2
Nel primo capitolo di questa trattazione, ho voluto descrivere le tappe del
lungo cammino dei concetti di ‘’stampa e stampati’’ ed i due elementi
fondamentali sui quali essi poggiano: il mezzo di fabbricazione e la sua
destinazione intesa come pubblicazione che si sostanzia attraverso la
distribuzione e l’ affissione pubblica d’opera.
Il fulcro dell’ intero elaborato è sicuramente il secondo capitolo, nel quale
descrivo in maniera minuziosa ed articolata il ruolo che ha assunto, nell’
evoluzione della struttura dei periodici, la figura del direttore di giornale.
Egli prima della riforma attuata nel 1958 rispondeva del reato commesso
attraverso una pubblicazione di materiale illecito solo in ragione della
qualità e della posizione assunta, salva la responsabilità dell’ autore della
pubblicazione.
Da questa forma di responsabilità oggettiva, si e’ passati solo con le
modifiche apportate dopo la riforma ad una ‘’responsabilità per fatto
proprio omissiva’’.
Continuo poi nell’ elaborazione della tesi, parlando nel terzo capitolo dei
‘’reati commessi attraverso la stampa’’ dalla più comune diffamazione alla
rivelazione dei segreti, dai reati di vilipendio ai più rari casi di
favoreggiamento.
Concludo infine la trattazione con il quarto capitolo, nel quale descrivo i
‘’reati a mezzo di stampa commessi in ambito telematico’’ nati solo di
recente con l’ invenzione di internet e del mondo multimediale.
3
Capitolo I
ORIGINE STORICA
1. LA DEFINIZIONE DI “STAMPATO” E DI
“PUBBLICAZIONE”. LA STAMPA PERIODICA
La nascita della stampa rappresenta un momento di importante sviluppo
sociale, una fase cruciale per la nascita della moderna informazione, che dalla
distribuzione cartacea è giunta alla fruizione virtuale, attraverso l’illimitato
World Wide WEB.
Prima di inoltrarci nella spinosa questione della definizione giuridica di
“stampa”, é doveroso precisare che la relativa normativa nazionale fa
riferimento ad una nozione lata di “stampato”.
4
L’art. 1 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
1
definisce “stampe o stampati, ai fini di
questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.
Tale definizione poggia su due elementi: il mezzo di fabbricazione e la
destinazione.
La norma ha cristallizzato i contenuti della precedente regolamentazione, ed
altresì apportato, all’interno della disciplina, due ulteriori innovazioni.
In primo luogo, mentre le precedenti norme
2
qualificavano come “stampati” le
sole riproduzioni ottenute con mezzi meccanici e chimici in grado di garantire
1
Legge 8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa (G.U. 20 febbraio 1948, n. 43,
Serie generale).
2
L´Art. 1 dell`Editto Albertino sulla Stampa (Regio Decreto 695 del 1848), che
parlava di “stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi”; l’art.
442 del Codice Penale Zanardelli (); l’art. 662 del Codice Penale Rocco, abrogato
dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480 (“Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o
senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o
un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari,
è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione”); l’art.
111 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (“Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni
di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a
tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per
delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua
buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate
5
una “molteplicità di esemplari”,
3
la norma in esame ha abbandonato il riferimento
quantitativo, per aderire a quello qualitativo rappresentato dal “mezzo meccanico
o fisico-chimico”, ed ha introdotto il riferimento espresso alla pubblicazione (“in
qualunque modo destinato alla pubblicazione”).
Occorre considerare, a tale proposito, le due forme in cui la pubblicazione può
sostanziarsi: la distribuzione (accanto alla vendita, alla spedizione, ecc.) e
l’affissione pubblica dell’opera.
Quest’ultima - che prescinde dall’esistenza di un consistente numero di copie
– può essere considerata effettivamente pubblica solo ove avvenga in un luogo
pubblico, ovvero aperto al pubblico, ovvero in un contesto tale da fare
presumere, per il numero delle persone ammesse, per la notorietà
dell’avvenimento e per una serie di analoghe circostanze, la natura non privata
dell’esposizione.
