Introduzione
II
legittima, la famiglia affidataria, e la cd. “famiglia di fatto”
2
– tutte
rigorosamente improntate ed incentrate su un rapporto di coppia
eterosessuale – vanno emergendo altre forme di convivenze di tipo
familiare instaurate tra persone dello stesso sesso; convivenze che, se
da un lato cominciano ad accedere alle aule dei tribunali chiedendo
protezione, dall’altro, con movimenti di opinioni sempre più vasti,
rivendicano non solo dignità sociale ma una precisa tutela giuridica
analoga a quella prevista per la famiglia cd. “naturale”.
I matrimoni tra persone dello stesso sesso non sono una
novità di questi anni.
Per secoli
3
, tali relazioni, sono state sempre oggetto di
discriminazioni sociali e giuridiche nonché di persecuzioni;
e tali persecuzioni, che sotto il profilo della repressione penale si
2
Il modello della famiglia contemporanea ispirato ai principi dell’ autonomia e della parità almeno
formale si caratterizzerebbe per il fatto che i valori familiari si strutturerebbero in modo diverso;
legittimerebbe la coesistenza di tipi di famiglia diversi per relazioni e struttura, famiglie individualistiche,
famiglie estese, ricomposte, omosessuali. .. in V.Pocar , P. Ronfani : “La famiglia e il diritto”, Laterza e figli
s.p.a., Bari 2003., p.132
3
Ci sono diversi documenti che parlano di unioni sessuali tra due uomini anche nell'antica Cina,
nell'antica Grecia; nell'antica Roma, si legge che l'imperatore Nerone medesimo, ma lo fecero anche
altri imperatori, celebrò diversi matrimoni tra due uomini.
Introduzione
III
risolvevano in torture ed esecuzioni capitali, sono il portato di
una storia di sopraffazioni, eccidi e soprusi cui la Chiesa cattolica
rimase tutt’altro che estranea
4
.
Fa parte delle leggi della Natura che la riproduzione umana avvenga
per mezzo dell‘unione dei gameti maschili e femminili nell‘utero
della donna; ma dal principio biologico dell‘unione dell‘ovulo
femminile e dello spermatozoo maschile all‘imperativo sociale che
vuole che una famiglia debba essere formata da due persone di sesso
diverso non c‘è alcun automatismo: lo dimostrano le molteplici
forme di famiglia che esistono.
Capita così che, quando si parla di genitorialità omosessuale, o
di omogenitorialità
5
, la si pensi come ad un’ipotesi che solo adeguate
leggi sull‘adozione o sull‘ inseminazione per le persone singole
possano rendere possibile, e non come una realtà già esistente;
4
L’11 gennaio 2005, nel discorso di inizio anno, Papa Wojityla aveva apertamente criticato il progetto
di legge sulle unioni gay, in quanto “minaccia la sopravvivenza dell’istituzione familiare” ; pochi giorni
dopo, accusava il governo socialista spagnolo di promuovere un “laicismo che conduce al disprezzo o
ignoranza del religioso” .. fonte: El Paìs……. E con Benedetto XVI non si preannunciano tempi migliori
(nda)
5
L'omogenitorialità è il legame, di diritto o di fatto, tra uno o più bambini (sia figli biologici sia,
molto più raramente, adottati) e una coppia di persone omosessuali.
Introduzione
IV
eppure, ad avere figli sono invece molte coppie gay ma
soprattutto lesbiche.
La famiglia come oggi la conosciamo, con l’univoca divisione dei
ruoli che la contraddistingue pur nello smussamento che questa
ha in parte subito, è un prodotto storico, e neppure dei più antichi,
anche senza volersi addentrare nella trattazione di altri modelli
familiari prodotti ad altre latitudini.
Per non parlare dell’ipocrisia nel voler assegnare specifiche e
univoche caratteristiche ai due sessi esclusivamente sulla base della
loro configurazione biologica ; se è la contemporanea
presenza di una figura maschile ed una femminile ad essere
richiesta per un sano sviluppo del bambino.
6
6
A questo proposito, una ricerca innovativa, sotto questo profilo, risalente al 2001 – di Stacey e nBiblarz
evidenzia come i figli nati da coppie omosessuali rispetto a quelli nati da coppie eterosessuali, a parità di
capacità cognitive ebenessere psicologico, si dimostrano più tolleranti, meno soggetti ai tradizionali
ruoli di genere, maggiormente disposti a considerare diversi orientamenti sessuali prima di
scegliere il proprio, anche se l’incidenza della omosessualità non è maggiore tra i figli delle
gaie famiglie. Ma, soprattutto, lo studio rivela nelle coppie omosessuali, e specialmente in quelle
lesbiche, che decidono di avere figli, una maggior condivisione sia della funzione di cura che di
quella emotiva nell’allevamento di questi.
