5
(art.27) si stabiliva l’estensione della tutela anche per le
prestazioni previdenziali e con D.M. del 26 giugno 1925
aboliti tutti i patronati si costituiva un unico patronato che
successivamente con D.M. del 27 dicembre 1927 fu chiamato:
“Patronato Nazionale Per l’Assistenza Sociale”.
Esso costituiva un organo tecnico assistenziale delle
organizzazione del lavoro avente però personalità giuridica
pubblica.
Siamo in piena era fascista ove:
- i Sindacati erano organi burocratici del regime
- nessun legame avevano con la classe operaia
- nessuna influenza sul Patronato a tutela degli interessi dei
lavoratori.
Con la caduta del regime fascista viene abolito il Patronato
Nazionale (29 ottobre 1942). La soppressione del regime
corporativo fa proliferare associazioni sindacali libere. Le
associazioni provvedono a costituire nuovi patronati a tutela
dei lavoratori tanto che al tempo del decreto 804/47 esistevano
già di fatto l’INCA della CGIL e le ACLI (Associazione
Cristiana Lavoratori Italiani).
Negli anni della ricostruzione dove regnava per lo più uno
stato di confusione ed ignoranza nel quale si innestava un
vergognoso fenomeno di speculazione provvidenziale, era il
sorgere di un patronato “costituito e gestito solamente da
associazioni di lavoratori” per mezzo del quale si forniva
6
assistenza gratuita e tutela degli interessi dei lavoratori e dei
cittadini.
Anni difficili anche perché il patronato doveva fare i conti con
gli Enti Previdenziali arroccati in posizioni conservatrici.
Ma arriviamo agli anni 80, dove la legge 112 del 27 marzo
1980 “Interpretazione autentica delle norme concernenti la
personalità giuridica del patronato” all’art.1 sancisce
“personalità giuridica di diritto privato”.
Nel contempo dalla cattiva stampa e da movimenti che
contestavano solo per il gusto di contestare, non sono mancate
illazioni sulla inutilità del patronato (basando la loro opinione
su patronati fantasma ed accumunando ad essi anche quelli che
hanno tradizioni ed esperienza).
Oggi il patronato si colloca all’interno di una logica di Welfare
State a copertura dei bisogni sociali.
Inoltre, il patronato avrà sempre un ruolo da svolgere poiché
ha dimostrato di avere la capacità di diversificare e di
riconvertire la sua tradizionale sfera di assistenza.
E’ da sottolineare, che la complessità dei rapporti quotidiani, il
sovrapporsi delle competenze, lo stato di inefficienza della
pubblica amministrazione, l’emergere di nuove povertà ed
emarginazioni, impongono la trasformazione e
l’aggiornamento del ruolo dei patronati.
Uno stato sociale rinnovato e riformato ha bisogno di un
patronato rinnovato e riformato.
7
La proposta di legge unificata sulla riforma degli istituti di
patronato, da tempo discussa e oggi approvata al Senato
prevede infatti che si vada verso il miglioramento e
l’ampliamento della loro azione. Tale proposta di legge verrà
trattata ampiamente nel quarto capitolo e sono stati evidenziati
i motivi fondamentali che hanno portato a varare tale riforma.
8
CAPITOLO PRIMO
GLI ISTITUTI DI PATRONATO ED ASSISTENZA
SOCIALE E LO STATO SOCIALE
1.1) Profili storico – istituzionali
La necessità, più che l’opportunità di promuovere
l’informazione, l’assistenza e la tutela del lavoratore e del
cittadino per comprendere e ottenere se ha diritto alle
prestazioni di previdenza e di assistenza e conoscere la
legislazione sociale è stata sentita fin dall’inizio, dal sorgere
delle prime forme di assicurazione.
L’attività di patrocinio dei lavoratori nasce infatti con
l’introduzione dell’assicurazione contro gli infortuni del
lavoro (1904), con l’intento di rappresentare e aiutare il
lavoratore nella nuova e complicata procedura per ottenere il
diritto al risarcimento del danno subito.
