La tesi è stata articolata in modo da riflettere la progressione logica che si è seguita
durante lo sviluppo dell’analisi: nel primo capitolo viene presentata una panoramica
sul rischio chimico illustrando le normative di riferimento, le generalità di una
valutazione dei rischi seguita da un approfondimento per quanto riguarda gli
accorgimenti da considerare in una valutazione effettuata in un laboratorio e infine un
analisi dei provvedimenti da realizzare in caso di rischi non moderati. Nel capitolo
seguente si effettua una rassegna delle norme di sicurezza da adottare in un laboratorio
ponendo attenzione sulle tipologie di rischio e sulle responsabilità dei vari individui. Il
terzo capitolo tratta la descrizione dell’area di applicazione della valutazione con una
breve descrizione dei laboratori di ricerca del dipartimento. Nel quarto capitolo si
illustra la valutazione vera e propria spiegando l’identificazione delle sorgenti di
rischio, l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi e livelli di esposizione e
infine come è stata valutata la stima del rischio chimico. Nell’ultimo capitolo vengono
infine presentati i risultati ottenuti dalla valutazione e le criticità che si sono riscontrate
nei vari laboratori.
A monte della valutazione del rischio chimico è stata necessaria una fase conoscitiva
per raccogliere tutte le informazioni necessarie per una fase preliminare di
identificazione dei pericoli, sono stati necessari sopraluoghi nei laboratori verificando
in ognuno di essi, con la collaborazione del personale operante negli stessi, le norme di
sicurezza adottate, sono state visionate le schede di rischio, rilevate le quantità, il tempi
di esposizione e le modalità d’uso delle sostanze più pericolose.
L’analisi e la valutazione sono state effettuate secondo le linee guida proposte dalla
Regione Piemonte utilizzando il programma InfoRisk ad esse collegato per la stima del
rischio chimico, si è valutato inoltre il rispetto delle norme di sicurezza analizzando le
normative vigenti ovvero il Decreto Legislativo n. 25 del febbraio 2002 che introduce
nel D.Lgs. 626/94 il titolo VII bis riguardante il rischio derivante dall’uso di prodotti
chimici (Rischio Chimico).
Capitolo 1
Il rischio chimico
1.1 Normativa di riferimento
Il 23 marzo 2002 è entrato in vigore Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, recepimento
della direttiva 98/24 CEE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, identificato
successivamente come D.Lgs. 25/2002, integrando e perfezionando il D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per quegli aspetti non ancora
chiari e definiti in ambito di valutazione del rischio chimico. Con l'emanazione di tale
Decreto viene recepita nel nostro ordinamento legislativo la direttiva 98/24/CE del
Consiglio del 7 aprile 1998 che costituisce la quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989
concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che in Italia costituisce proprio il D.Lgs
626/94. Tale recepimento determina, nel nostro Paese, i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli
effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni
attività lavorativa che comporti la loro presenza.
Le novità introdotte sono di non poco rilievo: abrogazione di parte del D.Lgs. 277/91
(attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e
88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art.7
della legge 212/90), abrogazione completa del D. Lgs. 77/92 (Attuazione della
direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante i lavoro) ed abrogazione delle
voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al D.P.R. 303/56 (del 19 marzo 1956 sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene, norme generali per l’igiene del lavoro)
ma comunque in linea con la nuova filosofia della sicurezza di orientamento
comunitario che, a cominciare dapprima con il D.Lgs. 277/91 ed in modo definitivo
con il D.Lgs. 626/94, affida al datore di lavoro ed al suo staff il compiti di valutare i
rischi, di porre in atto le necessarie misure di prevenzione, protezione e gestione
dell’emergenza al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Una ulteriore novità riguarda la definizione di rischio chimico moderato che consente
al datore di lavoro di non applicare misure specifiche di protezione e di prevenzione,
disposizioni particolari in caso di incidente o di emergenze e di non sottoporre a
sorveglianza sanitaria i lavoratori.
La nuova Normativa non provoca tuttavia un'attenuazione delle attuali norme sulla
protezione dei lavoratori durante il lavoro, ne è in contrasto con quanto disposto dalla
Normativa previgente in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro
(D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55 del 27 aprile 1955 sulle norme generali per la
prevenzione degli infortuni, ecc...).
