7
obbligazioni personali, di quelle comuni, di quelle assunte per i
bisogni del nucleo familiare.
Il sistema bancario, trovatosi ad <<affrontare>> la riforma
del 1975, ha effettuato un'accurata cernita degli effetti in qualche
modo rilevanti, scegliendo di recepirli ove necessario o
conveniente, oppure di neutralizzarli all'occorrenza. L'ABI
(Associazione Bancaria Italiana) è intervenuta già all'indomani
dell'entrata in vigore della novella legislativa con un proprio atto
interno (la circolare n. 63 del 21 ottobre 1975) nella delicata
materia, proponendone una lettura <<orientata>> in chiave di tutela
degli interessi di categoria. Tradizionalmente il sistema bancario si
è sempre servito delle prassi per influenzare giuridicamente i
rapporti con la clientela ed infatti le difficoltà che ha proposto il
nuovo regime patrimoniale sono state affrontate mediante
l'inserimento di modalità e clausole nei diversi contratti bancari allo
scopo di attenuare la rischiosità delle operazioni concluse con
soggetti coniugati.
La materia bancaria presenta, oltre ad una connotazione di
specialità, ulteriori due caratteri degni di rilievo: uno è l'accentuato
tecnicismo, l'altro è rappresentato dalla predisposizione di schemi
8
contrattuali; l'unione di tali caratteri determina un effetto
moltiplicatore che conduce alla creazione di un <<porto franco>>
rispetto al sistema codicistico con il predominio pressoché
incontrastato della banca sia nella fase delle trattative, sia nella fase
attuativa dei diversi rapporti di credito e risparmio. Di tale
predominio ampia traccia resta proprio nel settore dei rapporti
bancari con soggetti coniugati, dove il sistema bancario si è
orientato a recepire solo quella parte di diritto di famiglia <<utile>>
alla banca, ossia quella parte che consentiva e consente di diminuire
la rischiosità delle operazioni e di accrescere la garanzia.
Obiettivo di questo lavoro è di creare una visione d'insieme
delle entità famiglia e banca accanto al complesso di relazioni che
le legano tenendo ben presente il nuovo regime patrimoniale della
famiglia (così come novellato nel 1975), i derivanti effetti di
interesse bancario e la prassi operativa delle banche.
Nel primo capitolo verranno evidenziati i diversi regimi
patrimoniali della famiglia, il modo in cui le banche hanno reagito
alla riforma del 1975 che ha proposto la comunione dei beni come
regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e delle brevi
riflessioni in merito ai possibili effetti sui rapporti e sui contratti
9
bancari determinati dalla presenza delle cc.dd. famiglie di fatto,
fenomeno di spontaneità sociale.
Nel secondo capitolo verranno analizzati nello specifico i
comportamenti del sistema bancario nei confronti della famiglia,
vigente il regime legale di comunione, nelle varie tipologie di
operazioni (attive, passive, servizi) considerando inoltre ciò che
accade alle garanzie e al segreto bancario; saranno in seguito
enucleate le particolarità e le analogie in presenza di un regime
patrimoniale della famiglia diverso da quello strettamente legale
(fondo patrimoniale, comunione convenzionale e separazione dei
beni) ed infine si faranno brevi riflessioni sulla possibilità che il
dovere di contribuzione, inteso come vero nucleo della riforma del
1975, porti ad un nuovo modo di intendere i rapporti bancari con la
famiglia.
Nel terzo capitolo, infine, verrà analizzato il modo di porsi
della banca riguardo la stipula di contratti bancari conclusi da uno o
entrambi i coniugi nello svolgimento dell'attività d'impresa nei vari
casi di impresa individuale, di impresa cogestita e di impresa
familiare.
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CAPITOLO PRIMO
Il sistema patrimoniale della famiglia
11
1 - Premessa
Il regime patrimoniale della famiglia consiste in un
complesso di regole e norme che disciplinano in modo organico i
diritti e i doveri di natura patrimoniale assunti dai coniugi in virtù
del matrimonio, in contemplazione della formazione di un
patrimonio comune che assicuri in misura più o meno ampia l'unità
patrimoniale della famiglia nelle relazioni giuridiche con i terzi e
per il quale sono approntati dall'ordinamento speciali moduli
organizzativi per quanto concerne l'imputazione degli acquisti e
l'amministrazione dei beni: l'attivazione, in definitiva, di un regime
di responsabilità patrimoniale diverso da quello proprio
conseguente all'agire individuale delle altre persone fisiche1. Le
norme a cui attenersi sono in parte imposte dalla legge e quindi
immodificabili e in parte poste per volontà dei coniugi.
I coniugi possono regolare i propri rapporti patrimoniali
scegliendo tra le convenzioni matrimoniali ammesse dal nostro
ordinamento: esse altro non sono che accordi o intese con cui gli
sposi determinano l’assetto ed il regolamento dei rispettivi rapporti
1
DE PAOLA V., Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale; Milano: Giuffré, 1995, vol.
II, pag. 3.
12
patrimoniali, come si deduce non solo dal significato etimologico
del termine convenzione, ma soprattutto dalla funzione che le stesse
sono chiamate ad assolvere2. Le convenzioni matrimoniali possibili
sono la comunione legale dei beni e la separazione dei beni: a
ciascuna di esse può essere affiancato poi il fondo patrimoniale, che
si costituisce destinando determinati beni immobili o mobili iscritti
in pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della
famiglia (art. 167 c.c.3). La comunione legale, infine, può essere
integrata e/o modificata dai coniugi, entro limiti ben determinati: in
questo caso viene detta <<comunione convenzionale>> (art. 210
c.c.
4
).
