Introduzione
8
Nel sistema edilizio entrano in gioco una grande quantità di parametri che influenzano il
suo comportamento energetico. Essi riguardano problematiche ambientali, strutturali,
impiantistiche e perfino sociali e personali, dal momento che il comportamento degli
occupanti può influire in modo determinante sui consumi energetici. Congiuntamente a
queste difficoltà oggettive, bisogna anche rilevare che il settore edilizio è per sua natura
gestito da una miriade di piccoli studi di progettazione e di piccole imprese da cui non si può
pretendere un grado di dimestichezza elevato con problematiche troppo raffinate. La
soluzione è quindi quella di proporre soluzioni semplici, ma rigorose, a problematiche molto
vaste.
Questa tesi affronta uno degli aspetti più complessi ma più interessanti e promettenti
nel futuro dell’architettura sostenibile: il cosiddetto “Daylighting design”, testualmente
“Progettazione a luce diurna”. In realtà il concetto di base è molto antico: cercare di sfruttare
nel modo più opportuno la luce naturale per l’illuminazione dei locali. Il giusto apporto di luce
naturale produce molteplici benefici: limita l’utilizzo di illuminazione elettrica, riduce la
necessità di climatizzazione estiva e, non da ultimo, ha un’influenza positiva sull’umore degli
occupanti. Il problema principale risiede proprio nel controllo ottimale della luce solare, il cui
andamento è solo parzialmente prevedibile anche con l’utilizzo di modelli matematici
complessi. Se l’apporto solare risulta troppo elevato può causare fastidiosi abbagliamenti ed
un eccessivo riscaldamento interno, se al contrario risulta insufficiente, induce un utilizzo
massiccio di luce elettrica oltre che effetti psicologici nefasti. Il daylighting design va dunque
affrontato portando avanti problematiche illuminotecniche, elettriche, termiche e
architettoniche in modo integrato e dettagliato.
Lo studio si è concentrato sulla valutazione dei consumi energetici di una stanza inserita
centralmente nella facciata di uno stabile ubicato a Roma. La stanza è rettangolare, ha una
sola superficie vetrata rivolta a sud ed è adibita ad uso “ufficio”. Dall’analisi dei suoi consumi
energetici in una vasta gamma di situazioni, il mio lavoro si prefigge di estrapolare una
metodologia semplice ma accurata, che permetta di prevedere i fabbisogni energetici
d’illuminazione e di climatizzazione dell’ambiente in analisi a seconda dei suoi principali
parametri costruttivi e ambientali, oltre che dei sistemi di controllo dell’illuminazione e delle
Introduzione
9
protezioni solari. Il lavoro è stato portato avanti effettuando un gran numero di simulazioni
illuminotecnico‐energetiche col software Energy Plus, variando di volta in volta i parametri più
significativi. Il numero di simulazioni ed il campo di variazione dei parametri è stato scelto in
modo tale che lo spettro di risultati potesse essere opportunamente elaborato attraverso un
processo di regressione numerica, al fine di ottenere una serie di semplici equazioni
approssimanti. Una volta ricavate, tali relazioni avranno valenza generale e potranno essere
usate per prevedere i comportamenti energetici della stanza con qualsiasi set di parametri
senza ricorrere ulteriormente a complessi processi di simulazione.
Da ultimo, grazie alla metodologia elaborata, si è proceduto ad un stima del fabbisogno
energetico globale, somma di quelli d’illuminazione, di climatizzazione e degli apparecchi
elettrici. Tale valore ha permesso di valutare a tuttotondo gli effetti dei vari sistemi tecnologici
presi in esame e di trarre considerazioni generali sulla loro efficacia in relazione ai parametri.
I risultati di questa tesi potranno essere di duplice utilità: in fase progettuale sotto forma
di indicazione della configurazione energeticamente ottimale, e in fase analitica come
valutazione della situazione esistente e determinazione degli interventi più efficaci tra quelli
possibili.
