2
La prestazione tipica contrattualmente assunta dal vettore ha ad oggetto un opus, un
facere, che consiste nel “prestare le energie necessarie a modificare la posizione di una
cosa rispetto allo spazio, sia usando le proprie energie, sia, come normalmente avviene,
usando le energie proprie come direttrici di trazione non umane”
3
.
L’oggetto del contratto è un facere che deve essere valutato nell’economia contrattuale,
secondo autorevole dottrina, “non in funzione della quantità di energie prestate, ma in
funzione del suo concretarsi in un risultato utile”. La stessa dottrina sottolinea poi che
dal dato letterale dell’art.1678 c.c. si può agevolmente desumere che il legislatore abbia
inteso introdurre un concetto di obbligazione di trasferire, non abbia parlato di una
obbligazione di prestare energie per il trasferimento. E non v’è dubbio che obbligazione
di trasferire equivalga a obbligazione di conseguire il risultato consistente nel
trasferimento di una cosa o di una persona da un luogo ad un altro. Il che comporta, a
carico del debitore – vettore, al quale di conseguenza compete la direzione tecnica del
lavoro stesso, il rischio della difficoltà del lavoro. E poiché i contratti nei quali una delle
parti si obbliga ad un facere e subisce l’incidenza del rischio vengono ricondotti
tradizionalmente nella categoria della locatio operis, ne consegue che anche il contratto
di trasporto deve ritenersi compreso in tale categoria
4
.
della quantità di energie prestate, ma in funzione del suo concretarsi in un risultato utile. Si badi che la
norma in esame non parla di un’obbligazione di prestare energie per il trasferimento, bensì parla di
un’obbligazione di risultato consistente nel trasferimento di una cosa o di una persona da un luogo ad un
altro. Tale deduzione in obbligazione di un facere consistente nel conseguimento di un risultato comporta
incidenza sul debitore del rischio di una maggiore onerosità della prestazione in rapporto alle resistenze
fortuite incontrate nella produzione del risultato il cui conseguimento è stato dedotto in obbligazione. E
poiché i contratti sinallagmatici nei quali una delle parti si impegna ad un facere e subisce l’incidenza del
rischio suaccennato (qualificabile anche, sinteticamente, come rischio della difficoltà dell’opus) vengono
tradizionalmente raggruppati nella categoria concettuale della locatio operis , ne consegue che in tale
categoria deve ritenersi compreso anche il contratto di trasporto”.
3
Così A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, nel Codice di commercio, commentato e coordinato da
Bolaffio, Rocco, Vivante, Torino, 1935, vol. VI, p. 49.
4
In questo senso, e per più ampie considerazioni, può vedersi M. IANNUZZI, Del trasporto, nel
Commentario del Codice civile, diretto da Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1970, pp. 1 e 2. Si vedano
inoltre, per analoghe considerazioni, G. ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, Padova, 1959; M.
STOLFI, Appalto. Trasporto, in Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro – Passarelli,
Vallardi, Milano, 1961, p. 76; S. FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile,
Roma, 1947, p. 71; G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, X ed., Torino, 1996, p. 875;
3
In dottrina, si è giustamente osservato che “il trasporto, come l’oggetto di ogni
obbligazione, deve avere una utilità patrimoniale, deve essere possibile fisicamente e
possibile giuridicamente, ossia lecito. Mancando uno di questi requisiti, il contratto di
trasporto sarebbe nullo”
5
.
Nonostante la configurazione unitaria di questo tipo contrattuale, il cui elemento
identificativo risiede nell’obbligo di “trasferimento”, esso assume aspetti particolari ed è
assoggettato ad una specifica disciplina a seconda che il trasferimento riguardi persone
o cose, a seconda del mezzo di trasporto con cui il suddetto trasferimento si attua
(ferrovia, tramvia, automobile, aeromobile, ecc…), ed a seconda dell’ambiente in cui
avviene (terra, mare, aria).
Le particolarità dell’ambiente e del mezzo tecnico, al pari della diversità dell’oggetto
del trasporto, incidono, dunque, non solo sulla natura, ma anche sulla disciplina del
contratto, avendo il legislatore dettato delle norme speciali per particolari tipi di
trasporto
6
: specialmente per i trasporti marittimi
7
, aerei
8
, ferroviari
9
e postali
10
.
F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, VIII ed., Milano, 1954, vol. IV, p. 211. Occorre
inoltre sottolineare, sul punto, l’indagine fondamentale di Asquini (A. ASQUINI, op. ult. cit., loc. cit.)
che ha messo acutamente in luce le profonde differenze esistenti tra locatio operis e locatio operarum,
differenze che sono state individuate dall’illustre A. principalmente ed essenzialmente nella diversa
incidenza della difficoltà del lavoro, il cui onere grava sul debitore nella locazione di opera e grava invece
sul creditore nella locazione di opere.
5
In questo senso, A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, in Il codice di commercio, commentato e
coordinato da Bolaffio, Rocco, Vivante, Torino, 1935, vol. VI, p. 126. L’illustre autore, per quanto
riguarda i requisiti sopra elencati, afferma che l’utilità patrimoniale del trasporto dedotto nel contratto
deve essere giudicata in relazione all’apprezzamento soggettivo delle parti; quanto poi al fatto che il
trasporto deve essere possibile fisicamente, l’A. afferma che, pur essendo fisicamente possibile qualunque
trasporto di cose eseguibile coi mezzi umani, animali e meccanici a disposizione dell’uomo, tale concetto
di possibilità, agli effetti giuridici, va inteso in senso più relativo, avendo riguardo cioè a quei particolari
mezzi di trasporto previsti dalle parti nella stipulazione del contratto. Così, se è stato convenuto un
trasporto a mezzo autocarro su un dato itinerario, e se questo risulta interrotto al momento della
stipulazione del contratto, il trasporto deve considerarsi impossibile, anche se il trasporto sia
materialmente possibile con altri mezzi. Quanto infine alla liceità, risulta giuridicamente possibile
qualunque trasporto il quale non sia vietato dalla legge. A tale proposito, ciò dovrebbe comportare la
nullità di quei contratti di trasporto di cose per conto di terzi effettuati da imprenditori di trasporto non
iscritti all’Albo e privi della prescritta autorizzazione ai sensi della l. n°298/1974.
