I CAPITOLO
1.1 Dall’esame dei gruppi sanguigni alla scoperta del DNA
Quando la scienza e la tecnologia offrono il proprio contributo a chi applica e
deve far rispettare le leggi i benefici che se ne traggono sono notevoli. Ma
l’entusiasmo che da ciò ne consegue non deve celare i problemi che gioco
forza scaturiscono da questa unione. Nessuno dubita che l’introduzione nei
processi penali di nuove prove “scientifiche”, frutto dei progressi della
scienza, diano maggiori garanzie di ricerca della verità oggettiva, essendo di
chiaro aiuto tanto all’attività dell’accusa e della difesa che delle altri parti del
processo. Ma paradossalmente è proprio il progresso scientifico che
“stabilisce” quando ormai quella particolare tecnica, assunta come mezzo di
prova, non sia più idonea a fornire garanzie di attendibilità, essendo stata
soppiantata da nuove scoperte. E’ questo il caso dell’esame dei gruppi
sanguigni.
Ogni individuo può essere classificato in base all’appartenenza ad uno dei
principali quattro gruppi sanguigni (A, B, AB, O) determinati sulla base di
proteine
1
eterogenee localizzate sulla superficie dei globuli rossi
2
.
I primi tre gruppi sanguigni furono scoperti da un medico viennese di nome
Karl Landsteiner
3
tra il 1898 e il 1901; poco tempo dopo (1902) due suoi
allievi italiani, De Castello e Strurli, scoprirono l’ulteriore gruppo AB.
Il gruppo sanguigno è un carattere determinato geneticamente ed è dovuto a
particolari sostanze dette "antigeni
4
" presenti sulla membrana dei globuli rossi
(ma anche delle piastrine
5
e globuli bianchi
6
).
1
Composto organico complesso la cui composizione e struttura è determinata
dall’informazione genetica contenuta nel DNA.
Cfr: Dallapiccola-Novelli, Genetica medica essenziale, 1° ed., Roma, 1998, pag. 54.
2
Detti anche eritrociti, sono elementi corpuscolari del sangue atti a trasportare l’ossigeno.
Cfr: Guyton & Hall, in Fisiologia medica, 6° ed., Città di Castello (PG), 1999, pagg. 431-
441
3
Cfr: Dallapiccola-Novelli, Genetica medica essenziale, 1° ed., Roma, 1998, pag. 112.
4
Particolare sostanza che stimola la formazione di uno specifico anticorpo.
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
Il gruppo sanguigno è immutabile dalla nascita alla morte. Caratteristica
importante dei gruppi sanguigni è l’ereditarietà, per cui, ogni individuo eredita
il proprio gruppo dai propri genitori.
L’esame dei gruppi sanguigni si basa sulla proprietà che queste proteine di
membrana hanno di provocare una reazione di particolari anticorpi
7
presenti
nel plasma
8
quando entrano in contatto con sangue considerato estraneo.
Questa reazione può essere riprodotta in laboratorio, mettendo a contatto la
traccia di materiale ematico oggetto di esame con plasma appartenente ai
quattro diversi gruppi sanguigni
9
. La mancata o avvenuta reazione permette di
individuare il gruppo sanguigno della traccia analizzata.
L’esame sui gruppi sanguigni è una diagnosi di prima esclusione. Ad esempio,
ipotizziamo che sulla scena criminis siano state rinvenute tracce di sangue con
gruppo sanguigno AB, si può paragonare questo risultato con il gruppo
sanguigno dell’indagato (diciamo che esso sia appartenente al gruppo A) per
escludere la sua presenza, ma ciò non è probante perchè nel caso in cui
l’indagato avesse lo stesso gruppo, AB, di quello ritrovato sul luogo del
delitto, ciò non proverebbe con assoluta certezza la sua colpevolezza. Infatti il
Cfr: Dallapiccola-Novelli, Genetica medica essenziale, 1° ed., Roma, 1998, pag. 180.
5
Componenti del sangue che partecipano al processo di coagulazione.
Cfr: Guyton & Hall, in Fisiologia medica, 6° ed., Città di Castello (PG), 1999, pagg. 431-
441
6
Detti anche leucociti, svolgono un’azione protettiva e di difesa nei confronti di agenti
patogeni esterni.
