2
cosi che il complesso di norme giuridiche che disciplinano la materia ha
finito per assumere il carattere d’ordinamento particolare rispetto
all’ordinamento previdenziale generale.
Questo ordinamento istituzionale e organizzativo è frutto di una ben
precisa scelta legislativa che ha tratto origine motivazione dalle peculiari
caratteristiche con cui si svolge il lavoro agricolo (dispersione dei
lavoratori nelle campagne, atipicità e precarietà dei rapporti di lavoro,
mancanza nelle aziende agricole medio-piccole di adeguate strutture
contabili) e che maturò e s’impose in conseguenza della necessità di
rimediare al fallimento dei sistemi che inizialmente avevano tentato di
strutturare la previdenza agricola alla stessa stregua di quella disposta
per gli altri settori produttivi.
L’ordinamento previdenziale in agricoltura, così come si è andato
evolvendo nel tempo, sembra muoversi nella direzione dell’ordinamento
previdenziale generale comune agli altri settori.
Si fonda sulla tripartizione del lavoro subordinato, lavoro associato e
lavoro autonomo e, per quanto riguarda il primo, sulla distinzione del
lavoro dirigenziale ed impiegatizio da quello degli operai agricoli, per i
quali si è avuta una lunga evoluzione dal R.D.L. 28 novembre 1938, n.
2138.
La tesi è stata strutturata sulla trattazione degli aspetti soggettivi e
sostanziali della disciplina previdenziale del lavoro agricolo,
limitatamente al lavoro subordinato degli operai, tenendo presente i
recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali di tale disciplina.
3
CAPITOLO PRIMO
LA TUTELA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
DELL’OPERAIO AGRICOLO
La legislazione previdenziale non offre una propria definizione di
lavoratore agricolo subordinato, tranne che in alcuni casi particolari
come ad esempio, nell’assicurazione obbligatoria per gli infortunati sul
lavoro e le malattie professionali : artt. 205 – 207 T.U. 30/06/1965 n.
1124. La nozione di esso è desumibile dalle norme di diritto comune con
talune specifiche eccezioni.
La legge n. 83 del 11/03/1970 sul collocamento agricolo dispone
esplicitamente che si considerano lavoratori agricoli “ i lavoratori da
impiegare alle dipendenze dell’impresa agricola, anche se esercitata in
forma cooperativa o consortile”.
La figura del lavoratore agricolo subordinato si deduce dal combinato
disposto dell’art. 2094 c.c. ( che definisce il prestatore di lavoro
subordinato) e dell’art. 2135 c.c. il quale definisce l’imprenditore
agricolo.
In deroga al principio generale, secondo il quale l’inquadramento
previdenziale (del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti) è
effettuato in relazione alla natura dell’impresa, si è statuito ex lege, per
talune specifiche categorie di lavoratori, l’inquadramento in agricoltura
in ragione della natura oggettiva dell’attività lavorativa svolta (art. 6 d.l.
30/01/1979 n. 20). Tale norma ha stabilito che “agli effetti delle norme
di previdenza e assistenza sociale, si considerano lavoratori agricoli
dipendenti gli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da:
4
a) Amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione nonché
imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie di lavori
medesimi;
b) Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché
consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento,
per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di
somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di
forestazione;
c) Imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e
protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della
caccia;
d) Imprese non agricole, singole o associate, se addette ad attività di
raccolta dei prodotti agricoli; ma per queste ultime, già la legge sul
collocamento in agricoltura (n. 83 11/03/1970), prevedeva che
dovessero considerarsi lavoratori agricoli i lavoratori da impiegare
in attività di raccolta di prodotti agricoli, alle dipendenze di impresa
non agricola, fermo restando, però, il più favorevole inquadramento
di cui essi godevano ai fini normativi salariali, previdenziali e
assistenziali.
5
1. I SOGGETTI PROTETTI
Nell’ambito del lavoro subordinato, del tutto diversa è la posizione del
lavoratore agricolo con qualifica di operaio; la previdenza sociale ha
trovato concreta applicazione mediante adattamenti della normativa
generale, prevista per i settori non agricoli, sia per quanto attiene alla
disciplina sostanziale, sia per quanto attiene, soprattutto, alle modalità di
accertamento e riscossione dei contributi e di individuazione e
accertamento dei soggetti protetti (contributi agricoli unificati e gli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, alla cui attuazione fu preposto
apposito ente denominato Servizio per i contributi agricoli unificati -
SCAU)
1
.
