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Un altro punto chiave riguarda la capacità di utilizzare efficacemente la rete dei
Centri collaborativi per raccogliere maggiori informazioni sui diversi fattori di
rischio (chimici, fisici, ergonomici, psicosociali e biologici). Inoltre l’Oms lavora
alla definizione di un’organizzazione standard di servizi sanitari occupazionali,
che ogni paese può scegliere di implementare ponendo un’attenzione particolare
alla prevenzione primaria.
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CAPITOLO 1
LA NORMATIVA ITALIANA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1.1La normativa italiana in tema di sicurezza sul lavoro
Il fenomeno delle “morti bianche” e degli infortuni sul lavoro, purtroppo è un
argomento che occupa un posto di grande rilievo nelle pagine della cronaca
italiana; per fronteggiarlo è stato indispensabile un continuo aggiornamento, nel
corso degli anni, della normativa in materia di sicurezza per poter tutelare
maggiormente i lavoratori.
Fino al 1994, pur esistendo Leggi risalenti agli anni ’50 (D.P.R. 547/55, D.P.R.
303/56 e D.P.R. 164/562) ed al Codice Civile molti incidenti sul lavoro,
soprattutto nelle fabbriche e nell’ambiente edilizio, furono provocati dalla non
applicazione delle Leggi sopra citate.
L’Italia con l’adeguamento alle normative europee, si è ulteriormente aggiornata
promulgando i D. Lgs. 626/94 e 494/96.
Con il D. Lgs. 626/94 sono state introdotte diverse nozioni derivate da normative
già vigenti nell’Unione Europea; tra le più importanti figura il risk assessment,che
è l’obbligo di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, con
conseguente istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Valutazione del rischio: processo d’individuazione dei pericoli e,
successivamente,di tutte le misure di protezione e prevenzione volte a ridurre al
minimo le probabilità ed il danno conseguenti ad infortuni e/o malattie
professionali.
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
- di essere responsabile e partecipare ad un continuo processo di miglioramento
delle condizioni di lavoro, valutando periodicamente i rischi;
_d’informare i dipendenti sulle condizioni di sicurezza e dei rischi sul luogo di
lavoro.
Con i D.P.R. degli anni ’50 viene avviata una filosofia d’intervento direttivo su
base contravvenzionale al problema sulla sicurezza del lavoro, basata più su una
tassatività vincolante di disposizioni tecniche e su un modello di quadripartizione
della sicurezza tra datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore, che su una
gestione della prevenzione. Si cerca di tutelare l’ambiente di lavoro sicuro, con
accorgimenti tecnico oggettivi dei macchinari.
Articolo n° 2087 C.C.: Tutela delle condizioni di lavoro,Titolo II Del lavoro
nell’impresa, Capo I
Dell’Impresa in generale,Sez.I Dell’imprenditore: “L’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Con tale Articolo si pone un obbligo generale che assicuri una tutela effettiva,
attraverso dei principi essenziali, sulla base di una personalità di tipo contrattuale
in ragione del rapporto di lavoro, riconoscendo al lavoratore un diritto soggettivo
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di sicurezza ed un relativo dovere per il datore di lavoro di offrire la massima
sicurezza.
Con il D. Lgs. 626/94 è stata introdotta la figura del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza: è eletto dai lavoratori stessi e deve essere
consultato in tutti i processi di valutazione dei rischi.
Tutti questi adempimenti devono essere affiancati dai disposti dell’Articolo n° 41
della Costituzione Italiana e dall’Articolo n° 2087 del Codice Civile, che obbligano
i datori di lavoro a garantire l’integrità fisica e morale dei lavoratori, avvalendosi
della miglior tecnologia applicabile e di tutto ciò che può essere fatto per ridurre
al minimo il rischio d’infortuni.
Il D. Lgs. 494/96, integrazione del D. Lgs. 626/94, è dedicato elusivamente
all’edilizia visto l’elevato tasso di mortalità in questo settore.
Al D. Lgs. 626/94, con aggiornamento annuale, sono seguite Leggi Regionali ed
altri decreti di chiarimento e miglioramento sino ad arrivare alla Legge Delega
n°123 del 3 agosto 2007.
Grazie all’intesa tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Ministero
per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, è stata varata la campagna
informativa “Diritti non privilegi”, con lo scopo di far conoscere i punti della
Legge Finanziaria in tema di sicurezza sul lavoro, che sono:
• promozione dell’emersione spontanea, dal cosiddetto lavoro sommerso,
attraverso percorsi concordati con i sindacati che devono garantire sia la regolare
occupazione dei lavoratori irregolari che la convenienza per il datore di lavoro ad
investire in occupazione regolare
• rafforzamento dell’attività ispettiva
• istituzione di un fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro),con
la delibera n° 374 del 20 giugno 2002, ha approvato il documento “Politica della
Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
Infine, parliamo dei punti salienti del Disegno di Legge, approvato il 13 aprile
2007, che sono:
• ampliamento del campo di applicazione in materia di sicurezza e salute sul
lavoro a tutti i settori e tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto
che li lega ai datori di lavoro
• nel provvedimento, oltre al lavoro subordinato, rientrano il lavoro autonomo e
quello “flessibile”
Ai familiari di chi è stato colpito da infortuni od è deceduto sul lavoro è conferita
la somma di 2,5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008, 2009.
