2
essere una risposta unitaria alle nuove sfide del terzo millennio, nel rispetto delle
diversità.
Tale semplice ma fondamentale considerazione vuole costituire il punto di
partenza di un’analisi volta ad accertare il ruolo che i principi di diritto europeo
avranno negli sviluppi del diritto europeo dei contratti.
I principi di diritto europeo dei contratti (principles of european contract
law PECL) rappresentano il frutto del lavoro della commissione per il diritto
europeo dei contratti, composta da un gruppo di privati accademici e nota anche
come commissione Lando, in onore del suo fondatore e presidente. Fu, infatti, Ole
Lando, professore dell’Università di Copenhagen, che nel 1974, in occasione di
un convegno sulla legge applicabile alle obbligazioni tra cittadini dei paesi della
Comunità economica europea, lanciò l’idea di creare un “codice europeo delle
obbligazioni”, sulla base della considerazione per cui la disciplina a livello
comunitario circa la legge applicabile non avrebbe mai realizzato l’uniformità
giuridica necessaria a creare un mercato integrato.
I principi di diritto europeo costituiscono, dunque, un prodotto culturale
che si colloca nel solco del processo di armonizzazione del diritto contrattuale
europeo e, più in generale, del diritto privato europeo, che da tempo è oggetto di
attenzione non solo negli ambienti accademici ma anche da parte delle istituzioni
comunitarie.
Sono passati ormai diversi anni da quando il Parlamento europeo, con le
due risoluzioni del 1989 e del 1994, ha lanciato il tema dell’armonizzazione di
alcuni settori del diritto privato europeo per il completamento del mercato interno,
3
esortando la Commissione ad avviare i lavori sulla elaborazione di un codice di
diritto privato europeo.
A tali risoluzioni hanno fatto seguito, dopo un periodo di silenzio, diverse
comunicazioni della Commissione, la quale, dopo aver affermato nel 2001 la
necessità di superare la prospettiva di armonizzazione indiretta e frammentaria,
rappresentata dallo strumento della direttiva, ha prospettato nel 2003, come azione
da intraprendere, l’adozione di un quadro comune di riferimento (Common frame
of reference CFR), volto a stabilire regole e terminologie comuni nel diritto
contrattuale europeo.
Tale proposta è stata vista con favore dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, specie considerando che una disciplina più semplice ed efficiente, oltre
che migliorare la legislazione comunitaria in materia, dispiegando effetti positivi
anche nell’ambito degli ordinamenti degli stati membri, agevolerebbe le
operazioni transfrontaliere nel mercato interno, riducendo i costi transattivi e
consentendo agli operatori di avvalersi più compiutamente dei vantaggi offerti dal
mercato.
Da questo punto di vista, è significativa la posizione assunta dal Gruppo di
studio sulla giustizia sociale nel diritto privato europeo, che nel manifesto da esso
redatto si lamenta del fatto che le risposte di armonizzazione siano ispirate da una
pura razionalità economica di efficienza del mercato. Da questa constatazione
nasce l’idea di una riflessione volta a promuovere la creazione di un diritto
contrattuale europeo fondato sui valori comuni di giustizia sociale e su nuove
tecniche di regolazione effettive, efficienti e “democraticamente legittimate”,
ponendo in discussione l’attuale modalità del processo di armonizzazione.
4
Si è, dunque, posta la necessità che “le regole, che governano i mercati e i
contratti, vengano allineate ed integrate ai principi costituzionali”, in modo tale da
realizzare un diritto contrattuale europeo che costituisca espressione di un
equilibrio tra le esigenze di efficienza del mercato e quelle di giustizia sociale.
Alla luce di tali nuovi sviluppi nel contesto del processo di
armonizzazione/uniformazione del diritto contrattuale europeo, quale ruolo può
essere riconosciuto ai principi di diritto europeo? Essi possono costituire un valido
punto di partenza per la costruzione del quadro comune di riferimento, confluendo
eventualmente in essi?
Le risposte a queste domande rappresentano il tema che verrà svolto nella
tesi.
Obiettivo di questo lavoro è verificare se i principi di diritto europeo
possono costituire un’efficace ed adeguata risposta alle nuove esigenze emerse nel
processo di armonizzazione/uniformazione del diritto contrattuale europeo. A tal
fine, si procederà ad un’analisi che va dal generale al particolare.