Cfr: Guyton & Hall, in Fisiologia medica, 6° ed., Città di Castello (PG), 1999, pagg. 431-
441.
7
Proteine del sangue.
Cfr: Dallapiccola-Novelli, Genetica medica essenziale, 1° ed., Roma, 1998, pag. 180.
8
Componente fluida (non corpuscolare) del sangue costituita da sostanze organiche quali
acqua, zuccheri, grassi ecc.
Cfr: Guyton & Hall, in Fisiologia medica, 6° ed., Città di Castello (PG), 1999, pagg. 431-
441.
9
Vi è da segnalare che la ricerca scientifica consente di effettuare ulteriori
sottoclassificazioni dei quattro gruppi noti. Ciò non permette comunque di assegnare un
valore probatorio certo all’esame in questione poiché la probabilità che nella popolazione
altri individui possiedano lo stesso gruppo o sottogruppo è alta.
Cfr: Umani Ronchi, Antigeni Eritrocitari, in Umani Ronchi-Vecchiotti, Il Laboratorio
medico-legale,1° ed., Roma, 1994, pagg. 3-18.
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
limite intrinseco che questa tecnica, ormai superata, possiede è dato dalla
circostanza che è molto probabile che nella popolazione ci sia un altro
individuo con lo stesso gruppo sanguigno (Tab.1). Ciò toglie all’esame in
questione quella capacità probante utile e necessaria ad identificare con
certezza un individuo.
A+ 37,4% B+ 8,5% O+ 35,7% AB+ 3,4%
A- 6,6 % B- 1,5% O- 6,3% AB- 0,6%
Tab. 1. Percentuali di appartenenza ad uno dei quattro gruppi noti nella
popolazione italiana.
E’ questo uno dei motivi per cui oggi questo tipo di test è divenuto desueto
10
essendo stato sostituito dal test del DNA il quale offre più idonee garanzie di
attendibilità.
In alcuni casi
11
l’esame del gruppo sanguigno può essere ancora utilizzato per
una prima discriminazione, cioè per escludere o confermare la compatibilità
tra i vari gruppi sanguigni oggetto di esame.
Quando nel 1953 Watson e Crick, due scienziati, l’uno americano e l’altro
inglese, scoprirono la struttura e la natura del DNA, mai avrebbero
immaginato che un giorno lo stesso potesse essere utilizzato come prova nei
processi penali e negli accertamenti di paternità.
La conoscenza, anche basilare, del DNA è fondamentale per comprendere al
meglio come questa straordinaria scoperta e le applicazioni della stessa
10
Già nel 1962 la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 30, si riferisce ai prelievi ematci
considerando una astratta eventualità il fatto che essi possano costituire dei mezzi di prova:
“(…) si pensi al caso, non cervellotico di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica,
di rilievi che richiedessero prelievi di sangue”.
11
Caratterizzato dal basso costo è utilizzato, ancora oggi, soprattutto nell’ambito degli
accertamenti di paternità.
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
abbiano avuto un impatto decisivo sull’amministrazione della giustizia in
molteplici procedimenti legali.
Il DNA
12
, o acido deossiribonucleico, codifica le informazioni genetiche di
un essere vivente, compreso l’uomo, ed è formato da sole quattro basi
(adenina, timina, citosina e guanina
13
). La sequenza del DNA non è altro che
la successione con la quale queste quattro molecole si susseguono, tali da
formare delle lunghe catene elicoidali.
Il DNA è presente in ogni cellula e quindi anche nel sangue, nella saliva, nello
sperma, nei capelli, nella pelle, elementi tutti che possono essere trovati sul
luogo del delitto, sulla persona uccisa o ferita, nella donna violentata.
All’interno di ogni cellula di uno stesso organismo, indipendentemente dalle
funzioni alle quali essa è preposta, il DNA è identico. Questa caratteristica è
fondamentale per l’identificazione genetica, cioè l’attribuzione di una traccia
biologica ad un determinato individuo mediante l’analisi del DNA, perché
consente di comparare il DNA proveniente da fonti biologiche diverse
14
.