Ogni convenzione ha delle specifiche peculiarità:
2
DE PAOLA V., Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale; cit., 1995, vol. II, pag. 31.
3
<<Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico (2699), o un terzo, anche per testamento
(587, 601), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o
mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (32
att.).
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con
l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere
vincolati rendendoli nominativi (2021 ss.) con annotazione del vincolo o in altro modo
idoneo.>>
4
<<I coniugi possono, mediante convenzione (2647) stipulata a norma dell’articolo 162,
modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con
le disposizioni dell’articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella
comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni
della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto
della comunione legale.>>
13
- comunione legale: si costituisce automaticamente al
momento della celebrazione del matrimonio se gli sposi non
richiedono espressamente al celebrante la separazione dei beni;
- separazione dei beni: può essere scelta dagli sposi al
momento della celebrazione del matrimonio comunicandolo
all’Ufficio di Stato Civile (in caso di matrimonio civile) o al
Ministro di Culto (in caso di matrimonio religioso); in tal modo
verrà inserita un’apposita annotazione a margine dell’atto di
matrimonio5;
- fondo patrimoniale: se costituito da persona diversa dai
coniugi può essere inserito anche in un testamento;
Le convenzioni matrimoniali si stipulano, vista l’importanza
delle conseguenze, con atto pubblico a norma della Legge notarile6:
se non viene rispettata la forma dovuta si ha la nullità dell’atto e
l’immediata instaurazione del regime di comunione legale. Il
particolare rigore formale che domina tutta la materia del regime
patrimoniale della famiglia porta ad escludere, infatti, qualsiasi
rilevanza ad un eventuale regime patrimoniale adottato di fatto dai
coniugi7. Esse si sciolgono per morte di un coniuge, annullamento o
5
Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Codice civile.
6
Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).
7
DE PAOLA V., Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale; cit., 1995, vol. II, pag. 100.
14
scioglimento del matrimonio, stipulazione di nuova convenzione.
La comunione legale si scioglie anche in caso di fallimento di un
coniuge.
Il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
sancito dall'articolo 298 della Costituzione, esige certamente che ad
esso si adegui ed uniformi anche il regime positivo dei rapporti
patrimoniali, ed è incontestabile che la vigente disciplina legislativa
di questi rapporti può dar luogo a situazioni di inadeguata tutela
giuridica. Si pensi alla condizione del coniuge economicamente più
debole (storicamente la donna) privo di un proprio lavoro
professionale autonomo e che quindi abbia dedicato la sua attività
all'adempimento dei doveri di moglie e di madre occupandosi
assiduamente delle cure e faccende domestiche, vigente la
8
L'articolo 29 della Costituzione recita: <<La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.>>
Per ciò che riguarda l'assunto del primo comma, esso rappresenta l'autentico luogo di sintesi
delle valutazioni occorrenti per identificare la natura politica del rapporto così istituito tra
famiglia e Stato (BESSONE M., Commento all'articolo 29 della Costituzione, in
"Commentario della Costituzione a cura di G. Branca; Bologna: Zanichelli, 1976, pag. 11). La
qualificazione della famiglia come <<società naturale>> ha causato numerosi contrasti
interpretativi fra chi ne ha ritenuto un riconoscimento positivo della sua naturale attitudine ad
essere una formazione sociale in continua evoluzione nella direzione necessaria per garantire ai
suoi membri l'integrale sviluppo della loro personalità, e chi invece ne ha ritenuto una formula
di rinvio ad una dimensione pregiuridica dell'istituzione familiare come realtà preesistente ed
originaria secondo la concezione giusnaturalista (BESSONE M., Op. cit., pag. 13).
Per ciò che riguarda il secondo comma, esso ha carattere di immediata precettività
(BESSONE M., Op. cit., pag. 60). La previsione di una parità dei coniugi anche morale si deve
intendere nel senso che l'integrale rimozione delle norme incompatibili con le direttive di
eguaglianza giuridica non esaurisce il programma costituzionale di emancipazione familiare
della donna, nell'ottica della complementare rimozione delle forme di autoritarismo maritale e
di discriminazione non precluse dalle garanzie di parità formale della moglie (BESSONE M.,
Op. cit., pag. 79).
15
separazione dei beni: con tale regime il contributo all'economia
familiare e al risparmio dell'azienda domestica da parte della
casalinga, molto spesso ragguardevole anche se difficilmente
valutabile in denaro, rimane privo di efficace tutela, specie quando
il marito abbia investito i risparmi, frutto delle comuni fatiche e
rinunzie, nell'acquisto a nome proprio di beni immobili e mobili9.
Tenuto conto di queste considerazioni, si può tuttavia
ragionevolmente affermare - come meglio evidenziato
nell'immediato proseguio di questo lavoro - che tra regime di
separazione e regime di comunione non è obiettivamente possibile
additare l'uno come <<meno costituzionale>> dell'altro. In questa
consapevolezza, il legislatore si è limitato ad eleggere a regime
legale quello più consono alla struttura economico-familiare tra noi
più diffusa, pronto a consentirne la rimozione non solo sull'accordo
dei coniugi, ma anche su richiesta di uno solo, quando la
comunione fosse divenuta strumento di sopraffazione, anziché di
più concreta attuazione del principio di parità, o di violazione
comunque del principio contributivo10.
9
BECHINI U., Regime patrimoniale della famiglia: principi generali; reperibile nel sito
Internet (http://www.notaiassociati.it/ub/), 1999, pag. 3.
10
CORSI F., Il regime patrimoniale della famiglia, in "Trattato di diritto civile e commerciale
diretto da Cicu, Messineo, Mengoni"; Milano: Giuffré, 1979, pag. 58.