6
Data l’impossibilità di dare qui un quadro completo delle norme che disciplinano i vari tipi di trasporto,
rinviamo alle principali raccolte di leggi in tema di trasporti: cfr. ASQUINI – TREVISANI –
LORENZONI, Codice dei trasporti in concessione, Padova, 1960; SCIARELLI e LEPRI, Codice delle
leggi sui trasporti – I trasporti ferroviari, Milano, 1960.
7
Il codice della navigazione disciplina il trasporto per acqua (nella parte prima, Della navigazione
marittima e interna: Libro III, tit. I, capo III, artt. 396-465), che si distingue in due sottospecie: trasporto
4
La disciplina del contratto di trasporto finisce in tal modo per essere particolarmente
ampia ed articolata, dal momento che accanto alla normativa del codice civile si
pongono le norme contenute nel codice della navigazione e nella legislazione speciale
11
.
Non pare comunque esistere alcun dubbio sul fatto che, pur essendo ogni tipo o
sottotipo del contratto di trasporto regolato da una propria normativa
12
, le norme del
codice civile, che pur si riferiscono in via immediata al trasporto terrestre non
ferroviario (e pertanto stradale) “sono poste come disciplina generale del contratto di
trasporto e sono chiamate ad assolvere tale funzione. Ne deriva che i trasporti terrestri,
diversi dai trasporti ferroviari e postali, sono oggetto di una limitata disciplina speciale
e sono essenzialmente regolati dalle norme del codice civile”
13
.
di persone (artt. 396-418) e trasporto di cose (artt. 419-456). A sua volta, il trasporto di cose può avere
per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero
su nave indeterminata. Le norme del trasporto marittimo si applicano anche al contratto di trasporto in
acque interne, e cioè al trasporto fluviale o lacuale, in quanto gli usi speciali non dispongano
diversamente (art. 468 cod. nav.).
8
Il trasporto aereo è disciplinato dal codice della navigazione (nella parte seconda, Della navigazione
aerea: Libro III, tit. I, capo II: artt. 940-964) e si distingue in trasporto di persone e di bagagli (artt. 940-
949) e trasporto di cose (artt. 950-955).
9
Per i trasporti ferroviari interni, vedi specialmente le Condizioni e tariffe delle ferrovie dello Stato (r. d.
l. 25 gennaio 1940, n°9, convertito nella legge del 13 maggio 1940, n°674; oltre i d. pres. 28 gennaio
1949, n°12; 26 giugno 1956, n°582; 12 settembre 1956, n°1070; 30 marzo 1961, n°197) e delle ferrovie
secondarie (t.u. 9 maggio 1912, n°1446). Per i trasporti ferroviari internazionali, vedi la legge 28 giugno
1955, n°916, per la ratifica ed esecuzione di due Convenzioni internazionali, firmate a Berna il 25 ottobre
1952, concernenti il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e il trasporto di merci per
ferrovia (C.I.M.), e di due Protocolli addizionali (cfr. i testi ratificati in Le leggi, 1955, p. 1155 e 1174).
10
Fra le disposizioni speciali della legislazione postale, vanno ricordate specialmente le norme contenute
nel r.d. 27 febbraio 1936, n°645 (codice postale) e nel regolamento approvato con r.d. 18 aprile 1940
n°689.
11
Sui contratti marittimi ed aerei, vedi FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e
dell’aeromobile, Roma, 1947, p. 67 ss.; FIORENTINO, I contratti navali, seconda ed., Napoli, 1959, p.
39 ss.; ROMANELLI, Il trasporto aereo di persone, Padova, 1959; e i capitoli dedicati a tale argomento
dei trattati o manuali di diritto della navigazione (vedi per tutti BRUNETTI, Manuale di diritto della
navigazione marittima ed interna, Padova, 1947, p. 206 ss.; LEFEBVRE D’OVIDIO e PESCATORE,
Manuale di diritto della navigazione, Milano, 1960, p. 297 ss.).
12
Sul punto, possono vedersi le acute considerazioni di D. GAETA, Del trasporto in generale, in Dir.
trasporti, 1993, p. 2. In senso sostanzialmente conforme, G. ROMANELLI, Riflessioni sulla disciplina
del contratto di trasporto e sul diritto dei trasporti, in Dir. trasporti, 1993, p. 296. Appare inoltre
importante ricordare come tale ultimo A. (G. ROMANELLI, Diritto aereo, diritto della navigazione e
diritto dei trasporti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1975, p. 1331 ss.) con particolare acume, ha sostenuto la
tesi che il fenomeno del trasporto in senso tecnico e dell’esercizio del veicolo si manifesta anche nel
campo dei trasporti terrestri, per cui si giustifica l’affermazione di una materia unitaria della navigazione,
che conduce al suo ampliamento in una unitaria materia dei trasporti.