Il d.l. lgt 23 agosto 1917, n. 1450, istitutivo dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo
1
stabiliva
all’art.12 :<<Gli istituti di patronato e di assistenza, costituiti
con lo scopo di prestare la propria opera ai lavoratori colpiti da
infortuni sul lavoro e ai loro aventi causa, possono chiedere
l’approvazione del Ministro per l’industria commercio e
1
(Per l’industria era stata istituita con la legge 17 marzo 1898, n. 80)
9
lavoro, presentando il loro atto costitutivo, lo statuto e le
norme e misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la
dichiarazione di gratuità. Il ministero pronuncia sulla domanda
con decisione insindacabile dopo sentito il comitato
permanente del lavoro. Gli istituti di patronato e di assistenza
approvati hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti
necessari al raggiungimento della loro finalità e di stare in
giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa dei lavoratori
colpiti da infortunio e dei loro aventi causa. Se nelle
circoscrizioni delle commissioni arbitrali, di cui all’art.14,
manchino gli istituti di patronato e di assistenza, il Ministero
dell’industria, commercio e lavoro ha facoltà di fare eseguire
ispezioni agli istituti di patronato approvati e di revocare,
sentito il comitato permanente del lavoro, il decreto di
approvazione di quegli istituti. Il provvedimento di revoca è
definito e contro di esso non è ammesso ricorso.
All’art.13 si dichiara <<Sono nulle di diritto le obbligazioni
contratte per rimunerazione dei loro servigi verso gli
intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse
alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dal
presente decreto. Tale disposizione non si applica agli istituti
di patronato o di assistenza approvati a norma dell’articolo
precedente.
Le procure a esigere le indennità non possono essere rilasciate
che nei casi e con le norme stabilite nel regolamento.
10
E’ nullo ogni patto inteso a eludere il pagamento delle
indennità o a scemarne la misura.
In caso di contestazione sul diritto all’indennità e sulla misura
di questa, le transazioni relative non sono valide senza
l’omologazione della commissione arbitrale di cui all’art.14
del presente decreto>>.
Sono così considerati per la prima volta in Italia dalla legge i
patronati di assistenza ai lavoratori per il conseguimento delle
prestazioni previdenziali (all’inizio su base nazionale, solo in
materia di infortuni sul lavoro), con l’obbligo del Ministro
suddetto di promuoverne d’ufficio la loro costituzione nelle
sedi nell’ambito dei compartimenti assicurativi nei quali erano
costituite le commissioni arbitrali (alle quali all’epoca era
affidata la soluzione delle controversie). La costituzione dei
patronati è contestuale al divieto di intermediazione da parte di
terzi, quindi fin dall’origine si pone come elemento di
normalizzazione e di moralizzazione del contenzioso in
materia. Inoltre l’art.16 dello stesso d.l.lgt. del 1917 stabiliva
al comma 1 che davanti le commissioni arbitrali in questione
non erano ammessi periti di parte e che il <<patrocinio>>
poteva essere affidato agli istituti di patronato e di assistenza.
E’ da notare, inoltre, che l’ambito della loro attività era fissato
dalle stesse finalità degli istituti, con la tutela nelle fasi del
contenzioso amministrativo, e con l’espressa previsione della
<<capacità giuridica (rappresentanza e assistenza) per
11
compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento delle loro
finalità>> e con <<la capacità giuridica di stare in giudizio
per la tutela dei diritti e per la difesa>> degli aventi diritto.
Muniti di mandato speciale, quindi, gli istituti in questione
stavano in giudizio in proprio e quali rappresentanti, appunto,
degli aventi diritto in questione.
Con successiva legge 18 febbraio 1923, n.498, al comma 1 del
suddetto art.12 è stato aggiunto che gli istituti dovevano
presentare anche <<le deliberazioni di adesione degli enti
promotori, dalle quali risulti che questi ne garantiscono il
funzionamento almeno per un triennio e risulti la misura del
contributo stabilito>>.
