malavitose, dalla mafia al terrorismo internazionale.
Per contrastare in modo più efficace questo pericoloso fenomeno, l'art. 22 della
legge 25 gennaio 2006 n. 29 (cd. legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare una organica attuazione alla direttiva
2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la cd. III
Direttiva Antiriciclaggio.
In attuazione a detta delega, ed in largo anticipo rispetto alla gran parte dei paesi
europei, è stato elaborato il decreto legislativo di recepimento n. 231, approvato dal
Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14
dicembre successivo ed entrato in vigore il 29 dicembre dello stesso anno, al termine
della normale vacatio legis.
L'obiettivo del provvedimento è la protezione dell'integrità del sistema
economico – finanziario e, indirettamente, la protezione della sua stabilità. Le norme
introdotte sono quindi volte ad assicurarne una tutela, tramite misure di prevenzione per
impedirne l'uso a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e tramite canoni di
comportamento per i soggetti destinatari degli obblighi. Con riferimento a questi
soggetti, il legislatore nazionale ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità,
con un forte impatto sui professionisti del settore giuridico-contabile e sugli
intermediari, sia sotto il profilo degli adempimenti, su cui concentreremo la nostra
analisi, sia sotto quello sanzionatorio.
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Capitolo II
NOZIONI GENERALI
1. Il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo
L'art. 2 del decreto delegato elenca, al primo comma, tutte le azioni che, ove
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio2. Tra queste:
• la conversione o il trasferimento dei beni, essendo a conoscenza della loro
provenienza da attività criminose, o dalla partecipazione alle stesse, finalizzati
all'occultamento o alla dissimulazione dell'origine illecita degli stessi, ovvero il
fornire ausilio a chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle relative
conseguenze giuridiche;
• l'occultamento o la dissimulazione della reale natura e proprietà dei beni o dei
diritti sugli stessi, essendo a conoscenza della loro provenienza da un'attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
• l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, all'atto
della loro acquisizione, della loro provenienza da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
• la partecipazione ad uno degli atti sopra descritti, l'associazione per commettere
tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterli o di fatto agevolarne l'esecuzione.
Presupposto quindi necessario, perché possa concretizzarsi l’azione di
riciclaggio, è che vi sia a monte un’attività criminosa, che abbia fruttato beni o diritti
sugli stessi: con tale termine il paragrafo 3 dell’articolo 3 della Direttiva 2005/60/CE
intende i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o
2 Tali definizioni non coincidono con quella contenuta nel codice penale (agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.):
l'incipit dell'art. 2 “Ai soli fini del presente decreto”, chiarisce, infatti, che la nuova normativa non è
diretta ad incidere sulle ipotesi criminose regolate dal codice penale, ma si limita a individuare l'ambito di
applicazione dei relativi obblighi.
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intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella
elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi,
incluso ovviamente il denaro.
Non ha alcuna rilevanza il luogo in cui si è svolta l’attività che ha generato i beni
oggetto di riciclaggio: il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno
generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di
un Paese terzo
Con riguardo invece il finanziamento al terrorismo, il quarto comma dell'art. 2
rinvia alla definizione fornita dal d.lgs. n. 109/20073, che individua il fenomeno in
qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla
custodia o all'erogazione di fondi o di riserve economiche, destinati ad essere utilizzati –
in tutto od in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque
diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione degli stessi.
Mentre per il reato di riciclaggio assume primaria importanza la provenienza dei
fondi o dei beni, che deve essere illecita, per il finanziamento del terrorismo si ha
riguardo esclusivamente alla loro destinazione, che è quella di compiere, o di favorire il
compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo.
2. Le autorità competenti
Ai sensi del capo II del decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è
responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di
finanziamento del terrorismo.
In tale ambito, in particolare, il Ministero promuove la collaborazione tra diversi
soggetti, la UIF, l'autorità di vigilanza di settore, la DIA, la Guardia di Finanza e gli
Ordini Professionali.
3 Decreto legislativo recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione
della direttiva 2005/60/CE”.
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Il primo di questi, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), nasce a
seguito della soppressione, disposta dal decreto all'art. 62, dell'Ufficio Italiano Cambi
(UIC), al quale erano affidate numerose funzioni all'interno del sistema antiriciclaggio.
Queste, insieme alle relative risorse umane e finanziarie, sono state trasferite alla Banca
d'Italia, ed in particolare alla UIF, istituita presso di lei.
La UIF dovrà svolgere in piena autonomia ed indipendenza una serie di attività,
tra le quali si segnala:
• l'analisi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di
riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
• la ricezione delle segnalazioni di operazioni sospette e l'analisi finanziaria delle
stesse;
• l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alla
segnalazione delle operazioni sospette;
• la ricezione delle comunicazioni dei dati aggregati concernenti l'operatività degli
intermediari finanziari.
Avvalendosi quindi delle informazioni raccolte, la UIF dovrà svolgere attività di
analisi e studio non solo delle singole anomalie riscontrate, ma anche su specifici settori
dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche
realtà economiche territoriali. E' in buona sostanza l'ente preposto allo svolgimento dei
compiti e delle funzioni di analisi finanziaria per la prevenzione ed il contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
La DIA ed il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sono
quindi chiamati a svolgere gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmette
dalla UIF; il Nucleo speciale di polizia valutaria è chiamato anche a verificare
l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto dalle relative disposizioni attuative.
Merita una analisi più attenta, stante il carattere fortemente innovativo in questo
senso della disciplina, il ruolo attribuito agli Ordini Professionali.
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3. Il ruolo degli Ordini Professionali
All'interno del testo legislativo in esame si rinvengono numerose disposizioni
che chiamano in causa gli Ordini Professionali, attribuendo loro una molteplicità di
funzioni, in alcuni casi di vigilanza, in altri consultive, in altri di vera e propria
collaborazione attiva. Si segnala come essi siano chiamati a:
• promuovere e controllare l'osservanza da parte dei professionisti iscritti nei
propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto;
• informare la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni
sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o
finanziamento del terrorismo da parte dei propri iscritti;
• veicolare dati ed informazioni dai propri iscritti alle Autorità preposte ed, in
direzione inversa, veicolare indicazioni di nuove strategie e di nuove prassi
applicative dall'Autorità competente agli iscritti agli Albi.
Già dalla sola analisi di questi compiti, emerge chiaramente come il legislatore
abbia inteso attribuire un ruolo assai innovativo e di assoluto rilievo agli Ordini
Professionali. Su questi ultimi, infatti, non graverà solamente il difficile compito di
controllare (e, prima ancora, di promuovere) l'osservanza degli obblighi posti dal
decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi. Il compito forse più oneroso
sarà quello di veicolare le informazioni e i dati che dovranno necessariamente essere
scambiati tra i professionisti iscritti e le istituzioni individuate dal decreto.
Il provvedimento legislativo introduce infatti questa novità per il professionista,
che avrà la facoltà di inviare la segnalazione di quelle operazioni sospette che
analizzeremo più avanti all'Ordine Professionale di appartenenza, modalità alternativa
rispetto all'invio della segnalazione direttamente alla UIF. Nel caso che il professionista
preferisca avvalersi del proprio Ordine Professionale per inviare la segnalazione,
quest'ultimo dovrà trasmetterla senza ritardo ed integralmente alla UIF, ma priva del
nominativo del segnalante.
Come sottolineato in specifica comunicazione dal Ministero dell'Economia e
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