IL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
INTRODUZIONE
Essenziale perché un processo possa instaurarsi è la presenza di due parti – l’una
che propone la domanda e che pertanto chiede la tutela giurisdizionale; l’altra nei
cui confronti la domanda stessa è proposta.
Ma se è vero che la contrapposizione tra un attore e un convenuto rappresenta lo
schema normale del processo civile di cognizione, è anche vero che il nostro
diritto positivo prevede la possibilità che il processo possa anche presentare sul
versante attivo e /o passivo, più di quei due soggetti che sono indispensabili
perché possa instaurarsi una causa, aprendo così alla vista dell’interprete il vasto
tema del “GIUDIZIO CON PLURALITA’ DI PARTI” o così detto
“LITISCONSORZIO”.
Sul piano semantico “LITISCONSORZIO” deriva dal latino “litisconsorte”e dal
latino tardo “consortem litis”ossia partecipi di una lite, tanto è che nel diritto
processuale civile, definisce una controversia giudiziaria nella quale sono
intervenute più di due parti.
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Le ragioni per cui il legislatore ammette il Processo Cumulativo, sono
essenzialmente due:
1) Prevenire il rischio di un contrasto di giudicati favorendone soluzioni
armoniche;
2) Attuare il principio dell’economia dei giudizi.
Nel processo cumulato, infatti, in virtù del principio di acquisizione, si consente
alla trattazione congiunta delle più cause,e, quindi, gli elementi ad esse comuni
sono trattati ed istruiti una sola volta nonché utilizzati per la decisione delle più
cause cumulate.
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CAPITOLO I
LA PLURALITA’DI PARTI NEL PROCESSO CIVILE:
IL LITISCONSORZIO
1.1. I principi generali circa la struttura del giudizio: excursus di
diritto comparato.
Gli effetti del cumulo soggettivo sulla posizione delle parti sono regolati dalla
legge vigente in modo asistematico, con limitato riferimento ad istituti specifici,
mancando in tal modo previsioni di generiche.
E’, quindi, difficile trarre indicazioni univoche dalle quali poter dedurre principi
di portata generale circa la struttura del procedimento; occorre pertanto allargare il
discorso, soffermando l’attenzione sulle soluzioni apprestate da altri ordinamenti
culturalmente vicini a quello italiano.
Lo studio di diritto comparato si prefigge dunque, l’obbiettivo d’individuare le
regole fondamentali circa la posizione dei litisconsorti all’interno del processo;
nell’intraprendere questa analisi cominceremo con l’esaminare gli ordinamenti
austriaco e tedesco.
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La legislazione processuale tedesca e quella austriaca, sono state ispirate dal
pensiero di PLANCK, il quale ha posto le basi della moderna teoria della pluralità
di parti nel processo civile. La trattazione del cumulo compiuta da PLANCK (1)
rappresenta il passaggio dalla dottrina di diritto comune a quella moderna (2); essa
infatti non solo supera la dicotomia tra cumulo soggettivo e litisconsorzio, ma
soprattutto delinea in modo nuovo la struttura del processo con pluralità di parti,
abbandonando i logori schemi che raffiguravano i più litisconsorti come una
societas di natura processuale.
L’ammissibilità del cumulo soggettivo è, per questo autore, un vero e proprio
principio processuale di valenza generale; l’unione di più controversie tra soggetti
diversi in un procedimento unico non è subordinata all’esistenza della
connessione giuridica tra le domande, ma è rimessa alla valutazione discrezionale
del giudice il quale deve considerare se, nel caso concreto, il litisconsorzio è
idoneo a realizzare il suo scopo, costituito dall’accelerazione e dalla
semplificazione del procedimento (3). Non soltanto l’instaurazione ma anche la
prosecuzione del giudizio litisconsortile è sottoposta ai poteri discrezionali del
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(1) Si ricorda la Monografia di PLANCK sul cumulo di liti (DIE MEHRHEIT) pubblicata a Gottingen nel
1844.
