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Capitolo 1 – Legislazione
1.1 - LA LEGISLAZIONE ITALIANA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
La normativa ambientale in Italia ha scontato e sconta ancora oggi un ritardo istituzionale
gravissimo, caratterizzato piø dalla improvvisazione che da una vera e propria programmazione
rispetto alle problematiche che man mano sono emerse nella nostra societ .
Se Ł pur vero che prima dell approvazione della costituzione della repubblica italiana non vi erano
le premesse e la sensibilit , determinate anche da evidenti ragioni storiche contingenti, per favorire
una politica che tenesse in considerazione le esigenze di uno sviluppo socio economico rispettoso
dell ambiente e della salute pubblica, non possono trovarsi giustificazioni per il periodo successivo,
che ha dovuto trovare nelle emergenze ambientali il coraggio e la coscienza necessarie per attivare
una inversione di tendenza sia sotto il profilo della sensibilit collettiva quanto sotto il profilo d ei
provvedimenti normativi.
Ovviamente il risultato che ne Ł scaturito ancora oggi non Ł soddisfacente poichØ sono mancati i
necessari legami ed un naturale inserimento della normativa ambientale nel tessuto legislativo
italiano. Non dimentichiamoci infatti che la tutela dell ambiente non pu prescindere dalle scelte
economiche e sociali di fondo, tanto Ł vero che la dicotomia ambiente economia risulta ancora
oggi un binomio inscindibile e dall equilibrio che la nostra societ e la nostra cultura sapranno
creare dipende la difesa del valore ambiente.
Ormai si parla molto di sviluppo sostenibile, un concetto di cui oggi si abusa molto spesso
nell indicare iniziative e progetti ad esso ispirati, ma Ł comunque importante che entri a far parte
della nostra cultura, considerando che dovrebbe assicurare uno sviluppo rispettoso delle generazioni
future e che se ci guardiamo indietro ci Ł avvenuto raramente negli ultimi decenni del ventesimo
secolo.
Qualcuno potr obiettare che il problema non Ł solo italiano (non per niente il concetto di sviluppo
sostenibile Ł scaturito dalla conferenza internazionale di Rio de Janeiro del 1982) ma certamente ci
siamo distinti per aver colpevolmente trascurato alcune problematiche che da tempo fornivano
chiari e forti segnali, ritardando interventi che avrebbero evitato danni ambientali.
Il 29 aprile 2006 Ł entrato in vigore il decreto legislativo n. 152 nuovo testo unico ambientale, con il
quale sono stati abrogati i diversi decreti legislativi e ministeriali precedentemente in vigore in
materia ambientale. Al fine di comprendere meglio il nuovo decreto, Ł opportuno avere ben chiara
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la vecchia legislazione, in modo da poter mettere in risalto le differenze apportate con il nuovo testo
unico ambientale.
Il nuovo decreto Ł composto da 318 articoli e 45 allegati ed Ł suddiviso in sei parti:
- parte prima: disposizioni comuni;
- parte seconda: procedure per la VAS, la VIA e IPPC;
- parte terza: norme di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- parte quarta: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- parte quinta: norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissione in atmosfera;
- parte sesta: norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all ambiente.
Le leggi che vengono prese in considerazione in questa tesi e confrontate con la parte IV del nuovo
testo unico sono il decreto legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) in materia di rifiuti, il decreto
legislativo 36/2003 in materia di gestione delle discariche ed il DM 471/91 riguardante le procedure
di bonifica e per la messa in sicurezza.