1.1.2 Cosa è il rischio chimico
Nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi cosa sia esso sostanza o
preparato di natura chimica che rappresenta un pericolo per il lavoratore; pertanto
rientrano all'interno del campo di applicazione di questo decreto anche quelle sostanze
già prese in considerazione dalla Legge italiana come il piombo e le sostanze
cancerogene in generale, (tuttavia il presente decreto non sostituisce le disposizioni
specifiche in materia di agenti cancerogeni presenti nel Titolo VII della 626, ma le
integra), sia quelle sostanze che pur non essendo pericolose per loro stessa definizione
possono comunque rappresentare un pericolo in determinate condizioni, come ad
esempio l'acqua bollente o l'azoto liquido
La produzione, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche comporta una
serie di rischi potenziali da esposizione che possiamo definire Rischio chimico.
Possiamo distinguerli in due grandi campi, che spesso sono contemporaneamente
presenti nei luoghi di lavoro:
• rischi per la sicurezza e rischi acuti: esplosione, incendio, ustioni chimiche, lesioni
oculari da contatto, avvelenamento, asfissia;
• rischi per la salute dovuti all'esposizione cronica a sostanze tossiche o nocive:
malattie professionali quali per esempio silicosi, bronchite cronica, tumori.
1.1.3 Campo d'applicazione
Il campo d'applicazione del D.Lgs. 25/02 risulta molto ampio perché considera gli
agenti chimici presenti durante il lavoro a qualunque titolo (nell'impiego, nel deposito,
nel trasporto, ecc...) o che a qualunque titolo derivino da un'attività lavorativa, quale
risultato di un processo, sia desiderato sia non desiderato (ad es. nell'attività di
saldatura, nei processi di combustione, nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo
di materie plastiche, nell'impiego di motori per autotrazione a benzina o diesel, ecc...).
Vengono esplicitamente escluse dal campo d'applicazione le attività che comportano
l'esposizione ad amianto
Infine le disposizioni relative al D.Lgs. 25/02 si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi presenti sul luogo di lavoro, tranne i casi esplicitamente definiti e fatte salve
le disposizioni relativamente alla sola protezione radiologica degli agenti chimici ai
quali, comunque, sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 25/02 relativamente a tutti
gli altri rischi per la salute e la sicurezza, anche se viene ritenuto che la protezione
radiologica, in generale, risulti già ampiamente tutelante per gli aspetti di protezione
della salute.
1.1.4 Definizioni
II campo d'applicazione viene compiutamente completato con le definizioni
contenute nell'art.72-ter del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94.
La definizione di agente chimico riguarda tutti gli elementi ed i loro composti
chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che
da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico che nella
forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità
per cui ci si trovi in loro presenza (ad esempio produzione e miscelazione primaria
intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze, formazione
accidentale non intenzionale, uso di sostanze e preparati immessi sul mercato
comunitario e volontariamente messi a disposizione di terzi o sostanze e miscele non
intenzionali di sostanze che si sviluppano, sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi,
polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo, ecc...).
Gli agenti chimici pericolosi sono definiti come le sostanze e i preparati classificati
come pericolosi ai sensi della cosiddetta "Normativa di prodotto" vigente in materia di
immissione sul mercato comunitario dei prodotti chimici pericolosi. Sono esclusi
dall'applicazione del Titolo Vll-bis del D.Lgs. 626/94 le sostanze ed i preparati
classificati pericolosi solo per l'ambiente.
Fermo restando l'ultimo elenco approvato delle sostanze classificate ufficialmente
pericolose ai sensi della direttiva 2001/59/CE della Commissione del 6 agosto 2001
(direttiva 2001/59/CE)2, con la definizione di agente chimico pericoloso si estende
notevolmente il campo d'applicazione del D.Lgs.25/02, comprendendo:
• sostanze e preparati che non risultano ancora classificati come pericolosi ma
per i quali l'agente chimico corrisponda a tali criteri di classificazione (ad es. i
prodotti cosmetici, i medicinali ad uso umano e veterinario, i prodotti
fitosanitari, le munizioni, gli esplosivi diretti e pirotecnici, i prodotti alimentari
per uso umano e zootecnico, ecc...).
