7
funzionario di sicurezza di uno Stato d’ottenere da un altro Stato aderente le
informazioni necessarie allo svolgimento delle sue mansioni.
La protezione dei dati personali è una normativa posta a garanzia
anche del diritto al rispetto della vita privata. Come riconobbe, per altro nel
1952, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU)3 all’Articolo 8 – (Diritto al rispetto della vita privata
e familiare.) 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la
pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei
diritti e delle libertà altrui. Diritto ribadito poi nella Convenzione di Strasburgo
del Consiglio d’Europa4 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale5, riaffermato poi nella
Direttiva 95/46/CE, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
specificata in modo ancora più chiaro nel Trattato costituente europeo.
La sicurezza è uno degli obiettivi fondamentali che l’Unione
europea si è dato: quello di fornire ai suoi cittadini un livello elevato di
3
L. 4 agosto 1955, n. 848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione
stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 settembre 1955, n. 221.
4
Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione paneuropea il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti
dell’uomo, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio
d’Europa fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra. La sede istituzionale è a Strasburgo in Francia.
Lo strumento principale d’azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione d’accordi o convenzioni
internazionali tra gli Stati membri e, anche fra Stati terzi. Le iniziative del Consiglio d’Europa non sono
vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Pertanto non è un organismo dell’Unione Europea.
5
La Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere
personale, nr 108 del Consiglio d’Europa, è stata firmata a Strasburgo, il 28 gennaio 1981. Entrata in vigore il
1° ottobre 1985 rappresenta il primo strumento internazionale obbligatorio che ha per scopo la protezione
delle persone contro l’uso abusivo del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e che
disciplina il flusso transfrontaliero dei dati.
8
sicurezza in uno spazio di libertà e giustizia. Tale obiettivo può essere
garantito prevenendo e reprimendo la criminalità mediante una più stretta
cooperazione fra le autorità, degli Stati membri, incaricate dell’applicazione
della legge. Del resto, in un mondo globalizzato, è fondamentale che i paesi
dell’Unione europea collaborino efficacemente per combattere la criminalità e
il terrorismo. In particolare, l’Unione si è dotata di banche dati con lo scopo di
condividere, fra tutti i paesi partecipanti, i dati in possesso che potessero
aiutare a riconoscere meglio, durante i controlli, chi si presentasse alle
frontiere, chiedesse asilo o fosse oggetto d’indagini. Principale banca dati
dell’Unione è la Schengen Information System, o in italiano,
Sistema d’Informazione Schengen, ma meglio conosciuta come “SIS”.
La tutela della privacy è sempre più avvertita come un’impellente
necessità da parte dei cittadini.
La privacy, termine inglese traducibile all’incirca con riservatezza, in
genere, non è meglio definito ed è genericamente considerato sia come diritto
alla riservatezza e alla mancanza d’ingerenza dei pubblici poteri nella sfera
privata, sia come diritto alla repressione all’intrusione negli affari privati,
annoverando il diritto alla privacy ai diritti della personalità.
Secondo la formulazione del giurista statunitense Louis D. Brandeis,
che fu uno dei primi a scrivere un saggio sulla riservatezza6, con
Samuel D. Warren, la privacy è: “The right to be let alone”7 .
Oggi la privacy -intesa come “sovranità su di sé”, nell’accezione
nuova di tale concetto, non limitato, come in passato, ad un diritto alla
“non intromissione nella sfera privata”- si pone quale indiscutibile strumento
di salvaguardia della libera e piena autodeterminazione dell’individuo.
6
Articolo “The Right to Privacy”, pubblicato nella rivista “Harvard Law Review”, 1890.
7
Il diritto di essere lasciato solo.
9
La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un
assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei
cellulari o la relativa facilità a trovare gli indirizzi di posta elettronica delle
persone.
Premesso quanto sopra, ciò che viene proposto nell’elaborato è una
riflessione intesa a vedere come l’equilibrio fra i diversi diritti è cercato e, dove
viene raggiunto se è stabile o meno, se è raggiunto dappertutto o ci sono
ambiti dove si ritiene prioritario assicurare dei diritti a scapito d’altri.
Quando si parla di ricerca di un equilibrio, ovviamente si parla di un
contemperamento, in altre parole di una messa in opera d’accorgimenti che
consentano di assicurare il pieno rispetto dell’uno, senza un sacrificio
inammissibile o inaccettabile dell’altro.