La legislazione del lavoro e quella previdenziale, per individuare la
figura dell’operaio agricolo, non adoperavano, in passato tale locuzione
ma facevano riferimento alle qualificazioni indicate nei contratti
collettivi di lavoro dell’epoca corporativa o desumibili dagli usi e dalle
consuetudini agricole locali.
In particolare , in campo previdenziale, i lavoratori agricoli subordinati
con mansioni operaie erano distinti, soprattutto ai fini dell’iscrizione
negli elenchi nominativi, in:
a) Salariati fissi con contratto annuale;
b) Salariati fissi con contratto inferiore all’anno;
c) Braccianti fissi e obbligati;
1
I soggetti istituzionali della previdenza agricola riguardante gli operai sono : l’INPS, l’INAIL e lo
SCAU. Il primo gestisce : assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti; assicurazione contro la
disoccupazione; assicurazione contro la tubercolosi; ANF; trattamento di integrazione salariale;
trattamento economico di malattia e di maternità; fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto. Il
secondo gestisce l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il terzo
interviene, in collaborazione con altri organi della P.A., nella fase preliminare della individuazione dei
soggetti attivi dei rapporti assicurativi con l’INPS e della titolarità del diritto alle relative prestazioni
nonché nella fase di accertamento e riscossione di contributi assicurativi di pertinenza dell’INPS e
dell’INAIL.
6
d) Giornalieri di campagna (braccianti avventizi e assimilati)
La categoria dei giornalieri di campagna o braccianti avventizi si
ripartiva, poi, in cinque gruppi in relazione al numero di giornate
lavorative prestate nel corso dell’anno e precisamente:
a) Braccianti permanenti, con occupazione annua superiore a 200
giornate;
b) Braccianti abituali, con occupazione annua da 151 a 200 giornate;
c) Braccianti occasionali, con occupazione annua da 101 a 150
giornate;
d) Braccianti eccezionali, con occupazione annua da 51 a 100 giornate;
e) Braccianti speciali (così denominati perché iscritti in elenchi
speciali, con attenuati diritti previdenziali, costituendo un gruppo
marginale), con occupazione annua fino a 50 giornate.
Tali qualificazioni non sono più attuali in quanto risultano
contrattualmente e legislativamente superate. Infatti a partire dal Patto
Nazionale del 24/04/1973 e dal successivo c.c.n.l. degli operai agricoli
del 14/08/1976, è stata introdotta la distinzione della categoria in operai
a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
2
Tale distinzione era già stata anticipata in sede legislativa, per la figura
dell’operaio a tempo indeterminato, dall’art. 8 della L. 08/08/1972 n. 457
e successivamente ribadita dall’art. 14 dl. 22/12/1981 n. 791 convertito
in legge 26/02/1982 n. 54 ed estesa anche alla figura dell’operaio a
2
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di
termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di un’impresa singola o associata. Acquistano il
diritto a tale qualifica anche gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa
azienda, nell’arco di dodici mesi dalla data di assunzione, 180 giorni di effettivo lavoro; sono operai a
tempo determinato gli operai che, in base alla L. 18/04/1962 n. 230, sono assunti con rapporto
individuale di lavoro a tempo determinato per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a
carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista
il diritto alla conservazione del posto. Gli operai agricoli così definiti si classificano in: a) specializzati
super; b) specializzati; c) qualificati; d) comuni.
7
tempo determinato dall’art. 6 14°co. del dl. 30/11/1987 n. 536 convertito
in legge 29/02/1988 n. 48.
8
2. L’ACCERTAMENTO DEI SOGGETTI PROTETTI :
GLI ELENCHI NOMINATIVI
L’ordinamento previdenziale agricolo caratterizzato dal fatto che le due
funzioni accertative, dell’obbligo contributivo e del diritto allo status di
soggetto assicurato, pur correlate fra loro, nel senso che cooperano alla
realizzazione di un medesimo scopo, si pone in posizione di
strumentalità rispetto a detto scopo che è quello di consentire agli enti
gestori di erogare in concreto le relative prestazioni, si sono atteggiate in
termini di reciproca autonomia.
Il sistema degli elenchi nominativi (detti anche anagrafici) dei lavoratori
agricoli subordinati è così denominato per la circostanza che
l’accertamento dei soggetti protetti, titolari di situazioni giuridiche
soggettive previdenziali e del conseguente diritto alle prestazioni
relative, è fatto risultare da elenchi nominativi comunali.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, gli elenchi sono atti
amministrativi vincolati, essendo la loro formazione
Regolata dalla legge e non essendovi posto per attività e apprezzamenti
di carattere discrezionale da parte degli organi da cui promanano.