Nel primo capitolo, dopo aver esaminato le ragioni che, dal punto di vista
del consolidamento del mercato interno, richiedono una maggiore uniformità del
diritto contrattuale europeo, si procederà ad affrontare il problema della base
giuridica su cui si fonda una competenza degli organi dell’Unione europea ad
occuparsi – in prospettiva di armonizzazione – di diritto privato e, più
specificatamente, di diritto dei contratti, individuando una possibile soluzione
nell’istituto della cittadinanza dell’Unione europea. Tale fondamento giuridico,
peraltro, richiede una maggiore attenzione nel processo di armonizzazione del
diritto privato europeo alle esigenze di giustizia sociale, al fine di ottenere il
5
consenso dei cittadini europei e, dunque, al fine di una legittimazione
democratica. Infine, nell’ultimo paragrafo verrà esaminato l’importante fattore
della cultura giuridica che, unitamente ad un più incisivo e orientato intervento
legislativo comunitario, è fondamentale per la costruzione di un “efficiente” e
“giusto” diritto europeo dei contratti.
Nel secondo capitolo l’attenzione si concentra sui principi di diritto
contrattuale europeo, chiarendo la loro genesi e funzione e il loro ambito di
applicazione, in relazione anche ai principi unidroit.
Il terzo e quarto capitolo affronteranno, in maniera specifica, il cuore
dell’argomento della tesi, verificando se, anche sulla base dei recenti sviluppi
dottrinari, la disciplina del contratto contenuta nei principi abbia le caratteristiche
necessarie per un loro inserimento nel quadro comune di riferimento.
In particolare, l’ultima parte della tesi sarà volta ad evidenziare come nel
testo Lando sia individuabile un movimento pendolare che oscilla tra l’efficienza
del mercato e quella di giustizia sociale, ponendo in rilievo come essi, anche
attraverso la valorizzazione della prassi giudiziaria, costituiscono una risposta
moderna alle nuove esigenze, specificate nel primo capitolo.
6
CAPITOLO I
IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE DEL DIRITTO
CONTRATTUALE EUROPEO
SOMMARIO: 1.1 L’importanza dell’armonizzazione del diritto contrattuale
europeo. 1.2 L’itinerario dell’Unione europea: verso una maggiore coerenza nel
diritto contrattuale. 1.3 Base giuridica e giustizia sociale del diritto europeo dei
contratti. 1.4 Il diritto contrattuale europeo come strumento di evoluzione della
cultura giuridica.
1.1 L’importanza dell’armonizzazione del diritto contrattuale
europeo
Scopo della Comunità europea, nata il 25 marzo 1957 con il trattato di
Roma, era principalmente quello di instaurare un mercato comune che stimolasse
il ravvicinamento politico degli stati membri, in vista di un loro sviluppo
armonioso ed equilibrato tale da garantire un incremento del benessere della
società. Ancora oggi l’Unione europea
1
è fondamentalmente una comunità
economica tra i cui obiettivi rientra l’eliminazione, fra gli stati membri, degli
ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei
servizi, sulla base della esatta considerazione che lo sviluppo dei rapporti
1
L’evoluzione delle tre Comunità europee (CECA, CEE, CEEA) in Unione europea ad opera
dell’Atto unico europeo del 1987 rappresenta la risposta alle istanze di cooperazione politica,
sviluppatesi pochi anni dopo la firma dei trattati di Roma, risultando spesso difficile per gli organi
comunitari perseguire efficacemente gli obiettivi dell’integrazione economica senza avere il potere
di coordinare le politiche economiche degli stati membri.
7
commerciali costituisca la premessa indispensabile per la crescita del benessere
dei popoli europei.
La forte internazionalizzazione degli scambi richiede politiche di
cooperazione ed accordi commerciali fra stati, specie quando essi sono interessati
ad agire nelle stesse aree di mercato, e ciò impone la ricerca di quello che
possiamo definire un “linguaggio” tendenzialmente comune tra gli operatori
commerciali. A partire da questo dato, di carattere generale, si determinano
conseguenze più specifiche sul piano giuridico. Gli operatori economici hanno
bisogno di regole comuni per l’organizzazione dei loro rapporti e soprattutto di
discipline tendenzialmente uniformi all’interno dei mercati in cui vanno ad
operare. D’altra parte, quanto più avanzata sarà l’elaborazione di regole uniformi
tanto più facili saranno gli scambi e dunque gli sviluppi di una integrazione
economica.
Appare evidente come il processo di convergenza politica e di creazione di
un mercato unico all’interno dell’Unione europea sia condizionato anche dal
grado di affinità delle normative nazionali e come l’abbattimento delle divergenze
legislative costituisca un obiettivo primario, con riferimento alle ipotesi in cui tali
diversità si pongano da ostacolo in vista dello sviluppo del mercato unico.