L’interesse comune degli Stati membri nella lotta contro la
criminalità di carattere transfrontaliero deve trovare il giusto equilibrio tra una
cooperazione rapida ed efficace in materia d’applicazione della legge e principi
e norme convenuti in materia di protezione dei dati, libertà fondamentali,
diritti umani e libertà individuali; ma probabilmente quello che si diceva
all’indomani del fatidico attacco terroristico su New York, sull’America e sul
mondo intero di martedì 11 settembre 2001: “Il mondo non sarà più lo stesso”,
avrà segnato le scelte di sicurezza dei governi per proteggersi da simili
aggressioni, mettendo in evidenza la difficile ricerca del giusto equilibrio fra
esigenze contrapposte.
Cercheremo di vedere se l’esigenza di realizzare un giusto equilibrio
tra la sicurezza dei cittadini e le libertà civili è una necessità molto avvertita o
una mera chimera.
10
Appureremo se, ci si limita a sancire che “dura lex, sed lex”8 o più
organicamente si contemperano delle simbiotiche miscellanee, “la giusta via di
mezzo”, al fine di garantire una ripartizione organica dei diversi diritti.
... dove si sposta il giusto equilibrio ...
Nell’elaborato sono stati dapprima illustrate le maggiori banche dati
europee in uso, si è cercato anche di mettere in evidenza le varie evoluzioni
(SIS, Eurojust) e quelle appena istituite (banca dati del DNA).
Sono state poi esaminate, nel Capitolo Secondo, alcune autorità di
controllo. Nel primo paragrafo è stato dato risalto all’autorità italiana, a
seguire le autorità europee, le loro costituzioni e i relativi compiti.
Nel Capitolo Terzo è stato segnalato il riconoscimento della natura
universale dei principi di protezione dei dati, che alcune autorità internazionali
per la protezione dei dati, non solo europee, hanno e sono stati affrontati
alcuni principi.
Successivamente sono state elencate le fondamentali norme europee
ed italiane a tutela e per la gestione dei dati. Facendo un cenno anche al
recente Trattato riformatore di Lisbona che modifica i due principali trattati
dell’UE (il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea) e i cittadini vedranno i loro diritti formalmente sanciti
dalla Carta dei diritti fondamentali. Innovati anche i settori della criminalità
internazionale e dell’immigrazione.
Nel Capitolo Quinto sono stati considerati i tre paesi extraeuropei
che partecipano attivamente a Schengen.
8
Dura lex, sed lex: la frase, tradotta letteralmente, significa legge dura, ma (è la) legge. È un invito a rispettare
la legge in tutti i casi, anche in quelli in cui è più rigida e rigorosa in quanto avendo come prospettiva il
risanamento di gravi abusi lesivi del diritto, privato o pubblico, invita all’osservanza di leggi anche gravose in
considerazione del beneficio della comunità. Fonte Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Dura_lex,_sed_lex
11
Nel Capitolo Allegati sono state riportate le norme, o stralcio di
esse, a tutela dei dati personali, ritenute pregnanti sotto il profilo della
riforma; dalla Convenzione di Strasburgo del Consiglio d’Europa del 28
gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale al “Disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza”, Allegato B del vigente Codice in materia di
protezione dei dati personali italiano.
In Bibliografia ho riportato l’elenco delle opere consultate. Il lavoro
di ricerca è stato svolto cercando di preferire le opere reperite in biblioteca al
materiale trovato su Internet.
L’Indice Analitico è stato proposto come mezzo, non certo
esauriente, per ricerche mirate a specifici termini.
12
CAPITOLO PRIMO – BANCHE DATI EUROPEE
1.1.0. Schengen Information System (SIS)
Nel 1993 è entrato in vigore il mercato interno dell’Unione europea
che garantisce realmente le quattro libertà fondamentali,
libera circolazione: delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Uno
dei maggiori successi dell’UE, il mercato interno senza frontiere, ma anche la
sua sfida più complessa.
La libera circolazione è sancita dai trattati dell’Unione europea, ma è
diventata una realtà di fatto solo dopo la creazione dello “spazio Schengen”.
Questo spazio senza frontiere prende il nome dalla città lussemburghese dov’è
stato firmato l’accordo iniziale. Ne sono attualmente esclusi volontariamente il
Regno Unito, l’Irlanda e alcuni dei nuovi Stati membri, sebbene ne facciano
parte la Norvegia e l’Islanda, due paesi che non sono membri dell’Unione
europea. La Convenzione di Schengen9 è ora parte integrante dei trattati
dell’Unione europea.
La sottoscrizione degli Accordi di Schengen da parte dei vari Stati
non costituisce l’unica condizione richiesta per l’ingresso nello spazio di libera
circolazione delle persone e delle merci.
Occorre differenziare l’entrata in vigore degli accordi dalla loro
applicazione, distinguendo, pertanto, le condizioni formali dalle condizioni
9
L. 30-9-1993 nr 388. Ratifica ed esecuzione del protocollo d’adesione all’Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché dell’accordo di adesione alla
convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno
1985. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1993, n. 232, S.O.