• agenti chimici, che pur non essendo classificabili come tali, possono
comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa:
- delle proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche
- delle modalità con cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro.
• Nella definizione sono compresi anche gli agenti chimici per cui,
indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuto all'individuazione
di un valore limite d'esposizione professionale.
Le proprietà chimico-fisiche o tossicologiche non sono da sole sufficienti per la
definizione di agente chimico pericoloso ma debbono essere prese in considerazione in
concomitanza con le modalità con cui gli agenti chimici sono:
- usati
- presenti sul luogo di lavoro.
Secondo le definizioni riportate nell’articolo 72-Ter si evince che le sostanze
cancerogene e mutagene sono anch’esse “agenti chimici pericolosi” e la loro
trattazione riservata e precedente evidenzia una maggiore considerazione in quanto
viene attribuita una maggiore pericolosità intrinseca di dette sostanze.
Altre definizioni che completano il quadro informativo sono:
Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento,
compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione ed il trattamento dei rifiuti
Valore limite di esposizione professionale: (se non diversamente specificato) “il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria
all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un dato periodo di
riferimento”; un primo elenco è riportato nell’allegato VIII ter.
Valore biologico: “il limite della concentrazione del relativo agente, di
un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico”.
Sorveglianza sanitaria: “la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in
funzione dell’esposizione ad agenti sul luogo di lavoro”
La nuova normativa sulla sorveglianza sanitaria è contenuta nell’Art. 72-decies ed
introduce novità rilevanti, modificando profondamente il DPR 303/56 (tabelle e
periodicità delle visite), come riportiamo nelle note all’Art. 72-decies.
Pericolo : “la proprietà intrinseca di in agente chimico di poter produrre effetti nocivi”
Rischio: “la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione”
Viene quindi ribadito un ampio panorama di protezione dagli agenti chimici legato
più alla possibilità dell'esplicarsi di un rischio e quindi di un'esposizione che non a
rigidi canoni di classificazione, anche se la classificazione è ritenuta di rilevante
importanza per l'individuazione del pericolo e per l'adozione delle misure e dei principi
generali di tutela della salute e della sicurezza.
1.1.5 I diversi aspetti del rischio chimico
Il nuovo decreto, che ha il pregio di trattare in un unico Titolo i diversi aspetti del
rischio chimico dispersi in svariate norme a carattere ambientale, igienistico e
antinfortunistico, stabilisce che il datore di lavoro deve individuare, valutare, prevenire
e controllare:
• il rischio tossicologico, cioè quello delle misure, dei TLV e dei BLV
• il rischio incidentale, con effetti acuti
• il rischio di incendio ed esplosione
• il rischio tecnologico provocato da anomalie di impianti e di processi
• il rischio da cattiva gestione di stoccaggi, trasporti, trasferimenti, ecc. dei
prodotti pericolosi;
• il rischio da incidenti rilevanti con conseguenze interne alla fabbrica.
Non tutti questi aspetti del rischio chimico sono valutabili con misurazioni e
confronti con valori limite di soglia o in base agli esiti della sorveglianza sanitaria, ma
occorre introdurre l’adozione di specifici strumenti di monitoraggio e di studio degli
eventi imprevisti e potenzialmente pericolosi per implementare misure di prevenzione
o tecniche organizzative e procedurali.
Di seguito vengono proposti i diversi metodi per il processo di valutazione del
rischio chimico a seconda delle caratteristiche con cui si manifesta nell’ambiente di
lavoro.
