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In particolare questa tesi approfondisce e analizza da vicino la responsabilità
civile dell’insegnante e la vigilanza sul minore in un particolare arco spazio-
temporale in cui questo è soggetto a delle regole ben precise altrimenti civilmente
(e penalmente) perseguibile. Tra le diverse obbligazioni accessorie assunte
automaticamente dall’Istituto vi è quella di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità
dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le
sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Nella stesura viene analizzato ed elaborato il problema della responsabilità civile
dell’insegnante nel sistema giuridico italiano e inglese attraverso vari punti: le
leggi che regolano il comportamento del corpo docenti e le varie sentenze che, nel
corso degli anni, hanno posto dei quesiti nelle decisioni dei giudici.
Sugli insegnanti, nell’esercizio della loro professione, incombono tutte le
responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica,
quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla vigilanza sugli
alunni minori.
Vediamo quindi cosa porta la responsabilità di un docente su minori posti sotto la
sua tutela.
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CAPITOLO 1
FIGURA DELL’INSEGNANTE
1.1 Libertà d’insegnamento
Secondo alcuni la libertà di insegnamento è una facoltà di comunicare ad altri il
proprio modo di intendere, la propria dottrina, il proprio patrimonio morale,
religioso, sociale, artistico, col metodo ritenuto più idoneo e migliore:
l’insegnamento non deve essere monopolio dell’insegnante e l’esercizio di tale
libertà deve essere inteso a promuovere la piena formazione della personalità degli
alunni, nel rispetto della loro coscienza morale e civile. La funzione del docente,
quale “esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di
contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
tela processo e alla formazione umana e critica della loro responsabilità”, consiste
in un’attività di diffusione della cultura, di elaborazione della stessa e d’impulso
alla partecipazione dei giovani a tale processo, per la loro formazione e crescita.
Per quanto riguarda i limiti alla libertà d’insegnamento ne sussiste uno
unanimemente riconosciuto, quello “tecnico” e “interno”, in forza del quale non
può essere invocata la libertà di cui all’art.33 Cost.
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per le attività che non sono
d’insegnamento, “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
L’attività d’insegnamento, quella cioè diretta a produrre istruzione e che dal punto
di vista tecnico- operativo mantiene sostanzialmente inalterati i suoi connotati,
non è del tutto esente da limitazioni, anche se il nostro ordinamento riconosce e
garantisce il principio della libertà d’insegnamento.
In base alla giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole rientra
nella nozione dei cosiddetti “precettori” di cui all’art.2048c.c.
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, 2°comma del c.c. .
Dunque in genere gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal
fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza”, ove
si tratti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla Pubblica
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Amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell’art.28 della
Costituzione
3
.
Alla responsabilità degli insegnanti può accompagnarsi quella delle autorità
scolastiche qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nel loro operato.
E’ opportuno delineare in primo luogo lo specifico quadro normativo di
riferimento che è di natura sia legislativa (art.2048 del Codice Civile relativo alla
responsabilità dei precettori; art.61 della L. luglio 1980 n.312
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concernente la
disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente
educativo e non docente) che contrattuale (art.42, 5°comma del CCNL del
14.8.95
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) ma di questo mi occuperò nel prossimo capitolo.
1.2 Doveri degli insegnanti
In primo luogo, per il docente, sussiste il dovere di osservare l’orario di servizio
che è proprio sia del personale direttivo che di quello docente. L’orario varia a
seconda del tipo di scuola nella quale esplicano l’attività. Vi è poi il dovere per i
docenti di non impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, a meno che
non se ne informi il direttore didattico o il preside, indicando il nome e la
provenienza degli allievi.
Sussiste il divieto di cumulo con un qualsiasi altro rapporto di pubblico impiego:
l’assunzione di un nuovo impiego comporta la cessazione del precedente, salva la
possibilità di ottenere un trattamento di quiescenza secondo le leggi in vigore.