13
sostanziali per l’entrata nello spazio Schengen. Mentre sotto il profilo formale,
l’ingresso nell’area Schengen dipende esclusivamente dal deposito degli
strumenti di ratifica dell’Accordo e della Convenzione d’applicazione, che
implica l’entrata in vigore dello stesso sotto il profilo sostanziale, la relativa
applicazione è condizionata alla decisione unanime del Comitato esecutivo10 il
quale è deputato a verificare, oltre l’entrata in vigore della Convenzione per lo
Stato interessato, il rispetto dei seguenti requisiti richiesti per l’ingresso
sostanziale nell’area Schengen: 1. Controllo efficace delle frontiere esterne;
2. la realizzazione di un N-SIS (National SIS) ; 3. la cooperazione nelle
politiche sul diritto di asilo; 4. l’armonizzazione delle politiche nazionali in
materia di visti; 5. l’esistenza di una legislazione nazionale sulla protezione dei
dati personali secondo i criteri della Convenzione di Schengen; 6. il rispetto
delle disposizioni di Schengen in materia di stupefacenti; 7. l’adeguamento
delle infrastrutture aeroportuali.
Pertanto, uno dei requisiti era appunto la realizzazione del
National Schengen Information System da integrare nel sistema centrale europeo,
che uniti costituiscono il Sistema Informativo di Schengen (SIS).
Il Sistema Informativo di Schengen sviluppato con la
Convenzione d’applicazione del 1990. Convenzione entrata in vigore nel 1995,
e integrata nel diritto dell’Unione europea con un protocollo allegato al
Trattato di Amsterdam, che ha aperto il processo d’integrazione ad una
dimensione nuova e più vicina ai cittadini degli Stati membri. Il principio della
libera circolazione delle persone è cosi divenuto il primo e più espressivo
diritto riconducibile allo status di cittadino europeo.
10
Il Consiglio dell’Unione subentrò, in conformità del Trattato di Amsterdam, al Comitato esecutivo che si
riunì l’ultima volta a Berlino il 16 dicembre 1998.
14
Il SIS rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione
delle disposizioni dell’acquis di Schengen11 e costituisce un elemento
essenziale per il corretto funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia perché permette alle autorità competenti degli Stati membri di avere
tempestive segnalazioni relative ad alcune categorie di persone e d’oggetti.
Il SIS è un sistema creato come misura volta a compensare la
soppressione dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. Il SIS
consente alle autorità competenti degli Stati membri di scambiare
informazioni che sono utilizzate per il controllo delle persone e degli oggetti
alle frontiere esterne o all’interno del territorio, e per il rilascio di visti e di
permessi di soggiorno.
Ciascuno Stato membro provvede affinché la trasmissione di dati
personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d’Informazione
Schengen dall’organo di gestione degli archivi di dati, ai fini del controllo
dell’ammissibilità della ricerca. La registrazione può essere utilizzata soltanto a
questo scopo e deve essere cancellata al più presto dopo un periodo di un
anno e al più tardi dopo un periodo di tre anni.
11
Con il termine francese “acquis” s’indica la normativa acquisita. Con la Decisione 20 maggio 1999
nr 435/1999/CE è stata integrato, nell’ambito dell’Unione europea, l’acquis di Schengen: 1. L’accordo,
firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, la
Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni. 2. La convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi
Bassi, recante applicazione dell’accordo relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l’atto finale e le dichiarazioni comuni relativi. 3. I protocolli e
gli accordi d’adesione all’accordo del 1985 e la convenzione d’applicazione del 1990 con l’Italia (firmata a
Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia
(firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l’Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la
Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.
4. Le decisioni e le dichiarazioni adottate dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione d’applicazione del
1990, nonché gli atti per l’attuazione della convenzione adottati dagli organi cui il comitato esecutivo ha
conferito poteri decisionali.
15
1.1.1. National SIS (N-SIS)
Il S.I.S. consta di una parte centrale C-SIS (Central SIS), che ha
sede a Strasburgo con funzioni di supporto tecnico, e da tante unità nazionali,
denominate N-SIS (National SIS), quanti sono gli Stati che aderiscono alla
Convenzione, le quali gestiscono la propria base dati SIS, identica a quella
degli altri Paesi membri. I dati trattati sono quelli di cui agli articoli da 95 a 100
della Convenzione e riguardano le persone: ● da arrestare ai fini estradizionali;
● da non ammettere nei territori degli Stati aderenti o da espellere; ● da
ricercare perché scomparse o perché da proteggere; ● da ricercare per la
notifica o l’esecuzione di provvedimenti richiesti dall’Autorità Giudiziaria;
● da sottoporre a vigilanza discreta o controllo specifico.