Non vi è dubbio che esiste un diritto soggettivo del lavoratore
all’iscrizione in tali elenchi e alla relativa qualifica, ogni qualvolta si
verificano le condizioni di fatto e di diritto previste dalla legge in base
alle quali nasce un obbligo di garanzia o tutela sociale e deve farsi luogo
ad un rapporto giuridico assicurativo-previdenziale.
Si discute sul carattere costituivo o meramente dichiarativo di questi atti:
se cioè il rapporto giuridico suddetto ed il conseguente diritto alle
prestazioni nascano unicamente dall’iscrizione del lavoratore negli
9
elenchi oppure se tali effetti si ricolleghino direttamente alla situazione
giuridica di prestatore di lavoro cui la legge attribuisce una particolare
efficacia immediatamente creativa di ulteriori rapporti giuridici mentre
l’atto d’accertamento e di iscrizione esprimerebbe un valore dichiarativo
e probatorio, cui resterebbe condizionato sospensivamente l’esercizio dei
diritti conseguenti al rapporto assicurativo preesistente ope legis.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità è che gli
elenchi integrano veri e propri accertamenti costitutivi dello status di
lavoratore agricolo ai fini previdenziali; essi hanno natura di atti
amministrativi formali con effetti costitutivi, le cui risultanze sono
vincolanti per gli enti previdenziali interessati cui è precluso il diretto
accertamento dei requisiti di legge per la costituzione della posizione
assicurativa, anche se non mancano pronunce in cui tale principio è
attenuato.
La dottrina giusprevidenzialistica è indirizzata a recepire l’insegnamento
innovatore di Giannini il quale, in sede di revisione critica del concetto
di “accertamento costitutivo”, rilevato come la maggior parte degli atti
amministrativi definiti tali in realtà non svolgono effettivamente la
funzione di costituire o modificare o estinguere situazioni giuridiche
soggettive, avendo, come finalità, soltanto quella di qualificare
giuridicamente una determinata situazione, ha suggerito l’adozione di
una terminologia più appropriata, quella di atto di certazione.
Con il concetto di atto di certazione si vuole indicare quel
provvedimento dichiarativo che strutturalmente si caratterizza per il fatto
di creare esso stesso delle qualificazioni di situazioni giuridiche, le quali
se pur oggettivamente preesistenti, erano per l’innanzi prive di rilevanza
giuridica: l’atto di certazione porta alla luce una realtà giuridica che
prima della qualifica non era ravvisabile come tale.
10
Ciò non significa che all’atto di certazione non possono ricollegarsi
effetti giuridici innovativi o modificativi della situazione preesistente:
infatti, la norma giuridica può ricollegare la produzione di determinati
effetti giuridici all’avveramento di uno o più fatti tra loro collegati e
nulla impedisce che l’atto di certazione a tale fine rilevi, come fatto.
Sotto il profilo funzionale, l’atto di certazione, creando l’obbligo di
assumere come certezza l’enunciato dell’atto, permette che il fatto
giuridico cui l’atto stesso si ricollega produca il tipo di effetti, anche
costitutivi, secondo i quali esso è considerato dall’atto e la norma da quel
fatto fa discendere.
L’iscrizione negli elenchi attesta lo status di soggetto assicurato delle
persone in essi contemplate, costituendo così l’unico mezzo di prova di
tale qualità ed il necessario presupposto per l’esplicazione in concreto
degli effetti del rapporto previdenziale per tutte le assicurazioni
obbligatorie e le forme previdenziali e assistenziali gestite dall’INPS,
mentre non ha alcuna efficacia nei confronti dell’assicurazione per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si costituisce ex lege a
norma degli artt. 205 ss. Del t.u. n. 1124 del 1965.
La modalità di accertamento degli operai agricoli, ai fini della loro
iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito, nel tempo, una
evoluzione simmetrica a quella dell’accertamento contributivo.
Inizialmente tale accertamento si fondava su valutazioni se non proprio
presuntive, ampiamente generiche e approssimative dell’attività
lavorativa svolta da ciascun soggetto: tali valutazioni in origine affidate
ad apposite Commissioni comunali furono poi attribuite agli Uffici dello
SCAU; e con la riforma della legge 608 questa importante funzione è
stata ora attribuita direttamente all’Inps, che a partire dal 1° gennaio
1996, compila gli elenchi nominativi trimestrali ed annuali della
11
manodopera agricola sulla base degli atti in suo possesso rappresentati
principalmente dalle comunicazioni trimestrali sulla manodopera
occupata che le imprese agricole devono inviare all’ente previdenziale,
ai sensi dell’art. 6 d.lgs 375/93, entro il 25° giorno successivo al
trimestre di utilizzo.
