II
Come si vedr in seguito, tutti i beni considerati hanno l astratta attitudine a
produrre plusvalenze tassabili; ma non sempre le plusvalenze da essi prodotte
hanno in concreto i requisiti richiesti dalla legge per l imponibilit . Ci Ł vero
riguardo sia ai non imprenditori commerciali, sia agli imprenditori commerciali,
limitatamente ai cespiti che non rientrano nel patrimonio d impresa, sia agli enti
non commerciali e societ ed enti non residenti, li mitatamente ai beni non
destinati o comunque non relativi alle attivit com merciali esercitate.
b) Nei riguardi dei soggetti che sono imprenditori commerciali Ł da dire
che non tutti i beni che compongono il patrimonio di impresa possono dar luogo
alla formazione di plusvalenze in senso tecnico. Vi Ł, infatti una netta distinzione
nella categoria unitaria dei beni relativi all im presa o beni che formano il
patrimonio di impresa.
Precisamente:
1) i beni alla cui produzione o al cui scambio Ł diretta l attivit
dell impresa, comprese le materie prime, materie sussidiarie,
semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione,
non possono mai maturare plusvalenze. Analogamente non possono
produrre plusvalenze i titoli azionari e obbligazionari e titoli similari
quando, per , l attivit dell impresa ha per oggett o specifico, ancorchØ
non esclusivo, l assunzione di partecipazioni in societ o enti, la
compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati o
alcune di tali attivit .
III
2) Tutti i beni diversi da quelli elencati facenti parte del patrimonio
d impresa dell imprenditore commerciale individuale o del patrimonio
dell imprenditore commerciale collettivo possono formare plusvalenze
patrimoniali.
Dalla distinzione che precede discende che per stabilire se un incremento di
valore, verificatosi relativamente ad un bene del patrimonio d impresa,
costituisca una plusvalenza patrimoniale scricto sensu o semplicemente la
differenza tra il ricavo e il costo del bene occorre guardare alla natura del cespite
che ha subito l incremento o per meglio dire Ł necessario considerare la
relazione esistente tra il singolo bene, il cui incremento assume di volta in volta
rilievo ai fini della determinazione del reddito, e l attivit d impresa .
Si deve a questo punto cercare di individuare la nozione positiva di plusvalenze
patrimoniali. Il legislatore della riforma del 1973 ha stabilito che: la plusvalenza
Ł costituita dal maggior valore realizzato rispetto all ultimo valore riconosciuto ai
fini dell imposta sul reddito2 al netto degli oneri di diretta imputazione.
Per dare esatti contorni a codesta definizione occorre distinguere tra il valore che
l obbligato d imposta e l ufficio tributario di acc ertamento possono
legittimamente attribuire ad un qualunque bene del patrimonio d impresa ai fini
del calcolo della plusvalenza (valore riconoscibile) e il valore che, per essere
divenuto vincolante per entrambe le parti del rapporto giuridico tributario, pu
dirsi fiscalmente riconosciuto.
2
DI TANNO T., Plusvalenze patrimoniali nella determinazione del reddito d impresa, IPSOA, Milano
1984, p. 34.
IV
A formare il valore riconoscibile concorrono i seguenti elementi:
- in primo luogo il prezzo speso per l acquisto o per la costruzione del bene
risultante dalle scritture contabili;
- il prezzo d acquisto o costruzione va maggiorato degli oneri accessori di
diretta imputazione. Gli oneri accessori sono, per ci , incrementativi del costo
base purchØ vi sia uno stretto nesso causale o un rapporto di dipendenza fra
esborsi accessori e spesa principale;
- gli interessi passivi su prestiti contratti per l acquisizione o la costruzione del
bene sono imputati ad aumento del costo del bene stesso fino al periodo di
imposta anteriore a quello in cui ne Ł o pu essere iniziata l esecuzione. Gli
interessi passivi afferenti cespiti non ancora immessi nel processo produttivo
debbono essere obbligatoriamente patrimonializzati, mentre non possono mai
subire lo stesso trattamento gli interessi che riguardano cespiti gi utilizzati o
utilizzabili nella produzione del reddito;
- il prezzo di acquisto Ł al lordo degli eventuali contributi pubblici in conto
impianti;
- il valore riconoscibile, poichØ Ł al netto degli oneri di diretta imputazione, Ł al
netto delle quote di ammortamento applicate al cespite e dedotte in sede di
determinazione del reddito annuo.