In conclusione, al di là dei differenti significati che si possono incontrare
analizzando le diverse fonti normative si ribadisce che l’articolo 1 della Legge
del 1948,
4
considera stampe o stampati, tutte le riproduzioni tipografiche o
quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il
diniego della autorizzazione.”
3
Grosso C.F., Responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa, Giuffré,
Milano, 1969, pag. 8.
4
Ai sensi della stessa Legge 47/1948, ad esempio, per „stampa“ si intende, all’art.
9, sia il fenomeno della riproduzione, sia quello della diffusione dello stampato;
all’art. 2, il solo fenomeno della diffusione; mentre ai sensi dell’art. 5 della 1
pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla stampa periodica e
non periodica“, la stampa si identifica con il solo fenomeno della riproduzione,
con esclusione della diffusione.
6
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo
destinate alla pubblicazione.
5
La pubblicazione non attiene, pertanto, necessariamente, alla circolazione
dell’idea contenuta nello stampato, ma al semplice atto dell’ “offerta dell’idea
stessa al pubblico”.
6
Infine, nonostante la lettera stessa della norma limiti la propria sfera di
incidenza alle disposizioni contenute nella sola Legge 47/1948, appare pacifico
in dottrina che tale definizione abbia rilievo anche agli effetti dell’art. 57 e ss.
del Codice Penale.
7
Tale conclusione può essere desunta, in particolare, dalla circostanza che
anche la Legge sulla Stampa contiene alcune disposizioni in tema di reati
commessi col mezzo della stampa: art. 9 (pubblicazione delle condanne per
reato commesso mediante un periodico), art. 11 (responsabilità civile), art. 13
(pene per la diffamazione a mezzo stampa) e art. 21 (competenza e forme del
giudizio per i reati commessi col mezzo della stampa), nei confronti delle quale
rileva il concetto di stampato di cui all’art.1.
Al concetto giuridico di stampa va aggiunto, ai fini di determinare la portata
dell’art. 57 n. 1 c.p., quello di “stampa periodica”, che si identifica in base al
5
In senso conforme: Cass. 15.11.1951; Id., 14.3.1952; Id., 3.6.1957Cass.
28.2.1958, in Giust. Pen., 1958, II, c. 462, m. 450; Cass. 15.1.1962, in Cass. Pen.
Mass. ann., 1962, pag. 304, m. 518; Capalozza E., Alcune considerazioni d’insieme e di
dettaglio sui reati di pre-stampa, di post-stampa e commessi a mezzo della stampa, in Studi
Urbinati, 1964-1965, pag. 113.
6
Nuvolone P., Reati di Stampa, Milano, 1951, pag. 161.
7
Cantarano C., Regime giuridico della Stampa, Casa Stamp. Naz., Roma, 1960, pag.
106
7
doppio criterio
8
del tempo della pubblicazione e del contenuto della
medesima.
Quanto al primo parametro, il concetto di “periodico” attiene, in primo luogo,
al dato formale della ripetizione delle pubblicazioni in periodi determinati.
dell’aspetto contenutistico dell’opera.
Affinché la pubblicazione possa ripetersi con Tuttavia, l’elemento temporale
acquista rilevanza solo in funzione continuità, ciascuna di esse deve contenere
argomenti diversi e, per ciò, variare contenuto a seconda del mutamento delle
vicende circa le quali di volta in volta si informa il pubblico.
Riepilogando, si può affermare che la periodicità, caratterizzante il tipo di
stampa oggetto di analisi, consiste nella possibilità che le pubblicazioni siano
soggette ad un durevole rinnovamento, in virtù della varietà del contenuto e
della sua connessione con le vicende di volta in volta trattate – politiche,
tecniche, artistiche, mondane, a seconda della natura del periodico.
Giova puntualizzare che l’idoneità e il potenziale contributo alla formazione
dell’opinione pubblica non costituiscono elementi essenziali al concetto di
stampa periodica, pur caratterizzandone, dal punto di vista teorico, il tipo
“ideale”.
9
8
Jannitti Piromallo A., La legge sulla stampa: spunti esegetici critici
programmatici, Studium, 1949, pag. 12; Jovane E., Diritto giornalistico, Milano Bocca
editori, 1939, pag. 56.
9
De Angelis L., La responsabilità penale del direttore dei periodici, Tipografia del
Senato, Roma, 1956, pag. 27.