Con l’art.27 del R.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, era poi
stabilito che <<davanti alle commissioni arbitrali di prima
istanza e davanti alla commissione centrale non sono ammessi
periti di parte; il patrocinio degli assicurati può essere affidato
unicamente agli istituti di patronato e di assistenza, approvati
dal Ministero dell’economia nazionale, con le norme e con le
condizioni stabilite dal regolamento>>.
Nel 1925, con l’avvento del fascismo, i Patronati provinciali
vennero assorbiti dal “Patronato nazionale medico-legale per
gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni.
Il d.m. 26 giugno 1925 rappresenta quindi la fase unitaria
nell’evoluzione degli istituti di patronato; sono poi stati
emanati il R.d. 1° luglio 1926, n. 1130, i d.m. 24 dicembre
12
1927
2
, 10 ottobre 1929, 27 settembre 1930, 26 ottobre 1934,
13 luglio 1935; il R.d. 8 luglio 1937; il d.m. 27 gennaio 1938.
Il decreto del Ministero delle corporazioni 13 luglio 1935
approvò il nuovo statuto del <<Patronato nazionale per
l’assistenza sociale>>, quale <<organo tecnico a mezzo del
quale le confederazioni fasciste dei lavoratori provvedono alla
assistenza medico –legale dei propri rappresentanti nelle
pratiche relative alle assicurazioni infortuni e alle assicurazioni
sociali in genere nonché alla divulgazione e realizzazione tra i
lavoratori delle forme di prevenzione e di previdenza contro i
rischi di lavoro>>, essendo ribadita la personalità giuridica e la
possibilità , tra l’altro di stare in giudizio>>.
I compiti del patronato venivano fin da allora specificati come
segue, obbligatori e gratuiti (salvo rimborso spese per la
documentazione necessaria): <<In particolare il patronato ha il
compito:
a) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative per l’assicurazione contro gli infortuni
dell’industria, nell’agricoltura e nelle altre branche di
attività produttive e di servizi;
b) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative per l’assicurazione contro le malattie
professionali;
2
(Nel 1927 tale Patronato assunse la denominazione di “Patronato nazionale per l’assistenza
Sociale” operando come patronato unico).
13
c) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative per l’assicurazione invalidità vecchiaia e morte;
d) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative che erogano i trattamenti di quiescenza e di
previdenza;
e) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative per l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria;
f) di assistere le operaie e le impiegate in applicazione delle
norme legislative per l’assicurazione e la protezione della
maternità;
g) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative per l’assicurazione contro la tubercolosi;
h) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative per la lotta contro la malaria;
i) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme
legislative vigenti per l’assicurazione contro le malattie in
genere e gli iscritti alle casse mutue di malattia nelle
controversie sul diritto alle prestazioni;
l) di assistere i lavoratori in tutte le vertenze relative
all’esecuzione dei contratti individuali o collettivi, di
assicurazione libera contro gli infortuni e la morte e nelle
azioni di responsabilità civile per sinistri avvenuti in
occasione di lavoro;
14
m) di raccogliere e di indirizzare al Ministero degli affari
esteri le pratiche relative ai diritti acquisiti dai lavoratori
durante la loro permanenza all’estero, in forza dei contratti
di lavoro e delle leggi sociali colà vigenti;
n) di assistere, con l’autorizzazione del Ministero delle
corporazioni, tutti i lavoratori in applicazione delle altre
leggi previdenziali e protettive del lavoro non specificate
nei commi precedenti;
o) di raccogliere i dati e attuare studi in tema di applicazione e
perfezionamento di tutte le leggi sociali;
p) di collaborare nella divulgazione fra i lavoratori di mezzi di
prevenzione contro i rischi del lavoro;
q) di provvedere alle visite mediche preventive e periodiche
dei lavoratori in applicazione delle norme legislative
sull’igiene e sull’avviamento al lavoro>>.