10
Capitolo 1
Normativa sull’efficienza
energetica in edilizia
1.1 La politica energetica europea ed italiana CAPITOLO 1
11
1.1 La politica energetica europea ed italiana
Figura 1.1: Incremento dell’efficienza energetica complessiva nei Paesi europei dal 1990 al 2002
(Fonte: ODYSSEE)
1.1.1 Evoluzione storica
Il primo provvedimento che testimonia un interessamento politico al problema
ambientale risale a circa quarant’anni fa, e precisamente al 1966 quando venne promulgata la
Legge 615 : “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”, che si preoccupò di stabilire i
primi vincoli in materia di inquinamento, relativi ai grossi impianti di riscaldamento e ai
processi industriali. Sulla stessa scia, sospinta anche dalla crisi energetica del 1973, venne
promulgata nel 1976 la famosa Legge 373: “Norme per il contenimento del consumo
energetico per usi termici negli edifici” che sanciva una serie di obblighi di progettazione,
realizzazione e manutenzione orientati ad un utilizzo più razionale delle fonti energetiche. Il
mondo scoprì per la prima volta che il petrolio, su cui si basava ogni aspetto dell’economia,
era una fonte energetica dalla disponibilità limitata e sottoposta alle vessazioni di un ristretto
cartello produttivo.
La Legge 373 rimase il punto di riferimento per circa due decenni, in cui il problema
energetico venne momentaneamente accantonato, fino all’arrivo della Legge 10 che ne
provocò l’abrogazione. Restano invece in vigore una parte dei decreti attuativi che seguirono
la Legge 373, in particolare il DM del 10 Marzo 1977 “Determinazione delle zone climatiche”,
ed il DPR 1052 del 28 Giugno 1977 “Regolamento di esecuzione alla legge 30 Aprile 1976,
1.1 La politica energetica europea ed italiana CAPITOLO 1
12
n.373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici”, la cui descrizione
schematica è riportata in Appendice A.
1.1.2 La Legge 10 del 1991 ed i conseguenti decreti attuativi
Il panorama normativo attuale inizia a prefigurarsi sostanzialmente nei primi anni ’90,
con la promulgazione della Legge 10 del 9 Gennaio 1991: “Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che si occupa in maniera globale del problema
energetico nazionale ponendo sullo stesso livello lo sfruttamento efficiente delle risorse
energetiche tradizionali e la produzione da fonti rinnovabili.
I principali contenuti tecnici della Legge 10 sono stai riportati schematicamente
nell’Appendice A, nel quale sono stati volutamente tralasciati gli articoli riguardanti gli
adempimenti burocratici, che esulano dalle finalità di questa trattazione.
Una serie di decreti attuativi hanno seguito la Legge 10/91 al fine di chiarificare gli
aspetti tecnici del “Piano energetico nazionale” nel settore edilizio. Di fondamentale
importanza è il DPR 412 del 26 Agosto 1993: “Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9
gennaio 1991, n. 10.”, di cui viene fornita una panoramica schematica nell’Appendice A.
1.1.4 La Direttiva Europea 2002/91/CE
Nel contesto di un rafforzamento delle politiche comunitarie rispetto a quelle nazionali,
il 16 Dicembre 2002 venne promulgata la Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia, chiamata spesso anche EPBD (“Energy Performance of Buildings
Directive”). Quest’ultima, insieme alla Legge 10, costituisce tuttora il cardine della politica
1.1 La politica energetica europea ed italiana CAPITOLO 1
13
energetica nazionale in ambito edilizio, il cui obiettivo è promuovere il miglioramento del
rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni
e l'efficacia sotto il profilo dei costi.(
1
)
In essa viene rilevato che l’aumento del rendimento energetico occupa un posto di
rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di
Kyoto (
2
) e che la gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente
alla Comunità di influenzare il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza degli
approvvigionamenti nel medio e lungo termine.(
3
) L'energia impiegata nel settore residenziale
e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo
finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di
energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.(
4
) Si
avverte dunque (…) l'esigenza di uno strumento giuridico (…) che sancisca interventi più
concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di
ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore.(
5
)
Nel perseguire tali obiettivi la Direttiva 2002/91/CE promuove la creazione di una
metodologia di calcolo che consideri, oltre alla coibentazione, una serie di altri fattori che
svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e
condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e le caratteristiche architettoniche
dell'edificio(
6
), in modo da attuare i provvedimenti più indicati per ogni situazione. In
particolare, nei paesi del sud dell’Europa, dove si osserva una crescente proliferazione degli
impianti di condizionamento dell’aria (
7
), dovrebbe essere accordata priorità alle strategie
che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici nel periodo estivo.