3
Nel 1948 fu introdotto in alternativa a tale criterio di rilevazione, quello
dell’accertamento dell’effettivo numero di giornate di lavoro prestate da
ciascun lavoratore: tale numero veniva desunto dalle annotazioni apposte
dai datori di lavoro sui fogli mensili di un apposito libretto personale di
cui ogni lavoratore agricolo era annualmente dotato.
Nel 1962 intervenne la sentenza n. 65 della Corte costituzionale con la
quale si censurò il sistema dell’accertamento presuntivo dei c.a.u., anche
l’analogo sistema di accertamento dei lavoratori agricoli seguito in tutte
le province meridionali e insulari ne risentì. Il lavoratore, però, per
evitare possibili effetti traumatici derivanti da un repentino cambiamento
di sistema, stabilì, con legge 05/03/1963 n. 322, la proroga dell’efficacia
degli elenchi nominativi compilati nel 1962 (salva la possibilità di
apportarvi variazioni a richiesta dei soggetti interessati)
4
: tale proroga,
successivamente reiterata, è cessata il 31/12/1977 ma, con apposite
norme legislative, agli iscritti negli elenchi a tale data furono concesse
ancora per alcuni anni talune prestazioni previdenziali a carico delle
gestioni dell’INPS, i cosiddetti elenchi bloccati (regime definitivamente
3
Ai sensi del comma 2 dell’art. 9 ter della L. 608/96 costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali oltre all’elenco annuale della manodopera agricola anche: a) la decisione della
commissione locale per il collocamento agricolo sui ricorsi presentati dal lavoratore ex art. 8 della L.
83/70 così come integrato dal comma 6 dell’art. 9 quinquies della L. n. 608; b) la decisione di
accoglimento dei ricorsi da parte della commissione provinciale o centrale per la manodopera agricola
ex art. 11 d.lgs 375/93; c) il provvedimento del capo dell’Ispettorato del lavoro di riconoscimento di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo; d) la sentenza definitiva del giudice ordinario.
4
Sulla possibilità di cancellazione degli elenchi a validità prorogata di coloro che, pur iscritti in tali
elenchi alla data del 25/06/1962, risultassero del tutto sconosciuti agli atti del collocamento e non
fossero in grado di fornire prova puntuale dell’attività di lavoro svolta in agricoltura quali operai.
12
cessato il 31/12/1985 per effetto dell’art. 4, 9° e 12° co., dl. 12/09/1983,
n. 463 convertito in L. 11/11/1983, n. 638.
Sul piano generale, invece la riforma del sistema di accertamento degli
operai agricoli e categorie assimilate, è stata attuata con le disposizioni
della legge sul collocamento in agricoltura (dl. n.7 del 1970 convertito in
legge n. 83 del 1970).
In base a tale normativa fu demandato alle Commissioni locali per la
manodopera agricola ( Commissioni circoscrizionali), qualificate dalla
legge organi dello Stato
5
, il compito di compilare, limitatamente agli
operai agricoli ed in conformità ai dati del collocamento, gli elenchi
nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell’agricoltura da
trasmettere, a consuntivo, all’Ufficio provinciale SCAU entro il 20
gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine di ciascun
trimestre; la stessa Commissione aveva il compito di accertare su
richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai
compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti; i lavoratori
agricoli iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per
meno di 51 giornate annue e che svolgono anche attività di coltivatore
diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia
inferiore a quello minimo previsto per l’iscrizione negli elenchi dei
coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli
elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate
annue. I contributi per le giornate portate ad integrazione sono a carico
del lavoratore interessato.
In questo sistema, agli Uffici dello SCAU, ai quali, gli elenchi sono
trasmessi, era demandato il compito di provvedere a renderli esecutivi
5
Le commissioni circoscrizionali, unitamente a quelle provinciale e regionali per il collocamento in
agricoltura, sono organi collegiali degli uffici del lavoro facenti capo all’Amministrazione centrale del
lavoro (Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
13
mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle
prestazioni di lavoro agricolo non dipendente; di apportare direttamente
le modifiche per correggere eventuali errori materiali; di invitare la
Commissione circoscrizionale, con provvedimento motivato indicante le
modifiche ritenute necessarie, di procedere a nuovo esame di posizioni
individuali, risultanti dagli elenchi trasmessi dalle stesse Commissioni,
per le quali sia stata accertata la non rispondenza agli atti del
collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi
stabiliti dalla Commissione provinciale: qualora la Commissione
circoscrizionale confermava, entro quindici giorni, la propria
deliberazione originaria, precisandone i motivi, l’Ufficio provinciale
SCAU era tenuto a pubblicare gli elenchi, escludendo dagli stessi i
nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimità.