Il completamento del “Progetto Genoma Umano” ha rilevato che ogni
persona dimostra il 99,99% di identità genetica rispetto ad una qualsiasi
altra
15
. Ciò significa che ogni individuo si differenzia da un altro solo per lo
0,1% di DNA. Esistono regioni del DNA, dette polimorfiche (dal greco =
molte forme), che si presentano in più forme alternative nella popolazione.
Tale porzione (0,1%), sebbene piccola, costituisce una fonte quasi inesauribile
di variabilità tra individui all’interno di una popolazione.
Considerando solo questa percentuale, il codice genetico di ogni persona
risulta essere unico, differente da quello di ogni altra, tranne nel caso di fratelli
12
Vedi Domenici, voce “Prova del DNA”, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. X,
Torino, 1995, UTET, pag 372-382
13
Sono basi azotate con struttura ad anello componenti fondamentali del DNA. Cfr: Lewin,
Il Gene IV, 2° ed. it., Bologna, 1992, pag 59.
14
Ricci, DNA e Crimine, Roma, 2001, pag 90
15
Cfr: Novelli-Giardina, Marcatori genetici e polimorfismi,in Genetica Medica pratica, 1°
ed., 2004, pag 87
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
gemelli monozigoti
16
. Quindi la scoperta dei polimorfismi del DNA offrirono
e offrono una capacità discriminatoria più efficace rispetto a quella dei
marcatori seriologici e cellulari (es. l’esame dei gruppi sanguigni) utilizzati
fino agli anni ottanta, avendo determinato notevoli progressi nel campo della
identificazione personale e della esclusione e attribuzione della paternità
17
.
Tutte le tecniche della biologia molecolare utilizzate nella genetica forense
sfruttano la possibilità di discriminare queste zone polimorfiche.
16
Cfr: Novelli-Giardina, Marcatori genetici e polimorfismi,in Genetica Medica pratica, 1°
ed., 2004, pag 90
17
Cfr: Gargani, I rischi e le possibilità dell’applicazione dell’analisi del DNA nel settore
giudiziario, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1993, pag. 1307
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
1.2 Il test del DNA e le prime applicazioni in ambito forense
Tra il 1984 e il 1985 presso l’Università di Leicester (Inghilterra) lo scienziato
A.J. Jeffreys e i suoi collaboratori scoprirono che il DNA umano poteva essere
utilizzato per l’identificazione
18
delle persone, essendo l’impronta genetica
(DNA Fingerprinting) una caratteristica del tutto peculiare di ciascun
individuo
19
.
Il test genetico per l’identificazione degli individui sulla base del loro DNA
consiste nella possibilità di incriminare o discriminare un individuo da
un’accusa sulla base di un reperto di DNA trovato per esempio sul luogo del
delitto
20
. Il procedimento per il test del DNA può essere diviso in tre
sequenze:
1. PRELIEVO
2. ESTRAZIONE DEL PROFILO GENETICO
sospettato piuttosto che ad un membro preso a caso dalla
3. CONFRONTO DEI RISULTATI
Si tratta di estrarre il DNA dalle tracce organiche raccolte e di caratterizzarne
il profilo genetico. Il risultato viene poi confrontato
21
con quello risultante dal
DNA dell’individuo sospettato per stabilire se essi siano compatibili, cioè se i
due profili possano essere considerati pressochè identici. Se i due profili
corrispondono viene calcolata quale è la probabilità che il materiale organico
appartenga al
popolazione.
Infatti l’attribuzione univoca è teoricamente impossibile, poiché impossibile è
dimostrare in modo assoluto che al mondo non vi sia un’altra persona che
18
Per “identificazione”si intende l’accertamento dell’identità, cioè il riconoscimento e la
dimostrazione dei caratteri individuali che differenziano inconfondibilmente un determinato
individuo da qualsiasi altro. Cfr: Cazzaniga ed altri, Compendio di medicina legale e delle
assicurazioni, Torino, 1995, pag 62.
19
Sclavi, DNA-test come “Scientific Evidence”: poteri del giudice e validità della prova.
Rilievi comparatistici, in Rivista italiana di medicina legale, 1997, pag 641.