1.2 - IL DECRETO LEGISLATIVO 22/97
Tale decreto Ł l attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio i cui principi base sono:
• Gestione dei rifiuti, anzichØ smaltimento : il rifiuto Ł per definizione qualsiasi sostanza od
oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A e di cui il detentore se ne disfi o
abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi . Lo sma ltimento Ł quindi l ultima situazione di una
gerarchia comportamentale che individua nella prevenzione e nel recupero le fasi su cui
investire maggiormente. La prevenzione, intesa come maggior controllo sulla qualit e sul la
quantit di rifiuti prodotti, si traduce in un risp armio di risorse sia economiche che naturali. Per
il recupero Ł previsto un iter agevolato mentre per lo smaltimento ci sono alcune limitazioni:
limitazioni nell autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento (concessa
solo se accompagnata da recupero energetico); limitazioni territoriali (regionali) per gli RSU
non pericolosi da smaltire in discarica; divieto di portare in discarica dal 1/1/2000 rifiuti non
inerti, non individuati da specifiche norme tecniche o non residuali da operazioni di recupero e
riciclaggio. Esistono anche limitazioni riguardo alla movimentazione dei rifiuti e parallelamente
la promozione dell autosmaltimento, in quanto realizza il principio di prossimit dello
smaltimento al luogo di produzione dei rifiuti.
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• Viene introdotto il concetto di tariffa , che va a sostituire quello della tassa sui rifiu ti solidi
urbani (TARSU) che si pagava in funzione dei metri quadrati. Un punto chiave sul quale deve
essere posta particolare attenzione Ł il recupero degli imballaggi: viene, infatti, costituito il
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).
• Chi inquina paga : significa che il produttore del rifiuto Ł responsabile del corretto
recupero/smaltimento di quel particolare rifiuto, o di cercare un soggetto autorizzato per
prenderlo in carico e poi quindi recuperarlo/smaltirlo come previsto da specifiche norme
tecniche. Con la consegna al soggetto autorizzato e la compilazione della modulistica
necessaria, il produttore del rifiuto viene liberato da ogni responsabilit .
• Responsabilit condivisa : significa coinvolgere direttamente nella gestione dei rifiuti tutti i
soggetti che hanno a che fare con il bene da cui si origina il rifiuto. Ne Ł un esempio il CONAI e
l omonimo contributo pagato dal produttore per la corretta gestione del bene imballaggio , da
quando viene prodotto a quando diventa un rifiuto. Non solo il produttore, ma tutti i soggetti che
sono venuti a contatto - direttamente o indirettamente (dal produttore all utilizzatore finale,
passando per tutti i vari intermediari e distributori) - con l imballaggio sono chiamati a
partecipare in quota parte a contribuire alla copertura degli oneri connessi al
recupero/smaltimento dell imballaggio stesso.
• Forte responsabilizzazione delle autorit e degli Enti Lo cali nel concedere autorizzazioni,
nell effettuare i dovuti controlli, nel reprimere comportamenti illeciti, cos come nel raggiungere
ben precisi obiettivi di Raccolta Differenziata.
• Gerarchia dei metodi di gestione dei rifiuti e r esponsabilit del produttore sono i due
principali cardini su cui poggia interamente la politica comunitaria in materia di rifiuti.
La gerarchia dei metodi di gestione dei rifiuti attribuisce alla prevenzione un ruolo chiave nello
smaltimento dei rifiuti e prevede:
- sviluppo di tecnologie pulite,
- divieto di commercializzazione di sostanze particolarmente pericolose,
- promozione di Ecoauditel ed Ecolabelling,
- promozione di beni che producono meno rifiuti,
- aumento della tassazione per lo smaltimento,
- recupero (riutilizzo, riciclaggio, incenerimento con recupero energetico).
All incenerimento sono preferibili i processi di riutilizzo e riciclaggio, tramite i quali i materiali
recuperati vengono introdotti nuovamente nello stesso processo produttivo da cui sono stati
generati. Al fine del riutilizzo e riciclaggio, Ł fondamentale la Raccolta Differenziata, che
prevede quindi il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno avuto a che fare con il rifiuto (i
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cittadini sono perci soggetti attivi nella produzi one e nella gestione dei rifiuti, in quanto i loro
acquisti condizionano il mercato).
