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riferisce ai controlli riguardanti le esportazioni, le riesportazioni, le importazioni e
le introduzioni dal mare; Le specie, animali o flora, oggetto di protezione (oltre
38.000) vengono suddivisi in cd. Appendici (I, II, III). Ad ogni appendice
corrisponde un diverso grado di rigore delle norme, il cui culmine si concretizza
per le specie incluse in appendice I, specie interdette in modo assoluto dal traffico
commerciale. Naturalmente con il susseguirsi anche di Regolamenti CE, in
particolare riferimento al Regolamento n. 338/97, sono stati ulteriormente
riclassificate le specie oggetto di protezione creando una classificazione secondo 4
allegati (A,B,C,D); di conseguenza quindi l’assorbimento di tali regolamenti
anche in seno alla Legislazione italiana.
La disciplina italiana, anche sanzionatoria, di riferimento si rinviene nella
Legge n.150 del 7/2/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia
della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19
dicembre 1975, n.874, e del Regolamento (CEE) n.3626/82 e successive
modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute
e l'incolumità pubblica., integrata dal Decreto Legge 12 maggio 1993, n. 2
convertito , con modificazioni, nella Legge 13 marzo 1993, n. 59 e dalla Legge 9
dicembre 1998, n.426 e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275" e nei
Decreti del Ministero dell’Ambiente del 19/4/1996 e del 26/4/2001 che
comprendono l’elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul
territorio nazionale è vietata.
Dalla lettura degli articoli 1 e 2 della L. 150/92 appare evidente come il
legislatore abbia inteso punire non solo i reati ascrivibili ad azioni illecite e
concretamente realizzabili come l’importazione, l’esportazione, la vendita o il
trasporto
(1)
, ma anche fatti direttamente riferibili alla disponibilità del bene, come
la detenzione
(2)
, inoltre viene considerata anche la recidiva
(3)
prevedendo il reato
punito con l’arresto da tre mesi a due anni di ammenda.
Dalla visione complessiva della normativa CITES, “gli Stati contraenti
riconoscono che la fauna e la flora selvatica costituiscono per la loro bellezza e
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per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere
protetto dalle generazioni presenti e future”; l’animale può essere quindi
considerato da un lato come una “res” suscettibile di valutazione economica,
scopo come detto è quello di contrastare l’illecito commercio internazionale, e da
un lato, indirettamente, come soggetti meritevole di tutela, in quanto vengono
comunque tutelate le specie animali e vegetali a rischio estinzione.
Riprendendo il concetto espresso nella premessa, la tutela (del sentimento)
per gli animali diventa più consistente, con le dovute differenze, con l’avvicinarci
a norme di carattere locale, mentre appare più labile quando nella normativa
internazionale. Il caso CITES conferma che l’oggetto “diretto” di protezione è il
“sentimento” per l’ecosistema, nel più esteso senso del termine, di cui anche
l’animale fa parte e pertanto si ritrova “indirettamente” tutelato, anche se rientra in
un mercato globale in cui la merce rimane sempre l’animale “o parte di esso”.
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(1) LEGGE 150/1992 Articolo 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta
milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie
elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi…omissis…
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97…omissis…
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
Articolo 2 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire venti
milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di
quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C
del Regolamento medesimo:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi…omissis…
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 …omissis…
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato
prescritti,
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__________________
(2) Articolo 1 (1) lettera f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene
per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la
prescritta documentazione.
Articolo 2 lettera f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento
(3) Articolo 1 comma 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due
anni e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga
commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
Articolo 2 comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e
dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene
commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
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1.2. La Dichiarazione universale dei diritti dell’animale
Sempre nel panorama internazionale si manifesta una presa di posizione
filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale, redatta dalla L.I.D.A. e dalle
altre leghe nazionali per i diritti degli animali.
Presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi presso la
sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978 il suo testo fu redatto nel corso di riunioni
internazionali da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e
filosofico e alle principali associazioni mondiali di protezione animale. La
Dichiarazione non impegna od obbliga giuridicamente alcuno Stato, essa propone
all'uomo delle norme di indirizzo di "un'etica che dovrebbe essere fermamente e
chiaramente espressa nel mondo attuale, minacciato di distruzione e nel quale
violenza e crudeltà esplodono in ogni istante". La Dichiarazione viene spesso
richiamata in preambolo ad alcuni regolamenti Comunali per la tutela degli
animali
(1)(2)
Le maggiori critiche mosse a tale Atto riguardano l'equiparazione tra le
specie. Si legge, infatti, nell'articolo 1: "Tutti gli animali nascono uguali davanti
alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza". In realtà, una lettura non
superficiale del testo porta ad escludere un’eguaglianza di fatto tra le specie, per
sottolinearne quella del possesso dei diritti, non negandone le evidenti differenze
di forme e di capacità esistenti tra gli animali, ma affermandone il diritto alla vita
"nel quadro dell'equilibrio naturale".
La Dichiarazione non pone all'uomo un esplicito obbligo di non uccidere,
come contro altare al diritto alla vita di ogni essere vivente. Si ammette la
possibilità che l'animale "allevato per l'alimentazione dell'uomo sia (...) ucciso"
(art. 9), purché da ciò non ne risulti ansietà e dolore .
__________________
(1) vedi infra cap. 4.3.
(2) v. ad es. Comune di Torino – Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città –
11/04/2006; Comune di Milano . Regolamento comunale di tutela degli animali – delib. 57/2005;
Comune di Prato – regolamento Comunale sui diritti degli animali . Approvato con D.C.C. n.34
del 15.02.2001