Altri doveri dell’insegnante sono: il dovere di diligenza nell’espletamento delle
proprie mansioni; il dovere di rispettare le leggi; il dovere di fedeltà ovvero di
curare nello svolgimento della propria funzione, l’interessa dell’Amministrazione
per il pubblico bene e di conformare la condotta al fine esclusivo di servire la
Nazione; il dovere di collaborazione assidua e solerte con i superiori e i colleghi;
il dovere di tenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni; il
dovere di mantenere il segreto d’ufficio; il dovere di subordinazione consistente
nell’eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico; il dovere di
aggiornamento culturale e professionale; comunicare tempestivamente le assenze
di servizio, che devono essere autorizzate dal superiore gerarchico oppure
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giustificate. Il fatto di essere presente in ufficio senza svolgere alcuna attività
inerente all’ufficio stesso equivale ad essere assente dal servizio. L’assenza
ingiustificata costituisce un’infrazione disciplinare. La materia d’insegnamento
deve riguardare la materia di competenza del docente. Infine, a carico
dell’insegnate vi è l’obbligo di vigilanza sul comportamento dei propri alunni, la
cui inosservanza può determinare vari tipi di responsabilità.
1.3 Il dovere di vigilanza
Soffermiamoci sul dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti. E’
necessario evidenziare che l’art.2048, 3° comma del c.c. prevede una
responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una
colpa presunta, ossia sulla presunzione di una culpa in vigilando , di un negligente
adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova
liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. (vedi par.3.1 pag.29).
Il dovere di vigilanza consiste nel dovere dell’insegnante di controllare l’allievo
affidato alla sua custodia, con i mezzi ragionevolmente più idonei, in relazione
alle circostanze di tempo e di luogo e al tipo di attività che vengono svolte “senza
inutili rigorismi o soffocanti limitazioni che interferirebbero negativamente con i
moderni metodi educativi, che tanta parte assegnano al promovimento
dell’autodisciplina dei fanciulli”.
La Corte di Cassazione ha evidenziato in molti casi,come il dovere di vigilanza si
estenda dal momento in cui il fanciullo è affidato dai genitori al sorvegliante al
momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori stessi (vedi Allegati).
La responsabilità degli insegnanti e dell’ente scolastico incontra il limite esterno
della temporalità dell’obbligo di vigilanza: l’obbligo della sorveglianza si protrae
per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica e quindi
dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello
dell’uscita, compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa
a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall’istituto. La responsabilità della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.2043
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/2048 c.c., sussiste anche al di
fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola
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o la sosta successiva. Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i
momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli
altri momenti della vita scolastica, ivi compreso quello della cosiddetta
ricreazione, lo spostamento da un locale all’altro della scuola, il servizio di mensa,
le uscite, i viaggi di istruzione ecc.
Gli allievi sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati
dai capi di istituto relativi all’assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla
predisposizione dell’orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo
flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all’autonomia
scolastica e della disciplina contrattuale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla
sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli
specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle
attività definite di insegnamento, così come durante i cinque minuti precedenti
l’inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe
per accogliere e vigilare sugli alunni. I docenti rispondono in tutti i casi in cui i
singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi
espressamente affidati per sorvegliare attività curriculare o extra-curriculare,
nell’ambito sia dell’orario d’obbligo che in caso di svolgimento di attività
aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.
Ci sono poi tutte quelle circostanze non ben definite che possono verificarsi
quotidianamente o comunque assai frequentemente durante l’orario scolastico
come l’eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere “in
consegna” la classe al cambio dell’ora di lezione o la possibilità che la pausa della
ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell’istituto scolastico,
o l’ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell’assenza di alcuni
insegnanti e ad altre simili situazioni.
I capi di istituto, allo scopo di evitare possibili attribuzioni di responsabilità,
impartiscono, di norma, disposizioni, generali o mirate a specifiche situazioni,
nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni. Tali
disposizioni, spesso estremamente generiche, prive cioè di effettive indicazioni
organizzative, sono di fatto sostanzialmente finalizzate a realizzare “l’affidamento
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indifferenziato” di un numero imprecisato di alunni ai docenti e a gravarlo così di
una sorta di obbligazione di risultato.
Dinanzi a tali disposizioni da parte di una giurisprudenza estremamente severa nel
valutare la condotta degli insegnanti in materia di vigilanza, l’unica soluzione
sembra essere quella di una copertura assicurativa per i rischi connessi ad
un’azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione condannata a
risarcire il danno subito dal minore. Nonostante la più scrupolosa attenzione
dell’insegnante, il comportamento di quest’ultimo potrebbe essere comunque
oggetto di censura. Invero, le comprensibili aspettative dei genitori del minore
danneggiato trovano sovente ascolto da parte di una magistratura che per
soddisfarne le pretese risarcitorie risulta più incline a condannare la Pubblica
Amministrazione e poco propensa a valorizzare “le ragioni” del docente.