Grazie al recupero del materiale, viene utilizzata meno energia rispetto all incenerimento; con il
riciclaggio quindi si hanno meno immissioni dannose nell atmosfera.
Inoltre, le operazioni di recupero e di riciclaggio sono in grado di portare ad un aumento delle
offerte di lavoro.
• Approccio dalla culla alla tomba : dalla socializzazione dei costi si intende passare
all individuazione dei soggetti che hanno, con le proprie scelte ed il proprio operato,
contribuito alla produzione di quel determinato rifiuto. In questa maniera viene
responsabilizzato anche il produttore di quel bene, che dopo essere stato usato diventa pertanto
un rifiuto. Attraverso le proprie scelte (quale, ad esempio, il tipo di materiale utilizzato), il
produttore del bene pu quindi condizionare in mani era rilevante il futuro di quel bene, se
sar quindi possibile recuperarlo o dovr inevitabi lmente essere avviato allo smaltimento
definitivo.
1.3 - DECRETO LEGISLATIVO 36/03: DISCIPLINA SULLE DISCARICHE
Con il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 si Ł giunti alla Attuazione della direttiva
1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti , gr azie al quale sono apportate alcune novit in tema
di smaltimento di rifiuti in discarica.
Il decreto definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e
orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il piø possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in
particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e
dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonchØ i rischi per la salute umana
risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.
Entrando nel merito di quanto previsto nel decreto, cambia la classificazione degli impianti, infatti
non avremo piø impianti di prima, seconda (2A, 2B e 2C) e terza categoria, ma discariche per rifiuti
non pericolosi, pericolosi ed inerti. In discarica non potranno da subito essere conferiti diverse
categorie di rifiuti, tra cui vale la pena segnalare i sanitari pericolosi a rischio infettivo, quelli
contaminati da Pcb con concentrazioni superiori a 50 ppm, i rifiuti contenenti fluidi refrigeranti con
Cfc e Hcfc. Saranno ammessi in discarica da luglio 2003 i pneumatici interi fuori uso e dal gennaio
2007 i rifiuti con potere calorifico superiore alle 13.000kJ/kg.
Il decreto inoltre sancisce gli obblighi cui devono ottemperare produttori dei rifiuti e gestori delle
discariche, individua quali rifiuti possano entrare in discarica e a quali condizioni, disciplina il
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deposito temporaneo, fissa le condizioni per derogare alle condizioni in materia di ammissibilit ,
disciplina le modalit di smaltimento dei rifiuti d i amianto o contenenti amianto.
Definizioni secondo il Dlgs 36/03:
Obblighi del produttore dei rifiuti. Il provvedimento prevede che il produttore effettui una
"caratterizzazione di base" dei rifiuti (e cioŁ determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo
informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant’altro del rifiuto) in occasione del
primo conferimento alla discarica e ogni qual volta sia intervenuta una "variazione significativa del
processo che origina i rifiuti".
Obblighi del gestore. Il Dm dispone che il gestore della discarica verifichi la conformit dei rifiuti
smaltiti (e cioŁ che si accerti che questi corrispondano alla caratterizzazione dei rifiuti) almeno una
volta all’anno e comunque ogni volta che ci sia una variazione del processo di produzione dei rifiuti.
Inoltre, egli deve conservare i dati relativi alla caratterizzazione per 5 anni, e deve garantirne
(qualora il produttore dei rifiuti sia ignoto) la correttezza.
Rifiuti inerti. Il decreto stabilisce che una serie di rifiuti (tra cui gli imballaggi in vetro, il vetro, i
rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra) possano essere smaltiti in discarica senza previa
caratterizzazione; ammette la possibilit di smalti mento per i rifiuti che soddisfino requisiti specifici
indicati dal Dm stesso; e vieta la possibilit di s maltire in discarica gli inerti di rifiuti che:
- contengono o sono contaminati da particolari sostanze cancerogene;
- contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle indicate dal Dm
471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
- contengono PCB in concentrazione superiore a 1 mg/kg;
- contengono diossine o furani in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;
- contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dal Dm 471/1999 per i siti
ad uso commerciale ed industriale.