Concretamente, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffrescamento passivo,
1
Direttiva 2002/91/CE, art.1
2
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 3
3
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 4
4
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 6
5
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 7
6
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 10
7
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 18
1.1 La politica energetica europea ed italiana CAPITOLO 1
14
soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il
microclima intorno agli edifici.(
8
)
La Direttiva prevede di esprimere l’efficienza energetica di un edificio attraverso un
attestato di certificazione energetica che dovrebbe definire, per quanto possibile, la reale
situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico, e permettere ai consumatori di
effettuare valutazioni e raffronti. Per “rendimento energetico” s’intende la quantità di energia
effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari
bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il
riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità
viene espressa da uno o più descrittori calcolati tenendo conto della coibentazione, delle
caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli
aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza
di sistemi di generazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli
ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.(
9
)
Sulla base di queste premesse è stato elaborato il Mandato 343 che ha incaricato un
gruppo di comitati tecnici del CEN ( Comité Européen de Normalisation ) di redigere una serie
di norme tecniche in grado di chiarificare gli intenti della Direttiva, in modo da facilitarne il
recepimento a livello nazionale e l’applicazione pratica. Lo schema che viene seguito è quello
in figura 1.2.
8
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 18
9
Direttiva 2002/91/CE, art.2 comma 2
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1.1 La politica energetica europea ed italiana CAPITOLO 1
16
1.1.5 Il Decreto legislativo192 del 19 Agosto 2005
Il Dlgs 192 costituisce l’attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare stabilisce
i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine
di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei
comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.(
10
) Un sunto schematico del Dlgs
192, corretto e integrato con i successivi aggiornamenti, è riportato in Appendice A.
Il presente decreto introduce i concetti di attestazione di certificazione energetica ed
attestazione di qualificazione energetica. I due concetti sono simili ma vi è un’importante
differenza concettuale. L’obiettivo finale, promosso anche dalla Direttiva 2002/91/CE, è quello
di arrivare ad una certificazione energetica dell’edificio, che abbia le caratteristiche
menzionate nel paragrafo precedente, e precisate in modo ancora più puntuale nella norma
europea prEN15217. Tale certificazione, rilasciata da un organo competente e imparziale,
dovrebbe riassumersi in un indice di efficienza energetica, e quindi nell’appartenenza ad una
delle fasce di merito (A, B, C, D, E, F, G), così come avviene oggi per alcuni elettrodomestici.
L’attestazione di qualificazione energetica è invece solo un primo passo verso la certificazione,
infatti essa è redatta in modo volontario da un professionista abilitato (non necessariamente
estraneo alla proprietà) e riporta le caratteristiche energetiche dell’edificio in questione
confrontate con i valori ammissibili dalla legge. Tale attestato serve dunque a semplificare il
successivo ottenimento della certificazione energetica, ma rimane comunque un documento
di parte.
Allo stato attuale però, non è ancora possibile ottenere un attestato di certificazione
energetica poiché lo stesso Decreto 192 rimanda a successivi provvedimenti il compito di
definire con chiarezza i parametri di merito e le relative fasce di efficienza energetica, oltre
che le procedure per l’ottenimento della certificazione e le autorità incaricate.
