neutro o addirittura conforme all’interesse della società”
136
. Si può
inconfutabilmente concordare però, che i casi più significativi e che più
frequentemente danno luogo all’applicazione della norma, sono i quelli nei
quali l’interesse dell’amministratore sia in conflitto con quello della società.
Occorre osservare che rilevano sia gli interessi attuali, sia quelli
potenziali a condizione che la probabilità che l’interesse si realizzi non sia
tanto bassa da determinarne l’irrilevanza. Rientrano nel campo di
applicazione della disposizione sia gli interessi di natura patrimoniale quanto
quelli di tipo non patrimoniale
137
, anche se tale distinzione, con particolare
riferimento agli amministratori di società, non è sempre agevole.
Si è infine ampiamente precisato in dottrina che se l’interesse è del
tutto marginale, remoto ed insignificante, non vi è evidentemente alcun
conflitto di interessi da prevenire, e dunque, non vi è ragione di applicare la
disposizione. In altre parole sussisterebbe una soglia critica di «rilevanza» al
di sotto della quale non si può ritenere esistere un interesse ai sensi dell’art.
2391. Questa considerazione, ovviamente, conduce a qualche incertezza
applicativa derivante dalla nozione, necessariamente relativa, del termine
“rilevanza”.
La previgente disposizione che attribuiva rilievo alle sole ipotesi di
conflitto di interesse dell’amministratore consentiva di circoscrivere la
portata dell’articolo in esame alle sole situazioni nelle quali ad un vantaggio
per quest’ultimo corrispondeva uno svantaggio per la società, contribuendo,
nonostante i diversi problemi interpretativi, a definire essa stessa i casi
rilevanti.
Alcuni autori hanno osservato che la disposizione in commento non
deve essere applicata nel caso in cui l’interesse dell’amministratore sia
136
SPADA P., L’amministrazione, citato da SCOGNAMIGLIO G. a cura di, Profili e
problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, Milano, 2003.
137
Si pensi ad esempio all’assunzione di un ruolo dirigenziale da parte di un parente
dell’amministratore.
82
coincidente con quello sociale, come nel caso dell’amministratore che sia
anche socio
138
. Tuttavia, non apparendo comunque semplice immaginare casi
nei quali l’amministratore sia portatore di un interesse personale, per conto
proprio o altrui, del tutto coincidente con quello della società, si ritiene che
una delle principali novità dell’articolo 2391 stia proprio nel sottrarre
all’amministratore la valutazione della rilevanza dell’interesse di cui ne è
portatore; a questi viene semplicemente imposto di comunicarlo agli organi
sociali, e solo questi ultimi potranno trarre da tale informazione le proprie
considerazioni in merito. Sostenendosi che la norma non sia applicabile in
caso di coincidenza tra interesse dell’amministratore ed interesse della
società, potrebbero aprirsi le strade a potenziali elusioni degli obblighi di
trasparenza che essa prescrive.
Come già avuto modo di accennare, è indubbio che l’amministratore
in quanto tale, ha sempre un interesse nelle operazioni poste in essere dalla
società, dalle quali dipendono i risultati economici dell’attività di gestione, e
sui quali si basa il giudizio che soci e mercato esprimono sull’operato del
consiglio. E’ ovvio che gli interessi dell’amministratore in quanto tale non
possono considerarsi oggetto del disposto normativo, per il fatto che ciò
innegabilmente ostacolerebbe l’attività del consiglio e della società. Tuttavia
una precisa linea di demarcazione tra operazioni sottoposte alla disciplina in
esame ed operazioni che, pur incidendo di fatto sulla posizione
dell’amministratore ne sono esentate in quanto effetto della inevitabile
conseguenza della carica ricoperta in seno alla società, non è sempre di
semplice definizione.
138
ENRIQUEZ L., La nuova disciplina del conflitto di interessi degli amministratori di
s.p.a.: verso una sana e consapevole interpreazione restrittiva, dattiloscritto citato da
VENTORUZZO M. in GHEZZI F. a cura di, Amministratori, art. 2380 – 2396 c.c., Milano,
2005
83
2.4.1 Casistica: le posizioni dell’amministratore interessato.
L’ipotesi in cui è più evidente la presenza di un interesse
dell’amministratore è ricollegabile alla sua posizione di controparte nel
contratto o nell’operazione con la società amministrata.
I casi di cui si è occupata la giurisprudenza riguardano: trasferimenti
di somme di denaro dal conto corrente della società a quello
dell’amministratore
139
; emissioni di cambiali da parte dell’amministratore a
garanzia di debiti personali
140
; compravendite di beni tra la società
amministrata e l’amministratore
141
; contratti di lavoro tra l’amministratore e
la società, in forza dei quali il primo diventava anche dipendente della
seconda
142
; contratto di appalto tra la società appaltante e l’amministratore
appaltatore
143
. Un interesse dell’amministratore viene individuato anche
quando il contratto o l’operazione ha luogo tra la società amministrata ed una
ditta individuale di cui è titolare l’amministratore stesso. La giurisprudenza si
è occupata anche di un amministratore che aveva rilasciato una fideiussione a
favore di una propria ditta individuale
144
.
