La scelta dell’argomento risponde alla volontà di studiare un caso aziendale
come quello della società aerea dal punto di vista economico - finanziario e
sociale, inoltre dall’esigenza di voler approfondire un problema attualissimo.
Al termine della lettura spero che risultino chiari gli aspetti caratterizzanti il
settore del trasporto aereo non solo italiano, e l’importanza di avere una
compagnia di bandiera italiana, nonché il peso che da sempre Alitalia ha nel
settore; pertanto siano comprensibili per i lettori le motivazioni di tanti
sacrifici in termini economici e lavorativi al solo scopo di evitare il fallimento
del vettore italiano per eccellenza.
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LA LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO
AEREO
1.1 CENNI STORICI SUL TRASPORTO AEREO
Lo sviluppo del settore del trasporto aereo è uno dei fenomeni più rilevanti
del periodo postbellico a cui si arriva grazie:
ai progressi innovativi dell’aeronautica che hanno consentito di
soddisfare le nuove richieste di trasporto anche attraverso la limitazione
dei tempi di viaggio;
all’aumento della sicurezza di volo;
ad un aumento delle capacità di trasporto degli aeromobili;
ad una diminuzione dei costi unitari di viaggio.
Parallelamente alle nuove possibilità offerte dai produttori di aerei si è
assistito ad un crescente interesse dei vari paesi, anche quelli in via di
sviluppo, a disporre di proprie compagnie di bandiera.
Dal 1950 si assiste ad una progressiva espansione nel numero di passeggeri
trasportati ed ad un aumento del numero di compagnie aeree.
Negli anni ’70, però, a causa della crisi petrolifera mondiale si registra un
rallentamento tale da far iniziare a parlare di “maturità del settore”.
I conti economici delle compagnie hanno subito delle flessioni nel periodo tra
il 1973 e il 1982 ed hanno richiesto indispensabili modifiche nelle politiche
aziendali, basate su obiettivi di economicità gestionale, rispetto a quelle
formulate fino al 1973 miranti perlopiù alla massimizzazione delle vendite.
Agli inizi degli anni ’80 (1982) il numero delle compagnie in attivo era limitato
ed il settore risultava in perdita.
1.2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
In seguito alla prima guerra mondiale, il trasporto aereo risulta impostato su
principi protezionistici e sulla sovranità dello Stato sugli spazi aerei.
L’Europa, negli anni ‘40, sceglie una politica protezionistica dei mercati,
fondata su negoziazioni bilaterali intese a favorire le compagnie di bandiera.
Negli anni ‘70 gli stati europei furono costretti a rivedere tale politica per due
motivi:
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gli Stati Uniti avevano adottato una politica nuova, la DEREGULATION,
grazie al presidente Carter nel 1978.
gli accordi bilaterali avevano portato ad un aumento non indifferente delle
tariffe sia rispetto a quelle applicate dagli Stati Uniti, sia rispetto a quelle
applicate dalle compagnie europee che operavano su rotte internazionali.
Iniziò così un processo di liberalizzazione europea traendo spunto dalla
deregulation americana.
1.2.1 Deregulation americana
La grande depressione aveva attaccato il principio cardine su cui si fondava
l’economia americana, quello della libera concorrenza; la regolamentazione fu
la risposta all’eccessiva concorrenza che aveva provocato il fallimento di
numerose imprese, l’aumento dei costi, nonché la mancata organizzazione dei
servizi.
Il modello di regolazione si basava sul ruolo del Civil Aeronautic Board
(CAB) a cui furono affidati ampi poteri riguardo il controllo all’entrata nel
settore di nuove compagnie aeree, l’autorizzazione di estensione a nuove rotte
per i vettori già operanti, l’ autorizzazione a processi di fusione, l’attribuzione
di sussidi al fine di promuovere lo sviluppo del servizio aereo e il
monitoraggio delle politiche commerciali.
Gli stessi economisti riconobbero, però, l’inutilità della regolamentazione e
l’incapacità della stessa di riportare il trasporto aereo a livelli di maggiore
efficienza, soprattutto perché i costi dei vettori maggiori non risultavano
molto diversi da quelli delle compagnie minori.
Nella convinzione di poter offrire numerosi vantaggi ai consumatori
(riduzione delle tariffe, maggiore accesso al trasporto aereo, apertura a nuovi
collegamenti tra le città, maggiore presenza dei vettori americani nelle rotte
internazionali) fu stabilita la deregulation del trasporto aereo la cui fase iniziale
è caratterizzata dall’emanazione dell’ADA (Airline Deregulation Act).
I giudizi sugli effetti della deregolamentazione sono stati inizialmente positivi,
contrastanti e tendenti al negativo verso la fine, anche perché essi si sono
rilevati non irreversibili.
1.2.1.1 Gli effetti
Il processo di deregolamentazione americana ha portato all’ingresso sul
mercato di nuovi operatori soprattutto vettori low-cost e regionali fino al
1985, con conseguente aumento della concorrenza nel settore aeroportuale,
aumento dell’offerta di voli, oltre che del trasporto regionale, aumento
consistente del numero di passeggeri, riduzione in termini reali delle tariffe
applicate.
Nel periodo successivo le grandi compagnie riacquistano quote rilevanti del
mercato attraverso un processo di concentrazione del settore; si realizza,
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infatti, una riduzione nel numero delle compagnie regionali, la crescita del
traffico locale e l’acquisizione di alcune di esse da parte di grandi vettori.
