al mercato dei genericisti, la decisione della Commissione nel caso “AstraZeneca”,
uttora pendente. t
7
Essa apriva l’Indagine dichiarando che: “l’elemento che maggiormente differenzia
il funzionamento dell’industria farmaceutica dagli altri settori industriali è
l’estesa presenza dell’intervento pubblico, che incide in svariate forme sia
nell’offerta che sulla domanda farmaceutica…”
4
.
Ciò significa che le leggi della domanda e dell’offerta non si autodeterminano,
ma sono influenzate da un continuo “intreccio” tra l’interesse pubblico alla tutela
della salute e al controllo della spesa pubblica, da un lato, ed interessi economici
dei vari operatori privati, dall’altro.
Lo presenza dello Stato abbiamo detto essere elemento indefettibile nel settore.
Esso ha infatti, sia sulla domanda che sull’offerta, un notevole peso, che si
riflette, come vedremo, sul controllo della composizione della prima, e del
prezzo del farmaco, e sull’assoggettamento della seconda a diversi vincoli nelle
fasi di ricerca, sviluppo, promozione e commercializzazione dei medicinali.
Tutto ciò viene svolto attraverso la previsione di una normativa sulla
brevettazione, sui canali distributivi, sulla pubblicità, sulla fissazione di criteri di
classificazione e rimborso dei medicinali, sull’indicazione di meccanismi di
determinazione dei prezzi, per preservare le due finalità già indicate: la salute
pubblica ed il contenimento della spesa farmaceutica.
Dal punto di vista dell’offerta, abbiamo un elevato grado di
internazionalizzazione delle imprese farmaceutiche che, per sostenere gli
investimenti effettuati per produrre i loro prodotti, si servono del mercato
italiano come sbocco commerciale di farmaci generati altrove, data la
marginalizzazione del nostro Paese sullo scenario globale e i limitati investimenti
concessi alla ricerca.
4
Ibidem.
8
Data l’elevata specializzazione dei farmaci poi, si rileva la presenza di numerosi
mercati di dimensione minima: la concentrazione è molto elevata, soprattutto
nei mercati più piccoli in cui non vi è spazio per i concorrenti, e in quelli in cui è
decisivo avere maggiori risorse economiche.
I prezzi, come accennato, prescindono dalle regole della libera concorrenza,
giacché l’intervento pubblico e la struttura oligopolistica del mercato vincolano
le imprese a fissarli in maniera differente.
Anche laddove la fissazione sia parzialmente libera
5
, l’assenza di concorrenza è
testimoniata da ingiustificati parallelismi di prezzi.
Sul lato della domanda, prendendo in considerazione la spesa pubblica e quella
privata, si nota come dal 1990 ad oggi vi sia stata una modifica nella sua
struttura.
La quota pubblica (sostenuta dal sistema sanitario nazionale), come anche quella
totale, in rapporto al PIL, sono diminuite, lasciando spazio ad un progressivo
aumento di quella a carico dei privati
6
; ulteriore riprova del fatto che siano
necessarie misure che garantiscano una maggiore concorrenza sul mercato.
1.2 Struttura e peculiarità del mercato farmaceutico
L’analisi del settore farmaceutico risulta piuttosto complessa, per le
caratteristiche del prodotto (in particolare le limitazioni alla sostituibilità tra
farmaci) e per l’ambito del mercato geografico rilevante (che è riferibile al
territorio nazionale, essendo le politiche sanitarie differenziate tra paese e
paese).
5
Per i farmaci di classe C, ad esempio, il prezzo è liberamente determinato dalle imprese,
seppure a determinate condizioni (vedi infra par. 1.7.2), ndr.
6
Provv. Aut. Gar. N. 2293 (IC14) del 02/09/1994, cit, p. 34 ss.
9
Queste caratteristiche da una parte portano ad individuare un numero molto
elevato di mercati di prodotto
7
, come vedremo, e dall’altra individuano un’estesa
presenza dell’interesse pubblico al bene della salute: lo Stato e le Regioni, oltre
che tutelare la stessa, sono terzi paganti.
Il continuo intreccio tra interessi pubblici (alla tutela della salute e al controllo
della spesa pubblica) e gli interessi economici dei vari operatori privati, che
abbiamo visto alterare sia la domanda sia l’offerta rispetto alle regole della libera
concorrenza, fanno si che la fissazione del prezzo dei farmaci non sia una libera
scelta dei produttori, e che la domanda sia soggetta a meccanismi particolari, in
cui intervengono tre soggetti: Stato (o assicurazione privata), medici e pazienti.
E che vi sia la previsione di diversi vincoli e procedure nelle varie fasi antecedenti
e concomitanti alla commercializzazione e promozione dei prodotti farmaceutici,
per quel che concerne invece l’offerta.
Le imprese farmaceutiche quindi si trovano ad operare in questo contesto di
mercato “anomalo”.
Esse devono sottostare a diverse limitazioni, che ne modificano struttura,
dinamiche e problematiche solitamente comuni alle imprese di altri settori.
Non determinano il prezzo dei prodotti da loro stesse generati, non possono
aumentarli ma posso vederseli ridurre ed il loro rapporto col consumatore finale
è indiretto, essendo obbligate a vendere solo attraverso canali prestabiliti.
7
Con il sistema di classificazione ATC (Anatomical Therapeutic Classification), adottato dall’
Organizzazione Mondiale della Sanità, i farmaci sono suddivisi in diversi gruppi in rapporto
all’organo bersaglio, al meccanismo d’azione e alle caratteristiche chimiche e terapeutiche.