(2) La dottrina di diritto comune fonda lo studio della pluralità di parti sulla distinzione tra “cumulo
soggettivo” e “litisconsorzio”: il primo si risolve nell’unione di più liti in un unico procedimento non dovuto
a ragioni di connessione giuridica bensì di opportunità pratica; il secondo presuppone la sussistenza di una
connessione giuridica tra i più diritti rappresentata dalla con titolarità della situazione sostanziale o dalla
identità del titolo.
(3) E’ in questa prospettiva che sfuma la ragione della distinzione tra cumulo soggettivo e litisconsorzio.
PLANCK sosteneva: “ il concetto di LITISCONSORZIO è un fantasma nato dall’idea di far assurgere a
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giudice, il quale può disporre la separazione delle cause ogni volta che a causa di
attività processuali contrastanti delle parti, la conservazione del cumulo presenti
svantaggi superiori ai vantaggi.
Il contributo più significativo in materia, riguarda la struttura del cumulo
soggettivo; viene giustificato infatti il principio dell’autonomia delle parti: per
PLANCK, “il procedimento è formalmente unico, ma più sono le cause in esso
riunite: “ogni qualvolta più di due persone operano in una controversia come
parti distinte, c’è un unione di più cause; il trattamento giuridico di ciascuna
controversia non è modificato in nulla dalla riunione: si ottengono soltanto i
vantaggi pratici mediante la semplificazione di quelle attività che avrebbero
dovuto essere compiute più volte”.
L’autonomia delle cause e la conseguente indipendenza dei litisconsorti, i quali
operano rispetto alla propria lite con totale libertà e con effetti limitati ad essa,
valgono in modo assoluto e senza deroga alcuna; esse sono riscontrabili allo
stesso modo in tutte le figure del cumulo soggettivo a prescindere dal tipo di
collegamento esistente tra le situazioni esistenziali fatte valere.
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regola legale il criterio della idoneità dello scopo, che deve invece essere apprezzato dal giudice
nel caso singolo”.
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Il Litisconsorzio, di per sé, consiste sempre nella riunione formale di più rapporto
processuali nel quadro di un unico procedimento, per esigenze di economia
processuale;
l’unità formale del giudizio non influenza il trattamento processuale delle singole
controversie che devono essere autonomamente valutate. Ciascun attore opera
contro ciascun convenuto come se i procedimenti fossero stati proposti
separatamente; perciò è anche possibile che le singole cause, in ragione di
contrastanti comportamenti processuali tenuti dai litisconsorti (4) prendano strade
differenti ed abbiano esiti diversi, è allora che è concessa al giudice di disporre la
separazione delle cause.
Queste idee hanno influenzato in modo significativo il legislatore tedesco: in
esplicita adesione alla dottrina di PLANCK la ZPO tedesca e la ZPO austriaca
hanno sancito positivamente l’ammissibilità del processo litisconsortile
stabilendo in particolar modo l’autonomia delle parti all’interno del procedimento,
tanto è che in entrambe le legislazioni, quella tedesca e quella austriaca, si
sancisce che: “ in assenza di diversa disposizione di norme sostanziali, i
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(4) Ad esempio, uno di essi propone eccezioni di merito, gli altri invece no; taluno appella mentre l’altro
presta acquiescenza alla decisione di primo grado.
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litisconsorti stanno di fronte all’avversario come parti autonome, in modo tale
che gli atti di un consorte non vanno né a vantaggio né a svantaggio degli altri”.
