Lisbona che ha posto la necessità di un mercato unico degli strumenti
finanziari quale condizione necessaria per conseguire l’ambizioso
obiettivo di “diven[ire] l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita
economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale”. L’esigenza di integrare le varie piazze
d’affari europee è stata sollecitata anche dalla Commissione europea
la quale ha avuto modo di precisare che “le forze di mercato,
amplificate dalla moneta unica, spingono verso un mercato finanziario
integrato. La tecnologia dell’informazione sta rivoluzionando le prassi
di mercato e preparando il terreno per l’emergere di una nuova
generazione di prestatori di servizio. La spinta a migliorare
l’efficienza, a ridurre i costi e ad essere presenti su scala paneuropea
sta stimolando una profonda ristrutturazione dell’infrastruttura di
negoziazioni titoli2”.
L’altra grande direttrice che ha informato l’attività del legislatore
comunitario è stata quella della salvaguardia degli investitori,
tematica affine alla tutela dei consumatori, che di recente è salita alle
ribalta delle cronache in seguito alle vicende del risparmio tradito3. Si
tratta di un principio che non può dirsi opposto a quello della
creazione di un mercato stabile ed competitivo ma complementare.
Come è stato notato il più grande valore (e quindi di riflesso anche il
2
Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
COM/ 2000/029 def. intitolata “Aggiornare la direttiva sui servizi di investimento
(93/22/CE)”.
3
Ci si riferisce agli scandali legati alle obbligazioni Cirio e Parmalat, nonché ai
tango bond la cui cassa di risonanza si è estesa molto oltre la stampa specializzata.
È da notare come nemmeno il mercato statunitense, tradizionalmente tra i più
elogiati e competitivi, è stato escluso da questa ondata di scandali come ha
dimostrato il caso Enron.
2
prezzo) dei prodotti finanziari è dato non tanto dalle qualità materiali,
quanto dalla fiducia che tale bene è in grado di ispirare nel
possessore4. Il concetto della tutela del contraente debole si colloca
proprio in questo filone, cercando di corroborare l’affidamento dei
risparmiatori verso le istituzioni finanziarie attraverso la previsione di
norme di protezione.
La riforma comunitaria del settore finanziario ha cercato proprio
di conciliare queste due prospettive, distinguendo le prescrizioni
dettate per l’una e l’altra occorrenza. Questo disegno ha trovato
compimento con la direttiva 2004/39/CE e le successive disposizioni
di attuazione, delineando un nuovo corpus normativo che va a porsi
quale futura pietra angolare della legislazione finanziaria europea. Si
tratta di una disciplina innovativa, anche per il modo stesso in cui essa
si è formata, destinata a segnare l’evoluzione di questo settore.
Uno degli elementi più rilevanti nelle dinamiche dei mercati
finanziari è sicuramente l’informazione che, soprattutto nei sistemi di
negoziazione di tipo matching5, assume il ruolo di bene pubblico.
L’importanza di questo fattore all’interno del mondo economico era
conosciuto sin dai tempi antichi come evidenzia il noto aneddoto su
Talete di Mileto tramandato da Aristotele6. Il rilievo pubblicistico
4
Emblematico in tal senso l’iscrizione rinvenuta in un’antica moneta di Malta in
cui compariva la frase “non aes sed fides”. Il problema della fiducia si ripropone
con particolare pregnanza nei mercati finanziari dove non c’è un vero rapporto di
scambio, ma invece “un’offerta di un bene presente (moneta) con uno futuro
(promessa)” (cfr. SOLARI, op. cit., 162 che riporta la tesi dello Stiglitz). Per
un’analisi sul valore della fiducia nelle istituzioni finanziarie si rinvia a
GIANNINI, L’età delle banche centrali, Bologna, 2004, 23 ss.
5
Con questo termine si intendono quei mercati in cui domanda ed offerta si
incontrano direttamente e quindi caratterizzati da un basso livello di
intermediazione.
6
La tradizione considera Talete come uno dei sette savi in virtù della grande
perizia nella scienze astronomiche e nella geometria. Proprio grazie a queste sue
capacità riuscì a prevedere anzitempo che la produzione di olive sarebbe stata
3
delle informazioni ha portato il legislatore ad intervenire anche sul
profilo sanzionatorio, come dimostrano le disposizioni dettate in tema
di insider trading, che vietano l’utilizzo di informazioni privilegiate
per finalità speculative7.
Sarebbe tuttavia riduttivo considerare come rilevanti solamente i
dati e le notizie che l’intermediario o l’emittente dei prodotti finanziari
fornisce al (potenziale) investitore. Quella che si instaura tra cliente e
impresa di investimento è infatti una relazione biunivoca, che
determina un vero e proprio flusso informativo tra le parti contrattuali.
Come vedremo meglio nel prosieguo della trattazione, per aversi una
proficua attività di intermediazione mobiliare è indispensabile che il
risparmiatore comunichi anche alcuni dati personali, in modo da
calibrare adeguatamente l’attività finanziaria.
Ne deriva un sistema molto complesso, composto da obblighi
informativi attivi e passivi, che definisce il paradigma legislativo da
rispettare nella prestazione dei servizi di investimento. Una delle
peculiarità della MiFID sta proprio nel forte grado di differenziazione
di questi obblighi in ragione dell’attività finanziaria prescelta, secondo
un criterio di segmentazione delle tutele8.
