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annessione; i "Principi generali" e le altre leggi in materia civile confluiranno
in un codice di ispirazione romanistica.
Particolare attenzione meritano i rapporti che l’Unione europea
intrattiene con la RPC; essi hanno assunto nel corso degli anni dimensioni
sempre più imponenti e non solo nel settore economico. L’attuale architettura
delle relazioni UE – Cina, si concreta in un dialogo politico ad alto livello per
il tramite di summits annuali e di una troika ministeriale che si riunisce ogni
uno/due anni, incontri tra ministri e vice ministri degli esteri, meetings di
esperti su specifiche tematiche attinenti ai diritti umani, l’immigrazione
clandestina, la non proliferazione, l’esportazione di armi convenzionali,
nonché l’instaurazione di dialoghi settoriali e l’implementazione di accordi
economici.
La cooperazione concerne innumerevoli aree con la predisposizione di
dialoghi più o meno permanenti, memorandum d’intesa, veri e propri accordi.
Inoltre, non poteva non essere trattata approfonditamente, l’adesione della
Cina al WTO: tale ingresso, avvenuto l’11 Dicembre del 2001, è stato il frutto
di trattative annose ed estenuanti, che però hanno dato alla RPC uno spunto
essenziale verso le liberalizzazioni del mercato e la modernizzazione
dell’economia.
3
Delicata rimane la questione dei Diritti umani, oggetto tra l’altro di
apposito dialogo UE – Cina, in cui molti progressi devono ancora essere fatti.
La comunità internazionale, anche attraverso l’ONU, auspica che il governo
cinese ponga fine alle violazioni dei Diritti umani e si adegui agli standards
internazionali contenuti nelle numerose convenzioni in materia. Il primo
capitolo ci introduce, come detto, ai principi fondamentali del diritto cinese
tradizionale, moderno e contemporaneo.
Il diritto tradizionale, definito anche come diritto imperiale, con chiaro
riferimento al susseguirsi delle numerose dinastie, si fonda sulla distinzione
tra il Li ed il Fa, cioè la Legge ed il Rito. Il Li inteso come rito, cerimonia,
rispetto, presiedeva al buon vivere sociale secondo massime filosoficamente
illuminate; esso rappresentava un enorme contenitore in cui confluivano i
fondamenti del pensiero confuciano. Il Fa, inteso come legge, norma, diritto,
atteneva principalmente alla materia penale ed era identificato con la
coercizione della pubblica autorità.
La diffusione delle innumerevoli regole che componevano il Li era
fortemente incoraggiata, mentre il Fa era circondato dalla più completa
sfiducia e riprovazione sociale. Non vi sono dubbi, quindi, sulla prevalenza
del Li rispetto al Fa nell’era imperiale, seppur con alterne vicende. Corollari
del Li, erano il Cheng Ming o teoria della correzione dei nomi ed il Fen,
4
principio di differenziazione; entrambi permettevano una corretta conoscenza
ed applicazione del Li contribuendo al perdurare del corretto ed armonico
ordine sociale.
Gli obblighi e i diritti connessi a tali corollari, variavano da individuo
ad individuo, in relazione al diverso ruolo rivestito nella società, ma erano
identici per tutti coloro che appartenevano alla stessa classe della gerarchia
sociale.
Nello stesso capitolo, si è dato poi cenno dell’importanza delle fonti
consuetudinarie nell’epoca imperiale e si è proceduto ad un breve excursus
sulle codificazioni dinastiche. Proseguendo nello studio, si è compiuta la
disamina di alcuni aspetti dell’ordinamento giuridico cinese moderno e
contemporaneo che, sia per la loro costante evoluzione, sia per la loro
influenza sovranazionale, sono oggetto di attenzione da parte di numerosi
giuristi.
Si è dato atto del fatto che, sebbene il diritto cinese per lungo tempo
abbia costituito un sistema a sé stante, non avendo avuto legami con tradizioni
giuridiche di altri paesi, a partire dall’età moderna ed a seguito del fallimento
della politica isolazionista, esso ha subito l’influenza del sistema giuridico
occidentale.
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Ciò è avvenuto, inizialmente, ad opera del governo della dinastia Qing
(1644 – 1912) che, con il decreto del 6 Aprile 1902, introdusse i fondamenti
del diritto romano di matrice tedesca, per il tramite del sistema giuridico
giapponese, che da essi traeva fonte.