Ciascun gruppo principale è suddiviso in 5 livelli gerarchici: si individuano 14 gruppi
anatomici principali (livello I, contraddistinto da una lettera dell’alfabeto), 92 gruppi
terapeutici principali (livello II, contraddistinto da un numero di 2 cifre,), 222 sottogruppi
terapeutici (livello III, contraddistinto da una lettera dell’alfabeto), 560 gruppi
chimici/terapeutici (livello IV, contraddistinto da una lettera dell’alfabeto) e 1957
sottogruppi chimici (livello V, contraddistinto da un numero di due cifre specifico per ogni
singola sostanza chimica).Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 Dicembre 1993, n. 537, Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del
31/12/1993.
10
bene della salute.
Anche lo strumento della pubblicità è decisamente limitato e la domanda alla
quale fa fronte viene mediata dal medico.
Analizziamo quindi le caratteristiche e le problematiche che sono state
accennate nel presente paragrafo, in maniera più specifica, partendo dall’esame
del bene‐farmaco intorno a cui ruota l’intero sistema.
1.2.1 Il prodotto farmaceutico
Per farmaco si intende “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata
come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane […] che può
essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione
farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi
medica”
8
.
Realizzare un farmaco di nuova generazione comporta in media un investimento
di circa 250 milioni di euro, l’impegno di almeno 150 ricercatori, un periodo di
ricerca e sviluppo di una dozzina d’anni; ciò spiega perché in questo settore, per
acquisire e presidiare il vantaggio competitivo, le imprese siano costrette a
investire ingenti risorse e a dimostrare continuamente grandi capacità
d’innovazione.
Rispetto a qualsiasi altro prodotto industriale infatti, il prodotto farmaceutico è
caratterizzato dal fatto che il prezzo grava sul consumatore solo in parte, nei casi
in cui è prevista la partecipazione dello Stato in veste di terzo pagante.
La sua domanda non è quasi mai diretta, ma avviene in via mediata ad opera del
medico curante, che si occupa della prescrizione del medicinale per il paziente.
Ciò è indispensabile per far sì che lo Stato adempia il suo interesse a tutelare il
8
Definizione mutuata dal D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, attuativo delle direttive comunitarie
2001/83/CE e 2003/94/CE, che abroga la precedente disciplina prevista dal D.lgs. 31 marzo
1992, n. 539.
1
I prodotti farmaceutici si distinguono in:
‐ farmaci innovativi (brevettati), ovvero farmaci precedentemente
preparati, commercializzati con un nome specifico e in una confezione
particolare, coperti da protezione brevettuale;
‐ farmaci generici o equivalenti
9
, privi di copertura brevettuale, ma con lo
stesso principio attivo del prodotto originale.
Questi ultimi possono essere commercializzati solo dopo che siano trascorsi dieci
anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, rilasciata dall’
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
A prescindere dalla protezione brevettuale, i medicinali si distinguono poi in:
‐ farmaci etici, con funzione terapeutica essenziale, registrati presso il
Ministero della Sanità e vendibili solo dietro prescrizione medica
10
.
Sono pubblicizzabili solo su riviste a contenuto scientifico‐sanitario: il
ricevente del messaggio non è infatti il paziente, ma il medico che decide
per il primo quale soluzione apportare e per quale bisogno prescrivere il
farmaco;
‐ medicinali di automedicazione, che, al contrario, concepiti per
l’automedicazione e senza rischi rilevanti per la salute del paziente, non
necessitano della diagnosi, della prescrizione o della sorveglianza nel
corso del trattamento da parte di un medico.
Questi ultimi si differenziano poi, in funzione del regime pubblicitario, a
loro volta in medicinali da banco (OTC, vendibili in farmacia senza obbligo
di prescrizione medica, e reclamizzabili al pubblico) e in medicinali senza
9
Definizione data dall’ articolo 1‐bis del decreto‐legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
m 05, n. 149. odificazioni, in legge 26 luglio 20
10
D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
12
prescrizione, categoria intermedia tra gli OTC e le specialità etiche,
vendibili senza la necessità di intermediazione medica ma assoggettati ai
vincoli sulla pubblicità previsti per gli etici.
Il principio attivo e la durata del brevetto sono elementi essenziali per
l’individuazione del mercato rilevante.
1.2.2 I farmaci generici
Per “farmaco generico” si intende un medicinale “a base di uno o più principi
attivi, prodotto industrialmente, non protetto da brevetto o da certificato
protettivo complementare (CPC), […] e identificato dalla denominazione comune
internazionale del principio attivo (DCI) o, in mancanza di questa, dalla
denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell’AIC,
che sia bioequivalente rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata con la
stessa composizione quali‐quantitativa in principi attivi, la stessa forma
farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche”
11
ed un prezzo inferiore
almeno del 20 percento rispetto alla specialità originatrice.
Tale definizione, introdotta solamente nel 1996, andava a sostituire,
innovandole, le precedenti: prima del 1991 i farmaci generici venivano catalogati
come “galenici officiali” nell’elenco A del Formulario Nazionale della Farmacopea
Ufficiale
12
; con Decreto Legislativo 178/1991 furono riclassificati come “farmaci
preconfezionati prodotti industrialmente”.
In presenza delle caratteristiche anzidette, il farmaco generico è registrato e
autorizzato all’immissione in commercio con le stesse condizioni di
classificazione e rimborsabilità della specialità di riferimento, dopo che, ulteriore
11
eg e 8 Agosto 1996, n. 425.
12
La Farmacopea ufficiale è un codice farmaceutico che contiene disposizioni tecnico‐
amministrative per il controllo della qualità dei medicamenti e per regolare l’esercizio della
farmacia, ad eccezione della produzione e dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
materie regolate dal ministero della Sanità.
L g