Tuttavia, i redattori del codice tedesco e di quello austriaco si sono discostati
dall’insegnamento di PLANCK con riferimento ad istituti di notevole rilievo
pratico: in primo luogo hanno determinato i titoli di connessione idonei a
giustificare il giudizio litisconsortile (5); in secondo luogo hanno riconosciuto la
figura del litisconsorzio necessario, caratterizzata da ciò che la domanda
giudiziale deve essere necessariamente proposta da o contro più persone;infine, e
questa è la cosa più interessante, hanno introdotto il litisconsorzio necessario
rispetto alla trattazione, stabilendo che “ se il rapporto giuridico controverso può
essere accertato soltanto in modo unitario nei confronti di tutti i litisconsorti o se
il litisconsorzio è necessario per altri motivi,i litisconsorti non comparsi ad
un’udienza si considerano rappresentati da quelli comparsi”. In questo modo si
viene ad affermare che, a volte, l’oggetto del processo richiede una decisione
unitaria nei confronti di tutte le parti, per cui i principi dell’indipendenza dei
litisconsorti e della relatività degli effetti degli atti della procedura subiscono
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(5) Il legislatore considera quali presupposti del Litisconsorzio: A) Contitolarità dal lato passivo e /o attivo
del rapporto giuridico controverso;B) Identità totale del titolo;C) Somiglianza della causa petendi .
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deroga. L’indipendenza delle parti opera soltanto in quanto sia in sintonia con le
loro relazioni di diritto sostanziale; se il rapporto giuridico controverso richiede
un accertamento unitario, è necessario che gli atti di ciascun litisconsorte
producano effetti contro tutti gli altri, sebbene ciò sia in contrasto con in principi
generali (6).
Da queste disposizioni possiamo ricavare alcuni principi generali in grado di
fornire elementi di riflessione per la ricostruzione sistematica del giudizio con
pluralità di parti.
Di regola, il CUMULO SOGGETTIVO è la mera riunione di più cause in un
procedimento formalmente unico; le più controversie devono essere valutate
in modo autonomo sia con riguardo alla loro ammissibilità sia con riguardo
alla sussistenza dei presupposti processuali. I litisconsorti sono del tutto
indipendenti nell’esercizio dei diritti e nell’attuazione degli obblighi
processuali; gli atti compiuti da ciascuno di essi non vanno né a vantaggio né
a danno degli altri; tuttavia le regole di svolgimento del processo litisconsortile
non sono affatto omogenee; l’autonomia delle parti sussiste solamente dove sia in
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(6) Autori anteriori al PLANCK hanno sostenuto l’esistenza di una figura particolare di procedimento
litisconsortile, denominata processo cumulativo modificato,ravvisabile quando l’oggetto del processo sia un
rapporto giuridico considerato indivisibile e connotato dal fatto che la sentenza debba avere contenuto
identico a tutti i litisconsorti, i quali perciò perdono la loro autonomia.
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sintonia con il modo di essere dei rapporti giuridici fatti valere.
Dal canto suo, il Codice di Procedura Civile Francese, non si occupava il alcun
modo del processo litisconsortile: nulla stabiliva in ordine ai presupposti e agli
effetti; la stessa figura era sconosciuta. Se si escludono le nome in materia di
intervento volontario di terzi e di chiamata in garanzia , le quali introducevano
forme di litisconsorzio successivo , la sola disposizione che in qualche modo
prevedeva il cumulo soggettivo era l’art.172 per il quale “ se la domanda è
connessa a una causa già pendente dinanzi ad un altro tribunale, potrà essere
chiesto e ordinato il rinvio”. Restano pertanto in ombra, gli effetti del
litisconsorzio sulla posizione delle parti, sebbene, non meno oscura era la
condizione diammissibilità del giudizio plurisoggettivo genericamente individuata
nella connessione non bene definita dalla legge e rimessa al libero apprezzamento
del giudice (7). Tuttavia pur in presenza di un quadro normativo carente,
l’elaborazione dogmatica circa le figure, i presupposti e gli effetti del
litisconsorzio ha fornito frutti di assoluto rilievo recepiti in larga misura dal
“Noveau code”.
