8
E’ doveroso ricordare in merito le tre direttive del 1990 del Consiglio5, che
conferivano il diritto di libera circolazione anche a coloro che lavoratori non sono,
come gli studenti (90/366 sostituita dalla 93/96), i pensionati (90/365) e i c.d.
inattivi (90/364, quest’ultima è una categoria residuale, che include coloro i quali
non sono né lavoratori né studenti), tenendo conto quindi della giurisprudenza della
Corte di Giustizia che negli anni ha ampliato il più possibile la sfera dei soggetti di
tale diritto.
Un’ulteriore passo in avanti in questo senso si è avuto con il Trattato di
Maastricht (firmato il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° gennaio 1993) e
l’introduzione del concetto di cittadinanza europea nell’art. 18 TCE. Tale articolo
conferisce ad ogni cittadino dell’Unione Europea il diritto di circolare liberamente e
di risiedere nel territorio degli stati membri, conformemente alle limitazioni e alle
condizioni poste dal Trattato stesso e dalle misure adottate per conferire a tale
diritto efficacia6.
Sono da includere nei beneficiari del diritto alla libera circolazione i familiari
(anche extracomunitari) del cittadino dell’Unione, e per questi s’intende, oltre al
coniuge, i figli minorenni, chiunque risulti a carico dello stesso, il partner con il
quale abbia contratto un’unione registrata, “qualora la legislazione dello Stato
membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio”7.
5
Direttiva 90/364 del Consiglio, del 28 giugno del 1990, relativa al diritto di soggiorno;
Direttiva 90/365 del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei
lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la loro attività professionale; Direttiva
90/366 del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti,
sostituita dalla Direttiva 93/96 del Consiglio, del 29 ottobre del 1993, relativa al diritto di
soggiorno degli studenti.
6
Nascimbene B., “L’attuazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei
lavoratori”, in Nascimbene B. (a cura di), La libera circolazione dei lavoratori, Milano: Giuffrè
Editore, 1998, p. 5.
7
Cfr. considerando n. 5 e 6 della Direttiva 2004/38 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; per un
approfondimento sulla nozione di familiare e come questa è stata trasposta nell’ordinamento
italiano si veda Lang A., Nascimbene B., “L’attuazione in Italia della direttiva 2004/38/CE sulla
libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza,
2007, fascicolo 2.
Unitamente alla direttiva 2004/388, queste evoluzioni mettono in luce come la
libertà di circolazione presupponga l’essere cittadino europeo e non più lo
svolgimento di un’attività economica9.
1.2 La cittadinanza dell’Unione Europea
Come si legge nel considerando n. 1 della direttiva 2004/38, “la cittadinanza
dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e
individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati
membri”. Essendo quindi la cittadinanza dell’Unione l’unico requisito per poter
beneficiare del diritto di libera circolazione, è importante analizzarne le
caratteristiche principali alla luce dell’articolo 17 TCE10.
In base al par. 1 di questo articolo, è sufficiente essere cittadino di uno stato
membro11, per essere cittadino dell’Unione12. Ciò avviene in maniera automatica,
non essendo legittime altre condizioni per l’acquisto della cittadinanza
dell’Unione13. Si ricava, inoltre, che quest’ultima è complementare (si parla infatti
8
Cfr. articolo 3 della direttiva 2004/38, vedi nota 7.
9
Cfr. Tesauro G., Diritto Comunitario, Padova: Cedam, 2005, p. 467 e cfr. considerando n. 3
della direttiva 2004/38, vedi nota 7.
10
Cfr. Lang A., “Art. 17”, in Tizzano A. (a cura di), Trattati dell’Unione Europea e della Comunità
Europea, Milano: Giuffrè Editore, 2004.
11
Cfr. articolo 2 par. 1, “cittadino dell’unione: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno
stato membro” e Sentenza del 7 luglio 1992, Micheletti, causa C- 369/90, in Racc. 1992, p. I-
4239, punto 10 della motivazione, “La determinazione dei modi di acquisto e di perdita della
cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato
membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario.”; in
proposito Hall S., Nationality, migration rights and citizenship of the union, The Hague,
Martinus Nijoff Publishers, 1995, p. 58.
12
Cfr. Nascimbene B., Nationality laws in the european union. Le droit de la nationalité dans
l’Union Européenne, Milano: Giuffré Editore, 1996, p. 4, “at the present stage, a definition of
Community citizenship does not exist”.
13
Cfr. Nascimbene B., Nationality laws in the european union. Le droit de la nationalité dans
l’Union Européenne, Milano: Giuffré Editore, 1996, p. 4, “the effects of nationality attribution by
another member state may not be restricted by imposing an additional or supplementary
condition to the recognition of such a nationality with a view to exercising the fundamental
rights provided for by the treaty”.
10
di cittadinanza “duale”14) e non sostitutiva della cittadinanza nazionale, con ciò
intendendo che la prima non è una nozione “autonoma”15 e che la definizione della
seconda è di competenza esclusiva di ciascuno stato membro16.