Tipo di rischio chimico Strumenti di valutazione
RISCHI DA INALAZIONE E
CONTATTO E CON EFFETTI A
LUNGO TERMINE dovute all'impiego
di sostanze e di preparati pericolosi ad
elevata disponibilità in aria
Inventario delle sostanze in azienda,
schede dei dati di sicurezza, schede del
profilo di rischio chimico di reparto,
indagini di esposizione e sanitarie
precedenti, algoritmi o modelli,
misurazioni e controlli di standard TLV di
enti accreditati, analisi di base ex UNIEN
689
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RISCHI INCIDENTALI E
INFORTUNISTICI CON EFFETTI
ACUTI (errori di contenimento e
stoccaggio, cedimento recipienti e reti di
adduzione, spandimento, investimento,
contatto tra incompatibili, rilascio di gas
tossici )
Inventario delle sostanze in azienda,
schede dei dati di sicurezza, liste di
controllo dei requisiti, procedure e
consegne per ordine, prelievo, stoccaggio,
distribuzione, emergenze e bonifiche
(spargimenti, rotture e mescolamenti, ecc)
Tipo di rischio chimico Strumenti di valutazione
RISCHI DA ANOMALIE
D'IMPIANTI E DA ANOMALIE DI
PROCESSO (tracimazioni, cedimenti e
rotture di reti e di valvole, reazioni
fuggitive e errori di gestione e di
stoccaggio, ecc)
Inventario delle sostanze in azienda,
schede dei dati di sicurezza, schede del
profilo di rischio chimico di reparto,
albero dei guasti per "anomalie di
impianto e di processo", parole guida per
"anomalie di impianto e di processo"
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RISCHI DI INCENDIO E DI
EPLOSIONE relativamente a sostanze
usate con proprietà esplosive,
comburenti e infiammabili e
relativamente a sostanze prodotte
accidentalmente con queste proprietà (es:
polveri, formazione di idrogeno, reazioni
fra acidi e metalli,carbone o scorie
incandescenti ecc)
Inventario delle sostanze in azienda,
schede dei dati di sicurezza, schede del
profilo di rischio chimico di reparto, D.M.
interno 98: criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione della
sicurezza, CEI EN 600079-10:
classificazione luoghi pericolosi, D.Lgs.
n.233 del 12.06.2003
1.2 Valutazione del rischio chimico
1.2.1 Generalità
Il nuovo decreto in merito al processo di valutazione del rischio conferma il percorso
graduale già indicato nelle linee guida per la valutazione del rischio della CEE nel ‘94,
che prevede 3 fasi:
1. la identificazione delle sorgenti di rischio o dei fattori di rischio o dei pericoli
intrinseci a macchine materiali e a metodi di lavoro;
2. la individuazione dei rischi di esposizione in termini di modalità operative, di
entità delle lavorazioni in funzione dei tempi e delle quantità in gioco,
dell’organizzazione del lavoro e di esistenza di misure di prevenzione e
protezione;
3. la stima dei rischi eseguita attraverso processi di verifica o di misurazione.
La conclusione e l’obiettivo finale del processo è la programmazione delle misure di
prevenzione e protezione specifiche e la verifica periodica della loro efficacia ed
efficienza.
Per gli agenti chimici tale percorso va articolato operativamente come segue e com’è
rappresentato nella flow-chart seguente.
Per qualsiasi attività che possa comportare la presenza di agenti chimici
nell’ambiente di lavoro, deve essere effettuata una valutazione del rischio espositivo
dove devono essere indicate le misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
e le misure specifiche di protezione e di prevenzione adottate.
Nelle pagine che seguono si propone un percorso di valutazione del rischio in ambito
di laboratori chimici, applicando le nuove disposizioni normative e considerando tutti
gli aspetti necessari ad una valutazione approfondita che possa essere finalmente un
reale strumento di prevenzione.
La valutazione del rischio, a cura del datore di lavoro e dei soggetti preposti definiti
dalla normativa (vedi ad esempio responsabili della attività didattica e della ricerca
nelle Università) deve necessariamente coinvolgere il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, il medico competente e deve avvenire con la consultazione non
solo del/i RLS ma anche con la partecipazione dei lavoratori che utilizzano dette
sostanze.
I risultati della valutazione devono essere riportati in un documento con la
specificazione dei criteri adottati per tale valutazione, delle misure di prevenzione e
protezione applicate e/o previste e del programma per la loro attuazione e naturalmente
l’identificazione di eventuali lavoratori esposti. Al documento sono inoltre allegati i
risultati delle misurazioni di agenti che possono presentare un rischio per la salute ed i
risultati dei monitoraggi biologici, in forma anonima, compiuti sui lavoratori (se
necessari).