In tal caso, il provvedimento di esclusione, con l’indicazione dei motivi,
era notificato agli interessati e trasmesso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le definitive determinazioni. Le deliberazioni
confermate dalle Commissioni circoscrizionali erano comunicate, da
parte degli Uffici SCAU, agli istituti previdenziali interessati (INPS) ai
fini delle eventuali impugnative in sede amministrativa.
Sulla base di tali attribuzioni l’atto di iscrizione negli elenchi nominativi
era considerato come atto proprio dello SCAU anche quando si aveva
conferma da parte della Commissione di posizioni contestate dagli Uffici
SCAU: ne scaturì un indirizzo giurisprudenziale che attribuiva allo
SCAU la legittimazione passiva nelle controversie giudiziarie in cui si
discuteva del diritto dei lavoratori agricoli all’iscrizione negli elenchi e
la totale estraneità degli enti previdenziali al procedimento di formazione
dell’atto.
14
Le modalità di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati hanno
subito profonde modificazioni.
Per gli operai a tempo indeterminato sembrava attenuato il valore
dell’iscrizione negli elenchi nominativi, stante che, per effetto delle
procedure accertative, ai fini contributivi, basate su dichiarazioni
trimestrali sia delle giornate di lavoro prestate sia delle retribuzioni
percepite da ogni singolo lavoratore, la posizione assicurativa e
contributiva degli o.t.i. veniva fatta risultare da una scheda personale
notificata formalmente a, e perciò soggetta a controllo di ogni interessato
e trasmessa agli istituti previdenziali e costituente titolo per la
corresponsione delle prestazioni da esse erogate.
L’art. 13 d.lg. n. 375 del 1993 ha stabilito formalmente che, a decorrere
dal 1994, cessa la compilazione degli elenchi nominativi per gli o.t.i.
È stato previsto all’art. 1 del suddetto del d.lg., che le comunicazioni
relative all’avviamento al lavoro ed alla cessazione dei rapporti di
lavoro degli operai agricoli siano effettuate con apposito modello a più
copie, di cui a parte a lettura ottica, distintamente per ciascun lavoratore.
I dati del modello sono acquisiti all’anagrafe dei lavoratori agricoli
istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che
rende disponibili i dati stessi alle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, mediante collegamento telematico o in mancanza tramite
supporto informatico.
Importante per lo SCAU :
- la consegna al lavoratore del modulo di avviamento al lavoro, per le
verifiche ritenute necessarie dall’ispettorato del lavoro e degli enti
previdenziali;
- la trasmissione entro quattro giorni all’Ufficio provinciale dello
SCAU che garantisce la tempestiva disponibilità delle relative
15
informazioni sia per l’anagrafe dei lavoratori che per gli enti
previdenziali;
- la definizione delle modalità di comunicazione, entro quattro giorni,
delle assunzioni dirette consentite dalla legge n. 83 del 1970 ai
coltivatori diretti, fino a due lavoratori, e a tutte le imprese, di
parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.
Il decreto prevede inoltre, sul piano del controllo, della legittimità
formale degli avviamenti al lavoro e della loro effettività sostanziale, che
in caso di evidente contraddizione tra le esigenze lavorative
dell’azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo
agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle
mansioni cui il medesimo è stato adibito nonché al periodo e ai giorni di
lavoro prestati dal medesimo, gli Uffici, laddove ravvisano
l’impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o
in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di
lavoro ai fini della tutela previdenziale: il provvedimento motivato,
conseguente a tale accertamento, è notificato al datore di lavoro
interessato, nonché al lavoratore interessato quando da esso derivi una
non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone
comunicazione alla Commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura. L’art. 9, inserisce tra i motivi di manifesta illegittimità, peri
quali lo SCAU può procedere all’esclusione dagli elenchi di persone che
non hanno diritto all’iscrizione con le modalità di cui al terzo comma
dell’art. 15 legge n. 83 del 1970, anche i casi in cui l’Ufficio SCAU
abbia emesso, in base ai controlli sopra illustrati ovvero a seguito di
accertamenti ispettivi, provvedimenti di disconoscimento della
prestazione lavorativa ed abbia adottato i conseguenti provvedimenti di
non iscrizione o cancellazione.