13
Così testualmente G. ROMANELLI, Riflessioni sulla disciplina del contratto di trasporto e sul diritto
dei trasporti, in Dir. trasporti, 1993, p. 299. Sotto la precedente legislazione, cfr. GRECO, Trasporto
marittimo e noleggio, Napoli, 1921; BRUNETTI, Dei trasporti marittimi (nel Trattato di diritto
5
In particolare, per quanto concerne il trasporto terrestre, anche se la causa del contratto è
unica, e si manifesta nell’obbligo di effettuare un’attività di trasporto, l’oggetto del
contratto si atteggia diversamente, in quanto il vettore in un caso assume l’obbligo di
trasferire nello spazio una cosa, cioè un oggetto di diritti, nell’altro una persona, cioè un
soggetto di diritti
14
.
Pertanto, anche se il contratto di trasporto terrestre di persone e di cose presentano
identità di natura giuridica, dal momento che si strutturano come due sottotipi
nell’ambito della medesima fattispecie unitaria, il trasporto appunto, la diversità della
prestazione oggetto del contratto riflette i suoi effetti sulla disciplina concretamente
applicabile al rapporto
15
.
Infatti, nel contratto di trasporto di cose la prestazione viene verificata dal creditore nel
luogo e nel momento della riconsegna delle merci, mentre, nel trasporto di persone, la
prestazione viene verificata dal passeggero in modo continuativo durante il suo
svolgimento
16
.
marittimo privato italiano, vol. III, 1), Torino, 1935; DOMINEDÒ, Sistema dei contratti di utilizzazione
della nave, Milano, 1937, p. 211 ss., e La natura giuridica del contratto di passaggio (in Studi in
memoria di B. Scorza, Roma, 1940, p. 303 ss.); MUSTO, Il contratto di trasporto aereo, Napoli, 1938; T.
C. GIANNINI, Passeggero marittimo istruito, Milano, 1939; FIORENTINO, Il contratto di passaggio
marittimo, Firenze, 1940.
14
v. M. IACUANIELLO BRUGGI – L.F. PAOLUCCI, Il contratto di trasporto, in Giurisprudenza
sistematica civile e commerciale, Torino, 1979, cit. p. 213 : “Elemento differenziatore è l’affidamento, la
consegna della merce, che nel trasporto di cose pone il carico nella detenzione e sotto la custodia del
vettore dal momento della consegna a quello della riconsegna, mentre nel trasporto di persone il
viaggiatore è, per definizione, sempre presente durante il viaggio.
Da qui l’impossibilità di estendere ai trasporti di persone le norme sul receptum, che costituiscono il
nocciolo della disciplina legale del trasporto di cose”.
15
ROMANELLI – SILINGARDI, voce Trasporto (terrestre), in Enc. Giur. Treccani, vol. XXXI, Roma,
1994, p. 1, affermano testualmente: ”La già rilevata struttura unitaria del contratto di trasporto si
manifesta principalmente nell’identità di natura giuridica del negozio in questione, sia che si tratti di
trasporto di persone o di cose, ovvero di trasporti aerei, su acqua (marittimi, fluviali, lacuali) o terrestri
(stradali, ferroviari o postali). Essa però non comporta l’eliminazione delle differenze esistenti tra le varie
forme di trasporto; significa semplicemente (…) che queste non integrano contratti tipici distinti, bensì
danno vita a diversi sottotipi di un unici tipo contrattuale, le cui peculiari caratterizzazioni distintive
costituiscono un dato pratico di notevole importanza, tale da spiegare necessariamente i loro effetti anche
sul piano giuridico”.
16
A. ASQUINI, Contratto di trasporto, nel Commentario al codice civile, di D’Amelio e Finzi, II,1,
Firenze, 1947, p. 40; A. ASQUINI, voce “Trasporto di persone (Contratto di)” , nel Novissimo Digesto
Italiano, 1957, 1969, p. 120.
Da questa caratteristica del contratto di trasporto di persone ne deriva che, secondo l’Asquini, in tale
contratto, la cooperazione del creditore del trasporto nell’adempimento della prestazione del trasporto è
6
Con la stipulazione di tale contratto il vettore si impegna a garantire un risultato, ossia
l’esecuzione del servizio di trasferire
17
il passeggero, o le cose, e questo risultato deve
essere conseguito attraverso una gestione a proprio rischio dell’attività svolta, con la
contestuale assunzione di un obbligo di protezione e custodia, e con un’ampia
autonomia nella scelta dei mezzi e nella predisposizione di un’adeguata organizzazione
imprenditoriale.
1.1. Il contratto di trasporto di cose: i soggetti
Il contratto di trasporto di cose si connota per una tipica struttura trilaterale, che vede
come protagonisti il mittente, il vettore ed, infine, il destinatario.
Il più insigne studioso
18
del contratto di trasporto di cose, infatti, lo definisce come il
contratto in virtù del quale un soggetto, detto vettore, assume verso un altro soggetto,
necessaria, in modo uniforme e continuato, durante tutta l’esecuzione del trasporto (presenza nella
vettura) e non solo al momento iniziale e terminale del trasporto (consegna e riconsegna della merce),
come nel contratto di trasporto di cose.
Nello stesso senso VALERI, Manuale di diritto commerciale, II, Firenze, 1946, p. 211; FERRI, Manuale
di diritto commerciale, Torino, 1977, p. 667; Cass. Civ., 17 febbraio 1966, in Foro it., 1966, I, 1967.