L’articolo 3 lettera h del trattato CE pone, infatti, “il ravvicinamento delle
legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato
comune” tra gli obiettivi dell’azione della Comunità.
Bisogna, inoltre, considerare che gli sviluppi tecnologici, come le
possibilità offerte da internet per il commercio elettronico, hanno reso più
semplice per gli operatori economici concludere transazioni su lunghe distanze. Il
8
commercio elettronico è, infatti, potenzialmente in grado di eliminare molte delle
barriere geografiche e logistiche al mercato interno del consumo; anche
l’introduzione dell’euro in qualità di moneta unica rappresenta un ulteriore fattore
positivo per il commercio transfrontaliero. Nonostante tali importanti successi,
alcuni problemi permangono e i mercati non sono efficienti come potrebbero o
dovrebbero essere, il che si ripercuote negativamente su tutte le parti interessate
nei rapporti commerciali
2
.
Tali conseguenze sono da addebitare alle innumerevoli diversità tra le
legislazioni nazionali, la cui esigenza di conoscerle incrementa sostanzialmente i
costi delle piccole e medie imprese e dei consumatori, dissuadendo dallo svolgere
transazioni economiche tutte le volte in cui tali differenze normative creano una
situazione di incertezza.
Significativi ostacoli all’effettiva realizzazione del mercato interno si
incontrano in tutte le fasi dei rapporti commerciali, dalla fase che precede la
negoziazione a quella della formazione e conclusione del contratto e della
esecuzione dello stesso.
In via esemplificativa, si può, infatti, considerare come nella fase che
precede la contrattazione le diversità sia delle norme imperative sia delle norme
dispositive che compongono le varie legislazioni nazionali impediscono alle
piccole e medie imprese di realizzare una uniforme strategia di vendita sulla base
di modelli standardizzati di contratti predisposti allo scopo di facilitare le
transazioni transfrontaliere e poter essere usati nell’ambito di qualsiasi sistema
giuridico, in modo tale da ridurre i costi transattivi e garantire una più efficiente
2
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul diritto contrattuale
europeo – COM (2001) 398 Def.
9
amministrazione, creando la premessa di un mercato competitivo con prezzi più
bassi per i consumatori.
In secondo luogo, i differenti rimedi all’inadempimento o all’adempimento
inesatto previsti nelle diverse legislazioni europee rendono più difficoltoso una
valutazione dei rischi di responsabilità, con un conseguente aumento del premio di
assicurazione contro i rischi di responsabilità civile. Costi aggiuntivi possono
essere determinati anche dall’acquisizione di informazioni che alla fine si rivelano
non necessarie.
Difficoltà possono sorgere anche nella fase di formazione e conclusione
del contratto. In tale fase, infatti, regole uniformi sono rare, con la conseguenza
che gli operatori economici e i consumatori che intendono porre in essere una
transazione nell’ambito del mercato europeo sono esposti alla difficoltà di non
essere in grado di individuare con certezza il momento di conclusione del
contratto. Problemi simili sorgono anche nel determinare la natura dell’offerta.
Nei paesi di common law la proposta è revocabile anche se è stata dichiarata
irrevocabile. Il proponente può revocare la sua proposta prima dell’accettazione
dandone notizia all’oblato. In Scozia, Italia, Spagna, invece, la proposta è
revocabile, ma dalla proposta stessa o dalle circostanze può derivare la sua
irrevocabilità. Se a dispetto della revoca l’oblato accetta tempestivamente una
proposta irrevocabile il contratto è concluso. In Germania e nei paesi nordeuropei
l’irrevocabilità della proposta costituisce la regola generale. Il proponente,
comunque, può dichiarare revocabile la sua proposta.
Costi aggiuntivi possono prodursi anche nella fase di esecuzione del
contratto, dal momento che le legislazioni nazionali disciplinano in maniera
10
diversa le modalità di adempimento, provocando incertezza all’operatore che
intenda ottemperare ai propri obblighi legali o proteggere i propri diritti a fronte
dell’inadempimento dell’altrui parte contrattuale
3
.
I principi di libertà di scelta della legge applicabile al contratto e
dell’autonomia privata non sono sufficienti a ridurre in maniera evidente gli
ostacoli che nel mercato interno sono determinati dalla divergenza delle
legislazioni nazionali. È stato evidenziato
4
come la scelta della legge applicabile
ai contratti transfrontalieri si rivela del tutto inutile per quanto concerne le norme
imperative dell’ordinamento che non è stato individuato dalle parti come legge
applicabile, ma le cui norme si applicano ciononostante. Tra l’altro, tale problema
risulta accentuato dall’espansione del commercio elettronico, per cui per molte
piccole e medie imprese, orientate all’esportazione, la scelta della legge
applicabile non è sempre realistica o desiderabile da un punto di vista
commerciale.