Alcuni stati come la Gran Bretagna e la Germania17, hanno ribadito la loro
domestic jurisdiction in materia di cittadinanza precisando la loro definizione di
cittadino da utilizzarsi per individuare i soggetti che possono considerarsi anche
cittadini dell’Unione18.
Tuttavia, la Corte di Giustizia ha evidenziato19 che gli Stati nella definizione
dell’acquisto o della perdita della cittadinanza sono sottoposti al limite del diritto
comunitario, volendo così tutelare le libertà garantite da quest’ultimo ai cittadini
dell’Unione20.
Come per la cittadinanza nazionale, quella europea conferisce ai suoi beneficiari
diritti e doveri21. Per quel che riguarda i diritti, è interessante notare come il primo
tra questi è il diritto di libera circolazione e soggiorno (art. 18 TCE); a seguire
abbiamo il diritto di voto alle elezioni comunali e circoscrizionali e al Parlamento
14
Cfr. Lillopolis V., La cittadinanza Europea, Bologna, 1994, p. 61 ss.
15
Condinanzi M., Nascimbene B., “Cittadinanza dell’Unione Europea e libera circolazione delle
persone”, in Chiti M.P., Greco G. (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte
Generale, 2° Ed., Milano, Giuffrè Editore, 2007, p. 90.
16
Cfr. Nascimbene B., “Profili della cittadinanza dell’Unione Europea”, in Rivista Internazionale
dei Diritti dell’Uomo, 1995, p. 249.
17
Il governo tedesco ha allegato una dichiarazione unilaterale alla firma del TCE. In proposito,
Nascimbene B., Nationality laws in the european union. Le droit de la nationalité dans l’Union
Européenne , Milano: Giuffré Editore, 1996, p. 4
18
Cfr. Rogers N., Scannell R., Free movement of persons in the enlarged European Union,
London: Sweet and Maxwell, 2005, p. 5-03 e ss.
19
Sentenza Micheletti, vedi nota 11.
20
Condinanzi M., Nascimbene B., “Cittadinanza dell’Unione Europea e libera circolazione delle
persone”, in Chiti M.P., Greco G. (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte
Generale, 2° Ed., Milano, Giuffrè Editore, 2007, p. 96.
21
In proposito vedi O’Leary S., The evolving concept of community citizenship: from the
movement of persons to union citizenship, The Hague, Kluwer law International, 1996, la quale
afferma che “The construction of a relationship between fundamental rights and community
citizenship could be the means to ensure the steady evolution of an effective and meaningful
rights-oriented status of citizenship in the Community”, p. 314.
Europeo (art. 19 TCE), il diritto alla protezione diplomatica (art. 20 TCE), e il
diritto di petizione, di ricorso al Mediatore Europeo, ottenendo una risposta nella
stessa lingua usata nella domanda (art. 21 TCE)22.
Questa elencazione di diritti, come riconosciuto da diversi esperti in materia,
non è né esaustiva, poiché ve ne sono altri di cui gode il cittadino europeo “in
quanto appartenente ad altre categorie di beneficiari considerate dal diritto
comunitario”, né omogenea, sia rispetto ai beneficiari (alcuni non sono esclusivi del
cittadino comunitario, come la libera circolazione nei riguardi di familiari
extracomunitari di cittadini europei), sia rispetto ai soggetti responsabili
dell’attuazione di questi diritti e ed alla loro diretta applicabilità (alcuni richiedono
misure di attuazione specifiche)23.
In ordine ai doveri del cittadino dell’Unione, vi è da osservare che essi non sono
esplicitamente espressi nel TCE. Diversi autori ne hanno ricavati alcuni, come
l’“osservanza delle norme comunitarie” e l’“uso corretto delle libertà, in particolare
dell’ampia libertà di circolazione”24, lo stesso hanno fatto la Commissione e il
Parlamento Europeo. I doveri che discendono dalla cittadinanza europea non
possono però essere paragonati ai doveri che derivano dalla cittadinanza nazionale,
essendo inopportuno eguagliare il legame giuridico-politico tra Stato e cittadino e
quello mancante tra Unione e cittadino25.
Il legame tra cittadino e Unione tenderebbe infatti a qualificarsi come
l’integrazione dell’individuo all’interno di una comunità territoriale, divenendo così
più importante il domicilio della persona, piuttosto che la sua nazionalità. Questa
22
Cfr. Rogers N., Scannell R., Free movement of persons in the enlarged European Union,
London: Sweet and Maxwell, 2005, p. 5-03.
23
Cfr. e Cit. Condinanzi M., Nascimbene B., “Cittadinanza dell’Unione Europea e libera
circolazione delle persone”, in Chiti M.P., Greco G. (diretto da), Trattato di diritto
amministrativo europeo, Parte Generale, 2° Ed., Milano, Giuffrè Editore, 2007, p. 99.
24
Cit. Nascimbene B., “Profili della cittadinanza dell’Unione Europea”, in Rivista Internazionale
dei Diritti dell’Uomo, 1995, p. 259.
25
Adam R., “Prime riflessioni sulla cittadinanza dell’Unione”, in Rivista di diritto internazionale,
1992, p. 622.