Il presente lavoro si pone quale obiettivo l’analisi delle principali
innovazioni in materia di obblighi informativi contenute nella direttiva
2004/39/CE e nelle relative disposizioni di attuazione, considerando
estremamente copiosa; confidando in ciò si assicurò la disponibilità di tutti i frantoi
di Mileto e Chio per una cifra irrisoria, affittandoli a prezzi altissimi una volta che
l’abbondanza del raccolto fu palese a tutti. Cfr. ARISTOTELE, Politica, A11,
1259 e CICERONE, De divinatione, I, 49, 111.
7
Anche in questo caso le disposizioni attualmente vigenti nel nostro ordinamento
derivano dal recepimento della normativa comunitaria; cfr. direttiva 2003/6/CE.
8
Come avremo modo di vedere il principio della segmentazione delle tutele spiega
efficacia non solo nella prestazione dei servizi di investimento, ma anche in
relazione alla natura degli investitori.
4
anche lo sforzo che il legislatore italiano sta producendo per il
recepimento della disciplina comunitaria. È stato opportuno procedere
anche ad una breve analisi dei principali servizi di investimento che
animeranno i mercati finanziari del prossimo futuro, con particolare
attenzione al servizio di consulenza ed execution only su cui si è
principalmente focalizzata l’attenzione degli esperti9.
Nel primo capitolo vengono presentate le principali innovazioni
contenute nella MiFID e specificatamente a quelle concernenti la
prestazione dei servizi di investimento. Ci soffermeremo inoltre sulla
particolare tecnica normativa utilizzata dal legislatore europeo, la
procedura Lamfalussy, che si propone di risolvere gli aspetti critici
spesso sottesi alla regolamentazione comunitaria. L’analisi prosegue
considerando il regime di applicabilità della MiFID, con riferimento
alle categorie professionali interessate dalle nuove prescrizioni. Da
ultimo vedremo la nuova classificazione della clientela (controparti
qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio), che gioca un
ruolo fondamentale nella ridistribuzione delle tutele garantite ai vari
investitori.
All’interno del secondo capitolo viene presentata una descrizione
dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, che
costituiscono l’oggetto della disposizioni dettate dalla MiFID. Oltre ad
analizzare brevemente le singole attività finanziarie, principali e
accessorie, ci concentreremo su alcune di esse e segnatamente sulla
consulenza in materia di investimenti, sulla gestione di portafogli e
9
LIERA, La Mifid spinge l’operatività via internet, in Plus 24, 4 agosto 2007, 1.
5
sulla mera esecuzione, ricezione, trasmissioni di ordini, le quali
assumono un rilievo determinante all’interno della nuova disciplina.
Per quanto concerne invece gli strumenti finanziari si tenterà di
ricostruirne la relativa nozione alla luce della nuove disposizioni. Una
particolare attenzione sarà dedicata ai valori mobiliari e soprattutto ai
derivati che stanno diffondendosi sempre più anche presso gli
investitori non istituzionali.
Dopo aver brevemente ricordato le principali tappe della
legislazione finanziaria il terzo capitolo ci porta nel cuore della
trattazione, descrivendoci la nuova disciplina comunitaria in tema di
obblighi informativi. Un cospicuo numero di pagine è dedicato alla
suitability rule che nell’impianto della MiFID sconta una visione
dualistica; merita una menzione anche la problematica relativa alle
società fiduciarie, interessate da una difficile opera di compliance alla
luce della nuova regolamentazione. Accanto al giudizio di
adeguatezza e appropriatezza, spicca il servizio di execution only,
caratterizzato dalla limitatissima responsabilità che ingenera in capo
agli intermediari; di questa specifica attività si cercherà di indicare le
opportunità e le conseguenze derivanti dal suo impatto nel mondo
finanziario, anche in considerazione della stringente ed analitica
disciplina dettata dalla MiFID. L’ultimo paragrafo si inserisce nella
vexata quaestio della patologia dei contratti finanziari; in particolare
viene valorizzata la centralizzazione delle figura del cliente e dei suoi
interessi nella prestazione dei servizi di investimento al fine di
avvalorare le tesi contrarie alla nullità dei contratti conclusi in spregio
delle norme di condotta.
6
Il quarto capitolo vuole offrire una prospettiva comparata della
legislazione in tema di mercati finanziari onde avere un metro di
paragone con cui valutare le scelte effettuate dal legislatore europeo.
All’uopo è stato scelto l’ordinamento statunitense, da sempre sistema
molto attento a questo settore economico e a cui si devono i principi di
base che ancora oggi governano gli scambi nelle borse mondiali. Il
ruolo creatore della giurisprudenza, l’attenzione all’efficienza del
mercato e la catalizzazione della fiducia degli investitori ne hanno
fatto il modello da seguire per eccellenza. L’utilizzo di clausole
generali ha permesso inoltre una grande flessibilità ed adattabilità del
sistema, in grado di reagire agli inevitabili momenti di crisi.
Interessante sarà inoltre vedere come si struttura la classificazione
della clientela e la relativa differenziazione delle tutele
nell’ordinamento U.S.A.
Nell’ultima sezione viene presentato il nuovo reg. CONSOB
11522/98, altrimenti noto come regolamento intermediari. Si tratta
invero di una prima redazione proposta dall’autorità amministrativa
alla pubblica consultazione e quindi non ancora definitiva. È
comunque possibile trarre qualche importante indicazione circa gli
orientamenti di fondo che hanno ispirato l’attività dell’autorità
amministrativa nella predisposizione della nuova regolamentazione
nazionale e che dimostrano la grande attenzione di questa verso le
conseguenze e ricadute determinate dalle scelte effettuate. È inoltre
presente un breve paragrafo relativo al decreto legislativo di
attuazione della nuova disciplina comunitaria, proprio di recente
emanato dal Consiglio dei ministri.
7