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(7) Era pacifico che fosse compito del giudice valutare se le cause presentassero un legame tale da giustificare
la trattazione e la decisione congiunte. La connessione non stabilita a priori dalla legge doveva essere valutata
con elasticità caso per caso dal magistrato.
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Se ci si sofferma sulla ricostruzione dell’istituto, vediamo come balzi agli occhi
che il Litisconsorzio necessario iniziale è un fenomeno del tutto secondario quasi
sconosciuto all’esperienza francese:
l’attuazione di un giudizio con pluralità di parti è di regola FACOLTATIVA. Essa
può essere instaurata sin dall’inizio dall’attore, mediante la proposizione di una
domanda congiunta contro più convenuti; può formarsi in corso di causa, a
seguito di intervento volontario o di chiamata del terzo e, in fine, può essere
costituito in forza di riunione di più cause pendenti dinanzi allo stesso giudice o a
giudici diversi.
Il processo litisconsortile benché si presenti omogeneo riguardo alle modalità di
realizzazione, poiché rimesso sempre alla volontà degli interessati, è disomogeneo
rispetto alle regole di svolgimento, nel senso che gli effetti del cumulo soggettivo
variano in ragione del tipo di legame che sussiste tra le situazioni soggettive di cui
si sono affermate titolari le parti.
Sin dalla fine del secolo scorso è stata individuata quale figura distinta rispetto
alla connessione semplice, l’indivisibilità o connessione forzata. Il primo
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fenomeno, consiste in un nesso tra rapporti giuridici e cause non predeterminato
dalla legge, tale che è interesse dell’amministrazione della giustizia istruirle e
giudicarle insieme al fine di evitare decisioni configgenti; l’indivisibilità,invece,
ricorre quando risulta assolutamente impossibile l’esecuzione simultanea di più
decisioni contraddittori,rese sullo stesso oggetto nei confronti di soggetti diversi.
La connessione semplice presuppone che i più soggetti siano titolari di situazioni
soggettive distinte e di contenuto differente; l’indivisibilità è rinvenibile in
presenza di rapporti giuridici oggettivamente identici differenziati solo a livello
soggettivo. I principi che governano lo svolgimento del giudizio litisconsortile
mutano a seconda che si sia in presenza dell’uno o dell’altro fenomeno. Il
procedimento litisconsortile è di regola governato dal principio della divisibilità
del giudizio rispetto alle parti:
“Il litisconsorzio, semplice legame processuale, non intacca in alcun modo i diritti
che derivano a ciascun soggetto dalla qualità di parte. Esso unisce insieme in un
fascio divisibile tante cause quanti sono gli attori e i convenuti. Ciascun soggetto
appresta la sua difesa come crede, in quanto parte distinta ed autonoma;
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correlativamente gli atti di ciascuno non vincolano che il loro autore”(8).
L’indipendenza reciproca dei litisconsorti non è però riscontrabile in modo
generalizzato a prescindere dalle relazioni correnti tra le situazioni soggettive: in
presenza di particolari nessi tra i rapporti giuridici fatti valere, devono essere
introdotti limiti e deroghe.
Il meccanismo derogatorio opera in materia di solidarietà . Il procedimento è poi
addirittura inscindibile allorché risulti impossibile la contemporanea esecuzione di
decisioni contrastanti, eventualmente emesse nei confronti dei più soggetti.
Il nuovo codice francese si muove nella direzione indicata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza anteriori; ne recepisce le soluzioni progredendo, rispetto al codice
napoleonico. Sebbene manchino norme che consentano il Litisconsorzio iniziale e
ne indichino i presupposti, sebbene non sia definito il concetto di connessione, è
tuttavia prevista in modo dettagliato la disciplina del processo con pluralità di
parti.
L’evoluzione del nuovo codice rispetto a quello napoleonico è significativa
soprattutto in questo.
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(8) S. MENCHINI, Il processo litisconsortile, Milano, 1993, op. cit. pag. 57
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