Le contaminazioni proseguirono con l’avvento della Repubblica di
Cina (1912 – 1928) che proseguì sulla strada intrapresa dai Qing e con la
fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) che confermò
l’appartenenza al sistema giuridico romanistico improntato però, alla sua
elaborazione di matrice sovietica.
Il processo riprese nel 1978, dopo l’era del cd "nichilismo giuridico" e
della "rivoluzione culturale", fino a culminare nell’emanazione dei "Principi
generali del Diritto civile", di chiara ispirazione romanistica, che unitamente
ad una miriade di leggi speciali, confluiranno in un futuro codice civile
auspicato entro il 2010.
Attualmente, numerosi sono gli scambi culturali, i seminari, gli
osservatori congiunti, le traduzioni di testi intercorrenti tra giuristi italiani e
cinesi, che hanno per oggetto lo studio del diritto romano nelle sue diverse
espressioni. Si è fatta menzione anche dei diversi ordinamenti vigenti nelle
RAS di Hong Kong e Macao, nonché delle problematiche inerenti alla
questione di Taiwan.
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Di particolare interesse è il complesso delle relazioni intercorrenti tra
l’UE e la RPC, cui si dà atto nel secondo capitolo. Come già accennato, oltre
ad un dialogo politico ad alto livello, le relazioni tra l’UE e la Cina coprono
molteplici aree tematiche: diritti umani, scienza e tecnologia, cooperazione
doganale, trasporti, energia e ricerca nucleare, ambiente, sicurezza dei
prodotti, proprietà intellettuale, macroeconomia e mercati finanziari, politiche
industriali, commerciali, sistemi di telecomunicazioni e navigazione
satellitare, concorrenza, politica regionale, cultura, affari sociali, turismo,
agricoltura, aviazione civile.
I singoli dialoghi settoriali nonché gli accordi, memorandum d’intesa,
programmi che ne sono derivati rendono l’idea di quanto sia cresciuta negli
ultimi anni la partnership tra l’Unione e la RPC fino ad assumere l’aggettivo
"strategica", sulla spinta degli enormi flussi economico – finanziari e
commerciali intercorsi tra le due aree. Essenziale è anche il dialogo sui diritti
umani.
La Cina è oggetto di un monitoraggio continuo da parte delle
istituzioni europee, specie Commissione e Parlamento, nonché da parte
dell’ONU, sulle tematiche inerenti alla tutela dei diritti umani: purtroppo, pur
riconoscendo una certa utilità a tale dialogo, i progressi in materia sono molto
lenti ed i risultati non sempre soddisfacenti.
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L’ EU Annual Report on Human Rights 2007, conferma le
preoccupazioni dell’Unione sulle continue restrizioni della libertà di
espressione e di religione, sulle discriminazioni delle minoranze etniche del
Tibet e dello Xinjiang, sulla pena di morte, sull’espianto di organi dai detenuti
giustiziati, sulla tortura e gli altri trattamenti inumani e degradanti, sulla
dipendenza della magistratura dal potere politico, sulla mancata ratifica della
Convenzione ONU sui diritti civili e politici.
Recente è la Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 10 Aprile
2008, concernete la drammatica situazione in Tibet: il Parlamento condanna
fermamente la brutale repressione dei dimostranti tibetani da parte delle forze
di sicurezza cinesi, chiede un’indagine aperta ed indipendente sui recenti
tumulti e repressioni da svolgersi sotto gli auspici delle Nazioni Unite,
sollecita le autorità di Pechino a rivolgere un invito permanente all’Alto
Commissario ONU per i diritti dell’uomo a visitare il Tibet, chiede di aprire il
Tibet alla stampa ed ai diplomatici e di cessare la censura nonché di liberare
tutti coloro che sono stati ingiustamente incarcerati per l’esercizio del
legittimo diritto di espressione, nonché di presentare un elenco delle persone
detenute.
Invita altresì, la Repubblica Popolare Cinese a rispettare i propri
impegni pubblici in materia di diritti umani e delle minoranze, democrazia e
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Stato di diritto, come annunciato nella decisione del Comitato Olimpico
Internazionale che ha consentito alla Cina di organizzare i giochi olimpici ed
auspica, da parte del Consiglio, la nomina di un Inviato speciale per le
questioni tibetane.