20
Ricci, DNA e Crimine, Roma, 2001, pag 79
21
Cfr: Cesari, Prova del DNA e contraddittorio mancato, in Diritto e procedura penale,
2003, pag.534.
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
avrebbe potuto avere un DNA con caratteristiche equivalenti. Tuttavia il
numero e l’elevata variabilità dei tratti di DNA analizzati permettono di
ottenere un’attribuzione di identità individuale con un errore prossimo allo
dividuo) con una probabilità di errore
lle numerose varianti di alcune
one di “bande”
24
che
elettroforetica
25
(Fingerprinting) diversa da quella di qualsiasi altro
(Fig1).
zero.
Statisticamente
22
, i profili genetici ottenuti con le tecnologie di ultima
generazione permettono di identificare un’impronta digitale genetica specifica
(cioè appartenente al singolo in
nell’ordine di uno su un miliardo.
L’applicabilità del test del DNA, nell’ambito dell’identificazione personale,
iniziò con la descrizione di Jeffreys de
sequenze del DNA, definite “minisatelliti”.
Tali sequenze sono molto frequenti nel genoma umano e, oltre ad essere
costanti nello stesso individuo, sono in larga parte trasmissibili ai discendenti.
I minisatelliti vennero analizzati attraverso la tecnica del “Southern Blot
Analysis
23
” la quale consentì l’evidenziazi
rappresentavano suggestive impronte individuali.
Si potè pertanto provare che ogni individuo presentava una sorta di impronta
digitale
22
AA.VV., Mezzi di ricerca della prova. L’identificazione personale tramite DNA, in Diritto
Penale e Processo, 1999, n.2, pag 215 ss.
23
Metodo originario di analisi del DNA. Questa tecnica consiste nell’ottenimento di una
sorta di impronta formata da bande scure il cui numero e posizione dipende dai siti del
genoma analizzati e dalla loro lunghezza. Cfr: Budowle B. ed Allen R.C., Electrophoresis
reliability. The contamination issue, in Journal of Forensic Sciences, vol. 32, 1987, pag
1537; Cfr: Umani Ronchi, Il DNA in medicina legale, in Umani Ronchi-Vecchiotti, Il
Laboratorio medico-legale,1° ed., Roma, 1994, pag 153.
24
Area scura su pellicola fotografica che rappresenta la localizzazione di una particolare
sequenza di DNA. Cfr: Dallapiccola-Novelli, Genetica medica essenziale, 1° ed., Roma,
1998, pag. 180.
25
Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL., Individual-specific 'fingerprints' of human DNA, in
Nature, 1985 Jul 4-10;316(6023):pag 76-79.
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
Fig.1 Esempio di fingerprinting del DNA.
Le “bande” della colonna T, ricavate dal DNA di una traccia
biologica, corrispondono esattamente a quelle della colonna C,
appartenenti ad uno dei tre sospettati (S). Nella colonna V sono
rappresentate le “bande” relative al DNA della vittima.
A B C T V
S
Questa impronta è risultata di enorme vantaggio in campo investigativo e
giudiziario, tanto che l’anno successivo il “DNA Fingerprinting” fu utilizzato
nelle corti di giustizia di numerosi stati.
Risalgono infatti al 1985, in Inghilterra, le prime applicazioni in campo
forense del DNA a seguito degli studi condotti dallo stesso Jeffreys che risolse
attraverso l’analisi “Fingerprinting”, una questione di paternità in una caso di
immigrazione clandestina
26
. L’ingresso nelle aule di giustizia del test del DNA
non sempre però venne accolto con favore, specie nei primi anni della sua
applicazione
27
. Ad esempio in una decisione del 1985 del Tribunale di
Milano
28
, il collegio decise di respingere un esame del DNA sull’assunto che
«…non si capisce quale ulteriore e decisivo apporto probatorio potrebbe
avere un’indagine sul DNA del sangue rappreso rinvenuto sul coltello e nel
cassetto della casa…tanto più che un’indagine sul DNA è stata fatta e ha dato
risultati non sempre univoci, per la presenza di più sangui mischiati, che
rende di difficile interpretazione i segmenti di DNA isolati… ».