Introduzione
V
Infine il ruolo “paterno” e quello “materno” , se si vuole
assegnare questi nomi rispettivamente alla funzione disciplinante
ed a quella affettiva e di cura, non devono necessariamente essere
assegnati ad un appartenente al sesso tradizionalmente ad esso
deputato
7
.
Attualmente occorre dividere le unioni omosessuali in due
tipologie principali:
- i “Matrimoni gay” , cioè matrimoni civili – quelli normalmente
utilizzati dalle coppie uomo-donna, secondo le leggi vigenti nel
Paese dove avvengono – contratti da persone dello stesso sesso
che, quindi, godono dei medesimi diritti-doveri;
- e le “Unioni Civili gay”, che invece si differenziano dai primi
per il fatto di avere una normativa specifica, con istituti, obblighi
e regole proprie, che possono riguardare solo coppie omosessuali
7
La donna che scegliesse di essere “padre” e di comportarsi come tale e l’uomo che scegliesse di essere
“madre” e di comportarsi come tale verso il bambino, scegliendo entrambi di esercitare il ruolo dei genitori
chiamandosi fuori da qualunque riferimento al loro sesso biologico, non fornirebbero la prova del fatto
che la valenza di fondo della parantela non è billogica bensì sociale. In : Lacroix, Xavier, “La confusion
des genres” - Réponses à certaines demandes homosexuelles sur le mariage et l'adoption, ed. Bayard,
Parigi 2005, p. 62
Introduzione
VI
oppure essere valide anche per coppie eterosessuali che non
vogliono utilizzare l'istituto del matrimonio
8
.
Il reale rischio per i figli di persone omosessuali è lo scherno
della società nei loro confronti a causa dell’atipicità della
propria famiglia, ma questo è un problema che riguarda la società,
non le famiglie atipiche.
Delle situazioni di discriminazione, sia sociale che giuridica, in cui
si trovano le persone con orientamento sessuale anomalo si è
occupato specificamente il Parlamento Europeo che, con la
Risoluzione dell’8 febbraio 1994
9
, ha richiesto alla Commissione di
proporre al Consiglio d’Europa l’emanazione di una direttiva che
inviti gli Stati membri: .
- ad eliminare ogni discriminazione giuridica che sia legata al
8
La convivenza sembra essere percepita dagli interessati come una relazione tutto sommato equivalente al
matrimonio…non vi sarebbe da parte dei conviventi “un’ostilità nei confronti dl matrimonio” …in : V.
Pocar, Ronfani P.: “Coniugi senza matrimonio. La convivenza nella società contemporanea” (1992)
C.Raffaello,coll Testi, studi e ricerche di scienze giuridiche. Pag.103
9
l’8 febbraio 1994 il Parlamento Europeo ha approvato la Risoluzione A3-0028/94 per le pari opportunità
delle persone omosessuali.
Introduzione
VII
comportamento sessuale, garantendo, così, parità assoluta di
trattamento degli omosessuali e degli eterosessuali nella Comunità;
- a consentire l’accesso degli “unisex” a l matrimonio od altro
istituto giuridico alternativo come l’unione registrata per coppie di
pari sesso;
- a consentire a costoro l’accesso all’istituto dell’adozione.
Al di la dell’aspetto morale e religioso del fenomeno in questione e
prescindendo da ogni valutazione morale e politica del problema, è
di tutta evidenza l’importanza che queste risoluzioni del Parlamento
Europeo assumono, in quanto, indipendentemente dal loro valore
giuridico, rappresentano la prima presa di posizione di una
istituzione europea favorevole al riconoscimento del diritto al
matrimonio e all’adozione della coppia unisessuale, nonché, in
termini più generali, alla unificazione legislativa, nell’ambito degli
Introduzione
VIII
Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima da
estendersi alle convivenze “more uxorio”
10
e alle unioni
omosessuali.
Ora, da una parte, non può certamente definirsi "esibizionista"
oppure "incolto" il Parlamento europeo per aver dato voce
ad una diffusa aspirazione al riconoscimento giuridico e
sociale di forme di convivenza fra omosessuali – il numero delle
unioni civili omosessuali registrate sta a dimostrarlo – ; è però anche
vero che il meccanismo di inclusione nel paradigma della famiglia
legittima come luogo di relazioni gerarchicamente ordinate fra i
sessi, può produrre un effetto “assimilazionista” e normalizzante non
auspicabile in una prospettiva di valorizzazione delle differenze
sessuali.
10
Il matrimonio viene visto come un istituto analogo e non alternativo alla convivenza, un istituto rispetto
al quale l’atteggiamento è piuttosto d’indifferenza che di rifiuto; i conviventi non si sposano non per
sfuggire alle conseguenze del matrimonio; nella loro ottica non ci sarebbero buone ragioni per sposarsi così
come non ci sarebbero buoni motivi per non farlo.