10
Dlgs 192/05, art.1, comma 1
1.1 La politica energetica europea ed italiana CAPITOLO 1
17
Per questi motivi l’articolo 11 afferma che fino all’entrata in vigore dei decreti e delle
“Linee guida nazionali” l’attestato di qualificazione energetica sostituisce a pieno titolo
l’attestato di certificazione energetica. Al momento tali decreti sono ancora in fase di stesura,
prolungando la situazione di empasse in cui si trovano gli operatori del settore, vittime di una
situazione normativa non ben definita. Il Dlgs 192 infatti, pur definendo un Indice di
prestazione energetica (EP) come criterio di qualità, non permette una reale classificazione di
merito degli edifici, così come descritto nella prEN15217, poiché indica solamente dei limiti
massimi al valore di EP, senza specificare le classi. Inoltre l’indice EP, per come definito finora,
prende in considerazione solamente l’energia derivante dalla climatizzazione invernale,
trascurando quindi l’enorme e crescente dispendio energetico dovuto alla climatizzazione
estiva in un Paese come l’Italia che è soggetto a temperature estive molto alte e forte
irraggiamento solare. Tra l’altro questa soluzione va a disattendere la raccomandazione
espressa a chiare lettere dalla Direttiva 2002/91/CE secondo cui nei paesi del sud dell’Europa,
dove si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell’aria (
11
),
dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento
termico degli edifici nel periodo estivo. E’ pur vero che provvedimenti per migliorare
l’isolamento termico invernale risultano parzialmente utili anche durante il periodo estivo per
difendere l’edificio dal calore che penetra per conduzione tramite l’involucro, ma in questo
modo viene trascurato l’effetto della radiazione solare che introduce calore nell’edificio
attraverso un processo di irraggiamento e non di conduzione. Gli unici due riferimenti a
questa problematica vengono citati nell’allegato I del decreto (parzialmente modificato dal
successivo Decreto 311 – 29 Dicembre 2006) in cui si afferma che per tutti gli edifici (escluse
le categorie E.6 ‐ attività sportive e E.8 ‐ Industria, artigianato) nuovi o ristrutturati
integralmente, al fine di limitare i fabbisogni per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, il progettista valuta puntualmente e documenta
l’efficacia dei sistemi schermanti vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore
per irraggiamento solare (
12
); si afferma inoltre che per le stesse categorie di edifici (per la
E.1 limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme) di superficie utile maggiore di
11
Direttiva 2002/91/CE, introduzione, comma 18
12
Dlgs 192/2005 integrato col Dlgs 311/2006, Allegato I, comma 9
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1.2 Certificazioni energetiche degli edifici CAPITOLO 1
20
Figura 1.4: Classi di efficienza energetica per lo standard CasaClima
(Fonte: CasaClima, Brochure 2006)
Inoltre vengono tenuti in considerazione anche altri aspetti, come la presenza di
impianti fotovoltaici e solari termici, il recupero dell’acqua piovana e l’utilizzo di materiali non
inquinanti, che vanno a costituire un fattore di merito per l’acquisizione della certificazione
CasaClima
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CasaClima costituisce un’iniziativa virtuosa che ha suscitato grandissimo interesse a
livello nazionale, però essa è stata ideata per calarsi al meglio nella realtà locale in cui è nata,
e non potrebbe essere estesa a livello nazionale senza importanti modifiche. Le motivazioni
sono soprattutto legate ad aspetti climatici: CasaClima è stato creato per certificare gli edifici
della provincia di Bolzano, zona climatica assai fredda in cui l’efficienza energetica si persegue
essenzialmente attraverso un’ottimizzazione degli isolamenti termici. Gli apporti solari
possono essere considerati sempre benefici poiché alleggeriscono l’utilizzo dell’impianto di
riscaldamento nel periodo invernale, e contemporaneamente non comportano grandi
problemi nella stagione estiva dal momento che il condizionamento estivo è spesso superfluo,
perciò anche gli schermi solari non vengono presi in considerazione. Oltre a quanto appena
menzionato, CasaClima, nella versione libera e gratuita, non considera i consumi elettrici,
della cui importanza si è discusso nel paragrafo 1.1.
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