In realtà le prime tecniche di “ Fingerprinting” molto spesso davano risultati
nulli poiché se da una parte la metodologia del “Southern Blot Analysis”
presenta il vantaggio di essere fortemente informativa, tuttavia è possibile il
suo espletamento con un qualche successo solamente in caso di abbondante
26
Jeffreys AJ, Brookfield JF, Semeonoff R, Positive identification of an immigration test-
case using human DNA fingerprints, in Nature, 1985 Oct 31-Nov 6;317(6040):pag.818-819.
27
Cfr: Pascali e D’Aloja, L’identificazione in biologia forense a sei anni dall’introduzione
dei profili polimorfi del DNA tra imprevisti problemi e concetti emergenti, in Rivista italiana
di medicina legale, 1991, pag. 756 ss.
28
Cfr: Tribunale di Milano, Sez. IV penale, 30.10.1985, Tatoli, in Il Foro Ambrosiano,
2001, fasc. 4, pag 544
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
quantità di materiale biologico ben conservato. Tale tecnica viene ancora oggi
utilizzata per le indagini di paternità (non più per l’identificazione di
persone
29
) dove attraverso il prelievo ematico sono rispettate al meglio queste
esigenze, mentre è di poca utilità negli accertamenti di traccia tipici delle
investigazioni operate sul luogo del delitto ove le tracce utili per gli
accertamenti vengono prelevate in condizioni difficili e le quantità sono
scarsissime
30
. Il limite della tecnica del Southern Blot è quindi rappresentato
dalla necessità che i campioni da analizzare siano abbondanti e tenuti in buone
condizioni.
Nella seconda metà degli anni ottanta, alcuni ricercatori stavano lavorando per
risolvere questi inconvenienti che di fatto rendevano non sempre attendibili i
risultati.
Nel 1985 fu messa a punto la rivoluzionaria tecnica della “reazione a catena
della polimerasi
31
” (PCR
32
), che consente di amplificare in modo semplice e
riproducibile tratti specifici di DNA e ottenerne un gran numero di copie a
partire da minime quantità di materiale biologico. Ciò ha come conseguenza il
fatto che possono essere analizzati tutti i campioni biologici appartenenti ad un
individuo o raccolti, per esempio, sulla scena del crimine: liquidi biologici
come urina, saliva (depositata anche su mozziconi di sigaretta), tracce di
sangue (presenti anche su abiti lavati) ecc. Questa tecnica consente inoltre di
ottenere spesso risultati positivi anche nel caso in cui il DNA sia degradato per
cattive condizioni di conservazione della traccia
33
.
Sembra opportuno evidenziare come il campo di applicazione del test del
DNA sia molto ampio consentendo ad esempio di accertare la paternità nelle
29
Cfr: D’Auria - Piccinini, Note sull’utilizzo della prova del DNA nel processo penale.
Spunti dall’esperienza giudiziaria milanese, in Foro Ambrosiano, 2001, fasc. 4, pag 540.
30
Ricci, DNA e Crimine, Roma, 2001, pag 55.
31
Cfr: Mullis & Faloona, Specific synthesis of DNA in vitro via polymerase-catalyzed chain
reaction, in Methods Enzymol, 1987, vol 155, pag. 335. Cfr: Dallapiccola, Novelli, Spinella.
PCR DNA typing for forensics, in Nature, 1991, vol. 354, pag 179.
32
PCR sta per “Polymerase Chain Reaction”, fu inventata da Kary Mullis nel 1985, ed è una
tecnica utilizzata ancora oggi. Cfr: Strachan, Genetica Umana Molecolare, 1° ed., Torino,
1997, pag 129.
33
Cfr: Cap. II, Paragrafo 2.4, Limiti del test del DNA
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.