Divergenze, infine, si sono registrate sulla effettiva partecipazione dei
Capi di Stato e di Governo dei paesi UE alla cerimonia inaugurale dei giochi
olimpici di Pechino. In questo stesso capitolo, non potevano non essere
menzionate la politica estera regionale della RPC e la sua politica
internazionale, con particolare riguardo alle relazioni con gli Stati Uniti.
Il terzo capitolo, concerne l’adesione della Cina al WTO avvenuta,
come si è detto, l’11 Dicembre del 2001.I negoziati per l’adesione si sono
protratti per circa quindici anni, ma gli sforzi hanno dato i loro risultati
positivi: con l’ingresso nell’organizzazione, la Cina ha incrementato
visibilmente il volume degli scambi, la sua economia ha compiuto enormi
passi verso le liberalizzazioni nonostante lo status di "economia di non
mercato", sono cresciuti anche gli investimenti stranieri ed il reddito pro
capite della popolazione.
Speciale attenzione è stata prestata all’ambito TRIPs, per quanto
concerne la tutela della proprietà intellettuale, al GATS e cioè al settore dei
servizi strumentali al commercio internazionale, al settore agricolo,
9
automobilistico, alle SOEs cioè alla riforma delle società controllate dallo
Stato, all’accordo in materia tessile ATC, ai meccanismi di revisione e di
risoluzione delle controversie TSM, TRM, DSB, TPRM in sede WTO.
In conclusione, lo studio del sistema giuridico e delle relazioni
internazionali della Repubblica Popolare Cinese, ha acquisito sempre
maggiore interesse, crescendo in stretta correlazione con l’assunzione da parte
della Cina del ruolo di potenza mondiale emergente.
Le riforme giuridiche di cui si è dato cenno, sono legate
indissolubilmente ai progressi dell’economia; la Cina influenza sempre più
l’andamento dei mercati globali.
Anche nella risoluzione delle questioni internazionali, come ad
esempio nella questione iraniana e nord coreana, sudanese e birmana la RPC
mostra sempre di più il suo peso: tra l’altro, non bisogna dimenticare che la
Cina è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
CAPITOLO I
Il Diritto cinese imperiale, moderno e contemporaneo
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Sommario: 1. Il Li ed il Fa: la Legge ed il Rito. –2. Cheng Ming: la teoria della
correzione dei nomi. –3. Il Fen: il principio di differenziazione. –4. Le fonti
consuetudinarie : Su, Scisu, Fengsu (cenni). – 5. Le codificazioni dinastiche. –6.
L’amministrazione della giustizia. -7. Il legismo ed il neo legismo -8. Le
contaminazioni dei sistemi giuridici stranieri sul diritto cinese moderno e
contemporaneo. –9. La Regione amministrativa speciale di Macao. – 10. L’evoluzione
del diritto di Taiwan ( cenni). – 11. La Regione amministrativa speciale di Hong
Kong. – 12. Il Sistema politico attuale.
1. Il Li ed il Fa : la Legge ed il Rito
In Cina, il diritto si è evoluto nei secoli in posizione sussidiaria
rispetto al preminente pensiero filosofico confuciano.
1
Tale subordinazione si
è concretata, prima facies, nel particolare modo di prevenzione e risoluzione
della controversie. Allorquando insorgeva una lite, nonostante le cautele atte
a prevenirla, si auspicava una composizione stragiudiziale latamente
transattiva; se tale accordo non veniva raggiunto dalle parti si preferiva
l’intervento di terzi conciliatori ed infine la definizione arbitrale. In tale
percorso, normalmente obbligato, concorrevano fattori sociali esterni alle
parti (anziani, parenti, amici) che mediavano tra le controparti affinché
addivenissero ad un patto soddisfacente per tutti i soggetti e gli interessi
coinvolti. Solo quale estrema ratio, assolutamente deprecata, vi era la
sottoposizione della vertenza ad un giudice che decideva conformemente ai
criteri etici confuciani ed alla propria equità, non in base alle leggi. Tutto ciò,
_________________________________________________________________________
1
GAMBARO – SACCO , Trattato di diritto comparato, Torino 2002, pag. 515 ss. vedi anche
Ch’ien Mu, Traditional Government in Imperial China, A Critical Analysis, Hong Kong: The Chinese
University Press, 1982.