17
G. ROMANELLI, in Il trasporto aereo di persone , Padova, 1959, ha affermato, in modo del tutto
condivisibile, che “è irrilevante l’entità fisica ed economica dell’oggetto del trasporto, così come è
irrilevante la maggiore o minore lunghezza e complessità del trasferimento”. Sempre con riguardo alla
nozione di trasferimento, si può condividere la corrente di pensiero che ha escluso da questa nozione il
trasporto di pure energie. A. ASQUINI, in Del contratto di trasporto, nel Codice di commercio
commentato ,VI, 2, Torino, 1935, ha affermato che: “restano escluse dal concetto tecnico di contratto di
trasporto tutte le svariate forme di trasporto di energie a distanza che l’elettrotecnica e la meccanica, nelle
loro ingegnose applicazioni, hanno reso possibile, ed in particolar modo il trasporto di notizie che avviene
mediante trasporto di energie, cioè il trasporto telegrafico e telefonico di notizie con o senza fili ”. Nello
stesso senso vedi F. MESSINEO, in Manuale di diritto civile e commerciale , III, 1, Milano, 1954, vol.
IV, p. 211, il quale afferma che “neppure rientra nella nozione di contratto di trasporto la conduzione di
acqua e di energia elettrica che, pure, nella terminologia legislativa, è espresso con termini tali da dar
luogo a dubbio”.
Secondo un’altra parte della dottrina, vedi G. ROMANELLI, in Il trasporto aereo di persone. Nozione e
disciplina , Padova, 1959, è opportuno distinguere : “il trasporto di liquidi, gas ed anche di elettricità
mediante condutture (in quanto sia l’opus fornito da un contraente all’altro) dà luogo ad una prestazione
che, pur avendo sue particolari caratteristiche, presenta però i caratteri essenziali di una prestazione di
trasporto; il contratto, quindi, che abbia per oggetto una prestazione del genere, andrà considerato come
un vero e proprio contratto di trasporto. Quando, invece, il trasferimento di energia abbia un valore
puramente strumentale rispetto al servizio prestato (es. servizio telegrafico e telefonico…) si è fuori
dall’ambito del contratto di trasporto, ma non per il modo in cui il trasferimento è attuato, bensì per il
fatto che la prestazione di trasporto ha natura puramente strumentale e resta, quindi, assorbita dalla
prestazione finale e principale (servizio telegrafico, telefonico…), oggetto del contratto”.
18
A. ASQUINI, voce “Trasporto di cose (contratto di)”, in Noviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973, p. 565
ss., a p. 577, il quale pone l’accento sull’importanza fondamentale che questo contratto ha assunto
7
detto mittente, ed in corrispettivo di un prezzo determinato - il c.d. porto - l’obbligo di
trasferire una determinata cosa materiale - il c.d. carico - prendendola in consegna nel
luogo di partenza e riconsegnandola nel luogo di destinazione.
Nell’attuale quadro normativo, un ruolo determinante è stato assunto dal trasporto di
cose per conto di terzi. La legge 6 giugno 1974, n°298 offre, a tal proposito, la
fondamentale distinzione tra trasporto in conto proprio e trasporto per conto di terzi. Il
legislatore
19
ha voluto tracciare una netta linea di demarcazione tra le due tipologie di
trasporto, non permettendo, tra l’altro, che in nessun caso il vettore, abilitato all’uno,
possa, senza il relativo provvedimento autorizzatorio o abilitativo, indiscriminatamente
esercitare anche l’altro. In altre parole, l’esercizio dell’autotrasporto merci, a parte i
limitati casi in cui non è previsto essere assoggettato ad alcun provvedimento, non solo
non è consentito senza l’iscrizione ad un apposito Albo (“l’iscrizione all’Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di
terzi è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di
terzi”: art.1, l. n°298/1974) e senza avere preventivamente ottenuto la licenza o
l’autorizzazione, ma può essere esercitato professionalmente come attività
imprenditoriale unicamente da parte di quei vettori che, iscritti all’Albo, abbiano
conseguito il provvedimento autorizzatorio.
nell’economia degli Stati. Egli evidenzia il fatto che la nuova rivoluzione tecnologica, avvenuta a seguito
di quella ferroviaria, e rappresentata dal grandissimo sviluppo dell’autotrasporto, ha provocato come
conseguenza la rivalutazione della legge commerciale.
Inoltre, il ruolo di primo piano occupato dal trasporto di cose, soprattutto con riguardo al trasporto
internazionale, rispetto al trasporto di persone, è confermato dal sempre crescente numero di decisioni
pronunciate. Ciò significa che diminuiscono le sentenze in tema di trasporto di persone ed aumentano
copiosamente quelle in tema di trasporto di merci.
19
v. M. RIGUZZI, Il contratto di trasporto di merci su strada, in AA.VV., Dai tipi legali ai modelli
sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, Atti del Convegno di Modena
(31 marzo - 1° aprile 1995), Milano, 1996, p. 254: “la normativa codicistica inerente il contratto di
trasporto stradale di merci, nella sua integralità e così come originariamente concepita, è oggi destinata ad
operare in un ridotto numero di situazioni economico – giuridiche, dal momento che, in relazione alle
fattispecie economicamente più rilevanti concernenti la movimentazione delle merci su strada, il
regolamento di interessi tra le parti viene, e su punti ed aspetti tutt’altro che privi di importanza,
disciplinato in modo sostanzialmente diverso rispetto alla normativa di cui agli artt. 1678 ss. c.c. In tale
ottica, non pare fuori luogo affermare che sono stati apportati, attraverso la legislazione speciale, notevoli
profili di diversificazione e di innovazione normativa”.