Erano previsti uffici provinciali presso le associazioni
sindacali, ai quali era affidato <<lo svolgimento dei servizi
medici, legali e tecnici>> e corrispondenti comunali scelti
esclusivamente tra i fiduciari o i rappresentanti dei sindacati
locali in ciascun settore interessato. Erano previsti << contratti
a termine>> con medici e avvocati, con limitazioni
all’esercizio della professione e con il divieto di ricevere
incarichi dagli istituti assicuratori e di assistere i datori di
lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi.
15
Con R.d.l. 8 luglio 1937, n.1735, art.1, gli istituti previdenziali
erano autorizzati sui capitali necessari alla costituzione delle
rendite Inail, delle pensioni di invalidità e delle indennità in
capitale per gli infortuni agricoli, <<a titolo di concorso nelle
spese per documentazioni occorrenti per prestazioni
assistenziali>> a prelevare una quota da versare agli istituti di
patronato, da rivedersi periodicamente. Dal successivo decreto
del Ministero delle corporazioni 27 gennaio 1938 erano
previsti <<rimborsi spesa>> in caso di liquidazione di rendite
per infortunio o malattia professionale, rendite ai superstiti,
pensioni di invalidità e indennità Inail liquidate in capitale, in
misura fissa e a scaglioni secondo l’ammontare della
prestazione.
Secondo il suddetto statuto art.16 alle spese occorrenti per il
proprio finanziamento il patronato provvedeva con l’importo
di una parte dei contributi stabiliti per legge a favore delle
assicurazioni sindacali riconosciute in regime corporativo, con
contributi del Ministero delle corporazioni e delle
confederazione sindacali e del fondo speciale infortuni istituito
con il T.U. 31 gennaio 1904, n. 51, oltre che con eventuali
contributi e sussidi delle Provincie comuni e di altri enti.
L’art.117 del R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel ridisciplinare
l’attività e il funzionamento delle commissioni arbitrali di
prima istanza e centrale –alle quali appunto era affidato il
compito di risolvere le controversie –ha stabilito che <<agli
16
istituti di patronato e di assistenza , di cui all’art.27 del Regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere affidata dagli
assicurati o dai loro aventi diritto , la rappresentanza o
l’assistenza defensionale nei giudizi avanti le commissioni
arbitrali.
Tale incarico deve risultare da atto scritto o da dichiarazione
verbale fatta davanti al presidente della commissione o anche
in udienza dagli interessati o da coloro che, a norma
dell’articolo precedente, ne hanno la rappresentanza.
La rappresentanza davanti le commissioni arbitrali, degli
assicurati o dei loro aventi diritto, che siano comunque
impediti di comparire personalmente e non siano provveduti di
un rappresentante in conformità del precedente articolo, è
affidata all’istituto di patronato e di assistenza. La persona
incaricata dall’istituto di stare in giudizio deve esibire una
regolare autorizzazione per controversie, rilasciata dall’istituto
stesso. Secondo questa ultima disposizione, qui ai patronati era
ancora attribuita la facoltà di <<stare in giudizio>> (con
istanza processuale), in proprio e per l’assistito e con procura.
Con lo scioglimento, nel 1942 dell’ente unico, si tornò al
pluralismo degli organismi di tutela, conservandone però la
loro funzione esclusiva.
Il 3.6.1944 nasce a Roma la Confederazione Generale del
Lavoro (CGIL); si tratta di un organismo confederale unico
per tutto il territorio nazionale nel quale si realizza l’unità
17
sindacale dei lavoratori senza distinzioni di opinioni politiche
e di fedi religiose.
IL 1° Congresso, a Napoli, nel gennaio 1945, sancisce la
decisione di creare un organismo del Sindacato, con il compito
specifico della tutela dei diritti sociali dei lavoratori –
organismo, peraltro, a cui viene affidato anche il ruolo di
contribuire alla riforma della legislazione ed alla costruzione
di un sistema di sicurezza sociale basato su principi di
uguaglianza e solidarietà.
L’11 febbraio 1945 la CGIL costituisce per la realizzazione
dei fini predetti l’Istituto Nazionale Confederale di Assistenza.