• particolare attenzione è stata riservata a giovani, extracomunitari e lavoratori
avviati con contratti di somministrazione, dato che sono le categorie più esposte
a rischio infortunistico
• la formazione, intesa come strumento essenziale per la prevenzione e la tutela,
riveste un ruolo di primaria importanza
• inserimento della materia “Sicurezza e Salute sul Lavoro” nei programmi
scolastici, universitari e nei percorsi di formazione; il tutto è finalizzato alla
sensibilizzazione ed all’informazione dei giovani
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• finanziamento di campagne mirate allo sviluppo della sicurezza negli ambienti
lavorativi
• le imprese che ne fanno richiesta, previa autorizzazione dell’INAIL,possono
ricevere contributi da investire per la prevenzione dei rischi.
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1.2 Principi costituzionali inerenti la sicurezza sul lavoro ed Articolo n°
2087 del Codice Civile
Di fondamentale importanza è la lettura dei principi contenuti nella nostra
Costituzione, principi che costituiscono le fondamenta della tutela del lavoratore.
In particolare l’Articolo n° 32, Comma I, nel quale viene sottolineato il valore
etico e sociale del diritto alla salute inteso come “fondamentale diritto
dell’individuo ed interesse della collettività” ed include il diritto del
lavoratore all’integrità psicofisica e a vivere in un ambiente salubre.
L’Articolo n° 32 si collega all’Articolo n° 41, il quale riconosce l’iniziativa
economica e ne stabilisce un limite, che è rappresentato dalla sicurezza
dell’individuo.
Poi abbiamo l’Articolo n° 35, Comma I che, oltre ad affermare che “è compito
della Repubblica tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”,
pone tra gli strumenti attuativi del diritto del lavoro e, quindi tra i compiti a
carico della Repubblica, quello della cura della formazione e dell’elevazione
professionale dei lavoratori (Articolo n°35, Comma II).
L’applicazione concreta e differenziata dell’Articolo n° 35, Comma II della
Costituzione, è stata devoluta alle Regioni e non rientra tra le materie di
legislazione concorrente la formazione e l’istruzione professionale. La cosiddetta
“devoluzione” dell’ottobre 2001, ha inserito la tutela e la sicurezza del lavoro
nelle numerose materie di “legislazione concorrente”, per le quali lo Stato
provvede solo alla ricognizione dei principi fondamentali e le Regioni emanano,
nel rispetto degli stessi, le normative di dettaglio.
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1.3 Decreto legislativo 626del 19 settembre 1994
Il Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 (pubblicato sul Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 1994) recepisce in Italia otto
direttive della CEE finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro. La prima direttiva riguarda le misure necessarie in generale
per la prevenzione durante il lavoro mentre le altre sette direttive riguardano
invece rischi e aspetti specifici del lavoro stesso. Il Decreto modifica lo scenario
normativo che è alla base di tutta l'attività di prevenzione negli ambienti di
lavoro. Infatti, fino all'entrata in vigore del Decreto, la precedente legge (la L.833
del 1978 di "riforma sanitaria", istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale)
affidava all'Ente pubblico, cioè alle USL - tramite i Servizi di Medicina del Lavoro -
molti degli aspetti rilevanti dell'attività preventiva. Ad esempio, ferme restando le
responsabilità dei datori di lavoro, le USL dovevano svolgere in prima persona: la
valutazione dei rischi lavorativi, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione e di protezione; l'informazione e la formazione dei lavoratori, ma
anche informazione, consulenza e assistenza per tutti gli altri soggetti sociali e
istituzionali; la sorveglianza sanitaria (e quindi per certi aspetti il ruolo attuale di
medico competente); l'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in
materia di sicurezza e salute. Attualmente invece si assiste ad un trasferimento
di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro. La filosofia della
prevenzione è dunque cambiata e ora spetta alle aziende la responsabilità di
individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, ma soprattutto di
programmare e di gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere i lavoratori nel
processo valutativo, di informarli e formarli, di assicurare una adeguata
sorveglianza medica dove è necessario. All'ente pubblico spetta di assistere le
aziende, fornire ove possibile la consulenza necessaria, controllare l'attuazione di
quanto è previsto dalla legge, facendosi promotore e garante dei processi di
prevenzione all'interno delle aziende .Per il corretto svolgimento delle attività
preventive aziendali sono quindi previste nuove figure e nuovi compiti, ed anche
un nuovo ruolo per i lavoratori.
A chi si applica la legge
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti
lavoratori subordinati, con la sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e
familiari(es.colf).
E' da ricordare che sono considerati lavoratori subordinati anche:
• i soci lavoratori di cooperative e di società anche di fatto
• gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e
professionale, avviati presso datori di lavoro
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• gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
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1.4 D.L.vo 223/2006,Normativa sulla sicurezza del lavoro : il Decreto
Bersani.
Il D.L. 223/2006, meglio noto come Decreto Bersani, risponde alle sempre attuali
e pressanti esigenze di contrasto del lavoro nero e promozione della sicurezza sui
luoghi di lavoro. Il decreto dispone che il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro,
può provvedere alla sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora
riscontri l’impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20%
del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere.Gli uffici del Ministero
del Lavoro ovvero le Direzioni Provinciali del Lavoro, provvederanno insieme con
il personale ispettivo che concretamente opera sul campo accertare che il datore
di lavoro osservi la normativa sulla sicurezza, nel rispetto delle disposizioni poste
a tutela dei lavoratori in materia di regolarità del rapporto di lavoro. Il lavoratore
deve essere registrato nei libri obbligatori potendo così fruire di diritti, di
prestazioni previdenziali e di ammortizzatori sociali quali: indennità di malattia,
indennità di maternità, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione,
versamenti contributivi, diritto alla conservazione del posto di lavoro , inoltre
deve essere assicurata la formazione e l’informazione in materia di sicurezza e
prevenzione, la dotazione di dispositivi di protezione individuale nonché
accertamenti sanitari periodici e preventivi.