Sarebbe pertanto auspicabile un maggior impegno da parte dei dirigenti scolastici
sotto il profilo delle predisposizioni delle misure organizzative necessarie a
realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel contempo circoscrivano
obblighi e responsabilità dei docenti.
Il minore capace potrebbe essere chiamato a rispondere, in solido con l’insegnante
del danno ingiusto causato ad altri. Il minore potrebbe anche essere ritenuto
responsabile in modo esclusivo del fatto illecito, qualora in base alla maturità
psico-fisica raggiunta, egli fosse ritenuto in grado di “badare a se stesso”, cioè in
grado di valutare e di scegliere la condotta da tenere nella situazione specifica e
avesse violato la regole di prudenza e diligenza.
Si evidenzia inoltre che, mentre in ambito penale, ai sensi dell’art.97 c.p.
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, vi è
una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni 14 in ambito
civile, il giudice può valutare ex art.2046 del c.c.
8
, anche nel caso di minore di età
inferiore ai 14 anni, il grado di sviluppo fisico ed intellettivo, la capacità di
percepire l’illiceità dell’azione posta in essere, così come l’attitudine ad
autodeterminarsi.
Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi del 2048 c.c. va inteso in senso
non assoluto, ma relativo, “dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in
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particolare, all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione
alle circostanze del caso concreto”.
Si sottolinea, infine, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione
scolastica e il suo tramite al personale docente non esclude la responsabilità dei
genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del
genitore ai sensi dell’art.2048, 1° comma, e quella del precettore, ex art.2048, 2°
comma, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso
affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l’affidamento a terzi
solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando, non anche da
quella in educando, “rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al
minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”. (vedi cap.3)
L’arco temporale di estensione dell’obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione
di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla
scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo
dove, secondo la normativa, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni
effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale.
In giurisprudenza è stato, peraltro, affermato che non valgono ad escludere la
responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi dati dalla famiglia,
ove essi non assicurino l’incolumità dell’alunno al momento della riconsegna.
Il periodo di vigilanza non è limitato al tempo delle lezioni, ma si estende
all’attività scolastica in genere (ricreazione, gite scolastiche, attività di svago nei
locali scolastici o in quelli di pertinenza); quindi la responsabilità degli insegnanti
non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in
cui gli alunni si trovano sotto il suo controllo.
Tuttavia, il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è
proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive che hanno accompagnato il
verificarsi dell’evento. Esso sarà inversamente proporzionale all’età e al grado di
maturità degli alunni.
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CAPITOLO 2
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’INSEGNANTE E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per responsabilità si intende l’assoggettabilità ad una sanzione in conseguenza
della realizzazione di comportamenti antigiuridici. In altre parole, la responsabilità
è espressione dell’obbligo, gravante su chi ha commesso un illecito, di rispondere
di fronte all’ordinamento, dell’ormai già avvenuta lesione, di regole prestabilite
volte a salvaguardare la reciproca e pacifica convivenza.
Comunque intesa, la responsabilità può configurarsi in quanto il soggetto su cui è
destinata a ricadere sia un soggetto imputabile, cioè capace di autodeterminarsi in
modo cosciente. Soltanto così potrà, infatti, definirsi “sua” l’azione o l’omissione
che è causa del danno e, potranno essergli addebitate le inevitabili conseguenze
connesse all’evento dannoso.
Per i pubblici dipendenti, legati cioè all’Amministrazione da un rapporto di
servizio, l’art.28 della Costituzione dispone che i funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. In altre parole
l’azione o l’omissione, causa di danno, posta in essere al dipendente, può dar
luogo alla responsabilità penale, civile e disciplinare.
La responsabilità civile attiene ai casi in cui, per effetto di attività realizzata in
violazione di leggi o regolamenti di servizio, vengano arrecati danni ingiusti ai
terzi, dei quali devono rispondere sai il dipendente responsabile che
l’Amministrazione. Se quest’ultima risarcisce il danno, può successivamente
rivalersi sul dipendente, invocando la responsabilità amministrativa dello stesso.
In via generale si parla di responsabilità civile nel caso di violazione di norme di
diritto privato, cioè di norme che prevalentemente tutelano in via diretta ed
immediata interessi di natura privata.