8
Se si prende in considerazione la definizione che la legge dà del trasporto in conto
proprio (l’art. 31 afferma, tra l’altro, che “il trasporto di cose in conto proprio è il
trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o
pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie”) e la definizione che la
stessa legge offre del trasporto per conto di terzi (l’art. 40 stabilisce che “è trasporto di
cose per conto di terzi l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di
trasporto verso un determinato corrispettivo”)
20
, ci si rende conto che proprio il
trasporto di cose per conto di terzi (sottotipo del contratto di trasporto) si colloca,
nell’attuale sistema dei traffici terrestri, in un’ottica assolutamente prevalente rispetto al
trasporto in conto proprio. In questo modo viene evidenziato il fatto che, pur potendo
essere la posizione di vettore assunta da un soggetto anche occasionalmente e senza
alcuna organizzazione di impresa
21
, una tale categoria risulta essere certamente oggi del
tutto residuale rispetto a quella cui appartengono soggetti che esercitano attività
professionale di autotrasporto
22
.
20
Tale articolo va raccordato con l’art. 88 del nuovo codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n°285),
che stabilisce: “un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando
l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”. Il
medesimo articolo ha poi previsto che le disposizioni della l. n°298/1974 non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, e pertanto gli stessi sono esenti
da autorizzazioni per l’esercizio dell’autotrasporto di merci.
21
In questo senso, G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1976, p. 877, e A. ASQUINI, Del
contratto di trasporto, in Il codice di commercio, commentato e coordinato da Bolaffio, Rocco, Vivante,
vol. VI, Torino, 1935, p. 85 ss.
22
Per più ampie considerazioni sull’impresa di autotrasporto, si rinvia a A. CAGNOLI, L’impresa di
trasporto nella normativa italiana, in Trasporti, 1984, 34, p. 61 ss.; C.L. LEPORE, La circolazione delle
merci su strada, in Riv. giur. circol. trasp., 1993, p. 239 ss.; G. FONTANELLA, Qualifica professionale
e associazionismo come condizioni di efficienza dell’autotrasporto di merci per conto terzi, in Trasporti,
1987, p. 129 ss.; G. SARZINA, La nuova disciplina dell’autotrasporto, in Riv. giur. circol. trasp., 1975,
p. 36 ss.; G. SARZINA, La nuova disciplina dell’autotrasporto, ivi, 1976, p. 393 ss.; F. FERRARO,
L’evoluzione legislativa nel settore dell’autotrasporto di cose, ivi, 1988, p. 394 ss.; P.L. SPAGGIARI, I
problemi dell’autotrasporto di merci in Italia, in Trasporti, 1983, 30, p. 90 ss.; M. DONATI, Bilancio
della politica tariffaria della CEE nel settore dell’autotrasporto di cose, ivi, 1979, 19, p. 64 ss.; G.
CONETTI, L’impresa di trasporto nella normativa comunitaria, ivi, 1984, 34, p. 46 ss.; M. TORCHIA,
La disciplina pubblica del trasporto di merci su strada: profili comparativi, in Riv. giur. circol. trasp.,
1981, p. 977 ss.; E. WERTHMULLER, Il trasporto di merci su strada nella giurisprudenza, Milano,
1990, p. 13 ss.
9
Con il termine vettore “si designa chiunque assume in qualunque modo di eseguire o di
fare eseguire il trasporto, cioè tanto colui che assume di eseguire il trasporto con i
mezzi propri, quanto colui che assume di farlo eseguire da altri (spedizioniere –
vettore)”
23
.
La prestazione tipica del vettore risulta pertanto essere la riconsegna a destinazione
delle cose trasportate, unitamente al dovere di custodirle e di conservarle integre fino al
momento della riconsegna stessa al destinatario. Di questo risultato il vettore si assume
il rischio nei confronti dell’altro contraente, e per il conseguimento di un tale risultato,
egli è tenuto a fornire i mezzi necessari.
In conclusione, se vettore può essere chiunque si obblighi ad eseguire il servizio di
trasporto, non essendo richiesta, dalla normativa codicistica, alcuna organizzazione
tecnica adeguata, non vi è dubbio che, nell’attuale prassi dei traffici commerciali, e con
riferimento all’autotrasporto di cose per conto di terzi che rappresenta, in tale panorama,
la tipologia di trasporto di gran lunga più importante, l’assunzione della qualifica di
vettore non può prescindere dalla presenza di determinati elementi, requisiti ed aspetti
tipici e caratterizzanti tale figura; si tratta di elementi tutti in assenza dei quali
l’esercizio professionale ed imprenditoriale dell’attività di trasporto non gode di
protezione e di considerazione alcuna nell’ambito del nostro ordinamento giuridico
24
.
23
In questo senso, testualmente, A. ASQUINI, voce “Trasporto di cose (contratto di)”, in Noviss. Dig. It.,
Torino, 1973, vol. XIX, cit., p. 578. Si veda anche G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto, Napoli,
1960, p. 106.