V.Pocar , P. Ronfani : “La famiglia e il diritto”, Laterza e figli s.p.a., Bari 2003., pagg. 140- 141
Introduzione
IX
Soprattutto, l'alternativa, così prospettata, mostra come il
dilemma inclusione/esclusione dalla famiglia si costruisca intorno
ad un unico, dominante, modello di famiglia che è quello della
famiglia biologica e nucleare, formata dalla coppia eterosessuale,
naturalmente destinata alla procreazione e legittimata dal
matrimonio: non invece intorno alla pluralità dei modelli
prospettabili, non invece intorno ad una nozione “aperta”, di
famiglia come luogo degli affetti.
L'operazione messa a segno dal Parlamento Europeo
potrebbe rivestire un'importanza strategica che finirebbe col produrre
un mutamento di prospettiva anche rispetto al regime dell'adozione.
Quanto al dibattito circa il diritto dei gay alla famiglia e alla
genitorialità , un'apertura
11
nel senso dell'inclusione si delinea non
come necessariamente assimilazionista, ma, più probabilmente,
11
Il problema della ammissibilità o meno del diritto alla genitorialità per le coppie omosessuali diviene
attuale a seguito della risoluzione del Parlameno Europeo del 1994 con la quale si invitava * la
Commissione Europea a sollecitare gli stati membri affinché rimuovessero qualsiasi ostacolo che
impedisse ai partners di ugual sesso di diventare genitori.
Introduzione
X
come intrinsecamente sovversiva del modello per il fatto di
introdurre innanzitutto un diversivo rispetto al dominio
dell'eterosessualità e dell'ordine gerarchico fra i sessi .
Sovvertendo i ruoli tradizionali all'interno dell'istituzione,
l'inclusione degli omosessuali può trasformare radicalmente
l'istituzione stessa.
Emerge allora con chiarezza come la questione del “diritto”
alla genitorialità degli omosessuali sollevata dal Parlamento europeo
non sia affatto stravagante
12
come, a primo impatto, potrebbe
apparire, né marginale rispetto ad analoghe preclusioni riguardanti
coppie di fatto e “singles”, forse avvertite come più discutibili o
discriminatorie.
In : Risoluzione (A3 – 0028/94)…. 14: come minimo cercare di porre fine: ….) f: a qualsiasi limitazione
del diritto egli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini
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La volontà dei legislatori di alcuni paesi europei di adottare od utilizzare le tecniche biotecnologiche che
consentono la procreazione medicalmente assistito, hanno indoto le coppie omosessuali alla
rivendicazione del diritto di essere genitori. Ovviamente questo ha suscitato molte critiche non solo da
parte della Chiesa ma anche dell’opinione pubblica e della giurisprudenza di molti ordinamenti che hanno
ravvisato nell’estensione alle coppie omosessuali del diritto ad essere genitori, un contrasto coi principi
volti alla salvaguardia dell’educazione e dell’equilibrio psicologico del minore.
In : Carmela Simona Pastore: “la famiglia di fatto: analisi e disciplina di un modello familiare attuale e
diffuso.” WOLTERS KLUWER Italia Giuridica s.r.l. (MI) 2007
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XI
Certo ora a svantaggio dell'adozione pesa uno sbarramento ancor più
rigoroso perché esteso, appunto, alle coppie “di fatto”; a parità di
difficoltà, è perciò facile prevedere una elusione del divieto sul
fronte della riproduzione assistita, dato che comunque la genitorialità
biologica, sebbene conseguita per vie impervie, macchinose e, se
del caso, illegali, gode di un apprezzamento sociale, di una carica
simbolica, sconosciute alla genitorialità adottiva.
Diverso sarebbe se, a fronte di una legislazione restrittiva sul piano
delle tecnologie riproduttive, si allargassero le maglie
dell'accesso all'adozione dei minori.
Ciò contribuirebbe all'affermarsi di una concezione meno rigida
ed univoca della famiglia nel nostro diritto, ma presupporebbe a sua
volta la volontà nel sistema di riconoscere legittimazione (giuridica e
quindi sociale ) a modelli diversi da quello della famiglia c.d.
Introduzione
XII
nucleare, cioè della famiglia biologica, fondata sul
matrimonio fra soggetti eterosessuali, rispetto alla quale la
famiglia adottiva stessa rappresenta un'imitazione e non invece un
modello alternativo.
La legislazione internazionale sull’adozione ha beneficiato
del movimento di protezione dei diritti del minore, che può
essere sintetizzato nel concetto di “interesse superiore del
bambino” presente nella legislazione spagnola che si riferisce
all'interesse dei minori.
A tale proposito, la Dichiarazione dei Diritti dei Bambini del
1959 dichiara
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:“il bambino godrà di una speciale protezione e avrà
opportunità e servizi, messi a disposizione attraverso la legge e
con altri mezzi, in modo da potersi sviluppare fisicamente,
mentalmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in modo
sano e normale, come pure in condizioni di libertà e dignità”.
13
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU – 1959) principio secondo. www.diritto.it