Un interesse dell’amministratore viene individuato ancora quando il
contratto o l’operazione ha luogo con altre società di cui l’amministratore è a
sua volta (i) amministratore, (ii) dirigente, (iii) socio. Della prima di queste
ultime ipotesi si è occupata ampliamente la giurisprudenza ed hanno
riguardato: prestazioni di fideiussione da una società al altra aventi lo stesso
139
Trib. Milano, 26 marzo 1984, Fall. S.p.A. Partecipazioni immobiliari ed Immobiliari c.
Istituto Bancario San Paolo Torino, in Le società, 1984.
140
Trib. Roma, 6 dicembre 1986, Coop. Edilizia EUR c. Banco di Roma in Giur. Merito,
1988.
141
Cass. 8 ottobre 1970, Immobiliare Caterina s.p.a. c. Capsoni, n.1852.
142
Cass. 18 maggio 1977, Nordsider c. Sardi, n.2043.
143
Cass. 22 dicembre 1993, n.12700 cit.
144
Trib. Bologna, 10 maggio 1958, Banco Napoli c. Fall. Soc. Val d’Aposa a r.l., in Banca
borsa e titoli cred., 1960.
84
amministratore unico
145
, o in cui l’amministratore della prima era anche
presidente della seconda
146
; contratti di comodato, per durata biennale, di un
immobile di proprietà di una società a favore di altra società aventi stesso
amministratore unico
147
.
Questa fattispecie merita una specifica attenzione, anche per la
frequenza con la quale è riscontrabile nel sistema imprenditoriale italiano,
notoriamente caratterizzato dall’esistenza di gruppi piramidali che presentano
rilevanti e complessi intrecci azionari. Se in linea di principio gli
amministratori delle società congiuntamente amministrate debbano ritenersi,
ipso facto, portatori dell’interesse della prima società nella seconda
amministrata, non si deve dimenticare che la sussistenza di un interesse deve
sempre essere verificata in concreto, e con riferimento ad una specifica
operazione, con la conseguenza che è necessario valutare le diverse situazioni
caso per caso, tenendo anche eventualmente in considerazione il diverso
peso, marginale ad esempio, che l’amministratore può avere in una delle due
società.
La questione si intreccia peraltro con la nuova disciplina della
direzione e coordinamento di società e riguarda, in modo più significativo, il
caso dell’amministratore che siede nei consigli di diverse società appartenenti
allo stesso gruppo; l’argomento è affrontato più avanti.
I casi della seconda ipotesi presi in considerazione dalla
giurisprudenza riguardano: compravendita di merci tra due società in cui
l’amministratore delegato della prima era a sua volta dirigente della
seconda
148
; contratto tra due società, la prima delle quali amministrata da un
145
Trib. Milano, 17 dicembre 1984, Simi s.r.l. c. Credito Italiano, in Le società, 1985.
146
Trib. Milano, 26 settembre 1983, T.C.S. S.r.l. c. Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde, in Banca Borsa e titoli cred., 1985.
147
Trib. Milano, 19 gennaio 1974, Fall. Immobiliare Rina S.r.l., Fall. Immobiliare Augusta
Carla S.p.a. c. Monte, Sinigaglia ed altri, in Giur. comm., 1968.
148
App. Genova, 3 agosto 1977, Valsecchi c. Kandala Indistrie Somale Conservifici e
Pesca S.p.a., in Giur comm., 1979.
85
dirigente della seconda, finalizzato alla liquidazione della prima società per
favorire lo sviluppo delle seconda
149
.
I casi dell’ultima ipotesi riguardano: compravendita di un opificio
industriale tra la società amministrata ed altre altra società di cui
l’amministratore della prima era socio
150
; modificazione dell’attività della
società amministrata a tutto vantaggio di altra società di cui l’amministratore
della prima ne era socio
151
. In queste sentenze la giurisprudenza non sembra
aver attribuito generale rilevanza alla misura della partecipazione, a meno che
la posizione del socio si ricolleghi ad un modesto investimento: si pensi una
piccola partecipazione effettuata a titolo di investimento finanziario in una
grossa società quotata. La partecipazione dell’amministratore di una società
al capitale dell’altra è stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche nel caso
in cui si posseduta tramite una terza società
152
.
2.4.2 Interesse ricollegabile ad un’utilità o ad un vantaggio patrimoniale.
Un interesse dell’amministratore anche senza un rapporto giuridico
con il terzo, può ricollegarsi ad una utilità o ad un vantaggio patrimoniale che
l’amministratore trae dal contratto o dall’operazione che la società
amministrata conclude con il terzo, o più in generale ad un’utilità o ad un
vantaggio che l’amministratore trae dalla deliberazione.
In un caso, l’amministratore rappresentante legale della società aveva
concluso la vendita di una consistente partita di merci a prezzi notevolmente
149
App. Napoli, 23 novembre 1987, Partenauto s.r.l. c. D’avino Automobili S.r.l., in Le
società, 1988.
150
Cass. 15 gennaio 1985, n.63, Fall. CO.CI.SA S.r.l. c. Cementi Viterbo S.p.a., in Giust.
Civ., 1985.
151
Cass. 19 agosto 1983, n.5404, Petrosino Parati S.p.a. c. Petrosino, in Giur. it., 1984
152
Pret. Milano, 12 agosto 1976, imp. Sindona M. e altri, in Giur. Comm, 1979.
86