Rifiuti non pericolosi. Il Dm dispone che possano essere smaltiti in discarica:
- i rifiuti non pericolosi individuati da un futuro Dm;
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- i rifiuti urbani, cioŁ i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione, i rifiuti a questi assimilati, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade, i "rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d’acqua", i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e i rifiuti provenienti da
esumazioni ed estumulazioni;
- i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come
pericolosi o non pericolosi;
- i materiali non pericolosi a base di gesso;
- i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- tutti quei rifiuti non pericolosi che soddisfino requisiti specifici indicati dal Dm stesso.
Inoltre, il decreto vieta l’ingresso in discarica a tutti i rifiuti che contengono PCB in concentrazione
superiore a 10 mg/kg, contengono diossine o furani in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg o
contengono altre sostanze classificate cancerogene.
Rifiuti pericolosi. Ancora, il provvedimento elenca una serie di requisiti specifici che i rifiuti
pericolosi debbono rispettare per poter entrare in discarica, con particolare riferimento ai valori
limite di sostanze pericolose che tali rifiuti possono contenere.
Deposito sotterraneo. Il provvedimento ammette lo stoccaggio sotterraneo di rifiuti inerti e rifiuti
non pericolosi, senza limiti; vieta lo stoccaggio per i rifiuti pericolosi che possano subire
"trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito" (tra cui, ad
esempio, rifiuti allo stato liquido, rifiuti biodegradabili, rifiuti dall’odore pungente, rifiuti classificati
come Esplosivi - H1, Comburenti - H2 e Infiammabili - H3-A e H3-B ai sensi dell’allegato 1 al Dlgs
22/1997).
Deroghe ai valori limite. Il Dm, dopo aver previsto limiti specifici per l’ammissibilit in discarica
dei rifiuti, ammette la possibilit di derogare a t ali limiti (comunque in misura non piø amplia del
triplo per la categoria di rifiuti di riferimento) per singole discariche che, dopo aver effettuato una
valutazione del rischio che abbia provato l’inesistenza di pericoli per l’ambiente, siano state all’uopo
autorizzate dall’autorit competente per territorio.
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Amianto. Il decreto ammette che i rifiuti di amianto o contenenti amianto siano smaltiti nelle
discariche per rifiuti pericolosi, e dispone che, qualora si tratti di materiali da costruzione contenenti
amianto (codice CER 17 06 05), sia ammessa la possibilit di smaltimento nelle discariche per
rifiuti non pericolosi. Lo smaltimento Ł ammesso a condizione che siano rispettate le "modalit e
criteri di deposito, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla
contaminazione da fibre di amianto" individuati nell’allegato 1 al provvedimento. In particolare, il
Dm sancisce che deve essere evitata la dispersione di fibre di amianto e la frantumazione dei rifiuti
contenenti tale sostanza, e prevede che il personale della discarica adotti i criteri di protezione di cui
al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
1.4 - CONCETTO DI RIFIUTO
Si definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell Allegato
A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l obbligo di disfarsi .
La definizione si compone in due elementi: uno oggettivo cioŁ l inserimento della sostanza o
dell oggetto nel Catalogo Europeo Rifiuti ed uno soggettivo che consistente nel comportamento di
disfarsi , dell intenzione di disfarsi o dell obbligo di disfarsi della sostanza o dell oggetto . Le
parole "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l’obbligo di disfarsi" hanno un significato ben preciso che
va chiarito in modo dettagliato:
• "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza,
un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivit di smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
• "abbia deciso": la volont di destinare ad operazioni di smaltime nto e di recupero, secondo gli
allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
• "abbia l’obbligo di disfarsi": l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad
operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorit o imposto da lla natura stessa del materiale, della
sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di
cui all’allegato D del decreto legislativo n. 22.