24
Giova ricordare, tra l’altro, che il d.m. 20 dicembre 1986, n°1682, recante disposizioni in materia di
accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali, decreto attuativo della direttiva CEE n°561/74, all’art. 2, prevede che “Ai fini
dell’iscrizione all’albo, le imprese individuali e societarie devono: a) essere onorabili; b) possedere
l’adeguata capacità finanziaria; c) soddisfare al requisito della capacità professionale”. Appare inoltre
importante ricordare che l’art. 1, n°6, l. 23 dicembre 1997, n°454, prevede che tutte le persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a
qualsiasi titolo devono essere iscritte all’Albo degli autotrasportatori. Infine, occorre menzionare il fatto
che con d. lgs. 14 marzo 1998, n°84, si è provveduto al riordino della disciplina per l’accesso alla
professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (si vedano, in particolar modo, gli artt. 1-6) e
che con d. lgs. 14 marzo 1998, n°85, si è provveduto a riordinare la disciplina concernente il rilascio delle
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
10
Mittente (talvolta, sempre più spesso, definito impropriamente dal legislatore
“committente”
25
) è colui che richiede la prestazione del trasporto ed esegue la consegna
delle merci al vettore. Egli è tenuto a tutta una serie di atti di cooperazione necessaria
nei riguardi del vettore al fine di garantire la buona riuscita della spedizione, quali la
consegna del carico adeguatamente imballato e comunque in condizioni tali da
garantirne l’integrità durante la fase del trasporto ed il dovere di fornire tutte le
indicazioni ed i documenti necessari al trasporto. Il mittente, nel contratto di trasporto di
cose, risulta essere il creditore della prestazione di trasporto medesima. Si è osservato,
peraltro, che “il creditore del trasporto, che nella fase costitutiva del contratto appare
nella figura del mittente, nella fase esecutiva del contratto appare nella figura di
destinatario”
26
. Se, infatti, nel trasporto di cose, mittente è quel soggetto in nome del
quale viene stipulato il contratto, può verificarsi (e normalmente si verifica, nella fase
esecutiva del rapporto) una scissione tra il mittente ed il destinatario
27
.
Destinatario è colui che riceve la prestazione del trasporto, il soggetto al quale le merci
devono essere riconsegnate nel luogo di destinazione, e normalmente è persona diversa
dal mittente. Essendo il destinatario, il più delle volte, un soggetto diverso dal mittente,
egli assume la veste di terzo nei confronti del contratto di trasporto, non avendo
partecipato alla sua stipulazione, ma acquisendone, tuttavia, i relativi benefici.
Nel contratto di trasporto di cose la posizione del destinatario, in particolar modo per
ciò che attiene all’ambito dei suoi diritti, ha dato luogo ad un vivace dibattito. Infatti,
25
Da ultimo, l’art. 2 del d. lgs. 21 novembre 2005, n°286, definisce quale “committente”, “l’impresa o la
persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il
vettore”.
26
Così A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, nel Codice di commercio commentato, VI, 2, Torino,
1935, p. 105.
27
In realtà, l’ipotesi più frequente, nella prassi dei traffici commerciali, è quella di una scissione tra la
figura del mittente e quella del destinatario. La coincidenza tra il mittente ed il destinatario in realtà può
avvenire quando il contratto è concluso da un rappresentante del destinatario in nome e per conto del
destinatario stesso, o quando la merce è ritirata a destinazione da un rappresentante del mittente in nome e
per conto di quest’ultimo. In questo senso, e per più ampie considerazioni, si veda A. ASQUINI, voce
“Trasporto di cose (contratto di)”, in Noviss. Dig. It., Torino, 1973, vol. XIX, p. 579.
11
considerato che il contratto di trasporto si conclude tra mittente e vettore, che risultano
così essere le parti del contratto stesso, mentre il destinatario è colui che beneficia
dell’attività posta in essere dal vettore, la posizione del destinatario, considerata al
momento della stipulazione del contratto di trasporto, ha indotto la prevalente dottrina e
giurisprudenza a costruire il trasporto come contratto a favore di terzi. In altri termini
“il mittente (stipulante) designa un terzo (destinatario) quale avente diritto alle
prestazioni dovute dal vettore (promittente). Il terzo acquista il diritto nei riguardi del
promittente in base al contratto, ma lo stipulante può revocare o modificare la
disposizione a favore del terzo fino a quando questi dichiari di volerne profittare”
28
.
Per effetto del contratto di trasporto il destinatario acquista un diritto proprio verso il
vettore, immune da qualsiasi eccezione fondata su altri rapporti fra mittente e vettore
28
Così testualmente A. ALIBRANDI, Appunti sull’art. 1689 cod. civ., in Arch. circolaz., 1985, p. 465 ss.
Propendono per la concezione del contratto di trasporto come contratto a favore di terzi, tra gli altri, G.
COTTINO, Il trasporto e la spedizione, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico
dell’economia, diretto da F. Galgano, Padova, 1991, vol. XVI, p. 783 ss.; A. ASQUINI, Del contratto di
trasporto, nel Codice di commercio commentato, VI, 2, Torino, 1935, p. 105 ss.; M. IANNUZZI, Del
trasporto, nel Commentario del cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Libro quarto, Delle obbligazioni
(artt.1678-1702), Bologna – Roma, 1970, p. 159 ss.; G. CATURANI – A. SENSALE, Il trasporto,
Napoli, 1960, p. 121 ss.; M. GRIGOLI, Il trasporto, p. 759 ss.; M. STOLFI, Appalto. Trasporto, in
Trattato di diritto civile, diretto da G. Grosso e F. Santoro – Passarelli, Vallardi, Milano, 1961, p. 124 ss.;
P. CALICETI, Contratto e negozio nella stipulazione a favore di terzi, Padova, 1994, p. 239 ss.; S.
FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Roma, 1947, p. 100, il quale
ricorda che altro tratto caratteristico del trasporto è la sua struttura di contratto a favore di terzi. Ed infatti,
potendo le merci essere spedite a persona diversa da quella che stipula il contratto, si profila la figura del
destinatario, il quale acquista il suo diritto direttamente dal contratto, stipulato a suo favore, dal momento
in cui vi aderisce, richiedendo al vettore la consegna delle merci.