cause civili
34
, di individuare l’autore di un omicidio o di una violenza sessuale
nei procedimenti penali, nonché di identificare resti di cadavere
35
. Il test del
34
A seguito della riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 1975) si ammise la prova
genetica per la ricerca giudiziale della paternità e della maternità (vedi artt. 235, 269 e 278
c.c.). In tal senso si espresse anche la Cassazione, riconoscendo alle indagini genetiche la
stessa “dignità probatoria” di tutti gli altri elementi del giudizio. La Cassazione affermò che
«(…) autorevoli studiosi, italiani e stranieri, hanno recentemente dimostrato che ad una
serie di indagini tecnico-scientifiche, svolte in un certo numero, in combinazione tra loro e
dando a ciascuna il rispettivo valore ponderato, debba attribuirsi la possibilità di pervenire
a risultati di elevato grado di probabilità, anche positivo, nel concorrere, cioè, a formare il
convincimento di affermazione del rapporto biologico di paternità e di maternità». Inoltre ai
sensi dell’art. 235 c.c. è consentita l’azione per il disconoscimento di paternità del figlio
concepito durante il matrimonio e si prevede che in tali casi «il marito è ammesso a provare
che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con
quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità». L’art 269
comma 2 c.c. dispone che « la prova della paternità e della maternità può essere data con
ogni mezzo». Vi è da sottolineare comunque che il magistrato, nelle cause civili per il
riconoscimento/disconoscimento di paternità, non è tenuto a disporre il test del DNA se
ritiene che la controversia può essere definita sulla base di altri mezzi di prova. Egli infatti
può decidere discrezionalmente se servirsi dell’apporto delle indagini emogenetiche, oppure
se decidere la causa allo stato degli atti, evitando di ricorrere a tali strumenti, perché da lui
considerati pleonastici. Nella motivazione di una sentenza del Tribunale minorile di Catania
si può leggere che «(…) qualora la valutazione biostatistica di ventitrè marcatori genetici
(…) consenta di quantificare nella percentuale del 99,99% le probabilità dell’ipotesi di
paternità, quest’ultima deve considerarsi praticamente certa (…) senza bisogno di ricorrere
ad altri mezzi di prova; (…) anche un indice di plausibilità del 95,86% (…) è sufficiente a
far ritenere provata la paternità naturale quando si abbia la piena concordanza delle
indicazioni peritali con gli ulteriori elementi probatori acquisiti, delibati sia singolarmente
che nella loro reciproca concatenazione e quindi composti in un quadro unitario, nel quale
nessuna smagliatura logica possa essere rinvenuta (…)». Cfr: Cass., sez. I, 11 dicembre
1980, n. 6400, in Il Foro It., 1981, pag 719 e ss.; Cfr: Tribunale minorile di Catania, 24
ottobre 1991, in Rivista italiana di medicina legale, vol. I, 1995, pag 268; Cfr: Gargani, I
rischi e le possibilità dell’applicazione dell’analisi del DNA nel settore giudiziario, in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1993, pag. 1315
35
Si riportano alcuni esempi utili per confermare ulteriormente le potenzialità del test del
DNA. A seguito di sparatorie e del conseguente rinvenimento dei proiettili, è stato possibile
in più episodi risalire all’individuo colpito attraverso lo studio del DNA estratto dalle tracce
di sangue o tessuto rinvenuto sull’ogiva, Cfr: Karger B., Meyer E., DuChense, STR analysis
on perforating FMJ bullets and a new vWa variant allele, in International Journal of Legal
Medicine, vol.110, 1997, pag. 101 e ss. In casi di delitti sono state compiute identificazioni
esaminando tracce di desquamazione delle mani, effettuando dei prelievi dal volante di
autovetture, sul calcio delle armi da fuoco o su manici di martelli, Cfr: Wiegand P., Kleiber
M., DNA typing of epithelial cells, in Progress in Forensic Genetics, ed. 7, Excerpta Medica,
Elsevier, 1998, pag. 165 e ss. Dopo aggressioni come stupri o violenze carnali molto spesso
si trovano tracce di saliva, in genere dovute a morsi dell’assalitore, sulla pelle della vittima;
in molti casi è stato possibile effettuare l’identificazione analizzando queste piccolissime
tracce prelevate direttamente dall’impronta del morso, Cfr: Sweet DJ, Lorente JA, Lorente
M., Forensic identification using DNA recovered from saliva on human skin, in Advanced in
Forensic Haemogenetics, in Carracedo, ed. 6, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, New
York, 1996, pag. 325 e ss. A seguito di una rapina fu possibile identificare il colpevole
F.Fini La prova scientifica. Coercibilita’ dei prelievi dal corpo umano ed utilizzabilita’ dei risultati a fini probatori.