I rifiuti sono classificati in rifiuti urbani e speciali, in base alla provenienza ed in pericolosi e non
pericolosi in base alle caratteristiche di pericolosit .
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Quindi, si possono avere le seguenti categorie di rifiuti:
- Rifiuti urbani non pericolosi
- Rifiuti urbani pericolosi
- Rifiuti speciali non pericolosi
- Rifiuti speciali pericolosi
1.5 - IL DECRETO MINISTERIALE 471/99
Con l emanazione del D.M. 25 ottobre 1999 n.471 Regolamento recante criteri, procedure e
modalit per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati
divenne operativo il sistema previsto dall articolo 17 del DLgs. 22/97 (Decreto Ronchi) in materia
di bonifica dei siti contaminati.
In particolare il D.M. defin :
- i limiti di accettabilit della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti;
- le procedure di riferimento per il prelievo e l analisi dei campioni;
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti
inquinati, nonchØ per la redazione dei relativi progetti;
- i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri,
a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
- il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l anagrafe dei siti da bonificare e gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica
amministrazione;
- i criteri per l individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale.
Il principio sul quale si basava tale decreto Ł che chiunque cagiona anche accidentalmente, il
superamento dei valori limite di accettabilit fiss ati dall allegato 1 al DM 471/99 o ne determina il
pericolo concreto ed attuale, dovr provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino ambientale per eliminare l inquinamento . Ci
significa che l obbligo di bonifica, scatta non soltanto in maniera automatica in conseguenza di fatti
illeciti, ma anche, in via obbligatoria, dopo un incidente, quando, cioŁ, non Ł possibile configurare
una responsabilit dolosa o colposa in capo al resp onsabile.
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¨ questo il caso piø comune, che si concretizza nel l immediato obbligo di notifica alle autorit
competenti, da parte del responsabile stesso dell inquinamento, dell avvenuto superamento dei
limiti.
A tale ipotesi generale se ne devono aggiungere altre due:
• l obbligo di bonifica che scatta a seguito di un controllo da parte delle autorit competenti
che rilevano una situazione di contaminazione del sito (cioŁ il superamento dei limiti di
accettabilit previsti dall allegato 1) e in tal ca so sar un ordinanza di tale autorit a dare
inizio alle procedure di bonifica;
• gli interventi di bonifica che sono iniziati con una comunicazione da parte del proprietario
del sito nelle ipotesi di inquinamento pregresso verificatesi prima dell entrata in vigore del
D.M. 471/99.
I limiti di accettabilit da prendere in consideraz ione sono quelli indicati nell Allegato 1 del D.M.
471/99 e definiscono i valori di concentrazione limite ammissibili nel suolo, nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee. Tali valori sono inoltre diversificati in base alla specifica destinazione d uso del
sito e vengono distinti in due categorie: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e siti ad
uso commerciale ed industriale. Le procedure per il prelievo, le analisi e i campionamenti da
effettuare per accertare il superamento di tali limiti sono indicate nell Allegato 2 del D.M. 471/99.
1.6 - CLASSIFICAZIONE DELLE TECNICHE DI BONIFICA
A seconda del punto di applicazione le tecniche di bonifica possono essere classificate in:
- interventi in situ cioŁ senza movimentazione o rimozione di materiali dal sito;
- interventi on site cioŁ con movimentazione e trattamento di materiali nell ambito del sito
stesso;
- interventi off site cioŁ con movimentazione e trattamento dei materiali fuori dal sito stesso.
La scelta del metodo di intervento, dipende strettamente dalle condizione geologiche e
idrogeologiche del sito, dalla composizione del suolo, dalla reattivit delle sostanze inquinanti e
dall estensione della contaminazione.
Per il risanamento dei suoli e delle acque di falda contaminate, si pu intervenire con diversi
trattamenti che si suddividono in:
Chimici realizzati mediante trattamenti chimici che trasformano gli inquinanti in
composti meno tossici o meno mobili