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come si è accennato, trovava la sua fonte nelle concezioni etiche e
specialmente nella filosofia confuciana, la quale richiedeva come principio
basilare, che i rapporti sociali fossero eretti sul consenso e sul sacrificio
degli interessi dei singoli a favore di quelli della collettività. Tra l’insorgenza
e la risoluzione di una controversia intervenivano rispettivamente il Ch’ing
(sentimento d’umanità) il Li (rito, cerimonia, cortesia, rispetto), il Lii(ragione)
il Fa (legge, diritto, norma). Un’importanza essenziale aveva il Li, che si
concretava in un insieme di massime del buon vivere sociale, filosoficamente
illuminate, che garantivano la pace sociale e l’armonia con l’ordine cosmico
2
.
La diffusione delle innumerevoli regole che componevano il Li era
fortemente incoraggiata, a differenza del Fa che era circondato dalla più
completa sfiducia e riprovazione. Solo nel caso in cui il Li risultava inefficace
si poteva ricorrere al fa e ciò riguardava essenzialmente la materia penale. Lo
studio e la ricerca dei principi fondamentale del diritto cinese tradizionale si
risolve quindi, essenzialmente nello studio del pensiero di Confucio e dei
suoi seguaci in materia di governo, legislazione, regole di condotta e rapporti
tra i consociati. Ciò che colpisce, in prima approssimazione, del diritto
imperiale della Cina è la penuria di testi legislativi e di scritti propriamente
_________________________________________________________________________
2
CAVALIERI, La legge e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese, Milano 1999 pag. 41 ss. vedi anche
Hucker, Charles O., A Dictionary of Official Titles in Imperial China, Stanford: Stanford University Press,
1980.
12
giuridici. Ciò come si è accennato è dovuto alla particolare attenzione prestata
alla prevenzione delle liti più che alla loro risoluzione. In molti casi, il
semplice fatto di adire le vie legali, anche se per pretese legittime, faceva
apparire l’attore come attentatore della pace sociale. Si riteneva assai più
consona la decisione di uno studioso di filosofia e morale confuciana che
quella di un tecnico del diritto che applicasse la legge, il Fa. Il termine Fa
identificava tutto ciò che era riconducibile alle regole, norme e leggi imposte
dalla pubblica autorità. Quindi :
A)Prevenzione delle controversie ;
B) Composizione stragiudiziale transattiva di esse ;
presiedevano alla conservazione della pace e dell’ordine sociale.
Presupposti della prevenzione delle vertenze erano:
A1)l’onestà e probità dei reggitori della cosa pubblica;
A2)l’educazione del popolo ai Li confuciani .
Per quanto concerne il punto sub A1 il termine Li, in cui i funzionari
dovevano essere maestri, si concretava nei significati di "cerimonia,
gentilezza, formalità, rito, buone maniere, rispetto, reverenza, culto degli
antenati". Espressione massima delle virtù morali e sociali doveva essere
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l’imperatore, figlio del cielo, che per la sua posizione di preminenza, influiva
in modo determinante sul buon funzionamento dell’intera struttura della Stato
cinese, di guisa che la pace sociale dipendeva in massima parte dal suo valore
e da tutti coloro che in subordine a lui ricoprivano cariche di potere.
3
In ordine
al secondo presupposto, sub A2, il Li doveva quindi essere inteso come rito,
ciò che era conveniente, ciò che andava fatto, ciò che era in simbiosi con
l’ordine sociale; tale enorme contenitore formulava le regole di
comportamento differenziate in relazione allo status sociale degli individui
(Fen), affinché l’ordine sociale fosse assicurato in ogni classe di individui.
Senza i Li era impossibile stabilire i ruoli che convenivano al principe, ed al
suddito, al superiore ed all’inferiore, ai vecchi ed ai giovani ecc.
Tale indottrinamento filosofico dei Li nel popolo, era già presente in
epoca antica; per poter accedere alle cariche amministrative era essenziale la
perfetta conoscenza dei classici della filosofia e della letteratura, di modo che
i pubblici funzionari fossero prima poeti, filosofi, letterati e poi forse giuristi.
Sub B, nell’antica Cina l’applicazione delle leggi (Fa) non era mezzo proprio
di risoluzione delle controversie tra soggetti cui erano sottesi interessi
privatistici, ma piuttosto strumento di repressione di comportamenti umani
_________________________________________________________________________
3
DELL’AQUILA, Il diritto cinese. Introduzione e principi generali .Padova, 1981.