Il datore di lavoro, prima di iniziare una qualsiasi attività produttiva, o quando sono
avvenuti notevoli cambiamenti tali da modificare l'esposizione dei lavoratori, deve
effettuare una valutazione del rischio a cui possono essere esposti i dipendenti tenendo
in considerazione ed in ordine di priorità i seguenti parametri generali:
• presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro:
Il datore di lavoro deve procedere "preliminarmente" alla identificazione di tutti gli
agenti chimici utilizzati, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati
(prodotti chimici) utilizzati a qualunque titolo sul luogo di lavoro (si rammenta che nel
campo di applicazione sono compresi gli agenti chimici di qualunque specie, anche di
origine naturale purché dotati di caratteristiche di pericolosità), a ciascuno di questi,
deve associare la classificazione CE.
E' estremamente utile che già in questa fase di ricognizione venga rilevata anche la
quantità di prodotti utilizzata, il luogo e le modalità d'uso dell'agente.
• Le proprietà pericolose degli agenti chimici:
Sono le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza e nelle etichette delle sostanze
e dei preparati classificati come pericolosi ai sensi dei D.Lgs 52/97 e 285/98. In
particolare sono da ricercare le indicazioni come le frasi di rischio e la simbologia
connessa alle proprietà dell'agente chimico come la tossicità, l'infiammabilità, ecc…).
Nel caso però l'agente chimico non rientri all'interno della classificazione dei due
decreti legislativi sopra elencati, ma si tratti di un agente chimico ritenuto pericoloso
per altre caratteristiche, o sia un prodotto intermedio o di scarto del processo
produttivo, sarà allora compito del datore di lavoro individuare i possibili rischi ad
esso connessi.
Si deve verificare la possibilità di sostituzione delle sostanze maggiormente
pericolose e di uso più frequente. In alcuni casi i prodotti non possono essere sostituiti
in quanto previsti dalle metodiche ufficiali di analisi o dalle esigenze della ricerca e
quindi deve essere valutata l’effettiva necessità delle sostanze in esame, adottando
nuove sostanze meno pericolose oppure con concentrazioni minori tali da determinare
pericoli più contenuti. Tale situazione può essere affrontata con sostanze come i
solventi, gli acidi e le basi in genere che a seconda delle concentrazioni in esame sono
classificati in modo diverso passando per esempio da tossici a nocivi e da corrosivi a
irritanti.
• le informazioni sulla salute e sicurezza:
Anche in questo caso si tratta di osservare le etichette e le schede di sicurezza
dell'agente chimico, individuando quelle che sono le deficienze aziendali nei riguardi
di tale indicazioni. Come il punto precedente, nel caso si tratti un agente chimico non
classificato, è dovere del datore di lavoro prendere in considerazione tutte le misure di
sicurezza idonee.
• L'esposizione del lavoratore:
Ai fini della valutazione non è da sottovalutare per quanto tempo e a che intensità il
lavoratore sia esposto all'agente chimico, tenendo presente soprattutto sotto quale
forma l'agente manifesta la sua pericolosità (per inalazione, per contatto o per
ingestione).
• Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro:
Ovvero le circostanze in cui viene svolta l'attività che determina esposizione
all'agente chimico: ad esempio la quantità di agente chimico presente e le
caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
• I valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici:
Si tratta perciò di identificare con esattezza l'effettiva pericolosità dell'agente
chimico in questione. Ai fini della valutazione del rischio, la misurazione dell'agente
chimico è effettuata quando si ha una certa sicurezza di essere di fronte ad un rischio
non moderato (come verrà specificato più avanti) per la sicurezza dei lavoratori.
• Gli effetti delle misure preventive adottate e da adottare:
Chiaramente, salvo quanto già definito dall'art. 3 del D.Lgs 626/94 e secondo quanto
più precisamente indicato su tale decreto, il datore di lavoro dovrebbe adottare tutte le
misure generiche di sicurezza per ridurre sempre e comunque al minimo l'esposizione
dei lavoratori. Si intende perciò la progettazione e l'organizzazione di idonei sistemi di
lavoro; la fornitura e la manutenzione di idonee attrezzature per il tipo di lavoro in
questione; riduzione al minimo dei lavoratori esposti, la riduzione della durata e
dell'intensità di esposizione; la riduzione delle quantità degli agenti chimici utilizzati
nel processo produttivo; uso di appropriate disposizioni per la manipolazione,
l'immagazzinamento ed il trasporto degli agenti chimici pericolosi.