Tra le opinioni contrarie, meritano di essere ricordate quelle di G. FERRI, Manuale di diritto
commerciale, Torino, 1976, p. 877 ss., il quale preferisce ricondurre il contratto di trasporto alla
fattispecie dell’indicazione di pagamento; G. SILINGARDI, Contratto di trasporto e diritti del
destinatario, Milano, 1980, p. 81 ss., il quale, criticata in modo particolarmente articolato la teoria
tradizionale, inquadra il trasporto nella categoria della delegazione di pagamento; L.V. MOSCARINI, I
negozi a favore di terzo, Milano, 1970, p. 102 ss. Può inoltre utilmente vedersi, per i vari orientamenti, M.
IACUANIELLO BRUGGI – L.F. PAOLUCCI, Il contratto di trasporto, in Giurisprudenza sistematica
civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1979, vol. XVIII, p. 248 ss.
Assolutamente dominante e prevalente è la configurazione del contratto a favore di terzo in
giurisprudenza.. Fra le tante, possono vedersi, Cass. 21 ottobre 1991, n°11108, con nota di G.F.
BENELLI, Contratto di trasporto con subtrasporto e diritti del destinatario, in Dir. trasporti, 1993, p.
425 ss.; Trib. Massa 5 febbraio 1988, in Arch. circolaz., 1988, p. 559 ss.; Cass. 18 maggio 1984, n°3064,
in Resp. Civ. e prev., 1985, p. 66 ss.; Trib. Milano, 24 marzo 1986, ivi, 1986, p. 313 ss.; Cass. 26 maggio
1994, n°5165, in Arch. civ., 1995, p. 468; Cass. 14 maggio 1979, n°2773, con nota di M. GRIGOLI, Sulla
configurazione giuridica del destinatario delle merci trasportate, in Giust. Civ., 1980, I, p. 1715 ss.; Cass.
11 novembre 1988, n°6081, ivi, 1989, p. 1243 ss.; Cass. 26 aprile 1995, n°4620, in Arch. civ., 1996, p.
1008 ss.;Trib. Napoli, 13 giugno 1975, in Dir. giur., 1977, p. 450 ss.; Cass. 20 dicembre 1976, n°4696, in
Giust. Civ. mass., 1976.
12
(arg. ex art.1413 c.c.). La costruzione del contratto di trasporto di cose come un
contratto stipulato normalmente a favore di terzo risponde, fra l’altro, alla esigenza
vivamente sentita dalla pratica di agevolare le contrattazioni sulle merci viaggianti,
attribuendo al destinatario (che spesso è anche l’acquirente delle cose trasportate) un
proprio e autonomo diritto, che egli può esercitare e tutelare giudizialmente di fronte al
vettore, senza essere costretto ad agire per conto del mittente. Naturalmente, in
confronto al contratto a favore di terzi del diritto comune, sono apparse necessarie
numerose particolarità e varianti, specialmente al fine di determinare, secondo le
esigenze del commercio, quando finiscono i diritti del mittente e quando cominciano
quelli del destinatario. Si consideri, a tal fine, che l’esecuzione del trasporto ha inizio e
prosegue nei confronti del mittente, cui compete il diritto di contrordine fino al
momento dell’arrivo a destinazione delle cose trasportate. Nel contratto a favore di terzi
del diritto comune, salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promettente
per effetto della stipulazione (art.1411 c.c., comma 2°). Questa però può essere revocata
o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del
promittente, di volerne profittare (art.1411 c.c., comma 3°). Nel contratto di trasporto,
invece, il diritto del destinatario alla riconsegna delle cose trasportate nei confronti del
vettore nasce solo potenzialmente dal contratto di trasporto. Tale diritto diviene perfetto,
infatti, solo con la richiesta della riconsegna, al momento in cui le cose siano arrivate a
destinazione o sia scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare (art.1680 c.c.,
comma 2°). In definitiva, il perfezionarsi del diritto del destinatario è sottoposto a un
termine (arrivo effettivo o legale a destinazione delle cose trasportate) e a due requisiti
legali, che consistono nella richiesta di riconsegna del destinatario e nel mancato
contrordine del mittente. È evidente però che non vi è ragione di costruire il contratto di
trasporto come contratto a favore di terzi, quando il vettore rilascia al mittente, all’atto
13
della presa in consegna delle merci, un titolo rappresentativo delle medesime (duplicato
della lettera di vettura all’ordine o ricevuta di carico all’ordine, per i trasporti terrestri;
polizza di carico o polizza ricevuta per l’imbarco e lettera di trasporto, per i trasporti
marittimi e aerei), un titolo cioè che attribuisce a chi ne è possessore il diritto alla
riconsegna delle merci, che vi sono specificate. In tal caso non si applicano più tutte le
disposizioni legislative sulla posizione del destinatario come terzo beneficiario del
contratto di trasporto. Ma i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore
spettano al possessore del titolo rappresentativo, che si legittima nelle forme prescritte
dalla legge (art.1992 c.c.) e, per i titoli all’ordine, si trasferiscono mediante girata
(art.1691 c.c., comma 1°). Parimenti, gravano sul possessore del titolo anche gli
obblighi nascenti dal contratto, che risultino dal documento.
2. Lineamenti fondamentali del regime di responsabilità
La prestazione tipica del vettore di cose consiste, quindi, nella riconsegna a destinazione
delle cose trasportate, e di un tale risultato finale egli assume il rischio nei confronti del
creditore del trasporto, cioè del destinatario.