Sono, altresì, inseriti gli oggetti da ricercare a scopo di sequestro o
prova di un procedimento penale consistenti in: ● autoveicoli rubati; ● armi
da fuoco; ● documenti in bianco e intestati rubati o smarriti; ● banconote.
Il SIS consente di avere le predette segnalazioni in occasione di:
● controlli di frontiera; ● altri controlli di polizia e doganali effettuati
all’interno del paese; ● concessione di rilascio dei visti consolari; ● richiesta
dei titoli di soggiorno e amministrazione degli stranieri.
Con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
del Tesoro, del 22 marzo 1994 è stata istituita nell’ambito dell’Ufficio di
Coordinamento e Pianificazione Forze di polizia del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza la Divisione N-SIS. a cui viene preposto, secondo criteri di
rotazione, un Primo Dirigente dei ruoli tecnici della Polizia di Stato o un
Ufficiale di grado equivalente dell’Arma dei Carabinieri o del Corpo della
Guardia di Finanza.
I compiti principali della struttura nazionale sono: ● gestione della
base dati Schengen mediante sistemi informatici propri che consentono
16
l’interrogazione della stessa al personale delle Forze di Polizia su tutto il
territorio nazionale e al personale del Ministero Affari Esteri limitatamente al
rilascio dei visti; ● invio delle segnalazioni nazionali per l’aggiornamento delle
banche dati degli altri N-SIS per il tramite del C-SIS; ● gestione degli
aggiornamenti effettuati dagli altri Paesi; ● gestione tecnica della base dati
della Divisione SIReNE; ● partecipazione a gruppi di lavoro in ambito
Schengen.
1.1.2. SIReNE Supplementary Information Request at the National Entries
È un ufficio operativo collocato presso la sezione nazionale del
SIS, che ha il compito di trasmettere, in tempi brevissimi, informazioni
supplementari all’agente di polizia o di dogana dello Stato Schengen. Esiste un
manuale per gli operatori, redatto dagli Stati contraenti, che definisce i principi
generali d’organizzazione degli uffici e le procedure da osservare, uguali per
tutti gli stati Schengen.
In buona approssimazione la procedura operativa prevede che in
caso di risposta positiva ad una prima interrogazione rivolta al Sistema N-SIS,
verrà rivolta una seconda interrogazione (per via telefonica, per fax o per
posta elettronica) agli Uffici SIReNE, che forniranno il
“supplemento d’informazione” richiesto.
Gli uffici SIReNE, pur non espressamente contemplati nella
Convenzione d’applicazione degli Accordi di Schengen, erano riconducibili,
secondo un’interpretazione del Prof. G. Calesini12, all’art. 108 della stessa
(1. Ciascuna Parte contraente designa un’autorità che ha la competenza centrale per la
sezione nazionale del Sistema d’Informazione Schengen. 2. Ciascuna Parte contraente
12
Calesini Giovanni, “Diritto Europeo di Polizia”, Laurus Robuffo, 2007, pag. 48.
17
effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità. 3. La suddetta autorità è
responsabile del corretto funzionamento della sezione nazionale del Sistema d’Informazione
Schengen, e prende le misure atte a garantire l’osservanza delle disposizioni della presente
Convenzione. 4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l’autorità di cui al
paragrafo 1.). In seguito, furono contemplati nella Decisione 2005/11/GAI del
24/2/2005 che ha aggiunto il paragrafo quarto all’art. 92 della Convenzione13.
L’Ufficio SIReNE italiano dipende dal Dipartimento di Pubblica
Sicurezza, Direzione Centrale di Polizia Criminale. Si tratta di una struttura
operativa che impegna il personale di tre forze di polizia (Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) in funzione 24 ore su 24, inoltre,
esiste una stretta collaborazione tra gli Uffici SIReNE e il Ministero della
Giustizia, che ha costituito all’interno della Direzione Affari Penali Ufficio II,
l’Unità Schengen. Questa Unità si occupa di trattare le richieste d’arresto
provvisorio, ai fini dell’articolo 95 della Convenzione, provenienti dalle
Procure Generali e le trasmette agli uffici SIReNE per il successivo
inserimento nel SIS. La Divisione SIReNE è in collegamento con tale Unità
per la concertazione di qualunque problematica relativa a segnalazioni attive o
passive che richiedono un pronunciamento dello stesso Ministero o
dell’Autorità giudiziaria competente.
13
Decisione 2005/211/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 Articolo 1 Le disposizioni della convenzione
di Schengen del 1990 sono modificate come segue. 1) All’articolo 92 è aggiunto il seguente paragrafo:«4. Gli
Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all’uopo designate
(SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all’inserimento di segnalazioni e ai fini
dell’adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema
d’informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni sono
utilizzate solo ai fini per i quali sono state trasmesse.»