Si è inoltre sottolineato come tale approccio non aiuta la parte contraente
che non possiede sufficiente potere di contrattazione economica per imporre nella
fase di negoziazione la sua scelta del diritto applicabile. L’acquisizione di una
consulenza riguardo ad una legge applicabile che non si conosce comporta costi
legali notevoli oltre a rischi commerciali per questa parte firmataria del contratto,
senza conferirle necessariamente la soluzione economicamente più vantaggiosa.
Ciò vale in particolare per le piccole e medie imprese poiché i costi di assistenza
legale sono per esse proporzionalmente più elevati, con la conseguenza che esse
3
C. v. BAR – O. LANDO, Communication on european contract law: joint response of the
Commission on european contract law and the Study Group on a european civil code, in Europa e
diritto privato, 2003, 133ss.
4
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su “una maggiore
coerenza nel diritto contrattuale. Un piano d’azione” – COM (2003) 68 Def.
11
verrebbero del tutto scoraggiate a compiere attività transfrontaliere o si
troverebbero in un chiaro svantaggio competitivo rispetto agli operatori locali.
Tale situazione ha un carattere ancora più dissuasivo per i consumatori. Il
loro diritto nazionale, non è, nella maggior parte dei casi, il diritto che si applica al
contratto. Ciò può dipendere dal fatto che il diritto dell’operatore economico è
scelto quale diritto applicabile in virtù di clausole contrattuali standard predisposte
dall’operatore stesso o perché esso è obiettivamente determinato quale diritto
applicabile ai sensi dell’articolo 4 della convenzione di Roma sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980. Inoltre, l’articolo 5 della
convenzione di Roma, a causa del suo ristretto ambito di applicazione, non aiuta
significativamente il consumatore “attivo” che intenda avvantaggiarsi delle
opportunità offerte dal mercato interno. Considerata l’ignoranza che i
consumatori, in generale, hanno del diritto straniero essi si troveranno ad avere un
grande bisogno di consulenza legale prima di concludere un contratto
transfrontaliero.
Si può pertanto affermare che i costi di transazione, che si presentano
soprattutto nella forma di costi di informazione, possono essere effettivamente
eliminati attraverso un’armonizzazione del sistema privato europeo, anche se
comunque bisogna tenere in considerazione che la stessa armonizzazione
determina a sua volta dei costi.
Il superamento delle barriere degli ordinamenti nazionali è funzionale alla
realizzazione del mercato interno. Il differente trattamento dei rapporti giuridici di
diritto privato nei diversi paesi è considerato come un costo, un ostacolo, una
complicazione, che si oppongono e rendono più difficile la realizzazione del
12
mercato interno, cioè del libero scambio di merci, servizi, capitali, lavoro
all’interno dell’Unione. Con particolare riferimento al diritto contrattuale europeo,
regole tra loro contrastanti nei diversi paesi dell’Unione si pongono come una
vera e propria “restrizione del mercato”, mentre regole uniformi si pongono come
condizione preliminare per la realizzazione del mercato comune.
Si determina quindi una stretta correlazione tra attività economiche e forme
giuridiche, e l’armonizzazione delle regole giuridiche attinenti il diritto
contrattuale, e più in generale il diritto privato, deve considerarsi ancillare rispetto
alle esigenze economiche
5
. Regole uniformi servono, infatti, a prevenire o
semplificare le liti, ad assicurare una omogenea applicazione delle regole ai
conflitti insorti, a superare la concorrenza tra ordinamenti nazionali o la
prevalenza dell’uno sull’altro e la rincorsa nella scelta della legge più
conveniente.
Pressoché scontata, a questo punto, risulta la considerazione per cui il
settore dei contratti rappresenta, a livello europeo, il terreno privilegiato di
sperimentazione di un intervento che ha avuto e mantiene come obiettivo
l’integrazione economica. Il diritto contrattuale concerne le relazioni economiche
e sociali tra gli individui, pone le regole per la realizzazione degli scambi
commerciali e per l'organizzazione degli affari, svolge dunque un ruolo
fondamentale con riguardo allo sviluppo di qualunque società.
In Europa la situazione è tuttavia caratterizzata da un’armonizzazione
minima delle regole esistenti in materia di diritto contrattuale realizzata attraverso
5
G. ALPA, Il codice civile europeo: “e pluribus unum”, in Contratto e impresa/Europa, 1999,
700-701.