Pur essendo preciso obbligo del vettore portare integre le merci a destinazione nei limiti
e secondo quanto convenuto tra le parti, non esiste alcun dubbio che un tale risultato
possa essere impedito sia nel caso in cui le cose non giungano a destinazione, in caso di
loro perdita o sottrazione, o non giungano a destinazione integre, in caso di una loro
avaria, sia nel caso in cui l'esecuzione del trasporto venga impedita o sia ritardata.
Si è giustamente osservato che le due ipotesi appena delineate possono coincidere, ma
possono anche rimanere perfettamente e completamente distinte tra loro
29
.
29
In questo senso G. COTTINO, Il trasporto e la spedizione, in Trattato di diritto commerciale e diritto
pubblico dell’economia, vol. XVI, diretto da F.Galgano, Padova, 1991, p. 813, il quale sottolinea che le
due ipotesi finiscono per coincidere nei casi più gravi. Si pensi, ad esempio, a quei casi in cui il mezzo
14
La dottrina ha individuato una bipartizione della responsabilità del vettore, che riflette la
complessità della prestazione dedotta nel rapporto di trasporto; tale bipartizione si
articola in una responsabilità da inesecuzione contrattuale e in una responsabilità da
custodia.
Secondo questa prospettiva
30
, le ipotesi tipiche di inadempimento delle obbligazioni
assunte dal vettore sono sostanzialmente riconducibili all’inadempimento della
prestazione tipica del trasporto, e all’inadempimento della prestazione di custodia.
Le ipotesi di inadempimento dell’obbligazione tipica del trasporto sono l’esecuzione del
trasporto stesso dopo la scadenza dei termini di resa, ossia il ritardo, e la mancata
esecuzione, totale o parziale, del trasporto, ossia il mancato inizio del trasporto oppure
l’interruzione del medesimo prima di una sua totale esecuzione.
Viceversa, le ipotesi di inadempimento dell’obbligazione di custodia concernono il caso
in cui il vettore non riconsegni affatto le merci che ha ricevuto per il trasporto (cioè la
perdita totale del carico), il caso in cui il vettore provveda a riconsegnare solo una parte
delle merci (cioè la perdita parziale del carico), ed infine il caso in cui il vettore, pur
riconsegnando le cose ricevute per il trasporto, le riconsegni deteriorate nella loro
qualità di sostanza o di forma (è il caso dell’avaria).
Questa distinzione, recepita in modo pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza,
assume un’importanza fondamentale dal momento che è proprio in relazione all’ipotesi
può venire coinvolto in un sinistro con conseguente distruzione delle merci trasportate. In un simile caso
l’esecuzione del trasporto viene interrotta e le merci trasportate risultano distrutte.
30
v. A. ASQUINI, Del contratto di trasporto , in Il codice di commercio commentato , VI, 2, Torino,
1935, p. 257; V. BUONOCORE, I contratti di trasporto e di viaggio, in Trattato di Diritto Commerciale,
diretto da Buonocore, Torino, 2003 ; G. COTTINO, Il trasporto e la spedizione, in Trattato di diritto
commerciale e diritto pubblico dell’economia, vol. XVI, diretto da F. Galgano, Padova, 1991; M.
IANNUZZI, Del trasporto, nel Commentario al codice civile , a cura di Scialoja e Branca, Libro IV,
Delle obbligazioni , Bologna - Roma, 1970; M. STOLFI, Appalto – Trasporto , nel Trattato di diritto
civile , diretto da Grosso e Santoro – Passarelli, V, 4, Milano, 1966; M. IACUANIELLO BRUGGI – L.F.
PAOLUCCI, Il contratto di trasporto, in Giurisprudenza civile e commerciale , fondata da W. Bigiavi,
Torino, 1979, vol. XVIII, p. 334 ss.
15
di inadempimento concretamente rinvenibile che risulta applicabile una determinata
normativa.
Infatti, mentre l’articolo 1693 c.c. disciplina unicamente l’inadempimento dell’obbligo
di custodia, e dunque la responsabilità del vettore per la perdita totale o parziale e per
l’avaria delle merci trasportate, risulta essere soggetta ai principi generali dell’articolo
1218 c.c.
31
la responsabilità del vettore per l’inadempimento dell’obbligazione tipica del
trasporto, e cioè per la mancata esecuzione totale o parziale del trasporto medesimo, e
per il ritardo nella riconsegna a destinazione delle merci.
Questo diverso trattamento normativo risulta precisato dalla stessa Relazione
Ministeriale (n°710), nella quale si mette in evidenza che “quanto alla responsabilità
del vettore si è ritenuto di fare regolare dai principi generali la liquidazione del danno
dipendente da ritardo; per quel che concerne la perdita e l’avaria delle cose
trasportate, pur tenendo fermi in linea generale i tradizionali principi dell’articolo 400
cod. comm. che si ricollegano al receptum (articolo 1693 c.c.), si è ammessa la validità
delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in
relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto (trasporti speciali), dipendono dal
caso fortuito (articolo 1694 c.c.)”.
Non risulta, quindi, riprodotta nell’attuale sistema normativo quella disposizione
contenuta nell’articolo 403 comma 2°, dell’abrogato Codice di Commercio che,
stabilendo che “il vettore non è responsabile del ritardo se prova che esso sia derivato
da caso fortuito o forza maggiore, o dal fatto del mittente o del destinatario”,
provvedeva a disciplinare espressamente, nell’ambito delle regole proprie in tema di
responsabilità del vettore, la responsabilità per ritardo, estendendo ad essa i rigorosi
principi del receptum.
31
L’articolo 1218 c.c., rubricato Responsabilità del debitore, così statuisce : “Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o
il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.