Negli anni ‘90 si riduce la quota di mercato dei vettori indipendenti che erano
stati all’origine della crescita dell’offerta e della riduzione dei livelli tariffari.
Nella prima metà degli anni novanta, infatti, le tariffe aeree aumentano molto
più rapidamente sia dell’indice generale dei prezzi al consumo che dell’indice
dei costi del trasporto aereo, attenuando così gli effetti positivi inizialmente
realizzati nel mercato a seguito della deregulation.
In seguito alla deregulation molti vettori non riuscirono per ragioni
economiche ad effettuare collegamenti diretti tra due città pertanto essi
richiesero una riorganizzazione dell’offerta che prevedesse la possibilità di
effettuare scali in altre città.
Questo ha favorito il sorgere di vettori low cost.
Il caso di compagnia low-cost più importante negli Stati Uniti è Southwest
Airlines.
Essa si concentrava su rotte brevi ed ad elevata domanda; si dimostrò in
grado di riuscire ad offrire i propri servizi a prezzi inferiori rispetto ad altre
compagnie.
La notevole accentuazione della competizione sul mercato, realizzata grazie
all’affermarsi delle compagnie low-cost, è una conseguenza diretta, ma non
immediata della liberalizzazione normativa; la liberalizzazione rende
praticabile l’introduzione di nuovi modelli produttivi sul mercato, divergenti
rispetto a quelli esistenti e consolidati, ma affinché essi siano effettivamente
proposti è necessario l’ingresso di nuovi operatori che non si limitino a
replicare i modelli esistenti; essa, in conseguenza appare come una condizione
necessaria, ma non sufficiente per lo sviluppo di nuovi modelli produttivi e la
crescita della competizione.
I risultati fin qui esposti consentono di concludere che dalla liberalizzazione
americana e dal sorgere della nuova tipologia di vettori low-cost, coloro che
ottennero maggiori benefici da un punto di vista economico, per la riduzione
in termini reali delle tariffe applicate, furono senza dubbio i consumatori.
1.2.2 LIBERALIZZAZIONE EUROPEA
Sulla scia dei cambiamenti americani anche l’Europa comincia ad avviarsi
verso la deregolamentazione, sebbene il trasporto aereo fosse escluso dalla
politica comunitaria ai sensi dell’art. 84 del Trattato di Roma.
In Europa il processo di deregolamentazione si attua gradualmente nel
decennio tra il 1983 e il 1992 mediante l’esecuzione di tre fasi (PRIMO,
SECONDO, E TERZO PACCHETTO NORMATIVO) e l’applicazione di
politiche di liberalizzazione, al fine di raggiungere la libera concorrenza del
mercato.
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Nel 1986 la sentenza della Corte di Giustizia Europea estende anche al
trasporto aereo l’applicabilità delle regole di concorrenza previste dal Titolo
V, art. 85-90, del Trattato C.E. Con tale sentenza non è più obbligatoria
l’approvazione delle tariffe internazionali da parte dello Stato.
È solo nel 1997 che si arriva alla completa liberalizzazione grazie ad una
direttiva comunitaria che consente il libero servizio tra aeroporti minori e tra
aeroporti comunitari.
1.2.2.1 Primo Pacchetto Normativo
Questa prima fase rappresenta una liberalizzazione, seppur non completa, dei
voli internazionali infracomunitari. Il primo pacchetto, in particolare, riduce i
vincoli alla determinazione delle tariffe limitando il diritto dei governi di
respingere tariffe non ritenute congrue e creando spazio per l’ammissione di
tipologie di tariffe scontate; supera il principio della ripartizione paritetica
della capacità operativa offerta su singole rotte, introducendo un criterio di
country pair basis cioè di ripartizione della capacità sull’insieme delle relazioni
che collegano una coppia di paesi; riduce i vincoli di capacità e frequenza sulle
rotte, permettendo ai vettori di modificare la propria offerta su una
determinata rotta senza preventiva autorizzazione; permette i collegamenti
con gli aeroporti comunitari secondari, consentendo alle compagnie non di
bandiera esistenti di uscire dal proprio territorio nazionale ed inserire nella
propria offerta anche collegamenti comunitari.
Con l’accordo del 1984 tra Gran Bretagna e Paesi Bassi vengono meno i
rapporti bilaterali, si liberalizza il trasporto aereo con una grande accelerata
per la deregolamentazione.
1.2.2.2 Secondo Pacchetto Normativo
Il Secondo Pacchetto, emanato nel 1989, adegua la normativa prevista nel
primo prevedendo nuovi orientamenti, quali cabottaggio, fifth freedom,
multiple designation.
Esso introduce: il regime della doppia disapprovazione delle tariffe (Double
Disapproval) il quale prevede che le tariffe risultino rifiutate solo se respinte
da entrambi gli stati interessati, salvo il vaglio della Commissione per
variazioni superiori al 20% e che gli Stati si possano appellare solo in
determinate situazioni; viene modificata la suddivisione percentuale della
capacità operativa (non più paritetica 50-50, ma si passa a 60-40); gli Stati
sono obbligati ad autorizzare l’ingresso nel mercato di nuove compagnie aeree
salvo che queste non rispettino determinati requisiti tecnici-economici; è
accettabile sino al limite del 50% della capacità operativa il diritto di
trasportare tra due stati comunitari differenti dalla nazionalità del vettore
passeggeri/merci attraverso una rotta che ha come origine o destinazione il
paese di appartenenza del vettore; è consentito il cabottaggio per ogni tratta
nella rotta all’interno degli stati intracomunitari, nel limite del 30%.
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