Si devono ora individuare i riflessi della violazione delle regole di imputazione
fin qui esposte. Pu accadere infatti che vengano p atrimonializzati costi ed oneri
deducibili nel periodo di imposta in cui sono stati sostenuti o, di contro, che
V
vengano immediatamente dedotti costi ed oneri che la legge impone di
patrimonializzare.
Considerando la prima ipotesi, trattandosi di soggetti ai quali non sia applicabile
la norma sulla tassabilit delle plusvalenze iscrit te in bilancio (art. 12 del decreto
IRPEF)3 l ufficio non pu che limitarsi a disconoscere il nuovo maggior costo sia
ai fini dell ammortamento sia ai fini di future, eventuali, alienazioni dei cespiti.
Analoga soluzione va adottata nei confronti dei soggetti elencati dall art. 12 del
decreto IRPEG, anche se la tesi non appare condivisa da una isolata pronuncia
della Commissione Centrale.
In proposito giova osservare che il suddetto articolo, nell includere tra in
presupposti di tassabilit delle plusvalenze anche l iscrizione in bilancio ,
intende per iscrizione la consapevolezza e deliberata lievitazione del valore
contabile del cespite con l emersione di un plusvalore effettivo liberamente
disponibile.
Se la lievitazione trae origine dall errata aggregazione ai costi del bene di spese
deducibili nell esercizio ed ha luogo nei limiti segnati dall importo delle spese
stesse, il patrimonio netto rimane inalterato e per ci dal bilancio non emerge
nessuna nuova ricchezza disponibile.
3Art. 12 D.P.R. 598/73, Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali: nella determinazione del reddito
imponibile della societ e degli enti di cui alle l ettere a) e b) dell art.2 si tiene conto anche delle
plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla
distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonchØ delle minusvalenze iscritte in bilancio in
conseguenza delle valutazioni di cui agli articoli 62 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
VI
L ufficio ha il potere dovere di disconoscere e r ettificare l erronea
contabilizzazione riducendo il valore riconosciuto del bene ma non pu travisare
i connotati e la sostanza dell operazione.
Le spese erroneamente imputate devono essere stornate con una variazione in
diminuzione del reddito contabilizzato e dichiarato.
Di contro i costi ed oneri che avrebbero dovuto essere patrimonializzati sono
semplicemente recuperati a tassazione.
Le imputazioni di costi ed oneri costituiscono quindi oggetto di controllo da parte
dell ufficio sfociando, in ipotesi di errata applicazione dei criteri posti dalla
legge, in consequenziali rettificazioni dei valori contabili. In presenza di un atto
di rettifica Ł fiscalmente riconosciuto il valore che emerge dall accertamento
divenuto definitivo.
La Legge n.825 del 9 ottobre 1971, di delega al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria, nel tracciare i lineamenti strutturali delle nuove imposte sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche, dedica una particolare attenzione al
delicato tema delle plusvalenze, che, tradizionalmente, costituiscono il punto
nevralgico di ogni definizione giuridica del concetto di reddito.
Partendo dalle enunciazioni normative che precedono, l indagine ricostruttiva
che si intende svolgere tende a mettere in evidenza:
- se il concetto giuridico di reddito assunto a parametro delle nuove imposte
sulle persone fisiche e giuridiche corrisponda o meno a quello che Ł dato
desumere dell interpretazione sistematica delle norme;
VII
- quale trattamento fiscale sia riservato alle plusvalenze e se sussistano
elementi di novit nella disciplina di questa mater ia racchiusa nella legge
rispetto a quanto stabilito in passato.
1
CAPITOLO I
CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA
DI TRATTAMENTO DELLE PLUSVALENZE
1. Presupposti di tassabilit
La Legge delega di riforma tributaria del 1973, nel delineare il trattamento fiscale
delle plusvalenze nell ambito delle imposte sul reddito, si preoccupa di
individuare il presupposto che rende le plusvalenze reddituali assoggettabili al
prelievo e reca le seguenti statuizioni:
• le plusvalenze conseguite da persone fisiche a seguito di operazioni effettuate
con fini speculativi su beni non relativi all impresa commerciale sono
imponibili nel periodo di imposta in cui vengono realizzate;
• nei riguardi delle imprese commerciali sono imponibili le plusvalenze
verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi a tali imprese;
• nei riguardi di societ in nome collettivo e in acc omandita semplice, le
plusvalenze sono tassabili non solo quando si verificano a seguito di
alienazione dei beni, ma anche se risultano distribuite ai soci prima del
realizzo;
2
• per quanto riguarda le persone giuridiche in senso stretto concorrono alla
formazione del reddito complessivo di ciascun soggetto le plusvalenze
conseguite, distribuite o iscritte in bilancio;
• rispetto alle persone giuridiche assimilate, che eventualmente esercitino, in
forma sussidiaria o secondaria, attivit commercial i, concorrono a formare il
reddito complessivo le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni
destinati o comunque relativi a tali attivit .