• Confrontare le esperienze:
Utilizzare e confrontare le conclusioni di sorveglianze sanitarie già intraprese, nel
caso ci siano dati disponibili; inoltre il datore di lavoro deve considerare che l'uso di
più agenti chimici comporta un rischio che è determinato dalla combinazione dei
singoli rischi.
• I parametri strutturali, impiantistici ed il lay-out:
L’analisi dell’area ove sorge l’edificio (attività confinanti, individuazione di accessi
per i mezzi di soccorso, ecc ), l’analisi dell’edificio stesso (distribuzione delle aree,
individuazione di depositi di infiammabili, prodotti chimici, stoccaggio rifiuti
pericolosi provenienti da attività di laboratorio, gas tossici, bombole di gas compressi e
disciolti, tank per gas liquefatti criogenici, vani tecnici quali centrale elettrica, centrale
termica, sale compressori, ecc.), le singole attrezzature e gli impianti lavorativi
(impianti elettrici, cappe, impianti di condizionamento e ricambio d’aria, impianti di
smaltimento e depurazione acque reflue, ecc.), gli impianti per la sicurezza ( impianto
idrico antincendio, impianto di rilevazione ed allarme antincendio, Impianti di
spegnimento automatico con eco halon o gas inerti, ecc.), sono aspetti da prendere
nella massima considerazione e da analizzare con attenzione nella valutazione del
rischio chimico e nella predisposizione delle procedure per gli interventi da attuare in
caso di emergenza.
La valutazione del rischio deve essere realizzata su ogni lavoratore o su gruppi
omogenei quando identificabili.
Gli esiti della valutazione potrebbero portare ad identificare settori di laboratorio e
quindi gruppi omogenei ovvero singoli lavoratori con esposizioni differenti al rischio
chimico e quindi con conseguenti azioni diverse da adottare.
Si espone di seguito lo schema del percorso di valutazione del rischio chimico.
1.2.2 Il medico competente
Nella valutazione del rischio chimico deve essere comunque prevista la
collaborazione di un medico competente anche se dalla stessa valutazione può essere
evidenziato un rischio moderato per il quale non è prevista la sorveglianza sanitaria.
Questo al fine di avere una valutazione del rischio il più approfondita ed aderente alla
reale situazione analizzata anche sotto gli aspetti che un chimico non può valutare con
completezza. La necessità della partecipazione alla valutazione del rischio chimico da
parte del medico competente è quindi sempre indispensabile e forse ancor più quando
valutazioni di tipo chimico portino ad evidenziare un rischio moderato.
1.2.3 Le schede di sicurezza
Particolare interesse, per effettuare una valutazione più agevole e completa, rivestono
le schede di sicurezza degli agenti chimici. Esse possono presentarsi sottoforma
cartacea o informatizzate e dovrebbero comprendere tutte le informazioni chimiche,
fisiche, sulla salute e sulla sicurezza del prodotto.
Le schede per legge (Decreto Legge 52/97 e D.m. 4/4/97), devono contenere le
seguenti informazioni:
- identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa;
- composizione/informazioni sugli ingredienti;
- identificazione dei pericoli;
- misure di primo soccorso;
- misure antincendio;
- misure in caso di fuoruscita accidentale;
- manipolazione e stoccaggio;
- controllo dell'esposizione/protezione individuale;
- proprietà fisiche e chimiche;
- stabilità e reattività;
- informazioni tossicologiche;
- informazioni ecologiche;
- considerazioni sullo smaltimento;
- informazioni sul trasporto;
- informazioni sulla regolamentazione;
- altre informazioni.
Le schede devono essere sempre mantenute aggiornate in quanto le conoscenze
scientifiche sui prodotti ed i dati statistici epidemiologici possono portare a dati ed
indicazioni diversi. Gli stessi aggiornamenti normativi possono portare a nuove
classificazioni dei prodotti che comportano necessariamente un revisione delle schede
di sicurezza da parte del produttore.
1.2.4 Identificazione dei prodotti ed etichettatura
Il fornitore e' obbligato a munire ogni contenitore (bottiglia, fusto, sacco) contenente
un agente chimico di una etichetta che deve riportare ben chiare le seguenti
informazioni:
- denominazione della sostanza o del preparato
- nome chimico delle sostanze presenti nel preparato