Si Ł cos delineato il quadro delle frammentarie ed eterogenee disposizioni che la
legge delega riserva al delicato tema del presupposto di tassabilit delle
plusvalenze reddituali. Esso deve costituire l indispensabile punto di partenza
dell indagine ricostruttiva che ci si appresta ad intraprendere, nel corso della
quale si preciser il significato giuridico che il concetto di realizzazione assume
nel corpo della legge delega di riforma tributaria.
Il legislatore parla, promiscuamente, di plusvalenze verificatesi, di plusvalenze
conseguite, di plusvalenze realizzate. Sorge quindi la necessit di stabilire se
questa variet semantica copra sempre un medesimo c ontenuto concettuale o
designi contenuti diversi.
Per individuare il momento di tassabilit il termin e piø impiegato Ł quello di
realizzo : per espressa previsione normativa Ł necessario affinchØ la
plusvalenza concorra alla formazione del reddito, che questa sia realizzata .
3
Il Testo Unico delle imposte dirette ha sostanzialmente confermato e precisato il
disposto normativo, stabilendo: concorrono a formare il reddito imponibile le
plusvalenze, compreso l avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi
all impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato, o se diverso,
all ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Nei
confronti delle societ indicate dall art. 2200 cod . civ. si considerano relativi
all impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze sono imponibili
anche se distribuite ai soci prima del realizzo dei beni (art.100).
I presupposti chiave della legge delega di riforma tributaria del 73 sono quindi:
- il concetto di alienazione: per colpire d imposta la plusvalenza Ł sufficiente il
trasferimento, gratuito od oneroso, del bene che incorpora l aumento di
valore;
- l iscrizione, che la legge delega contempla come autonomo momento di
imponibilit esclusivamente con riguardo alle perso ne giuridiche che sono
societ commerciali.
2. Le plusvalenze derivanti da operazioni di cessione
Anche se il contratto di compravendita ha manifestazioni molto frequenti, tanto
che la relativa regolamentazione civilistica ha avuto giustamente l onore del
primo posto nell ambito del Titolo riservato ai singoli contratti (Titolo III del
Libro IV delle obbligazioni), si concludono quotidianamente numerosi contratti,
4
che come la compravendita, implicano il trasferimento della propriet di un bene
o di piø beni4.
Intendiamo riferirci, particolarmente, ai contratti a titolo oneroso od a prestazioni
corrispettive, nei quali una parte cede uno o piø beni e l altra, in contropartita, d
una somma in denaro o in titoli rappresentativi del denaro, oppure uno o piø
beni5. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo il conferimento, la
permuta, la datio in solutum6, l espropriazione per pubblica utilit .
Ammesso che, come accade, abitualmente, il calcolo debba essere eseguito per
la singola operazione che viene compiuta occorre confrontare i due termini
dell operazione stessa, per stabilire l esito raggi unto (positivo, nullo, negativo).
Si accerta la nascita di una plusvalenza quando la cifra che rappresenta il ricavo
supera quella che rappresenta il costo.
La massima cura Ł da porre, logicamente, per individuare i due valori. Non
sorgono particolari problemi quando, come nella compravendita, si cede un bene
per avere una contropartita in denaro od in titoli rappresentativi del denaro.
4
La vendita, definita dall art. 1470 del Codice Civile come il contratto che ha per oggetto il trasferimento
della propriet di una cosa o il trasferimento di u n altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, Ł la
fattispecie contrattuale che piø frequentemente ricorre nella casistica delle operazioni che generano
plusvalenze o minusvalenze.
5
Il contratto di compravendita pu avere ad oggetto i beni o diritti piø disparati: beni materiali
strumentali, privative industriali, crediti, contratti, diritti reali, cos come quote di questi beni e diritti.
Questi differenti oggetti contrattuali creano varie problematiche nell ambito della determinazione delle
plusvalenze e, ancor prima, in relazione all accertamento del tipo di operazione cui danno luogo, sotto
l aspetto fiscale.
6
La datio in solutum consiste nella dazione di un bene a fronte di un debito che non si riesce a pagare in
moneta di conto. Vi Ł per un ipotesi in cui, il re alizzo di una plusvalenza, da un operazione di questo
tipo Ł fiscalmente irrilevante: Ł il caso in cui i beni aziendali vengono ceduti ai creditori a seguito di un
concordato preventivo.